Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 11 novembre 2004

 

Circolare n. 115/2004

 

Oggetto: Privacy – Misure minime di sicurezza ulteriore proroga al 30 giugno 2005 – Art. 6 D.L. 9.11.2004, n. 266 su, G.U. n.264 del 10.11.2004.

 

Slitta di ulteriori 6 mesi - dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2005 - il termine per l’adeguamento alle misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali di cui al D.lgvo n.196/2003.

 

Com’è noto, tali misure riguardano gli archivi tenuti tramite mezzi elettronici (computer isolati o in rete e in generale qualsiasi dispositivo elettronico o comunque automatizzato) e consistono nell’introduzione di un sistema di “autenticazione informatica” per il riconoscimento degli incaricati alla gestione degli archivi.

 

Differita al 30 giugno del prossimo anno anche la decorrenza dell’obbligo di redigere il Documento Programmatico della Sicurezza da parte di chi gestisce dati personali sensibili (es. informazioni sui dipendenti quali dati sanitari, profili psicologici, iscrizione al sindacato, ecc.). Quel documento, che va conservato presso l’azienda ed aggiornato annualmente, deve indicare l’analisi dei rischi relativi alla protezione dei dati personali e gli accorgimenti messi in atto per evitare l’accesso abusivo da parte di estranei.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.71/2004

 

Allegato uno

 

D/n

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G.U. n.264 del 10 novembre 2004 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266

Proroga   o   differimento   di   termini  previsti  da  disposizioni
legislative.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1.
                           *** omissis ***
 
                               Art. 6.
                    Trattamento di dati personali
  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  1,  le  parole:  «31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
    b) al  comma  3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2005».
 
                               Art. 7.
                          *** omissis ***
 
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004
                              CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Giovanardi, Ministro per i rapporti con
                              il Parlamento
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli