ART. 1 - DENOMINAZIONE E SCOPI
1. La Fondazione "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi", di seguito chiamato Fondo, gestisce, in favore degli iscritti e dei loro aventi causa, le prestazioni previdenziali ed assistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 25 gennaio 1936 e 15 dicembre 1938 - pubblicati nelle Gazzette ufficiali, rispettivamente, del 26 febbraio 1936, n. 47 e dell'11 marzo 1939, n. 59 - e successive modifiche ed integrazioni intervenute sino alla data del 31 dicembre 1994, nonché le ulteriori prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 14 dello Statuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
1. Il Consiglio di sorveglianza è composto da sei membri designati dai soci rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanza delle imprese di spedizione e corrieri e due delle agenzie marittime, raccomandatarie e mediatori marittimi, e da sei membri eletti dai lavoratori iscritti al Fondo.
2. I sei rappresentanti degli iscritti sono eletti tra i candidati indicati in apposite liste promosse, su base nazionale, dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 1 dello Statuto.
3. A ciascuna lista viene attribuito un numero di eletti pari a quante volte il quoziente elettorale - ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi per quello dei consiglieri da eleggere - risulti contenuto nel numero di voti validi riportato dalla lista stessa. All'assegnazione dei posti eventualmente restanti si procede attribuendoli alle liste che abbiano conseguito i maggiori resti.
4. Sono eletti, in corrispondenza al numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista, i candidati che abbiano riportato, in ciascuna lista stessa, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano.
5. Il Regolamento elettorale viene ratificato con delibera del Consiglio di amministrazione.
6. Delle adunanze del Consiglio di sorveglianza viene redatto processo verbale, che va trascritto su apposito registro e trasmesso al Consiglio di amministrazione.
7. Alle riunioni partecipano il Presidente ed il Segretario Generale della Fondazione.
8. La nomina del Presidente del Consiglio di sorveglianza, nonché il funzionamento del Consiglio stesso sono disciplinati da apposito Regolamento dal medesimo adottato nella prima riunione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3 - ISCRITTI
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, tutti i lavoratori delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
2. Possono essere, altresì, iscritti al Fondo altri lavoratori del settore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti di cui al comma 1.
3. Le aziende sono tenute a comunicare al Fondo, entro trenta giorni dall'assunzione, le generalità complete ed il codice fiscale di ciascun lavoratore assunto, con le modalità previste negli accordi tra le parti firmatarie dei contratti di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 - CONTRIBUTI
1. I contributi sono versati al Fondo con cadenza mensile e nella misura fissata nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
2. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 20 di ciascun mese, con le modalità stabilite e rese note dal Fondo.
3. Con il versamento di cui al comma precedente l'impresa assolve ai propri obblighi ed è sollevata da ogni responsabilità.
4. Le imprese che versano i contributi oltre i termini di cui al comma 2 del presente articolo sono soggette al pagamento degli interessi di mora nella misura fissata dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il Fondo accredita sul conto individuale di ciascun iscritto i contributi versati, oltre agli interessi derivanti, per ciascun esercizio, dalla gestione del Fondo stesso, una volta detratte le spese generali.
6. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Fondo provvede a rimettere a ciascun iscritto l'estratto conto al 31 dicembre dell'anno precedente, che va restituito al Fondo stesso debitamente vistato. L'estratto conto si intende approvato, dopo 30 giorni, se in quel lasso temporale non pervengono alla Fondazione contestazioni.
7. Il credito maturato da ciascun iscritto nei confronti del Fondo non è, in costanza di rapporto di lavoro, vincolabile o cedibile.
8. Il Fondo deve inviare semestralmente ad ogni impresa gli estratti dei versamenti dalla stessa effettuati nel semestre, estratti da restituire al Fondo medesimo debitamente vistati. L'estratto conto si intende approvato, dopo 30 giorni, se in quel lasso temporale non pervengono alla Fondazione contestazioni.
9. Il Fondo non è responsabile per eventuali irregolarità od errori nei versamenti dei contributi da parte delle imprese che non siano stati denunciati in occasione della restituzione degli estratti conto vistati.
10. Il datore di lavoro che ometta di versare, in tutto od in parte, i contributi è responsabile, ferme restando le eventuali responsabilità di natura contrattuale a norma di legge, nei confronti del Fondo anche delle quote a carico dei propri dipendenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5 - PRESTAZIONI
1. All'iscritto spetta, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'intero ammontare del conto individuale, detratte le trattenute fiscali.
2. Alla liquidazione del conto il Fondo provvede - con le modalità fissate con delibera del Consiglio di amministrazione, adottata sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro - alla scadenza del quarto mese dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che il lavoratore non sia stato assunto alle dipendenze di altra impresa tenuta al versamento dei contributi al Fondo. In tal caso non si dà luogo alla liquidazione del conto individuale e sullo stesso sono accreditati i contributi dovuti in dipendenza del nuovo rapporto di lavoro. (*)
3. In caso di morte dell'iscritto, l'importo del conto individuale determinato al momento del decesso viene liquidato agli eredi legittimi.
4. Nel caso di affidamento al Fondo della gestione di altre forme di previdenza e di assistenza la gestione stessa è disciplinata con apposito Regolamento da adottarsi con le modalità previste dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6 - ENTRATE DEL FONDO
1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti;
b) gli interessi attivi dei conti correnti;
c) gli interessi dei titoli;
d) i canoni di locazione dei beni immobili;
e) i proventi derivanti da altre forme di investimento delle disponibilità;
f) le donazioni, i lasciti e gli eventuali altri atti di liberalità;
g) gli interessi di mora di cui all'articolo 4, comma 4;
h) gli altri proventi derivanti da attività previste ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto.