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Roma, 11 novembre 2004

 

Circolare n.116/2004

 

Oggetto: Lavoro – Legge Biagi – Disposizioni correttive – D.LGVO 6.10.2004, n. 251, su G.U.n.239 dell’11.10.2004.

 

Con il decreto in oggetto sono state apportate alcune correzioni alla legge Biagi (DLGVO n. 276/2003) di riforma del mercato del lavoro. Si tratta perlopiù di aggiustamenti tecnici che non intaccano l’impianto della riforma; modifiche più sostanziali potrebbero semmai aversi nel prossimo anno a seguito della verifica, prevista dalla stessa legge, che si aprirà a maggio tra Governo e parti sociali.

Le nuove disposizioni, oltre a precisare  il regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro di cui è già stato riferito con apposita circolare, intervengono sulle seguenti materie.

 

Regime sanzionatorio (artt. 4, 11 e 12) – Sono state dettagliate le sanzioni a carico delle aziende per le irregolarità commesse nell’esecuzione dei contratti di somministrazione di manodopera, di apprendistato e di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro).

 

Appalto di servizi (art. 6) – Come è noto, in base alla legge Biagi tra l’impresa committente e quella appaltatrice sussiste una responsabilità solidale, che si protrae per 1 anno dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e previdenziali  spettanti ai lavoratori impiegati. Il decreto in esame, pur confermando in linea di principio tale regime di solidarietà, ha introdotto la facoltà per i contratti collettivi nazionali di stabilire “diverse previsioni”.

 

Certificazione dei contratti (art. 18) – E’ stato ampliato l’ambito di applicazione della certificazione che potrà riguardare qualsiasi tipo di contratto di lavoro (in precedenza erano certificabili soltanto i rapporti instaurati con contratti a progetto, intermittente, ripartito, a tempo parziale e di associazione in partecipazione). Come è noto, tale istituto è stato introdotto in via sperimentale dalla legge Biagi per ridurre il contenzioso sulla qualificazione (in particolare autonoma o subordinata) dei rapporti di lavoro; abilitati alla certificazione possono essere esclusivamente gli organismi indicati dalla stessa legge (enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e università).

 

Collaborazioni (art. 20) – E’ stato stabilito che la proroga tramite accordi sindacali aziendali delle vecchie collaborazioni coordinate  e continuative (ora sostituite dai contratti a progetto) non può essere indeterminata, dovendo comunque esaurirsi entro il 25 ottobre 2005.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.105/2004 e 124/2003

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n.239 del 11.10.2004 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo
10 settembre   2003,   n.   276,   di  seguito  denominato:  «decreto
legislativo»,  dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono  inserite  le  seguenti:  «o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,».
  2.  All'articolo  5,  comma 3, lettera b), del decreto legislativo,
dopo  le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le  seguenti:  «o  rilasciata  da  intermediari  iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo  settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di
rilascio  di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia
e delle finanze,».
                               Art. 2.
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito
dal  seguente:  «2.  Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6,
i  comuni  singoli  o  associati nelle forme delle unioni di comuni e
delle  comunita'  montane,  le  camere di commercio e gli istituti di
scuola  secondaria  di secondo grado, statali e paritari a condizione
che  svolgano  la  predetta  attivita' senza finalita' di lucro e che
siano  rispettati  i  requisiti  di cui alle lettere c), f) e g), del
comma  1,  dell'articolo  5,  nonche'  l'invio  di  ogni informazione
relativa  al  funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 17.».
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 e' sostituito
dal  seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e
7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  e dei principi fondamentali desumibili in materia
dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati  ai  sensi  della  disciplina previgente allo svolgimento
della  attivita'  di  intermediazione,  nonche'  i soggetti di cui al
comma  3,  che  non  intendono  richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale  possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali
dell'ambito  regionale,  le  attivita'  oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  provvede  alla  iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta  nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.».
  3.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo,  dopo il comma 8 e'
aggiunto il seguente:
  «8-bis.  I  soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non
possono  in  ogni  caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai
sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni.».
                               Art. 3.
  1.   All'articolo  12  del  decreto  legislativo,  il  comma  6  e'
sostituito  dal  seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole
dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
                               Art. 4.
  1.   La   rubrica  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  e'
sostituita dalla seguente: «Sanzioni».
  2.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente:
  «1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo
4,  comma  1,  lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di
euro  50  per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se  vi  e'  sfruttamento  dei  minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto  mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non  autorizzato  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 4, comma 1,
lettera  c),  e'  punito  con  la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda  da  euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro,
la  pena  e'  dell'ammenda  da  euro  500  a  euro  2500.  Se  vi  e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi
e   l'ammenda   e'   aumentata  fino  al  sestuplo.  L'esercizio  non
autorizzato   delle   attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d)  ed  e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750.
Se  non  vi  e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a
euro  1250.  Nel  caso  di  condanna,  e'  disposta, in ogni caso, la
confisca   del   mezzo   di  trasporto  eventualmente  adoperato  per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.».
  3.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente:
  «2.    Nei    confronti    dell'utilizzatore   che   ricorra   alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b),  o  comunque  al  di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena  dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.».
  4.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  3  e'
sostituito dal seguente:
  «3.  La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo
20,  commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solo
somministratore,  la  violazione  del  disposto di cui al comma 3 del
medesimo  articolo 21,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
  5.  All'articolo  18  del  decreto  legislativo, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
  «5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo
29,  comma  1,  e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30,  comma  1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.».
                               Art. 5.
  1.   All'articolo  21,  comma  4,  del  decreto  legislativo,  sono
soppresse  le  seguenti  parole: «, con indicazione degli elementi di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».
                               Art. 6.
  1.   All'articolo  29  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  e'
sostituito  dal  seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori  di  lavoro comparativamente piu' rappresentative, in caso
di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore
di  lavoro  e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite
di   un  anno  dalla  cessazione  dell'appalto,  a  corrispondere  ai
lavoratori  i  trattamenti  retributivi  e i contributi previdenziali
dovuti.».
  2.  All'articolo  29  del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti:
  «3-bis.  Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di  quanto  disposto  dal  comma  1,  il  lavoratore interessato puo'
chiedere,  mediante  ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne  ha  utilizzato  la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
  3-ter.  Fermo  restando  quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni  di  cui  al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente  sia  una  persona  fisica  che non esercita attivita' di
impresa o professionale.».
                               Art. 7.
  1.  All'articolo  30  del  decreto  legislativo, dopo il comma 4 e'
aggiunto   il   seguente:  «4-bis.  Quando  il  distacco  avvenga  in
violazione  di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato
puo'  chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto
che  ne  ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2.».
                               Art. 8.
  1.   All'articolo  31  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  e'
sostituito  dal  seguente:  «2.  I  consorzi di societa' cooperative,
costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere
gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n.
12,  per  conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a
una societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per
il  tramite  dei  consulenti  del  lavoro,  anche  se  dipendenti dai
predetti  consorzi,  cosi'  come  previsto  dall'articolo 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».
                               Art. 9.
  1.  All'articolo  32,  comma 2, del decreto legislativo, le parole:
«di  cui  all'articolo  1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo  29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.».
                              Art. 10.
  1.   All'articolo  34  del  decreto  legislativo,  il  comma  1  e'
sostituito  dal  seguente:  «1.  Il contratto di lavoro intermittente
puo'  essere  concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo  o  intermittente,  secondo  le  esigenze individuate dai
contratti   collettivi   stipulati   da  associazioni  dei  datori  e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale  o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».
                              Art. 11.
  1.  All'articolo  53,  comma 3, del decreto legislativo, il secondo
periodo  e'  sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore  di  lavoro  e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita'  di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore  al  termine  del periodo di apprendistato, maggiorata del
100   per   cento.   La   maggiorazione   cosi'   stabilita   esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.».
                              Art. 12.
  1.   All'articolo  55  del  decreto  legislativo,  il  comma  5  e'
sostituito  dal  seguente:  «5.  In  caso di gravi inadempienze nella
realizzazione  del  progetto  individuale  di  inserimento di cui sia
esclusivamente  responsabile  il datore di lavoro e che siano tali da
impedire  la  realizzazione  della  finalita' di cui all'articolo 54,
comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore  al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100
per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».
                              Art. 13.
  1.  All'articolo  59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d),
e)  ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento
(CE)  n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  il 13 dicembre
2002».
                              Art. 14.
  1.  Dopo  l'articolo  59  del  decreto  legislativo  e' inserito il
seguente:
  «Art.  59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e
lavoro).  -  1.  Ai  contratti  di  formazione e lavoro stipulati dal
24 ottobre  2003  e  fino  al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti
autorizzati  entro  il  23 ottobre  2003,  si  applica  la disciplina
vigente  prima  della  data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  ad eccezione dei benefici economici previsti in materia
di  contratti  di  formazione  e  lavoro,  per  i quali si applica la
disciplina di cui al comma 2.
  2.   Per  poter  accedere  ai  benefici  economici  previsti  dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti  di  formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000  lavoratori,  i  datori  di  lavoro,  che  abbiano stipulato i
contratti  di  cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla  stipula,  domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei  contratti  stipulati.  Alla  domanda  va  allegata  copia  delle
rispettive autorizzazioni.
  3.  L'I.N.P.S.  ammette,  entro  il  30 novembre  2004 e nel limite
numerico  di  cui  al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo  stesso  comma 2, secondo il criterio della priorita' della data
della  stipula  del  contratto  di  formazione e lavoro. L'accesso ai
benefici  e'  comunque  concesso  in  via prioritaria ai contratti di
formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti
territoriali.».
  2.  Per  i  contratti  di  formazione  e  lavoro gia' stipulati, il
termine  della  presentazione  delle  domande  di  cui  al  comma  2,
dell'articolo  59-bis  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  decorre  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
                              Art. 15.
  1.   L'articolo  68  del  decreto  legislativo  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.  68  (Rinunzie  e  transazioni). - 1. Nella riconduzione a un
progetto,  programma  di  lavoro  o fase di esso dei contratti di cui
all'articolo  61,  comma  1,  i  diritti  derivanti da un rapporto di
lavoro   gia'   in  essere  possono  essere  oggetto  di  rinunzie  o
transazioni  tra  le  parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del
codice civile.».
                              Art. 16.
  1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a
3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro».
                              Art. 17.
  1.   L'articolo  72  del  decreto  legislativo  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.  72  (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per ricorrere a
prestazioni  di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le
rivendite  autorizzate  uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di
lavoro  accessorio  il cui valore nominale e' fissato con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, da adottarsi entro
trenta giorni e periodicamente aggiornato.
  2.  Tale  valore  nominale  e'  stabilito tenendo conto della media
delle  retribuzioni  rilevate  per  le  attivita' lavorative affini a
quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione
del servizio.
  3.  Il  prestatore  di  lavoro  accessorio  percepisce  il  proprio
compenso  presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di
lavoro  accessorio.  Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione
fiscale  e  non  incide  sullo  stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
  4.  Il  concessionario  provvede  al pagamento delle spettanze alla
persona  che  presenta  i buoni, registrandone i dati anagrafici e il
codice  fiscale;  effettua il versamento per suo conto dei contributi
per  fini  previdenziali  all'INPS,  alla  gestione  separata  di cui
all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8 agosto  1995, n. 335, in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi  contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento   del   valore   nominale  del  buono,  e  trattiene  l'importo
autorizzato  dal  decreto,  di  cui  al comma 1, a titolo di rimborso
spese.
  5.  Il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto,  individua  le  aree  metropolitane  e il concessionario del
servizio  attraverso  cui  avviare  una prima fase di sperimentazione
delle  prestazioni  di  lavoro  accessorio  e  regolamenta  criteri e
modalita'  per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle
relative coperture assicurative e previdenziali.».
  2.  Il  termine  per  l'adozione  del  decreto  di  cui  al comma 1
dell'articolo  72  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.
                              Art. 18.
  1.   L'articolo  75  del  decreto  legislativo  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.  75  (Finalita).  -  1.  Al fine di ridurre il contenzioso in
materia  di  qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono
ottenere   la  certificazione  del  contratto  secondo  la  procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo.».
                              Art. 19.
  1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b)
e' sostituita dalla seguente: «b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3
e l'articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;».
                              Art. 20.
  1.  All'articolo  86,  comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«Termini  diversi,  anche  superiori  all'anno,  di  efficacia»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori
al 24 ottobre 2005, di efficacia».
  2.  All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo,
secondo  capoverso,  la lettera b-ter), e' sostituita dalla seguente:
«b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei
lavori,  oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
di  attivita',  il  nominativo  delle  imprese  esecutrici dei lavori
unitamente  alla  documentazione  di cui alle lettere b) e b-bis). In
assenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche in
caso  di  variazione  dell'impresa  esecutrice dei lavori, e' sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo.».
  3.  All'articolo  86 del decreto legislativo, dopo il comma 10 sono
inseriti i seguenti:
  «10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti  di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di  cui  all'articolo  9-bis,  comma 2,  del decreto-legge 1° ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,  n.  608,  cosi'  come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del
decreto  legislativo  19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente
alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica
a  decorrere  dalla  data  stabilita  dal  decreto  di cui al comma 7
dell'articolo  4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
introdotto   dall'articolo   6,  comma  1,  del  decreto  legislativo
19 dicembre 2002, n. 297.
  10-ter.  La  violazione  degli  obblighi  di cui al comma 10-bis e'
punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
19, comma 3.».
                              Art. 21.
  1.  I  dirigenti,  o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni
provinciali  del  lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi
di   opposizione   ai  sensi  degli  articoli 22  e  23  della  legge
24 novembre  1981,  n.  689,  rappresentano  e difendono, nell'ambito
delle  attivita'  istituzionali  dell'Amministrazione e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  nei  giudizi  di  cui  all'articolo 80 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004
                               CIAMPI
                 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
            Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali
                     Mazzella,   Ministro  per  la  funzione pubblica
   Moratti, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca
                      La Loggia, Ministro  per  gli  affari regionali
                 Siniscalco,  Ministro  dell'economia e delle finanze
                                   Castelli, Ministro della giustizia
                                    Visto, il Guardasigilli: Castelli