Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 30 ottobre 2003

 

Circolare n. 117/2003

Oggetto: Autotrasporto – Cisterne mobili per rifornimento privato di gasolio – D.M. 12.9.2003 su G.U. n.221 del 23.9.2003.

 

Il decreto indicato in oggetto ha esteso alle imprese di autotrasporto la possibilità di utilizzare cisterne mobili come distributori per il rifornimento di gasolio dei propri automezzi.

 

Finora quell’utilizzo era consentito solamente nell’ambito dei cantieri edili e delle aziende agricole: l’estensione all’autotrasporto era da tempo sollecitata dalle associazioni del settore ed era stata addirittura inserita nel protocollo d’intesa col Governo del 2001.

 

Le cisterne mobili – che, giova sottolineare, possono essere impiegate esclusivamente per il rifornimento dei veicoli dell’azienda e mai di terzi - dovranno avere una capacità complessiva non superiore a 9 metri cubi e dovranno essere utilizzate nel rispetto delle norme antincendio.

 

In particolare:

 

§          le cisterne devono essere munite di dichiarazione di conformità al prototipo approvato e di targa di identificazione contenente il nome e l’indirizzo del costruttore, il numero di matricola, l’anno di costruzione, la caratteristiche tecniche e gli estremi dell’atto di approvazione;

 

§          il limite massimo di riempimento delle cisterne non deve superare il 90% della loro capacità;

 

§          le piazzole di sosta delle cisterne devono essere a cielo aperto, in piano, rialzate di almeno 15 centimetri rispetto al livello del terreno circostante e devono essere delimitate da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 metri; inoltre devono essere circondate da un’area di almeno 3 metri priva di vegetazione che possa costituire pericolo d’incendio; è obbligatoria una distanza di almeno 5 metri da fonti di accensione o depositi di sostanze combustibili, 10 metri da fabbricati destinati ad abitazioni ed esercizi pubblici, 15 metri da linee ferroviarie o tramvie, nonché 6 metri in proiezione verticale da linee elettriche ad alta tensione;

 

§          all’interno dell’area delle cisterne è vietato l’accesso agli estranei, nonchè fumare e usare fiamme libere; a tal fine deve essere installata apposita segnaletica, indicante altresì i recapiti del più vicino comando dei Vigili del Fuoco e del tecnico dell’azienda da contattare in caso di emergenza;

 

§          in prossimità delle cisterne devono essere presenti almeno 2 estintori portatili e 1 carrellato;

 

§          l’eventuale spostamento delle cisterne deve avvenire a serbatoio vuoto.

 

Si fa presente che in base alla normativa generale sugli impianti di distribuzione di carburante pubblici e privati (v. da ultimo DM 31.10.2001) anche per l’installazione degli impianti di rifornimento con cisterne mobili è obbligatoria un’apposita autorizzazione preventiva da parte del Comune di residenza.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n. 221 del 23.9.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 settembre 2003

Approvazione   della   regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per

l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione

ad  uso  privato,  di  capacita'  geometrica non superiore a 9 m3, in

contenitori-distributori  rimovibili per il rifornimento di automezzi

destinati all'attivita' di autotrasporto.

 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

                                  e

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi

l'installazione   e   l'esercizio   di   depositi   di   gasolio  per

autotrazione, ad uso privato, di capacita' geometrica complessiva non

superiore  a  9  m3,  in  contenitori-distributori  rimovibili per il

rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto.

  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano agli

impianti  fissi  di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso

pubblico   e  privato,  per  i  quali  continuano  ad  applicarsi  le

specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

 

                               Art. 2.

                          O b i e t t i v i

  1.  I  depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e

gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

    a) minimizzare  le cause di fuoriuscita accidentale di carburante

ed il rischio di incendio;

    b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

    c) limitare,  in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o

locali contigui all'impianto;

    d) consentire   ai  soccorritori  di  operare  in  condizioni  di

sicurezza.

 

                               Art. 3.

                        Disposizioni tecniche

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'

approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

  2.  I  contenitori-distributori rimovibili devono essere approvati,

ai  fini antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto

19 marzo  1990 e devono rispondere alle direttive europee applicabili

in materia.

  3.    L'installatore    e'    tenuto    a    verificare    che   il

contenitore-distributore  sia  idoneo  per  il  tipo  di uso e per la

tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attivita'

sia  informato  degli  specifici  obblighi finalizzati a garantire il

corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.

 

                               Art. 4.

                 Disposizioni complementari e finali

  1.  L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui

al  presente  decreto,  e'  soggetta  alle  visite ed ai controlli di

prevenzione  incendi  ed  al  rilascio del certificato di prevenzione

incendi   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica

29 luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica

12 gennaio 1998, n. 37.

  2.  Ai  fini  della  periodicita'  delle  visite per il rinnovo del

certificato  di  prevenzione incendi e per la durata del servizio, si

applicano  le  disposizioni  vigenti  in materia di impianti fissi di

distributori di carburanti per autotrazione.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

    Roma, 12 settembre 2003

 

                      Il Ministro dell'interno

                               Pisanu

 

                      Il Ministro dell'economia

                           e delle finanze

                              Tremonti

 

               Il Ministro delle attivita' produttive

                               Marzano

 

 

                                                             Allegato

 

REGOLA   TECNICA   DI   PREVENZIONE  INCENDI  PER  L'INSTALLAZIONE  E

L'ESERCIZIO  DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO,

DI    CAPACITA'    GEOMETRICA    NON    SUPERIORE    A   9   M3,   IN

CONTENITORI-DISTRIBUTORI  RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI

              DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO.

         1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

    1.  Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si

rimanda  a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983

(Gazzetta  Ufficiale  n.  339  del  12 dicembre  1983). Ai fini della

presente regola tecnica, si definisce:

      capacita' geometrica di un contenitore-distributore rimovibile:

volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nel

seguito indicato con il termine contenitore-distributore;

      linee  elettriche  ad  alta  tensione:  si  considerano ad alta

tensione  le  linee  elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V

efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

                     2. Capacita' del deposito.

    1.  La capacita' complessiva massima del deposito e' fissata in 9

m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu' contenitori-distributori.

                   3. Modalita' di installazione.

    1.  I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in

opera se muniti di:

      a) dichiarazione di conformita' al prototipo approvato;

      b) manuale di installazione, uso e manutenzione;

      c)  targa  di identificazione, punzonata in posizione visibile,

riportante:

        il nome e l'indirizzo del costruttore;

        l'anno di costruzione ed il numero di matricola;

        la  capacita'  geometrica,  lo  spessore  ed il materiale del

contenitore;

        la pressione di collaudo del contenitore;

        gli estremi dell'atto di approvazione.

    2.    I   contenitori-distributori   devono   essere   installati

esclusivamente  su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione in

rampe  carrabili,  su  terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi

chiusi.

    3.  Le  piazzole  di  posa  dei  contenitori-distributori  devono

risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del

terreno circostante.

    4.  I  contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino

di   contenimento,  di  capacita'  non  inferiore  alla  meta'  della

capacita'   geometrica  del  contenitore-distributore  stesso,  e  di

tettoia   di   protezione  dagli  agenti  atmosferici  realizzata  in

materiale non combustibile.

    5.   I   contenitori-distributori,   ed  il  relativo  bacino  di

contenimento,  se  di  tipo  prefabbricato,  devono essere saldamente

ancorati  al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e

l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

    6.  Lo  sfiato  del  tubo  di  equilibrio deve essere posizionato

all'altezza  di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di

apposito dispositivo tagliafiamma.

    7.  Il  grado  di  riempimento  dei contenitori-distributori deve

essere  non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi;

a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di

carico.

                      4. Distanze di sicurezza.

    1.  Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili

(con  esclusione  del bacino di contenimento) devono essere osservate

le seguenti distanze minime di sicurezza:

      a) fabbricati,  eventuali  fonti  di  accensione,  depositi  di

materiali   combustibili  e/o  infiammabili  non  ricompresi  tra  le

attivita'  soggette  ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del

decreto  ministeriale  16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del

9 aprile 1982): 5 m;

      b) fabbricati  e/o  locali  destinati  anche  in parte a civile

abitazione,  esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di

trattenimento   o  di  pubblico  spettacolo,  depositi  di  materiali

combustibili  e/o  infiammabili  costituenti  attivita'  soggette  ai

controlli  di  prevenzione  incendi ai sensi del decreto ministeriale

16 febbraio 1982: 10 m;

      c) linee  ferroviarie  e  tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni

caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;

      d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6

m.

                     5. Distanze di protezione.

    1.   Rispetto  al  perimetro  dei  contenitori-distributori  (con

esclusione  del  bacino  di  contenimento)  deve essere osservata una

distanza di protezione di almeno 3 m.

                           6. Recinzione.

    1.  I  contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita

zona  delimitata  da  recinzione  in  muratura  o rete metallica alta

almeno  1,8  m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile

con serratura o lucchetto.

    2.  Nel  caso  di  depositi  collocati  in attivita' provviste di

recinzione  propria,  la recinzione di cui al comma precedente non e'

necessaria.

                    7. Altre misure di sicurezza.

    1.   I   contenitori-distributori  devono  essere  contornati  da

un'area,  avente  ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e

priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

    2.  In prossimita' dei contenitori-distributori non devono essere

depositati materiali di alcun genere.

    3.  Appositi  cartelli  fissi  ben  visibili  devono segnalare il

divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di

fumare  ed  usare  fiamme  libere.  La  segnaletica di sicurezza deve

rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.

493.

    4.   Apposito   cartello   fisso   deve   indicare  le  norme  di

comportamento  e  i  recapiti  telefonici  dei Vigili del fuoco e del

tecnico  della  ditta  distributrice  del carburante da contattare in

caso di emergenza.

               8. Impianto elettrico e messa a terra.

    1.  Gli  impianti  e  le apparecchiature elettriche devono essere

realizzati ed installati in conformita' a quanto previsto dalle leggi

1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.

    2.  Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo

di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al

motore  del  gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel

contenitore.

    3.  Il  contenitore-distributore  deve essere provvisto di idonea

messa a terra.

                            9. Estintori.

    1.  In  prossimita'  del  contenitore-distributore, devono essere

tenuti  almeno  due estintori portatili aventi carica minima pari a 6

kg  e  capacita' estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore

carrellato  avente  carica  nominale  non minore di 30 kg e capacita'

estinguente non inferiore a B3.

                       10. Norme di esercizio.

    1.  Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di

riempimento  del  contenitore-distributore  che  nelle  operazioni di

erogazione  del  carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto

ministeriale  31 luglio  1934 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

      a) il      personale     addetto     al     riempimento     del

contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:

        assicurarsi    della    quantita'    di   prodotto   che   il

contenitore-distributore puo' ricevere;

        verificare  l'efficienza  delle apparecchiature a corredo del

contenitore-distributore e l'assenza di perdite;

        effettuare  il collegamento equipotenziale tra autocisterna e

punto di riempimento;

        verificare   il   rispetto   dei   divieti  al  contorno  del

contenitore-distributore;

      b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

FINE TESTO