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Roma, 5 agosto 2005

 

Circolare n. 95/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Cronotachigrafo digitale – Proroga – Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n.664/MOT1 del 26.7.2005.

 

Com’è noto, dal corrente 5 agosto entra in vigore l’obbligo di installazione del cronotachigrafo digitale; peraltro la scadenza non ha alcun effetto perché:

 

·       il parco veicolare già circolante continua ad essere equipaggiato con gli attuali cronotachigrafi analogici senza necessità di sostituirli;

 

·       fino al 31 dicembre prossimo sarà comunque consentito acquistare veicoli nuovi equipaggiati con cronotachigrafi analogici.

 

Con la nota indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti chiarito che in Italia, essendo ancora in fase di perfezionamento le procedure amministrative relative alla messa in funzione dei cronotachigrafi digitali, continuerà ad essere autorizzata l’immatricolazione di veicoli muniti di cronotachigrafo analogico fino alla fine di quest’anno.

 

La data del 31 dicembre potrebbe poi subire ulteriori slittamenti dal momento che il Parlamento europeo ha adottato un emendamento per far slittare l’introduzione dell’apparecchio digitale di un ulteriore anno (al 5 agosto 2006), emendamento sul quale si dovrà ora pronunciare il Consiglio Europeo secondo la cosiddetta procedura di conciliazione.

 

L’acquisto di veicoli equipaggiati con cronotachigrafo digitale comporterà l’obbligo di acquistare presso la Camera di Commercio le “carte tachigrafe” (D.M. 23.6.2005); inoltre l’apparecchio dovrà essere attivato presso un’officina autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (D.M. 11.3.2005).

 

Rispetto agli attuali cronotachigrafi analogici, l’apparecchio digitale, introdotto dal regolamento comunitario n.2135/1998 per i veicoli adibiti al trasporto merci superiori a 3,5 tonnellate, limiterà le possibilità di manomissione. Esso si compone di una unità centrale, che viene installata stabilmente sul veicolo, e dalle carte tachigrafe, cioè dalle tessere magnetiche (smart card) sulle quali vengono registrati i dati raccolti dall’unità centrale.

 

Esistono quattro tipi di tessera, con funzioni diverse in relazione al soggetto che le deve utilizzare:

 

·       carta del conducente: è personale e deve essere inserita prima di iniziare la guida; registra i tempi di viaggio e di sosta, la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo, la distanza percorsa ed eventuali eventi particolari; conserva i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni;

 

·       carta dell’azienda: consente di controllare e stampare i dati relativi ai viaggi percorsi da tutti i veicoli dell’impresa muniti di cronotachigrafo digitale;

 

·       carta dell’officina autorizzata: individua l’officina autorizzata alle operazioni di calibratura e di programmazione del cronotachigrafo; è l’unica carta che consente di modificare il funzionamento dell’apparecchio;

 

·       carta dell’Autorità di controllo: viene rilasciata agli organi competenti al controllo tecnico-amministrativo in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, nonchè all’autorità di polizia addetta ai controlli su strada; consente l’ispezione dei dati registrati dall’unità centrale, nonchè l’ispezione dei dati registrati sulle carte dei conducenti (ultimi 8 giorni) e delle imprese (ultimi 12 mesi).

 

Si fa presente che le carte verranno rilasciate al costo di 37 euro l’una (il decreto del Ministero delle Attività Produttive che fissa i diritti di segreteria delle CCIAA è in corso di pubblicazione sulla G.U.). Prossimamente verrà inoltre reso noto l’elenco delle officine autorizzate dove fare attivare l’apparecchio.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.219/1998

 

Allegati quattro

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento peri Trasporti Terrestri

Direzione Generale per la Motorizzazione

 

Prot. n. 664/MOT1 del 26.7.2005

Oggetto: Regolamento CE 2135/98 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.

 

Premessa

Si fa seguito alla circolare prot. 563/MOT1 del 20.7.2004 con la quale è stata prorogata al 5 agosto 2005 la data a decorrere dalla quale è richiesta l’installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione nell’Unione europea.

La suddetta data, che figura nella proposta di regolamento comunitario di emendamento ai regolamenti CEE 3821/85 e 2135/98 attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento Europeo, potrebbe essere ulteriormente differita.

Infatti, il Parlamento europeo ha adottato un emendamento che prevede un ulteriori differimento dalla data di introduzione dell’obbligo di allestimento dei veicoli con tachigrafo digitale al 5 agosto 2006 (ai fini costruttivi) e al 5 agosto 2007 (per la messa in servizio dei veicoli).

Le posizioni divergenti tra Parlamento e Consigli hanno condotto all’apertura di una procedura di conciliazione il cui esito sarà noto presumibilmente entro la fine dell’anno e condurrà, con ogni probabilità alla definizione di una data diversa dal 5 agosto 2005 a decorrere dalla quale il tachigrafo digitale diverrà obbligatorio.

In attesa della definizione della suddetta data, la Commissione europea ha preso atto della situazione di incertezza giuridica che si è venuta a creare tra gli stati membri ed a tal proposito in data 22 luglio u.s. ha inviato ai ministri dei trasporti dell’Unione europea una lettera tesa ad individuare criteri uniformi per il periodo transitorio intercorrente tra la data del 5 agosto 2005 e la data che sarà definita al termine della procedura di conciliazione tra il Parlamento europeo ed il Consiglio.

In particolare, con la citata lettera, la Commissione intende consentire agli Stati membri che non sono in grado di ultimare entri il 5 agosto 2005 le procedure amministrative necessarie al fine del rilascio delle carte tachigrafiche previste dalla norma comunitaria, la possibilità di continuare ad autorizzare l’immatricolazione di veicoli muniti di tachigrafo analogico, sino al 31 dicembre 2005.

Regime transitorio applicabile in Italia

In Italia, le procedure amministrative necessarie al fine di poter emettere le carte tachigrafiche, sono in fase di perfezionamento e con ogni probabilità, non saranno ultimate entro il 5 agosto 2005.

Pertanto, in linea con quanto comunicato dalla Commissione sarà possibile immettere in circolazione veicoli nuovi, muniti di cronotachigrafo analogico, sino al 31 dicembre 2005.

Per quanto concerne la possibilità di immatricolare veicoli muniti di cronotachigrafo digitale, si fa osservare che tale apparecchio necessiti di essere abilitato al funzionamento da parte di una officina autorizzata che, per procedere all’abilitazione, deve aver ricevuto la relativa”carta officina”

Si ritiene, pertanto che i veicoli muniti di tachigrafo digitale potranno essere immessi in circolazione, anche se privi di carta conducente, a condizione che l’apparecchio sia stato abilitato dalle competenti officine.

I veicoli immatricolati all’estero, provvisti di tachigrafo digitale funzionante (abilitato e munito di carte) potranno circolare in Italia.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

(dr. ing. Amedeo Fumero)

 

 

 

G.U. n. 108 del 11.5.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 11 marzo 2005

Modalita'   e   condizioni   per   il   rilascio  delle  omologazioni
dell'apparecchio  di  controllo  e delle carte tachigrafiche, nonche'
delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione,
ai   sensi   dell'articolo 3,   comma  7,  del  decreto  ministeriale
31 ottobre 2003, n. 361.
                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le modalita' di omologazione
dell'apparecchio  di  controllo  e delle relative carte tachigrafiche
nonche'  i  requisiti  che  i  centri tecnici devono possedere per il
montaggio,  le verifiche, i controlli e le riparazioni dei tachigrafi
digitali.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) «centri tecnici»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione
materiale  degli  interventi tecnici che devono essere effettuati sui
tachigrafi  digitali,  in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85
del  Consiglio  del  20 dicembre  1985,  relativo  agli apparecchi di
controllo  nel  settore  dei trasporti su strada, come modificato dal
regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio del 24 settembre 1998,
aggiornato  dal  regolamento  (CE) n. 1360/2002 della Commissione del
13 giugno 2002;
    b) «tachigrafo  digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai
requisiti  di  cui  all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85
come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre
2003, n. 361;
    c) «unita'  elettronica  di  bordo» il tachigrafo digitale di cui
alla  lettera  b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi
di collegamento;
    d) «carta  tachigrafica»  una carta intelligente da impiegare con
l'apparecchio di controllo;
    e) «omologazione»:  la  procedura in base alla quale il Ministero
certifica  che  l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la
carta  tachigrafica  in  esame  soddisfano  i  requisiti  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione;
    f) «montaggio»  l'installazione di un apparecchio di controllo su
veicolo stradale;
    g) «riparazione» ogni riparazione di un sensore di movimento o di
una   unita'   elettronica   di  bordo  che  comporta  l'interruzione
dell'alimentazione  di  energia,  o il disinnesto da altri componenti
dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;
    h) «intervento  tecnico»:  una  qualsiasi delle operazioni di cui
all'art.  12  e  ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento
(CEE)  n.  3821/85,  incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le
riparazioni  del  sensore  e  dell'unita'  elettronica  di  bordo del
tachigrafo digitale;
    i) «controlli  periodici»:  i  controlli degli apparecchi montati
sui  veicoli, effettuati dopo ogni riparazione e almeno ogni due anni
a  partire  dall'ultimo  controllo; tali controlli prevedono anche la
taratura;
    l) «taratura»:  l'aggiornamento  o  la conferma dei parametri del
veicolo, da conservare nei dati memorizzati;
    m) «Ministero»:   il   Ministero   delle   attivita'  produttive,
Direzione  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori;
    n) «Unioncamere»:  l'Unione  italiana  delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
                               Art. 3.
                            Omologazioni
  1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo e delle
carte  tachigrafiche  nel  settore dei trasporti su strada, di cui al
regolamento   (CEE)   n.   3821/85   e   successive  modificazioni  e
integrazioni,  sono  concesse  dal Ministero, secondo le modalita' di
cui  all'art.  7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle
misure  e  degli  strumenti  per pesare e per misurare, approvato con
regio  decreto  12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche, previo
accertamento  della  loro  conformita' alle disposizioni del predetto
regolamento CEE, come modificato ed integrato.
  2.  La  richiesta  di omologazione e' presentata dal fabbricante al
Ministero.  Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante
e,  nel  caso  in  cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo.
  3.  La  scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo o per
la  carta  tachigrafica  viene  rilasciata  dal Ministero, secondo le
disposizioni  dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85, a seguito
della  presentazione  di  un certificato di sicurezza, un certificato
funzionale   e   di  un  certificato  di  interoperabilita',  di  cui
all'allegato I  B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/98, come
sostituto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1360/2002.
  4.  Il  certificato  funzionale  viene  rilasciato dal Ministero al
fabbricante  a  seguito  dell'esecuzione,  con  esito positivo, delle
prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.
                               Art. 4.
                          Incompatibilita'
  1.  I  soci,  i  dirigenti  ed  il personale del centro tecnico non
possono partecipare ad imprese che svolgono attivita' di trasporto su
strada.
                               Art. 5.
                     Centri tecnici autorizzati
  1.  Possono  essere  autorizzati,  in qualita' di centri tecnici, i
seguenti soggetti:
    a) i   fabbricanti  e  i  rappresentanti  legali  di  fabbricanti
extracomunitari  di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui
cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
    b) i  fabbricanti  di  carrozzerie per autobus e autocarri, nelle
cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
    c) i   fabbricanti  e  i  rappresentanti  legali  di  fabbricanti
extracomunitari   di   tachigrafi   digitali   nonche'   le  officine
concessionarie;
    d) le  officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o
elettrico.
  2.  I  soggetti  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 1, oltre a
svolgere  le  attivita'  di montaggio e di attivazione dei tachigrafi
digitali, installati durante il processo di fabbricazione dei veicoli
o delle carrozzerie, possono richiedere di svolgere anche i controlli
periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni.
                               Art. 6.
                    Requisiti dei centri tecnici
  1.  I  soggetti  cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono
soltanto  le  attivita'  di montaggio e di attivazione dei tachigrafi
digitali,  sono  autorizzati  come  centri  tecnici  dal  Ministero a
condizione che, per tali attivita', siano iscritti nel registro delle
imprese.
  2.  I  soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 e quelli di
cui  alle  lettere  a)  e  b),  che  richiedono  di  poter svolgere i
controlli  periodici,  inclusa  la  determinazione  degli errori e le
riparazioni,  sono  autorizzati in qualita' di centri tecnici quando,
oltre  ad  essere  iscritti  al registro delle imprese, soddisfano ai
requisiti  tecnici  di  cui  al punto 1 e 2 dell'allegato al presente
decreto.
  3.  I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 5, che
svolgono  unicamente  attivita'  di  montaggio  e  di attivazione dei
tachigrafi   digitali,  applicano  le  procedure  di  conformita'  di
produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2
dell'art.  10  e  ai  punti 1  e 2 dell'allegato X della direttiva n.
70/156/CEE,  del  6 febbraio 1970, concernente 1'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a
motore  e  dei  loro  rimorchi,  e successive modificazioni, e le cui
norme  di  recepimento  nell'ordinamento nazionale sono contenute nel
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della  strada.  Le  amministrazioni competenti possono avviare, anche
per questi soggetti, ispezioni e verifiche sulle attivita' svolte.
  4.  I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli
periodici,  inclusa  la determinazione degli errori e le riparazioni,
devono disporre di un sistema di garanzia della qualita', certificato
da  organismi  accreditati a livello nazionale o comunitario, in base
alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attivita' di taratura
e prova di strumenti di misura.
  5.  Gli  organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro
trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive, effettuate in
sede  di  certificazione  o  di  sorveglianza, i relativi rapporti al
Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.
                               Art. 7.
                  Autorizzazione ai centri tecnici
  1. L'autorizzazione ai centri tecnici e' specifica per i tachigrafi
digitali  di  ciascun  fabbricante,  nel rispetto dell'osservanza dei
requisiti  tecnici  di  cui  al  punto  1  dell'allegato  al presente
decreto,  tenendo conto che possono coesistere, per uno stesso centro
tecnico,  piu'  autorizzazioni  relative  a  tachigrafi  prodotti  da
fabbricanti diversi.
  2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono
unicamente  le  attivita'  di  montaggio e attivazione dei tachigrafi
digitali,  non  sono  tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1.
  3.   L'autorizzazione   ai  centri  tecnici  viene  rilasciata  dal
Ministero,  previa  richiesta  del  titolare  del  centro stesso alla
Camera  di  commercio  competente  per  territorio,  la  quale svolge
l'esame   istruttorio  preventivo.  Il  rilascio  dell'autorizzazione
avviene  dopo  l'accertamento  del  possesso  di  tutti  i  requisiti
previsti  dal presente decreto. L'autorizzazione ha durata di un anno
ed e' rinnovabile.
  4.  La  Camera  di  commercio  competente,  previa  verifica  della
permanenza  dei  requisiti richiesti, provvede annualmente al rinnovo
dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e
all'Unioncamere.
  5.  I  titolari  dei  centri  tecnici  di  cui alle lettere c) e d)
dell'art.  5,  al  momento  della  prima  richiesta  e dei successivi
rinnovi e relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante
per    i   quali   e'   effettuata   richiesta,   presentano   idonea
documentazione,  proveniente  dal  fabbricante stesso, che attesti il
possesso  dei  necessari  requisiti  di conoscenza tecnica di ciascun
responsabile tecnico e di ciascun tecnico.
  6.  Ai  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e b) dell'art. 5, che
svolgono  anche  le  attivita'  di controllo in sede di montaggio, di
riparazione  e  di  taratura,  si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5.
  7.  Ad  eccezione  di  quanto  stabilito  dall'art.  6, comma 4, ed
esclusivamente   per  l'autorizzazione  iniziale,  i  centri  tecnici
possono  essere  esentati  dalla  certificazione  di conformita' alla
norma  EN  ISO  9001  in  fase di primo rilascio dell'autorizzazione.
Tuttavia,  per  il  rinnovo  dell'autorizzazione  iniziale, il centro
tecnico dovra' possedere i richiamati requisiti di conformita'.
  8.  Le  variazioni  dei  dati del centro tecnico, di cui al comma 2
dell'art.  8,  sono comunicate al Ministero e all'Unioncamere tramite
la Camera di commercio competente per territorio. Il Ministero annota
le  anzidette  variazioni  in calce all'autorizzazione gia' concessa,
ovvero,  in  ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita
il   soggetto   richiedente   a   presentare  una  nuova  domanda  di
autorizzazione.
  9.  I  documenti  relativi  all'osservanza  dei requisiti stabiliti
dall'art.  6, comma 4, devono essere riferibili ad una situazione non
anteriore  a  novanta  giorni  dalla  presentazione  della domanda di
autorizzazione.
  10.  Nel  caso  in  cui,  successivamente  al rilascio o al rinnovo
dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del
centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d)
dell'art.  5,  nonche'  per  quelli  di  cui alle lettere a) e b) che
intendono  estendere  la  propria  attivita'  ai controlli periodici,
inclusa  la  determinazione  degli  errori  e  alle  riparazioni,  il
titolare  del  centro  tecnico  presentera'  alla Camera di commercio
l'autorizzazione   o   il   rinnovo  della  stessa  nonche'  l'idonea
documentazione  prevista  dall'art.  6,  per il successivo inoltro al
Ministero  nonche'  per  gli  adempimenti previsti dal decreto di cui
all'art.  3,  comma  8 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Qualora i
soggetti  di  cui  lettere  a)  e  b) dell'art. 5 limitino la propria
attivita'  al montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, e'
necessario  presentare  soltanto  l'autorizzazione o il rinnovo della
stessa.
                               Art. 8.
                 Codici ed elenco dei centri tecnici
  1. Il Ministero, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di
cui  all'art.  7,  assegna un codice identificativo al centro tecnico
autorizzato,  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui  al  punto 3
dell'allegato al presente decreto.
  2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio
competente  il  rilascio  di nuove autorizzazioni e le variazioni dei
dati  contenuti nell'elenco, di cui al comma 3, entro i cinque giorni
lavorativi seguenti.
  3.  Sulla  base  delle  comunicazioni  del Ministero, l'Unioncamere
forma  l'elenco  dei  centri  tecnici autorizzati, di cui al comma 5,
dell'art.  3 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco e' reso
pubblico e contiene i seguenti dati:
    a) nome,  denominazione o ragione sociale del titolare del centro
tecnico autorizzato;
    b) indirizzo completo del centro;
    c) codice identificativo assegnato;
    d) recapito  telefonico  e di fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica.
  4.  L'elenco  e'  liberamente  consultabile  dal  pubblico.  I dati
consultati  sono  utilizzabili  ai  soli fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente decreto.
                               Art. 9.
   Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei centri tecnici
  1.  Le  carte  tachigrafiche  rilasciate  ai  soggetti  di cui alle
lettere c) e d) dell'art. 5 nonche' a quelli di cui alle lettere a) e
b)  che  intendono  estendere  l'attivita'  ai  controlli  periodici,
compresa  la  determinazione  degli errori e alle riparazioni, devono
essere   personalizzate   con   l'indicazione   del   nominativo  del
responsabile  tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti di cui
alle  lettere a) e b) sopra indicati limitino la propria attivita' al
montaggio   e  all'attivazione  del  tachigrafo  digitale,  le  carte
tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate col nome o la ragione
sociale del titolare dell'autorizzazione.
  2.  Ciascuna  carta  tachigrafica puo' essere utilizzata unicamente
dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale e' stata
personalizzata.  Tuttavia,  i  soggetti  di  cui alle lettere a) e b)
dell'art. 5, che svolgono solo l'attivita' di montaggio e attivazione
dei  tachigrafi  digitali,  possono consentire l'utilizzo delle carte
assegnate agli operatori scelti dal titolare, con procedure di lavoro
da stabilirsi a tale scopo.
  3.   Il  centro  tecnico  e'  responsabile  dell'utilizzo  e  della
conservazione delle carte tachigrafiche.
  4.  Il  centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica
al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale
caso  il  centro  tecnico  deve restituire la carta tachigrafica alla
Camera di commercio che l'ha rilasciata.
  5.  Ogni  responsabile tecnico e ogni tecnico e' tenuto a firmare i
rispettivi   documenti,   alla  consegna  della  carta  tachigrafica,
accettando  le  condizioni  di  uso  e  conservazione  della  stessa,
impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato
e   ad  informare  tempestivamente  il  centro  tecnico  in  caso  di
funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.
  6.  Tutte  le  carte  tachigrafiche  rilasciate  al centro tecnico,
debbono  essere  custodite  presso  il  centro  stesso,  salvi i casi
eccezionali  citati  all'art.  11, comma 5, e sono a disposizione del
Ministero e delle autorita' di controllo.
  7.  I  centri  tecnici  utilizzano esclusivamente le carte che sono
state loro assegnate dalle Camere di commercio.
  8. Il centro tecnico e' responsabile della richiesta di nuove carte
tachigrafiche   per   sostituire   quelle   scadute   o   quelle  non
correttamente funzionanti.
                              Art. 10.
                  Registro degli interventi tecnici
  1.  I  soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 e quelli di
cui  alle  lettere  a)  e b) che hanno esteso la propria attivita' al
controllo  in  sede  di  montaggio  dei  tachigrafi  digitali ed alla
taratura  degli stessi, debbono custodire un registro, in conformita'
di  quanto  specificato  all'allegato, punto 4, del presente decreto,
con  tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro puo' essere
realizzato con procedure informatiche.
  2.  Il  centro tecnico deve inoltre custodire un registro nel quale
vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonche' le comunicazioni e
le eventuali denunce presentate.
                              Art. 11.
               Prescrizioni per gli interventi tecnici
  1.  Gli  interventi  tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati
nell'osservanza  di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B
del   regolamento  (CEE)  n.  3821/85.  In  aggiunta  si  seguono  le
istruzioni  o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal
fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale.
  2.  Le  riparazioni,  alle  quali  devono  essere sottoposti sia il
sensore di movimento che l'unita' elettronica di bordo del tachigrafo
digitale,  devono  essere  effettuate  sotto il controllo diretto del
fabbricante o del rappresentante legale del fabbricante, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza di fabbricazione.
  3.  La  targhetta  di  montaggio,  da  applicare  dopo  determinati
interventi  tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui
al punto 5 dell'allegato al presente decreto.
  4. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e
contrassegnati  dal  centro tecnico nei casi previsti dal regolamento
di  cui  al  comma 1. I sigilli di protezione devono essere applicati
nel  rispetto  di  quanto  specificato  al  punto  6 dell'allegato al
presente decreto.
  5. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli
di  protezione,  devono  essere  effettuati  nei  locali  del  centro
tecnico.  In  casi  eccezionali  possono  essere effettuati in locali
esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, previa richiesta
motivata da parte del titolare del centro tecnico.
  6.   Il   titolare   del   centro  tecnico  e'  responsabile  della
conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonche'
delle   carte   tachigrafiche   dell'officina,   necessarie  per  gli
interventi  tecnici.  Qualsiasi  smarrimento,  perdita  o  furto deve
essere  tempestivamente  comunicato,  da  parte  del responsabile del
centro  tecnico,  al Ministero ed alla Camera di commercio competente
per  territorio.  In  caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia
alle autorita' di pubblica sicurezza.
  7. Salvo il caso di montaggio o attivazione del tachigrafo digitale
durante   la  fabbricazione  del  veicolo  o  della  carrozzeria,  e'
necessario  rilasciare  un  rapporto  di  ciascun  intervento tecnico
effettuato.  Tale  rapporto deve essere conforme al modello riportato
al punto 7 dell'allegato.
  8.  Il centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati,
la  creazione  di  una  copia  di  sicurezza  e  l'utilizzo  dei dati
registrati  nella  memoria  delle  carte tachigrafiche dell'officina,
senza  perdita  di  informazioni, per le finalita' di cui al presente
decreto. Questi dati devono essere conservati per tre anni successivi
al loro scaricamento.
                              Art. 12.
 Trasferimento dei dati dalla memoria dell'apparecchio di controllo
  1.  I  centri  tecnici  dei  soggetti  di  cui alle lettere c) e d)
dell'art.  5,  oltre  agli  interventi  tecnici previsti dal presente
decreto,  devono  poter  eseguire  i trasferimenti di dati, contenuti
nella memoria dell'apparecchio di controllo, al solo fine di renderli
disponibili   alla   ditta   di  trasporti  cui  sono  destinati,  in
conformita'  all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
  2.  Il  trasferimento  dei  dati, ai quali si riferisce il comma 1,
deve   essere  effettuato  prima  della  sostituzione  o  del  ritiro
dell'unita'  elettronica  di  bordo  di  un  apparecchio di controllo
attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato
e'   necessario   effettuare  una  copia  di  sicurezza  su  supporto
informatico.  Avvenuto  il trasferimento, deve essere accertato che i
dati   trasferiti   contengano   tutti   gli  elementi  di  sicurezza
comprovanti   la   loro   autenticita'   e   integrita',  secondo  le
disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto.
  3.  I  file  informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di
sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al
punto  8  dell'allegato,  per  un  anno dalla data del trasferimento;
trascorso tale periodo devono essere distrutti.
  4.  Per  ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui
figuri:
    a) la data di distruzione;
    b) il  numero  di  immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono
stati trasferiti i dati;
    c) il numero di identificazione del veicolo (VlN);
    d) il numero di serie dell'unita' elettronica di bordo;
    e) il valore hash/ firma digitale del file informatico distrutto;
    f) il metodo di distruzione;
    g) la persona che ha effettuato la distruzione.
  5.  Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non
portati  a  termine,  devono  essere  riportati  nel  registro di cui
all'art.  10,  con  le  stesse  modalita' previste per gli interventi
tecnici.
  6.  Le  apparecchiature  utilizzate  per  i  trasferimenti dei dati
devono  essere  compatibili  con  i  tachigrafi  digitali  su  cui si
effettua  l'intervento.  Esse  inoltre  devono  contenere  i seguenti
requisiti:
      a)  l'accesso  all'apparecchiatura  informatica utilizzata deve
essere protetto da una chiave;
    b) nel  caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche
l'accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave.
  7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il centro tecnico
comunica  al proprietario del veicolo la disponibilita' degli stessi.
La  consegna  dei  dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta
scritta con una delle seguenti modalita', a scelta dell'impresa:
    a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un
suo delegato;
    b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza;
    c) invio per posta raccomandata.
  8.  I  dati  sono  spediti  solo  previa richiesta scritta da parte
dell'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o
di  qualsiasi  altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o
su  richiesta  dell'autorita' competente. L'invio dei dati trasferiti
deve  essere  effettuato  in  modo  da  garantire  la sicurezza delle
informazioni.  Inoltre,  il  centro  tecnico  rilascera',  in duplice
copia,  un  rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di
cui  al  punto  8  dell'allegato al presente decreto, una delle quali
verra' spedita con raccomandata alla ditta di trasporti.
  9.  Per  ciascun  invio  di  dati  trasferiti,  il  centro  tecnico
conservera' un file con le seguenti informazioni:
    a) richiesta  o  richieste  scritte  della  o  delle  imprese  di
trasporti;
    b) rapporto sui dati trasferiti;
    c) dettagli  della  carta  tachigrafica dell'impresa di trasporti
alla  quale  sono  stati  inviati  i dati trasferiti (numero di carta
tachigrafica,  nome  dell'impresa,  indirizzo,  Stato  membro  che ha
rilasciato la carta, periodo di validita);
    d) data di invio;
    e) tipo di invio;
    f) conferma di ricevimento.
  10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi
a  disposizione  del  centro  tecnico, lo stesso centro rilascera' in
duplice copia un certificato di intrasferibilita', secondo il modello
di  cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali
sara'  spedita  con  raccomandata  alla ditta di trasporti. Il centro
tecnico  dovra' custodire copia dei certificati emessi per un periodo
di cinque anni.
  11.  Tutti  i  dati  trasferiti, i documenti formati durante questa
attivita'  ed  i  registri  degli  stessi  sono  a disposizione delle
autorita'   competenti  in  materia  di  sorveglianza  sul  trasporto
terrestre.
                              Art. 13.
                            Sorveglianza
  1. La sorveglianza sui centri tecnici e' esercitata dalle camere di
commercio  ed  e'  finalizzata  a  verificare che siano adempiuti gli
obblighi   previsti   nel   provvedimento   di   autorizzazione,  con
particolare riferimento a quelli relativi al mantenimento del sistema
di  garanzia  della  qualita'. La stessa e' effettuata sulla base dei
rapporti   inviati   alle   camere  di  commercio  dall'organismo  di
certificazione  nonche'  mediante  visite  e  verifiche ispettive non
preannunciate.
  2.  Il centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini
della  sorveglianza,  ai  luoghi  di fabbricazione, di ispezione e di
prova,   fornendo   tutte   le  indicazioni  necessarie  nonche',  in
particolare:
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
    b) la documentazione tecnica;
    c) i  verbali  relativi  al  sistema  di  qualita', con specifico
riguardo  ai  rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione,
indicato nel provvedimento di autorizzazione, nonche' i dati relativi
al montaggio e alle tarature effettuate.
  3.  Al  centro  tecnico  deve  essere  rilasciato il rapporto delle
visite  effettuate.  Copia  ditale  rapporto deve essere trasmessa al
Ministero.
                              Art. 14.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
  1.  L'autorizzazione  e' sospesa qualora siano accertate una o piu'
delle seguenti violazioni:
    a) non  ottemperanza a quanto prescritto dall'organo di vigilanza
ovvero  dall'organismo  di certificazione o dal Ministero, in sede di
sorveglianza del sistema di garanzia della qualita';
    b) non  rispetto  delle condizioni alle quali e' stata rilasciata
l'autorizzazione;
    c) mancata  conformita'  o rispondenza di iscrizioni, marcature e
sigilli di protezione.
  2.  La  sospensione  dura fino alla cessazione della causa che l'ha
determinata,  e  comunque  non  oltre  sei mesi, al temine dei quali,
qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata.
L'autorizzazione   viene   altresi'   revocata   ove  si  accerti  la
reiterazione delle violazioni di cui al comma 1.
  3.  Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione
e'  adottato  dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le
motivazioni  della  decisione  adottata,  nonche'  l'indicazione  del
termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
La  revoca  viene  comunicata  all'Unioncamere e a tutte le camere di
commercio.
  4.  Nel  caso  di ritiro dell'autorizzazione al centro tecnico o di
sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico,
le  carte  tachigrafiche  devono  essere  restituite  alla  camera di
commercio che le ha rilasciate.
                              Art. 15.
                            Aggiornamenti
  1.  Le  disposizioni  riguardanti  i  requisiti tecnici dei centri,
delle  apparecchiature e delle modalita' di intervento sono contenute
nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
  2.   All'aggiornamento   e   alla   modifica   delle   disposizioni
dell'allegato  si  provvede  con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Comitato centrale metrico.
                              Art. 16.
                   Trattamento dei dati personali
  1.  Il  trattamento dei dati personali in applicazione del presente
decreto  sono  effettuati  nel rispetto della disciplina rilevante in
materia  e,  in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
                              Art. 17.
                          Norma transitoria
  1.  In  applicazione  di  quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 1,
lettera   b)  del  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dalla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto  la  sostituzione  di  apparecchi  di
controllo,  costruiti  in  base  all'allegato I del regolamento sopra
citato,  puo' avvenire, in conformita' a quanto stabilito dalle norme
del   presente   decreto,  solo  con  apparecchi  costruiti  in  base
all'allegato I B del medesimo regolamento CEE.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
essere  piu' concesse autorizzazioni per le operazioni di montaggio e
riparazione  di  tachigrafi  ad  officine  sprovviste  dei  requisiti
richiesti  per  i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le
autorizzazioni  concesse  alle officine, anteriormente all'entrata in
vigore   del  presente  decreto,  si  intendono  limitate  alle  sole
operazioni   di   riparazioni   di   tachigrafi   costruiti  in  base
all'allegato I del citato regolamento CEE n. 3821/85.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 11 marzo 2005
                                                 Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 368
 
                                                             Allegato
                            ***OMISSIS ***
 
 
 
 
G.U. n. 172 del 26.7.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 giugno 2005

Modalita'  per  il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta
del   registro,   ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 8,  del  decreto
ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
 
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
   I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                              Adottano
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui:
    a) all'art.   1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
    b) all'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
  2. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto, si intende,
altresi', per:
    a) «rilascio»: la consegna della carta tachigrafica;
    b) «regolamento»: il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre
1985  cosi'  come  integrato  e  modificato  dal  regolamento (CE) n.
2135/98  del  24 settembre 1998 e, da ultimo, dal regolamento (CE) n.
1360/02 del 13 giugno 2002;
    c) «Ministero»:   il   Ministero   delle   attivita'  produttive,
Direzione  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori;
    d) «camere  di  commercio»:  le  camere  di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  e  la camera valdostana delle imprese e
delle professioni;
    e) «Unioncamere»: l'Unione nazionale delle camere di commercio;
    f) «gestore  del  sistema  informativo»:  la  societa' consortile
Infocamere  S.c.p.a.  costituita  dalle  camere di commercio ai sensi
dell'art. 2, comma 2, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    g) «sistema  informativo»:  il  sistema  elettronico e telematico
delle camere di commercio;
    h) «carte tachigrafiche» e solo «carta»: la carta del conducente,
la   carta  dell'officina,  la  carta  dell'azienda  e  la  carta  di
controllo;
    i) «dati  amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle
carte  tachigrafiche  e  che  possono essere oggetto di variazione ai
sensi dei regolamenti comunitari;
    l) «residenza  normale»:  il  luogo  in  cui  una  persona dimora
abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni all'anno,
per  interessi  personali  e professionali o, nel caso di una persona
che  non  abbia  interessi professionali, per interessi personali che
rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui
essa abita.
                               Art. 2.
                              Finalita'
  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita' per il rilascio
delle  carte  tachigrafiche  e per la tenuta del registro relativo ai
marchi  ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati nonche' per la
tenuta  del  registro  relativo alle carte di officina e di montatore
rilasciate ai soggetti autorizzati.
  2. Le  carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono quelle
definite  dal regolamento ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del   decreto   ministeriale   31 ottobre  2003,  n.  361.  Le  carte
tachigrafiche  sono  suddivise in quattro diverse tipologie: la carta
del  conducente,  la  carta dell'officina, la carta dell'impresa e la
carta di controllo.
                               Art. 3.
Principi organizzativi Emissione e rilascio delle carte tachigrafiche
  1. Le   camere   di  commercio,  avvalendosi  del  proprio  sistema
informativo,  predispongono  gli  strumenti  elettronici e telematici
necessari  alla  emissione  delle  carte  tachigrafiche  ed  al  loro
rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal regolamento.
Allo  stesso  modo  acquisiscono  i  dati e le informazioni stabilite
dall'art. 12 del regolamento.
  2. Le  carte  sono  rilasciate,  con modalita' omogenee su tutto il
territorio  nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia
superiore  alla  media  del  costo praticato negli altri Stati membri
dell'Unione europea.
  3. Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalle camere di commercio
del  luogo  in  cui  il richiedente ha la sua residenza o la sua sede
entro   quindici   giorni  lavorativi  dal  ricevimento  dell'istanza
conforme  ai  modelli  approvati  dal  Ministero  contenenti anche le
dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  degli articoli 46, 47 e 48 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000.  Le  carte
tachigrafiche  vengono  registrate  secondo  le prescrizioni tecniche
indicate dal regolamento.
  4. Le  camere  di  commercio, mediante il loro sistema informativo,
garantiscono    l'interoperabilita'    del    sistema   delle   carte
tachigrafiche  previsto  dal  regolamento  e  forniscono  il supporto
elettronico   e   telematico  per  l'effettuazione  delle  operazioni
connesse  al  rilascio,  alla  sostituzione  e  al blocco delle carte
tachigrafiche.
  5. Alla scadenza del periodo di validita' il possessore della carta
e'  tenuto  alla  sua  restituzione.  La  carta  deve altresi' essere
restituita  in  tutti  i casi in cui il possessore non necessiti piu'
della  carta per l'esercizio della sua attivita' ovvero abbia perso i
requisiti  necessari  al  rilascio  della  carta  stessa.  In caso di
comunicazione al registro delle imprese di cessazione dell'attivita',
l'ufficio  del  registro delle imprese presso cui e' stata presentata
la domanda di cessazione provvede, attraverso il sistema informativo,
a  sospendere  la  validita'  della  carta e a richiedere al titolare
della  stessa  la  restituzione  qualora  questi  non  vi  abbia gia'
provveduto.
                               Art. 4.
                        Carta del conducente
  1. La  carta  del  conducente e' richiesta per la guida dei veicoli
stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85.
  2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
    titolarita'  di  una  patente  di  guida  valida,  e di categoria
appropriata al mezzo da condurre;
    non essere titolare di un'altra carta tachigrafica;
    residenza nello Stato italiano.
  3. La  carta  deve  riportare  a  stampa  il  nome  e  cognome  del
richiedente,  la foto, la firma, la data di nascita e il numero della
patente di guida.
  4. Alla  ricezione  della  domanda  di  prima emissione, modifica o
rinnovo  della  carta,  la  camera di commercio competente accerta la
validita'  della  patente  di guida del richiedente e verifica che la
categoria  della  patente  sia  di  livello adeguato per la guida dei
veicoli interessati all'installazione del cronotachigrafo digitale.
  5. La  carta  del  conducente  ha un periodo di validita' di cinque
anni.
                               Art. 5.
                         Carta dell'officina
  1. La  carta dell'officina e' richiesta dai soggetti individuati ai
sensi  dell'art.  3, comma 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 ed
in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attivita'
di   installazione  e  manutenzione  dell'apparecchio  di  controllo.
Unitamente  alla  carta  viene rilasciato al richiedente un codice di
accesso  (PIN)  con  modalita' atte ad impedire la conoscibilita' del
codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente.
  2. La  carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo
dell'impresa  nonche'  il  numero  di  iscrizione  al  registro delle
imprese.
  3. La carta dell'officina ha un periodo di validita' di un anno.
                               Art. 6.
                         Carta dell'impresa
  1. Il  richiedente  e'  il  titolare, o il legale rappresentante, o
persona  da  lui  delegata,  di una impresa di trasporto che possiede
almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo.
  2. La  carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo
dell'imprese  nonche'  il  numero  di  iscrizione  al  registro delle
imprese.
  3. La carta dell'impresa ha un periodo di validita' di cinque anni.
                               Art. 7.
                         Carta di controllo
  1. La  carta  di  controllo  e'  richiesta alla camera di commercio
competente  per  territorio, esclusivamente, dalle autorita' deputate
ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza
sul  lavoro,  e sul trasporto stradale, ovvero, adibite o autorizzate
ai  servizi  di  polizia  stradale,  ai  sensi di quanto disposto dal
codice  della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive modifiche ed integrazioni. Le camere di commercio
possono  stipulare,  con  modalita'  omogenee  su tutto il territorio
nazionale,  convenzioni  con  gli  uffici territoriali di governo, e,
comunque,  con  le amministrazioni interessate in relazione ai propri
uffici  periferici,  per  il  rilascio  delle carte di controllo alle
autorita' deputate ai controlli.
  2. La   carta   riporta   a   stampa  l'indicazione  e  l'indirizzo
dell'autorita' di controllo individuata ai sensi del comma 1.
  3. La carta di controllo ha un periodo di validita' di cinque anni.
                               Art. 8.
                  Rinnovo della carta tachigrafica
  1. La  richiesta di rinnovo di una carta del conducente deve essere
presentata  alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il
richiedente  ha  la sua residenza entro il termine di quindici giorni
lavorativi  antecedenti  la  data  di  scadenza.  La  nuova  carta e'
rilasciata entro il termine di validita' di quella in scadenza.
  2. La  richiesta  di  rinnovo della carta dell'officina deve essere
presentata  alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il
richiedente  ha  la  sua sede o la sua residenza, entro il termine di
scadenza.  La  nuova  carta  e'  rilasciata  entro  i  cinque  giorni
lavorativi successivi dalla data di presentazione dell'istanza.
  3. La  carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro
della carta rinnovata.
                               Art. 9.
          Modifica e sostituzione della carta tachigrafica
  1. Alla  richiesta di modifica di una carta tachigrafica rilasciata
da  altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in
Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura
stabilita per la prima emissione.
  2. La  richiesta  di  modifica  della  carta  in corso di validita'
riguarda  la  variazione  dei dati amministrativi registrati all'atto
della emissione della carta stessa.
  3. In  caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o
furto    della    carta,    il   possessore,   entro   sette   giorni
dall'accertamento  dell'evento,  deve  chiederne  il  blocco  e/o  la
sostituzione  presso  la camera di commercio in cui il richiedente ha
la sede e la residenza normale.
  4. Al  fine  di  impedire  la falsificazione ovvero l'uso improprio
delle  carte  tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento,
il  furto  o  lo  smarrimento della carta deve formare oggetto di una
denuncia  alle  autorita'  di  polizia  dello  Stato  in  cui  si  e'
verificato l'evento.
  5. Il  rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto
e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di
modifica  o  sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una
precedente  dichiarata  rubata, smarrita o malfunzionante, avra' data
di scadenza pari a quella in essere per la carta sostituita.
  6. La  camera  di  commercio,  nei  casi  previsti dai commi 1 e 2,
provvede  al  rilascio  della  nuova  carta  entro  i quindici giorni
lavorativi, successivi al momento in cui ha ricevuta l'istanza. Negli
altri casi entro i cinque giorni lavorativi successivi.
                              Art. 10.
        Disposizioni particolari per la carta del conducente
  1. Il  conducente,  nei  casi  previsti  dall'art. 9, comma 3, puo'
continuare  a  guidare  senza  la  carta  per  un massimo di quindici
giorni, o per un periodo piu' lungo, se cio' fosse indispensabile per
riportare  il  veicolo  presso la sede dell'azienda, a condizione che
possa dimostrare l'impossibilita' di esibire o di utilizzare la carta
durante tale periodo.
  2. In  caso di nuovo rilascio della patente, con conseguente cambio
del  numero  identificativo  della  stessa,  il  titolare della carta
dovra' inoltrare richiesta di modifica della carta stessa.
                              Art. 11.
             Confisca o ritiro della carta tachigrafica
  1. La confisca o il ritiro di una carta da parte delle autorita' di
controllo  sono  comunicati alla camera di commercio che ha emesso la
carta  la quale provvede ad annotare la denominazione di «confiscata»
o  «ritirata»  in  un  apposito  elenco.  Qualora  la carta sia stata
rilasciata in un altro Stato membro, la camera di commercio, provvede
a  notificare  anche in via telematica il provvedimento all'autorita'
competente dello Stato membro che ha emesso la carta.
                              Art. 12.
                         Carte non operative
  1. Le  camere  di  commercio,  avvalendosi del sistema informativo,
conservano  nel sistema le informazioni relative alle carte smarrite,
rubate,  malfunzionanti, confiscate, bloccate, sospese o ritirate. La
carta  dichiarata smarrita o rubata viene invalidata e inserita in un
elenco con la opportuna causale.
                              Art. 13.
                        Chiavi e certificati
  1. Il gestore del sistema informativo delle camere di commercio, in
qualita'  di  autorita'  di  certificazione  per  conto delle stesse,
riceve  dal  Ministero  i  certificati  e le chiavi necessarie per lo
svolgimento    dell'attivita'    di    certificazione   delle   carte
tachigrafiche e delle unita' elettroniche di bordo in conformita' con
gli standard richiesti dal regolamento.
                              Art. 14.
          Modalita' di tenuta del registro e degli elenchi
  1. L'Unioncamere,  avvalendosi del sistema informativo delle camere
di  commercio,  forma  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5, del decreto
ministeriale  n.  361/2003,  l'elenco  dei montatori e delle officine
autorizzate.
  2. L'Unioncamere,  con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione
e all'aggiornamento del registro stabilito dal regolamento e relativo
alle  carte  di  officina  e  di montatore rilasciate, e comprendente
anche  le  informazioni  sui marchi e i dati elettronici di sicurezza
utilizzati.
  3. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 1, e nel registro,
di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione
europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e
possono  essere  utilizzati  esclusivamente ai fini dell'applicazione
della disciplina di cui al presente decreto.
                              Art. 15.
                         Disposizioni finali
  1. Gli  oneri  e  le  spese  relativi  al  rilascio della carte del
conducente,   dell'officina   e   dell'impresa   sono  a  carico  del
richiedente,   mediante   applicazione,  da  parte  delle  camere  di
commercio,  di  diritti  di segreteria stabiliti secondo le modalita'
indicate dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  2. Per  le  spese  relative al rilascio delle carte di controllo si
provvedera'   nell'ambito  delle  convenzioni  con  le  autorita'  di
controllo, di cui all'art. 7, comma 1.
  3. Il  presente  decreto  non  comporta l'assunzione di nuovi oneri
rispetto agli stanziamenti gia' previsti sulle unita' previsionali di
base di competenza del Ministero.
                              Art. 16.
                   Trattamento dei dati personali
  1. Il  trattamento  dei dati personali in applicazione del presente
decreto  sono  effettuati  nel rispetto della disciplina rilevante in
materia  e,  in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 23 giugno 2005
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Scajola
                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Maroni
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                               Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 3, foglio n. 360

 

 

 

Schema di decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi

 

Il Direttore Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero delle Attivita' Produttive

di concerto con

L’Ispettore Capo dell'Ispettorato Generale di Finanza delle pubbliche Amministrazioni del

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Sono approvati i diritti di segreteria sotto indicati che vanno ad integrare l’elenco dei diritti di cui alla tabella B, allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 classificati al punto 11) di detta tabella sotto il titolo;

 

11                    SERVIZI PER LA GESTIONE DEL T ACHIGRAFO DIGITALE

11.1

prima autorizzazione

370

11.2

autorizzazioni successive

260

11.3

Rinnovo annuale autorizzazione

185

11.4

Rilascio carta tachigrafica

37

11.5

Rinnovo quinquennale carta tachigrafica

37

11.6

Sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa

 

--

11.7

Sostituzione di carata tachigrafica per altre cause

37

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

L’Ispettore Generale Capo

(Dott. Edoardo Grisolia)

Il Direttore Generale

(Dott. Mario Spigarelli)