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Roma, 30 ottobre 2003

 

Circolare n. 118/2003

Oggetto: Codice della Strada – Corsi di recupero per la patente a punti – Circolare ministeriale prot. MOT3/4053/M350 del 9.10.2003.

 

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato le disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2003 relativamente ai soggetti che possono svolgere corsi di recupero per la patente a punti.

 

Com’è noto, oltre alle autoscuole che sono abilitate ex lege a svolgere i corsi di recupero, possono essere appositamente accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti altri soggetti pubblici e privati.

 

Per quanto riguarda in particolare i corsi diretti ai conducenti di camion (titolari di patenti C e CE), la circolare in oggetto chiarisce che le associazioni di categoria degli autotrasportatori formalmente riconosciute dal Ministero che abbiano costituito istituti o agenzie per fornire servizi agli associati possono richiedere l’accredita­mento di quelle strutture allo svolgimento dei corsi di recupero.

 

Le associazioni dovranno aver svolto a livello nazionale da almeno dieci anni l’atti­vità di formazione attinente ai temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale e dovranno avere la disponibilità di locali e attrezzature tecniche idonei.

 

Circa i docenti, la circolare specifica che possono essere incaricati anche dipendenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri abilitati a svolgere servizi di polizia stradale, che abbiano già maturato esperienze nel settore della formazione.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.97/2003

 

Allegato uno

 

D/d

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Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Roma, 9 ottobre 2003

Prot. n. MOT 3/4053/M350

 

                                                                                  Destinatari omessi

 

OGGETTO: Autorizzazione a svolgere i corsi per il recupero dei punti della patente di guida da parte di associazioni di categoria degli autotrasportatori.

 

L’art. 126 bis del Codice della strada così come modificato dall’art 7 della Legge 214/2003 stabilisce, al comma 4, che i corsi per il recupero dei punti della patente di guida possono essere svolti, tra l’altro, da soggetti privati a ciò autorizzati da Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 29 luglio 2003, recante: “ Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida” stabilisce che i soggetti privati, per svolgere i suddetti corsi, devono possedere “comprovata esperienza nell’attività di formazione attinente ai temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alla responsabilità del conducente del veicolo che svolgono detta attività da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale”.

Al riguardo, si fa presente che le associazioni di categoria degli autotrasportatori formalmente riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che hanno costituito istituti o agenzie per svolgere attività connesse ai servizi degli associati, possono svolgere, tramite dette strutture, i corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

La richiesta di accreditamento deve essere presentata, secondo il modello allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 29 luglio 2003, al Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre – direttamente dalla associazione di categoria, che deve anche possedere i requisiti dell’operatività sul territorio nazionale da almeno dieci anni. In detta richiesta che dovrà essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto ministeriale, devono essere espressamente indicati il nome e l’indirizzo di ogni singola struttura presso cui i corsi saranno svolti.

Eseguita una prima fase di istruttoria documentale, la Direzione Generale della Motorizzazione, qualora l’istruttoria dia esiti positivi, invita il competente ufficio provinciale del Dipartimento a verificare, mediante visita di controllo che i locali e le attrezzature in possesso del richiedente siano conformi a quanto previsto dall’art. 2 del citato decreto. Al termine di tale fase procedurale l’ufficio provinciale invia una relazione alla Direzione Generale della Motorizzazione che, sulla scorta degli ulteriori elementi acquisiti, emana il provvedimento di autorizzazione o di rigetto dell’istanza.

Si precisa che il limite di dieci anni è richiesto come requisito delle Associazioni di categoria cui lo/gli istituto/i o la/e agenzia/e in precedenza dette fanno capo, o in ragione di specifico collegamento tra società, o per diretta dipendenza.

Considerando che le Associazioni svolgono le loro attività a favore degli autotrasportatori, si ritiene che le stesse Associazioni possano attivare esclusivamente corsi destinati a tali soggetti.

Ai corsi tenuti dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori possono svolgere attività di docenza anche i dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri abilitati a svolgere i servizi di polizia stradale (così come i dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato in possesso di analogo titolo) e che abbiano già maturato esperienze nel settore della formazione.

I detti dipendenti prima di assumere l’incarico dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla Amministrazione di appartenenza secondo le leggi vigenti.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Ing. Amedeo Fumero)