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Roma, 23 dicembre 2005 Circolare n. 153/2005 Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo
digitale – Proroga a maggio 2006 – Nota
Ministero Infrastrutture
e Trasporti prot. n.1110/MOT1 del 22 dicembre 2005. Fino a maggio 2006 sarà consentito immatricolare veicoli nuovi sprovvisti
di tachigrafo digitale. Lo ha chiarito il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota indicata in oggetto,
con la quale ha preso atto dell’accordo raggiunto in sede UE per l’emanazione
di un regolamento che modifica la disciplina dei tempi di guida e di
riposo e che prevede lo slittamento dell’obbligo di installare i tachigrafi
digitali sui veicoli nuovi superiori alle 3,5 tonnellate (già fissato
al gennaio del 2006). La nota in esame rammenta
che in Italia le procedure amministrative per la messa in funzione del
nuovo apparecchio non sono ancora completate. In particolare manca ancora
il decreto del Ministero dell’Interno con le disposizioni operative
per i controlli digitali su strada da parte delle autorità preposte.
Inoltre le officine non possono ancora operare la necessaria taratura
degli strumenti in quanto sono pendenti presso
il Tar del Lazio ricorsi amministrativi contro
il decreto del Ministro delle Attività Produttive recante i requisiti
delle officine autorizzate. Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha pertanto
confermato la possibilità per le case costruttrici di continuare a immettere
sul mercato camion dotati dei vecchi tachigrafi
analogici, che potranno essere utilizzati fino a quando garantiranno
un corretto funzionamento. Nel caso di camion
oggi già muniti di tachigrafo digitale, viceversa,
il Ministero ha chiarito che i conducenti dovranno annotare a mano sui
fogli già in uso sui precedenti tachigrafi
analogici le informazioni richieste in merito al veicolo, all’itinerario
e ai chilometri percorsi; sul retro dei fogli dovranno essere annotati
– in occasione delle pause prescritte, ovvero al termine del viaggio
– i tempi di guida e di riposo. |
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
n.115 e 95/2005 |
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