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Roma, 15 settembre 2005

 

Circolare n. 115/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Nota del Ministero dell’Interno prot.n.300/A/1/43778/111/20/3 del 30.8.2005.

 

Com’è noto, in Italia l’obbligo di acquistare veicoli nuovi equipaggiati con il cronotachigrafo digitale è stato differito all’1 gennaio 2006 (il termine originariamente previsto era il 5 agosto 2005).

 

Peraltro le imprese che abbiano acquistato o acquisteranno entro il 2005 mezzi già equipaggiati con il nuovo apparecchio dovranno attenersi alle istruzioni operative fornite dal Ministero dell’Interno con la circolare indicata in oggetto.

 

In particolare, una volta fatto attivare il cronotachigrafo digitale presso un’officina autorizzata, gli autisti alla fine di ogni giornata lavorativa dovranno stampare tramite l’apparecchio i tempi di guida e di riposo e annotare a mano sul foglio stampato i loro dati identificativi (nome, cognome e numero della patente di guida). Nel caso lo stesso conducente guidi più veicoli nella stessa giornata, dovrà stampare i tempi registrati dal cronotachigrafo al termine di ciascun viaggio. La stampa dei dati sarà necessaria finchè non saranno disponibili le tessere magnetiche che consentiranno la registrazione dei dati raccolti dal cronotachigrafo digitale.

 

I fogli stampati devono essere conservati a bordo del veicolo per tutta la settimana in cui il conducente ha guidato; in caso di controllo, il conducente deve essere in grado di esibire anche la documentazione relativa all’ultimo giorno lavorativo della settimana precedente, così come previsto dall’articolo 15 del Regolamento comunitario n.3821/85; inoltre la polizia stradale potrà anche chiedere un’ulteriore stampa dei dati al momento del controllo su strada.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.conf.le n.95/2005

 

Allegato uno

 

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