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Roma, 5 agosto 2005
Circolare n. 95/2005
Oggetto: Autotrasporto – Cronotachigrafo
digitale – Proroga – Nota Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prot.n.664/MOT1 del
26.7.2005.
Com’è noto, dal
corrente 5 agosto entra in vigore l’obbligo di installazione
del cronotachigrafo digitale; peraltro la scadenza
non ha alcun effetto perché:
·
il parco veicolare già circolante continua ad essere equipaggiato con
gli attuali cronotachigrafi analogici senza necessità
di sostituirli;
·
fino al 31 dicembre prossimo sarà comunque consentito acquistare veicoli
nuovi equipaggiati con cronotachigrafi analogici.
Con la nota indicata
in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha infatti chiarito che in Italia, essendo ancora in fase di
perfezionamento le procedure amministrative relative alla messa in funzione dei
cronotachigrafi digitali, continuerà ad essere
autorizzata l’immatricolazione di veicoli muniti di cronotachigrafo
analogico fino alla fine di quest’anno.
La data del 31
dicembre potrebbe poi subire ulteriori slittamenti dal
momento che il Parlamento europeo ha adottato un emendamento per far slittare
l’introduzione dell’apparecchio digitale di un ulteriore anno (al 5 agosto
2006), emendamento sul quale si dovrà ora pronunciare il Consiglio Europeo
secondo la cosiddetta procedura di
conciliazione.
L’acquisto di
veicoli equipaggiati con cronotachigrafo digitale comporterà l’obbligo di acquistare presso la Camera di Commercio le
“carte tachigrafe”
(D.M. 23.6.2005); inoltre l’apparecchio dovrà essere attivato presso
un’officina autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (D.M.
11.3.2005).
Rispetto agli
attuali cronotachigrafi analogici, l’apparecchio
digitale, introdotto dal regolamento comunitario n.2135/1998
per i veicoli adibiti al trasporto merci superiori a 3,5 tonnellate, limiterà
le possibilità di manomissione. Esso si compone di una unità
centrale, che viene installata stabilmente sul veicolo, e dalle carte tachigrafe, cioè dalle tessere magnetiche (smart card) sulle quali vengono registrati
i dati raccolti dall’unità centrale.
Esistono quattro
tipi di tessera, con funzioni diverse in relazione al
soggetto che le deve utilizzare:
·
carta del conducente: è personale e deve essere inserita prima
di iniziare la guida; registra i tempi di viaggio e di sosta, la velocità
tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo, la distanza percorsa ed
eventuali eventi particolari; conserva i dati relativi alla guida del conducente
per un periodo pari a 28 giorni;
·
carta dell’azienda: consente di controllare e stampare i dati
relativi ai viaggi percorsi da tutti i veicoli dell’impresa muniti di cronotachigrafo digitale;
·
carta dell’officina autorizzata: individua l’officina
autorizzata alle operazioni di calibratura e di programmazione del cronotachigrafo; è l’unica carta che consente di modificare
il funzionamento dell’apparecchio;
·
carta dell’Autorità di controllo: viene rilasciata agli organi
competenti al controllo tecnico-amministrativo in materia di sicurezza sul
lavoro e sul trasporto stradale, nonchè all’autorità di polizia addetta ai
controlli su strada; consente l’ispezione dei dati registrati dall’unità centrale,
nonchè l’ispezione dei dati registrati sulle carte dei conducenti (ultimi 8
giorni) e delle imprese (ultimi 12 mesi).
Si fa presente che le
carte verranno rilasciate al costo di 37 euro l’una
(il decreto del Ministero delle Attività Produttive che fissa i diritti di
segreteria delle CCIAA è in corso di pubblicazione sulla G.U.). Prossimamente
verrà inoltre reso noto l’elenco delle officine autorizzate dove fare attivare
l’apparecchio.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.219/1998
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Allegati
quattro
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D/d
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento peri Trasporti Terrestri
Direzione Generale per
la Motorizzazione
Prot. n.
664/MOT1 del 26.7.2005
Oggetto: Regolamento CE
2135/98 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo
digitale.
Premessa
Si fa seguito alla circolare prot.
563/MOT1 del 20.7.2004 con la quale è stata prorogata
al 5 agosto 2005 la data a decorrere dalla quale è richiesta l’installazione
del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova
immatricolazione nell’Unione europea.
La suddetta data, che figura nella proposta di
regolamento comunitario di emendamento ai regolamenti
CEE 3821/85 e 2135/98 attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento Europeo,
potrebbe essere ulteriormente differita.
Infatti, il Parlamento europeo ha adottato un
emendamento che prevede un ulteriori differimento
dalla data di introduzione dell’obbligo di allestimento dei veicoli con tachigrafo digitale al 5 agosto 2006 (ai fini costruttivi)
e al 5 agosto 2007 (per la messa in servizio dei veicoli).
Le posizioni divergenti tra Parlamento e Consigli
hanno condotto all’apertura di una procedura di conciliazione il cui esito sarà noto presumibilmente entro la fine dell’anno e
condurrà, con ogni probabilità alla definizione di una data diversa dal 5
agosto 2005 a decorrere dalla quale il tachigrafo
digitale diverrà obbligatorio.
In attesa
della definizione della suddetta data, la Commissione europea ha preso atto
della situazione di incertezza giuridica che si è venuta a creare tra gli stati
membri ed a tal proposito in data 22 luglio u.s. ha inviato ai ministri dei
trasporti dell’Unione europea una lettera tesa ad individuare criteri uniformi
per il periodo transitorio intercorrente tra la data del 5 agosto 2005 e la
data che sarà definita al termine della procedura di conciliazione tra il Parlamento
europeo ed il Consiglio.
In particolare, con la citata lettera, la
Commissione intende consentire agli Stati membri che non sono
in grado di ultimare entri il 5 agosto 2005 le procedure amministrative
necessarie al fine del rilascio delle carte tachigrafiche
previste dalla norma comunitaria, la possibilità di continuare ad autorizzare
l’immatricolazione di veicoli muniti di tachigrafo analogico,
sino al 31 dicembre 2005.
Regime transitorio applicabile in Italia
In Italia, le procedure amministrative necessarie al
fine di poter emettere le carte tachigrafiche, sono in fase di perfezionamento e con ogni probabilità, non saranno
ultimate entro il 5 agosto 2005.
Pertanto, in linea con quanto comunicato dalla
Commissione sarà possibile immettere in circolazione veicoli nuovi, muniti di cronotachigrafo analogico, sino al 31 dicembre 2005.
Per quanto concerne la possibilità di immatricolare
veicoli muniti di cronotachigrafo digitale, si fa
osservare che tale apparecchio necessiti di essere
abilitato al funzionamento da parte di una officina autorizzata che, per procedere
all’abilitazione, deve aver ricevuto la relativa”carta officina”
Si ritiene, pertanto che i veicoli muniti di tachigrafo digitale potranno essere immessi in circolazione,
anche se privi di carta conducente, a condizione che l’apparecchio sia stato
abilitato dalle competenti officine.
I veicoli immatricolati all’estero, provvisti di tachigrafo digitale funzionante (abilitato e munito di
carte) potranno circolare in Italia.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(dr. ing. Amedeo Fumero)
G.U. n. 108 del 11.5.2005 (fonte
Guritel)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 11 marzo 2005
Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni
dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonche'
delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione,
ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale
31 ottobre 2003, n. 361.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di omologazione
dell'apparecchio di controllo e delle relative carte tachigrafiche
nonche' i requisiti che i centri tecnici devono possedere per il
montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni dei tachigrafi
digitali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «centri tecnici»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione
materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui
tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di
controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal
regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998,
aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del
13 giugno 2002;
b) «tachigrafo digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai
requisiti di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85
come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre
2003, n. 361;
c) «unita' elettronica di bordo» il tachigrafo digitale di cui
alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi
di collegamento;
d) «carta tachigrafica» una carta intelligente da impiegare con
l'apparecchio di controllo;
e) «omologazione»: la procedura in base alla quale il Ministero
certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la
carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di cui al
regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione;
f) «montaggio» l'installazione di un apparecchio di controllo su
veicolo stradale;
g) «riparazione» ogni riparazione di un sensore di movimento o di
una unita' elettronica di bordo che comporta l'interruzione
dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti
dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;
h) «intervento tecnico»: una qualsiasi delle operazioni di cui
all'art. 12 e ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento
(CEE) n. 3821/85, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le
riparazioni del sensore e dell'unita' elettronica di bordo del
tachigrafo digitale;
i) «controlli periodici»: i controlli degli apparecchi montati
sui veicoli, effettuati dopo ogni riparazione e almeno ogni due anni
a partire dall'ultimo controllo; tali controlli prevedono anche la
taratura;
l) «taratura»: l'aggiornamento o la conferma dei parametri del
veicolo, da conservare nei dati memorizzati;
m) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive,
Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori;
n) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3.
Omologazioni
1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo e delle
carte tachigrafiche nel settore dei trasporti su strada, di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e
integrazioni, sono concesse dal Ministero, secondo le modalita' di
cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle
misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con
regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche, previo
accertamento della loro conformita' alle disposizioni del predetto
regolamento CEE, come modificato ed integrato.
2. La richiesta di omologazione e' presentata dal fabbricante al
Ministero. Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante
e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo.
3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo o per
la carta tachigrafica viene rilasciata dal Ministero, secondo le
disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85, a seguito
della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato
funzionale e di un certificato di interoperabilita', di cui
all'allegato I B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/98, come
sostituto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1360/2002.
4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al
fabbricante a seguito dell'esecuzione, con esito positivo, delle
prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.
Art. 4.
Incompatibilita'
1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non
possono partecipare ad imprese che svolgono attivita' di trasporto su
strada.
Art. 5.
Centri tecnici autorizzati
1. Possono essere autorizzati, in qualita' di centri tecnici, i
seguenti soggetti:
a) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti
extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui
cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle
cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti
extracomunitari di tachigrafi digitali nonche' le officine
concessionarie;
d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o
elettrico.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oltre a
svolgere le attivita' di montaggio e di attivazione dei tachigrafi
digitali, installati durante il processo di fabbricazione dei veicoli
o delle carrozzerie, possono richiedere di svolgere anche i controlli
periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni.
Art. 6.
Requisiti dei centri tecnici
1. I soggetti cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono
soltanto le attivita' di montaggio e di attivazione dei tachigrafi
digitali, sono autorizzati come centri tecnici dal Ministero a
condizione che, per tali attivita', siano iscritti nel registro delle
imprese.
2. I soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 e quelli di
cui alle lettere a) e b), che richiedono di poter svolgere i
controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le
riparazioni, sono autorizzati in qualita' di centri tecnici quando,
oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai
requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato al presente
decreto.
3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 5, che
svolgono unicamente attivita' di montaggio e di attivazione dei
tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformita' di
produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2
dell'art. 10 e ai punti 1 e 2 dell'allegato X della direttiva n.
70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente 1'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, e le cui
norme di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della strada. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche
per questi soggetti, ispezioni e verifiche sulle attivita' svolte.
4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli
periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni,
devono disporre di un sistema di garanzia della qualita', certificato
da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base
alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attivita' di taratura
e prova di strumenti di misura.
5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro
trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive, effettuate in
sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al
Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.
Art. 7.
Autorizzazione ai centri tecnici
1. L'autorizzazione ai centri tecnici e' specifica per i tachigrafi
digitali di ciascun fabbricante, nel rispetto dell'osservanza dei
requisiti tecnici di cui al punto 1 dell'allegato al presente
decreto, tenendo conto che possono coesistere, per uno stesso centro
tecnico, piu' autorizzazioni relative a tachigrafi prodotti da
fabbricanti diversi.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che svolgono
unicamente le attivita' di montaggio e attivazione dei tachigrafi
digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1.
3. L'autorizzazione ai centri tecnici viene rilasciata dal
Ministero, previa richiesta del titolare del centro stesso alla
Camera di commercio competente per territorio, la quale svolge
l'esame istruttorio preventivo. Il rilascio dell'autorizzazione
avviene dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti
previsti dal presente decreto. L'autorizzazione ha durata di un anno
ed e' rinnovabile.
4. La Camera di commercio competente, previa verifica della
permanenza dei requisiti richiesti, provvede annualmente al rinnovo
dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e
all'Unioncamere.
5. I titolari dei centri tecnici di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 5, al momento della prima richiesta e dei successivi
rinnovi e relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante
per i quali e' effettuata richiesta, presentano idonea
documentazione, proveniente dal fabbricante stesso, che attesti il
possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun
responsabile tecnico e di ciascun tecnico.
6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, che
svolgono anche le attivita' di controllo in sede di montaggio, di
riparazione e di taratura, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5.
7. Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, ed
esclusivamente per l'autorizzazione iniziale, i centri tecnici
possono essere esentati dalla certificazione di conformita' alla
norma EN ISO 9001 in fase di primo rilascio dell'autorizzazione.
Tuttavia, per il rinnovo dell'autorizzazione iniziale, il centro
tecnico dovra' possedere i richiamati requisiti di conformita'.
8. Le variazioni dei dati del centro tecnico, di cui al comma 2
dell'art. 8, sono comunicate al Ministero e all'Unioncamere tramite
la Camera di commercio competente per territorio. Il Ministero annota
le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione gia' concessa,
ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita
il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di
autorizzazione.
9. I documenti relativi all'osservanza dei requisiti stabiliti
dall'art. 6, comma 4, devono essere riferibili ad una situazione non
anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione.
10. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo
dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del
centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 5, nonche' per quelli di cui alle lettere a) e b) che
intendono estendere la propria attivita' ai controlli periodici,
inclusa la determinazione degli errori e alle riparazioni, il
titolare del centro tecnico presentera' alla Camera di commercio
l'autorizzazione o il rinnovo della stessa nonche' l'idonea
documentazione prevista dall'art. 6, per il successivo inoltro al
Ministero nonche' per gli adempimenti previsti dal decreto di cui
all'art. 3, comma 8 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Qualora i
soggetti di cui lettere a) e b) dell'art. 5 limitino la propria
attivita' al montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, e'
necessario presentare soltanto l'autorizzazione o il rinnovo della
stessa.
Art. 8.
Codici ed elenco dei centri tecnici
1. Il Ministero, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di
cui all'art. 7, assegna un codice identificativo al centro tecnico
autorizzato, secondo le specifiche tecniche di cui al punto 3
dell'allegato al presente decreto.
2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio
competente il rilascio di nuove autorizzazioni e le variazioni dei
dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 3, entro i cinque giorni
lavorativi seguenti.
3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l'Unioncamere
forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati, di cui al comma 5,
dell'art. 3 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco e' reso
pubblico e contiene i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del centro
tecnico autorizzato;
b) indirizzo completo del centro;
c) codice identificativo assegnato;
d) recapito telefonico e di fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica.
4. L'elenco e' liberamente consultabile dal pubblico. I dati
consultati sono utilizzabili ai soli fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente decreto.
Art. 9.
Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei centri tecnici
1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle
lettere c) e d) dell'art. 5 nonche' a quelli di cui alle lettere a) e
b) che intendono estendere l'attivita' ai controlli periodici,
compresa la determinazione degli errori e alle riparazioni, devono
essere personalizzate con l'indicazione del nominativo del
responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti di cui
alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la propria attivita' al
montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, le carte
tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate col nome o la ragione
sociale del titolare dell'autorizzazione.
2. Ciascuna carta tachigrafica puo' essere utilizzata unicamente
dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale e' stata
personalizzata. Tuttavia, i soggetti di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 5, che svolgono solo l'attivita' di montaggio e attivazione
dei tachigrafi digitali, possono consentire l'utilizzo delle carte
assegnate agli operatori scelti dal titolare, con procedure di lavoro
da stabilirsi a tale scopo.
3. Il centro tecnico e' responsabile dell'utilizzo e della
conservazione delle carte tachigrafiche.
4. Il centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica
al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale
caso il centro tecnico deve restituire la carta tachigrafica alla
Camera di commercio che l'ha rilasciata.
5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico e' tenuto a firmare i
rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica,
accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa,
impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato
e ad informare tempestivamente il centro tecnico in caso di
funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.
6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al centro tecnico,
debbono essere custodite presso il centro stesso, salvi i casi
eccezionali citati all'art. 11, comma 5, e sono a disposizione del
Ministero e delle autorita' di controllo.
7. I centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono
state loro assegnate dalle Camere di commercio.
8. Il centro tecnico e' responsabile della richiesta di nuove carte
tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non
correttamente funzionanti.
Art. 10.
Registro degli interventi tecnici
1. I soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 e quelli di
cui alle lettere a) e b) che hanno esteso la propria attivita' al
controllo in sede di montaggio dei tachigrafi digitali ed alla
taratura degli stessi, debbono custodire un registro, in conformita'
di quanto specificato all'allegato, punto 4, del presente decreto,
con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro puo' essere
realizzato con procedure informatiche.
2. Il centro tecnico deve inoltre custodire un registro nel quale
vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonche' le comunicazioni e
le eventuali denunce presentate.
Art. 11.
Prescrizioni per gli interventi tecnici
1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati
nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B
del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le
istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal
fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale.
2. Le riparazioni, alle quali devono essere sottoposti sia il
sensore di movimento che l'unita' elettronica di bordo del tachigrafo
digitale, devono essere effettuate sotto il controllo diretto del
fabbricante o del rappresentante legale del fabbricante, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza di fabbricazione.
3. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati
interventi tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui
al punto 5 dell'allegato al presente decreto.
4. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e
contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento
di cui al comma 1. I sigilli di protezione devono essere applicati
nel rispetto di quanto specificato al punto 6 dell'allegato al
presente decreto.
5. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli
di protezione, devono essere effettuati nei locali del centro
tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali
esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, previa richiesta
motivata da parte del titolare del centro tecnico.
6. Il titolare del centro tecnico e' responsabile della
conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonche'
delle carte tachigrafiche dell'officina, necessarie per gli
interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve
essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del
centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente
per territorio. In caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia
alle autorita' di pubblica sicurezza.
7. Salvo il caso di montaggio o attivazione del tachigrafo digitale
durante la fabbricazione del veicolo o della carrozzeria, e'
necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico
effettuato. Tale rapporto deve essere conforme al modello riportato
al punto 7 dell'allegato.
8. Il centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati,
la creazione di una copia di sicurezza e l'utilizzo dei dati
registrati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina,
senza perdita di informazioni, per le finalita' di cui al presente
decreto. Questi dati devono essere conservati per tre anni successivi
al loro scaricamento.
Art. 12.
Trasferimento dei dati dalla memoria dell'apparecchio di controllo
1. I centri tecnici dei soggetti di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 5, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente
decreto, devono poter eseguire i trasferimenti di dati, contenuti
nella memoria dell'apparecchio di controllo, al solo fine di renderli
disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati, in
conformita' all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
2. Il trasferimento dei dati, ai quali si riferisce il comma 1,
deve essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro
dell'unita' elettronica di bordo di un apparecchio di controllo
attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato
e' necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto
informatico. Avvenuto il trasferimento, deve essere accertato che i
dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza
comprovanti la loro autenticita' e integrita', secondo le
disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto.
3. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di
sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al
punto 8 dell'allegato, per un anno dalla data del trasferimento;
trascorso tale periodo devono essere distrutti.
4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui
figuri:
a) la data di distruzione;
b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono
stati trasferiti i dati;
c) il numero di identificazione del veicolo (VlN);
d) il numero di serie dell'unita' elettronica di bordo;
e) il valore hash/ firma digitale del file informatico distrutto;
f) il metodo di distruzione;
g) la persona che ha effettuato la distruzione.
5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non
portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui
all'art. 10, con le stesse modalita' previste per gli interventi
tecnici.
6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti dei dati
devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si
effettua l'intervento. Esse inoltre devono contenere i seguenti
requisiti:
a) l'accesso all'apparecchiatura informatica utilizzata deve
essere protetto da una chiave;
b) nel caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche
l'accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave.
7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il centro tecnico
comunica al proprietario del veicolo la disponibilita' degli stessi.
La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta
scritta con una delle seguenti modalita', a scelta dell'impresa:
a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un
suo delegato;
b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza;
c) invio per posta raccomandata.
8. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte
dell'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o
di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o
su richiesta dell'autorita' competente. L'invio dei dati trasferiti
deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle
informazioni. Inoltre, il centro tecnico rilascera', in duplice
copia, un rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di
cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali
verra' spedita con raccomandata alla ditta di trasporti.
9. Per ciascun invio di dati trasferiti, il centro tecnico
conservera' un file con le seguenti informazioni:
a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di
trasporti;
b) rapporto sui dati trasferiti;
c) dettagli della carta tachigrafica dell'impresa di trasporti
alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta
tachigrafica, nome dell'impresa, indirizzo, Stato membro che ha
rilasciato la carta, periodo di validita);
d) data di invio;
e) tipo di invio;
f) conferma di ricevimento.
10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi
a disposizione del centro tecnico, lo stesso centro rilascera' in
duplice copia un certificato di intrasferibilita', secondo il modello
di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali
sara' spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. Il centro
tecnico dovra' custodire copia dei certificati emessi per un periodo
di cinque anni.
11. Tutti i dati trasferiti, i documenti formati durante questa
attivita' ed i registri degli stessi sono a disposizione delle
autorita' competenti in materia di sorveglianza sul trasporto
terrestre.
Art. 13.
Sorveglianza
1. La sorveglianza sui centri tecnici e' esercitata dalle camere di
commercio ed e' finalizzata a verificare che siano adempiuti gli
obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione, con
particolare riferimento a quelli relativi al mantenimento del sistema
di garanzia della qualita'. La stessa e' effettuata sulla base dei
rapporti inviati alle camere di commercio dall'organismo di
certificazione nonche' mediante visite e verifiche ispettive non
preannunciate.
2. Il centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini
della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di
prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie nonche', in
particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) la documentazione tecnica;
c) i verbali relativi al sistema di qualita', con specifico
riguardo ai rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione,
indicato nel provvedimento di autorizzazione, nonche' i dati relativi
al montaggio e alle tarature effettuate.
3. Al centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle
visite effettuate. Copia ditale rapporto deve essere trasmessa al
Ministero.
Art. 14.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione e' sospesa qualora siano accertate una o piu'
delle seguenti violazioni:
a) non ottemperanza a quanto prescritto dall'organo di vigilanza
ovvero dall'organismo di certificazione o dal Ministero, in sede di
sorveglianza del sistema di garanzia della qualita';
b) non rispetto delle condizioni alle quali e' stata rilasciata
l'autorizzazione;
c) mancata conformita' o rispondenza di iscrizioni, marcature e
sigilli di protezione.
2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha
determinata, e comunque non oltre sei mesi, al temine dei quali,
qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata.
L'autorizzazione viene altresi' revocata ove si accerti la
reiterazione delle violazioni di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione
e' adottato dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le
motivazioni della decisione adottata, nonche' l'indicazione del
termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
La revoca viene comunicata all'Unioncamere e a tutte le camere di
commercio.
4. Nel caso di ritiro dell'autorizzazione al centro tecnico o di
sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico,
le carte tachigrafiche devono essere restituite alla camera di
commercio che le ha rilasciate.
Art. 15.
Aggiornamenti
1. Le disposizioni riguardanti i requisiti tecnici dei centri,
delle apparecchiature e delle modalita' di intervento sono contenute
nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
2. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni
dell'allegato si provvede con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Comitato centrale metrico.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente
decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in
materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
Art. 17.
Norma transitoria
1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 1,
lettera b) del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e
successive modificazioni e integrazioni, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la sostituzione di apparecchi di
controllo, costruiti in base all'allegato I del regolamento sopra
citato, puo' avvenire, in conformita' a quanto stabilito dalle norme
del presente decreto, solo con apparecchi costruiti in base
all'allegato I B del medesimo regolamento CEE.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
essere piu' concesse autorizzazioni per le operazioni di montaggio e
riparazione di tachigrafi ad officine sprovviste dei requisiti
richiesti per i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le
autorizzazioni concesse alle officine, anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto, si intendono limitate alle sole
operazioni di riparazioni di tachigrafi costruiti in base
all'allegato I del citato regolamento CEE n. 3821/85.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 marzo 2005
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 368
Allegato
***OMISSIS ***
G.U. n. 172 del 26.7.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 giugno 2005
Modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta
del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto
ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui:
a) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
b) all'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende,
altresi', per:
a) «rilascio»: la consegna della carta tachigrafica;
b) «regolamento»: il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre
1985 cosi' come integrato e modificato dal regolamento (CE) n.
2135/98 del 24 settembre 1998 e, da ultimo, dal regolamento (CE) n.
1360/02 del 13 giugno 2002;
c) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive,
Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori;
d) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura e la camera valdostana delle imprese e
delle professioni;
e) «Unioncamere»: l'Unione nazionale delle camere di commercio;
f) «gestore del sistema informativo»: la societa' consortile
Infocamere S.c.p.a. costituita dalle camere di commercio ai sensi
dell'art. 2, comma 2, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
g) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico
delle camere di commercio;
h) «carte tachigrafiche» e solo «carta»: la carta del conducente,
la carta dell'officina, la carta dell'azienda e la carta di
controllo;
i) «dati amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle
carte tachigrafiche e che possono essere oggetto di variazione ai
sensi dei regolamenti comunitari;
l) «residenza normale»: il luogo in cui una persona dimora
abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni all'anno,
per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona
che non abbia interessi professionali, per interessi personali che
rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui
essa abita.
Art. 2.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' per il rilascio
delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro relativo ai
marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati nonche' per la
tenuta del registro relativo alle carte di officina e di montatore
rilasciate ai soggetti autorizzati.
2. Le carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono quelle
definite dal regolamento ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Le carte
tachigrafiche sono suddivise in quattro diverse tipologie: la carta
del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'impresa e la
carta di controllo.
Art. 3.
Principi organizzativi Emissione e rilascio delle carte tachigrafiche
1. Le camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema
informativo, predispongono gli strumenti elettronici e telematici
necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro
rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal regolamento.
Allo stesso modo acquisiscono i dati e le informazioni stabilite
dall'art. 12 del regolamento.
2. Le carte sono rilasciate, con modalita' omogenee su tutto il
territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia
superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri
dell'Unione europea.
3. Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalle camere di commercio
del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza o la sua sede
entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza
conforme ai modelli approvati dal Ministero contenenti anche le
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le carte
tachigrafiche vengono registrate secondo le prescrizioni tecniche
indicate dal regolamento.
4. Le camere di commercio, mediante il loro sistema informativo,
garantiscono l'interoperabilita' del sistema delle carte
tachigrafiche previsto dal regolamento e forniscono il supporto
elettronico e telematico per l'effettuazione delle operazioni
connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte
tachigrafiche.
5. Alla scadenza del periodo di validita' il possessore della carta
e' tenuto alla sua restituzione. La carta deve altresi' essere
restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti piu'
della carta per l'esercizio della sua attivita' ovvero abbia perso i
requisiti necessari al rilascio della carta stessa. In caso di
comunicazione al registro delle imprese di cessazione dell'attivita',
l'ufficio del registro delle imprese presso cui e' stata presentata
la domanda di cessazione provvede, attraverso il sistema informativo,
a sospendere la validita' della carta e a richiedere al titolare
della stessa la restituzione qualora questi non vi abbia gia'
provveduto.
Art. 4.
Carta del conducente
1. La carta del conducente e' richiesta per la guida dei veicoli
stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
titolarita' di una patente di guida valida, e di categoria
appropriata al mezzo da condurre;
non essere titolare di un'altra carta tachigrafica;
residenza nello Stato italiano.
3. La carta deve riportare a stampa il nome e cognome del
richiedente, la foto, la firma, la data di nascita e il numero della
patente di guida.
4. Alla ricezione della domanda di prima emissione, modifica o
rinnovo della carta, la camera di commercio competente accerta la
validita' della patente di guida del richiedente e verifica che la
categoria della patente sia di livello adeguato per la guida dei
veicoli interessati all'installazione del cronotachigrafo digitale.
5. La carta del conducente ha un periodo di validita' di cinque
anni.
Art. 5.
Carta dell'officina
1. La carta dell'officina e' richiesta dai soggetti individuati ai
sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 ed
in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attivita'
di installazione e manutenzione dell'apparecchio di controllo.
Unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di
accesso (PIN) con modalita' atte ad impedire la conoscibilita' del
codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente.
2. La carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo
dell'impresa nonche' il numero di iscrizione al registro delle
imprese.
3. La carta dell'officina ha un periodo di validita' di un anno.
Art. 6.
Carta dell'impresa
1. Il richiedente e' il titolare, o il legale rappresentante, o
persona da lui delegata, di una impresa di trasporto che possiede
almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo.
2. La carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo
dell'imprese nonche' il numero di iscrizione al registro delle
imprese.
3. La carta dell'impresa ha un periodo di validita' di cinque anni.
Art. 7.
Carta di controllo
1. La carta di controllo e' richiesta alla camera di commercio
competente per territorio, esclusivamente, dalle autorita' deputate
ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza
sul lavoro, e sul trasporto stradale, ovvero, adibite o autorizzate
ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modifiche ed integrazioni. Le camere di commercio
possono stipulare, con modalita' omogenee su tutto il territorio
nazionale, convenzioni con gli uffici territoriali di governo, e,
comunque, con le amministrazioni interessate in relazione ai propri
uffici periferici, per il rilascio delle carte di controllo alle
autorita' deputate ai controlli.
2. La carta riporta a stampa l'indicazione e l'indirizzo
dell'autorita' di controllo individuata ai sensi del comma 1.
3. La carta di controllo ha un periodo di validita' di cinque anni.
Art. 8.
Rinnovo della carta tachigrafica
1. La richiesta di rinnovo di una carta del conducente deve essere
presentata alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il
richiedente ha la sua residenza entro il termine di quindici giorni
lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta e'
rilasciata entro il termine di validita' di quella in scadenza.
2. La richiesta di rinnovo della carta dell'officina deve essere
presentata alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il
richiedente ha la sua sede o la sua residenza, entro il termine di
scadenza. La nuova carta e' rilasciata entro i cinque giorni
lavorativi successivi dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro
della carta rinnovata.
Art. 9.
Modifica e sostituzione della carta tachigrafica
1. Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica rilasciata
da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in
Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura
stabilita per la prima emissione.
2. La richiesta di modifica della carta in corso di validita'
riguarda la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto
della emissione della carta stessa.
3. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o
furto della carta, il possessore, entro sette giorni
dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la
sostituzione presso la camera di commercio in cui il richiedente ha
la sede e la residenza normale.
4. Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio
delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento,
il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una
denuncia alle autorita' di polizia dello Stato in cui si e'
verificato l'evento.
5. Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto
e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di
modifica o sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una
precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avra' data
di scadenza pari a quella in essere per la carta sostituita.
6. La camera di commercio, nei casi previsti dai commi 1 e 2,
provvede al rilascio della nuova carta entro i quindici giorni
lavorativi, successivi al momento in cui ha ricevuta l'istanza. Negli
altri casi entro i cinque giorni lavorativi successivi.
Art. 10.
Disposizioni particolari per la carta del conducente
1. Il conducente, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, puo'
continuare a guidare senza la carta per un massimo di quindici
giorni, o per un periodo piu' lungo, se cio' fosse indispensabile per
riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che
possa dimostrare l'impossibilita' di esibire o di utilizzare la carta
durante tale periodo.
2. In caso di nuovo rilascio della patente, con conseguente cambio
del numero identificativo della stessa, il titolare della carta
dovra' inoltrare richiesta di modifica della carta stessa.
Art. 11.
Confisca o ritiro della carta tachigrafica
1. La confisca o il ritiro di una carta da parte delle autorita' di
controllo sono comunicati alla camera di commercio che ha emesso la
carta la quale provvede ad annotare la denominazione di «confiscata»
o «ritirata» in un apposito elenco. Qualora la carta sia stata
rilasciata in un altro Stato membro, la camera di commercio, provvede
a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorita'
competente dello Stato membro che ha emesso la carta.
Art. 12.
Carte non operative
1. Le camere di commercio, avvalendosi del sistema informativo,
conservano nel sistema le informazioni relative alle carte smarrite,
rubate, malfunzionanti, confiscate, bloccate, sospese o ritirate. La
carta dichiarata smarrita o rubata viene invalidata e inserita in un
elenco con la opportuna causale.
Art. 13.
Chiavi e certificati
1. Il gestore del sistema informativo delle camere di commercio, in
qualita' di autorita' di certificazione per conto delle stesse,
riceve dal Ministero i certificati e le chiavi necessarie per lo
svolgimento dell'attivita' di certificazione delle carte
tachigrafiche e delle unita' elettroniche di bordo in conformita' con
gli standard richiesti dal regolamento.
Art. 14.
Modalita' di tenuta del registro e degli elenchi
1. L'Unioncamere, avvalendosi del sistema informativo delle camere
di commercio, forma ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto
ministeriale n. 361/2003, l'elenco dei montatori e delle officine
autorizzate.
2. L'Unioncamere, con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione
e all'aggiornamento del registro stabilito dal regolamento e relativo
alle carte di officina e di montatore rilasciate, e comprendente
anche le informazioni sui marchi e i dati elettronici di sicurezza
utilizzati.
3. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 1, e nel registro,
di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione
europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e
possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione
della disciplina di cui al presente decreto.
Art. 15.
Disposizioni finali
1. Gli oneri e le spese relativi al rilascio della carte del
conducente, dell'officina e dell'impresa sono a carico del
richiedente, mediante applicazione, da parte delle camere di
commercio, di diritti di segreteria stabiliti secondo le modalita'
indicate dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Per le spese relative al rilascio delle carte di controllo si
provvedera' nell'ambito delle convenzioni con le autorita' di
controllo, di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il presente decreto non comporta l'assunzione di nuovi oneri
rispetto agli stanziamenti gia' previsti sulle unita' previsionali di
base di competenza del Ministero.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente
decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in
materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 giugno 2005
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 3, foglio n. 360
Schema di decreto in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi
Il Direttore Generale per il
Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero delle Attivita'
Produttive
di concerto con
L’Ispettore Capo
dell'Ispettorato Generale di Finanza delle pubbliche Amministrazioni del
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
DECRETA
Sono approvati i diritti di segreteria sotto indicati che
vanno ad integrare l’elenco dei diritti di cui alla tabella B, allegata al
decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 classificati al punto
11) di detta tabella sotto il titolo;
11 SERVIZI PER
LA GESTIONE DEL T ACHIGRAFO DIGITALE
11.1 |
prima autorizzazione |
€ |
370 |
11.2 |
autorizzazioni successive |
€ |
260 |
11.3 |
Rinnovo annuale autorizzazione |
€ |
185 |
11.4 |
Rilascio carta tachigrafica |
€ |
37 |
11.5 |
Rinnovo quinquennale carta tachigrafica |
€ |
37 |
11.6 |
Sostituzione di carta tachigrafica per
difetto della stessa |
|
-- |
11.7 |
Sostituzione di carata tachigrafica
per altre cause |
€ |
37 |
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione.
L’Ispettore Generale Capo (Dott. Edoardo Grisolia) |
Il Direttore Generale (Dott. Mario Spigarelli) |