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Roma, 23 dicembre 2005

 

Circolare n. 153/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Proroga a maggio 2006 – Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n.1110/MOT1 del 22 dicembre 2005.

 

Fino a maggio 2006 sarà consentito immatricolare veicoli nuovi sprovvisti di tachigrafo digitale.

 

Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota indicata in oggetto, con la quale ha preso atto dell’accordo raggiunto in sede UE per l’emanazione di un regolamento che modifica la disciplina dei tempi di guida e di riposo e che prevede lo slittamento dell’obbligo di installare i tachigrafi digitali sui veicoli nuovi superiori alle 3,5 tonnellate (già fissato al gennaio del 2006).

 

La nota in esame rammenta che in Italia le procedure amministrative per la messa in funzione del nuovo apparecchio non sono ancora completate. In particolare manca ancora il decreto del Ministero dell’Interno con le disposizioni operative per i controlli digitali su strada da parte delle autorità preposte. Inoltre le officine non possono ancora operare la necessaria taratura degli strumenti in quanto sono pendenti presso il Tar del Lazio ricorsi amministrativi contro il decreto del Ministro delle Attività Produttive recante i requisiti delle officine autorizzate.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pertanto confermato la possibilità per le case costruttrici di continuare a immettere sul mercato camion dotati dei vecchi tachigrafi analogici, che potranno essere utilizzati fino a quando garantiranno un corretto funzionamento.

 

Nel caso di camion oggi già muniti di tachigrafo digitale, viceversa, il Ministero ha chiarito che i conducenti dovranno annotare a mano sui fogli già in uso sui precedenti tachigrafi analogici le informazioni richieste in merito al veicolo, all’itinerario e ai chilometri percorsi; sul retro dei fogli dovranno essere annotati – in occasione delle pause prescritte, ovvero al termine del viaggio – i tempi di guida e di riposo.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.115 e 95/2005

 

Allegato uno

 

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