ART.1 - DENOMINAZIONE E NATURA - SOCI
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il "Fondo Nazionale di Previdenza per gli Impiegati delle Imprese di Spedizione e delle Agenzie Marittime", già riconosciuto ente di diritto pubblico con Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.237, è trasformato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. Sono soci fondatori le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro che hanno stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore vigenti, e presenti nel Consiglio di Amministrazione all'atto della delibera di trasformazione assunta dallo stesso il 16 dicembre 1994. Divengono soci fondatori quelle organizzazioni sindacali che partecipano alle trattative e stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e che, avendo una consistente e comprovata presenza sul territorio a livello nazionale, rappresentano, rispettivamente, settori di lavoratori e di aziende per le quali sussista contrattualmente l'obbligo di versamento dei contributi al Fondo. Perdono la qualità di socio quelle organizzazioni sindacali per le quali vengano meno i predetti requisiti.
3. Il Fondo di cui al comma 1 assume con la stessa decorrenza di cui al comma medesimo, la denominazione di "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi" e rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi, facenti capo all'ente di diritto pubblico alla data del 31 dicembre 1994.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 - SCOPI
1. Il Fondo continua ad erogare a favore degli iscritti e dei loro aventi causa, senza scopo di lucro, le prestazioni previdenziali ed assistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 26 febbraio 1936, n. 47 e dell'11 marzo 1939, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni intervenute sino alla data del 31 dicembre 1994.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3 - SEDE E DURATA
1. Il Fondo ha sede legale in Milano - in via Tommaso Gulli, n. 39 e la sua durata è fissata a tempo indeterminato.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 - ORGANI DEL FONDO
1. Sono Organi del Fondo:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Consiglio di Sorveglianza;
e) il Collegio dei sindaci.
2. Il Presidente, il Vice presidente ed i membri degli organi collegiali del fondo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del mandato essi continuano a restare in carica fino a che non siano stati sostituiti.
3. Qualora, durante il triennio di durata in carica, uno dei soggetti di cui al comma 2 venga a cessare dalla carica stessa per qualsiasi motivo, il medesimo viene sostituito con la stessa procedura prevista per la nomina. Il subentrante rimane in carica sino alla scadenza del mandato di chi è stato sostituito.
4. Al Presidente, al Vice presidente ed ai membri del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato, un'indennità di carica mensile.
5. Al Presidente, al Vice presidente ed ai membri degli organi collegiali spetta, oltre al rimborso delle spese di cui al comma 4, un gettone di presenza per ogni riunione degli organi stessi. Non è ammesso il cumulo di più gettoni per una stessa giornata.
6. La misura dell'indennità di carica di cui al comma 4 e del gettone di presenza di cui al comma 5 è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. I membri del Consiglio di sorveglianza, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo che risultino assenti, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica. La relativa dichiarazione è effettuata dall'organo di appartenenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
1. Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
2. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno;
c) in caso di necessità, adotta i provvedimenti urgenti ed indispensabili da sottoporre a ratifica dei competenti Organi collegiali, nella prima seduta utile;
d) vigila sull'esecuzione, da parte del segretario generale, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
e) può, previa autorizzazione, ovvero salva ratifica del Consiglio di amministrazione, conferire incarichi a consulenti tecnici, nonché ad avocati o procuratori legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Fondo;
f) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per il Fondo.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vice presidente.
4. Il Vice presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei datori di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di amministrazione, organo di indirizzo generale è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice Presidente, da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui cinque in rappresentanza degli spedizionieri e corrieri ed uno degli agenti marittimi raccomandatari e mediatori marittimi, e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui cinque in rappresentanza dei lavoratori delle imprese di spedizione e corrieri e uno di quelli delle agenzie marittime raccomandatarie.
2. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in seno al Consiglio di amministrazione sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui all'art. 1, comma 2. Il Consiglio stesso si costituisce con l'avvenuta designazione di tutti i suoi componenti e si riunisce, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente.
3. Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti le modifiche allo Statuto ed al relativo Regolamento di attuazione, in conformità agli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva di lavoro;
b) emana i criteri direttivi generali a cui si deve uniformare la gestione;
c) approva il bilancio preventivo, le sue variazione ed il bilancio consuntivo;
d) dispone la redazione del bilancio tecnico;
e) delibera in ordine ai provvedimenti da adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c. del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, per garantire l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e l'erogazione delle prestazioni;
f) sceglie i soggetti, tra quanti risultano iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei bilanci consuntivi annuali;
g) approva la pianta organica ed il Regolamento del personale;
h) nomina e revoca il Segretario Generale e ne determina le attribuzioni ed il trattamento economico di attività e di fine rapporto;
i) determina la misura e l'indennità di carica e del gettone di presenza spettante al Presidente, al Vice presidente ed ai membri degli organi collegiali del Fondo;
l) approva le eventuali convenzioni con le organizzazioni sindacali del settore per la riscossione dei contributi associativi ad esse destinati;
m) delibera in materia di investimenti dei fondi disponibili ed i criteri di individuazione e ripartizione del rischio predisposti dal Comitato esecutivo;
n) decide i ricorsi avverso i provvedimenti del Comitato Esecutivo di cui al comma 2, lett. e dell'art.7.
4. Le delibere di cui alla lettera a) del comma 3 sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Leg. 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con quello del Tesoro. Le delibere di cui alle lettere b), c), ed m) del medesimo comma devono essere inviate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto stesso ai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti od il Collegio dei sindaci.
6. L'avviso di convocazione, che deve indicare, oltre al luogo, la data e l'ora della riunione anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è inviato a mezzo lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, ovvero in caso di urgenza, a mezzo telegramma almeno tre giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, oltre al Presidente e/o al Vice presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Segretario generale assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7 - COMITATO ESECUTIVO
1. Il Comitato esecutivo, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice presidente e da sei membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, di cui tre in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e tre dei datori di lavoro.
2. Il Comitato esecutivo:
a) predispone per il Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo;
b) propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
c) predispone per il Consiglio di Amministrazione i criteri di individuazione e ripartizione del rischio in materia di investimenti dei fondi disponibili;
d) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale del Fondo;
e) decide in ordine alle iscrizioni ed alla liquidazione delle prestazioni;
f) adotta i provvedimenti che non rientrino nella sfera di competenza di altro organo del Fondo, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti od il Collegio dei Sindaci.
4. L'avviso di convocazione, che deve indicare, oltre al luogo, alla data ed all'ora della riunione, anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è inviato, a mezzo lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, almeno tre giorni prima.
5. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Presidente e/o il Vice presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo con parere consultivo.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8 - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
1. Il Consiglio di Sorveglianza, organo di garanzia della trasparenza nei rapporti con gli iscritti, è composto da dodici membri, di cui sei in rappresentanza dei lavoratori e sei dei datori di lavoro.
2. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti direttamente dagli iscritti tra i candidati indicati in apposite liste promosse, a livello nazionale, dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. I rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanza delle imprese di spedizione e corrieri e due in rappresentanza delle agenzie marittime raccomandatarie e dei mediatori marittimi, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'art. 1.
4. Il Consiglio di Sorveglianza deve esprimere pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui bilanci del Fondo ed essere informato sull'andamento della gestione.
Alle riunioni partecipa il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale.
5. Nella sua prima riunione il Consiglio di Sorveglianza definisce le norme del suo regolamento interno.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 9 - COLLEGIO DEI SINDACI
1. Il collegio dei sindaci è composto:
- da un membro effettivo con funzioni di Presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- da un membro effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del Tesoro;
- da tre membri nominati di comune accordo, dai soci della fondazione scelti tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, o dei ragionieri e periti commerciali e degli avvocati e procuratori legali o nel registro dei revisori ufficiali dei conti.
2. I sindaci svolgono le funzioni di cui all'art. 2403 e ss. del codice Civile, in quanto applicabili.
3. I sindaci intervengono alle riunioni degli organi collegiali del Fondo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 10 - SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con contratto di lavoro di diritto privato e qualifica di dirigente tra i funzionari del Fondo di grado più elevato o tra soggetti estranei in possesso di adeguati titoli e specificata professionalità.
2. Il Segretario Generale:
a) assiste alle riunioni del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di amministrazione;
b) partecipa con parere consultivo, alle riunioni del Comitato esecutivo.
c) dirige i servizi e gli uffici;
d) è a capo del personale;
e) è responsabile dell'esecuzione delle delibere degli organi collegiali del Fondo. Coordina le attività dirette al conseguimento dei risultati e degli obbiettivi sulla base degli indirizzi fissati con determinazioni del Consiglio di amministrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 11 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non possono ricoprire la carica di Presidente, di Vice presidente o di membro del Consiglio di sorveglianza, del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, coloro che abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Il Presidente ed il Vice presidente, oltre al requisito di cui al comma 1, devono risultare di aver svolto per almeno un triennio funzioni di amministratore di ente previdenziale ovvero di società di capitali.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 12 - TRASPARENZA
1. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti al Fondo e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 13 - ISCRIZIONE
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
2. Possono essere altresì, iscritti al Fondo altri lavoratori del settore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti collettivi di lavoro.
3. Per ciascun iscritto al fondo è costituito un conto individuale nel quale sono annotati i contributi mensili, nonché gli incrementi derivanti dalle gestioni annuali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 14 - PRESTAZIONI
1. Agli iscritti al Fondo e loro aventi causa continuano ad essere erogate le prestazioni previdenziali ed assistenziali in atto al 31 dicembre 1994.
2. Le modalità di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, sono fissate con delibera del Consiglio di amministrazione, adottata anche sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore.
3. Il Fondo può provvedere all'erogazione di ulteriori forme di previdenza ed assistenza, con autonomia gestionale da istituire secondo le normative vigenti in materia, previa adozione di appositi Regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 15 - ENTRATE
1. Il Fondo attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:
a) i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura e con le modalità fissate dal Regolamento adottato in conformità dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
b) i redditi ed i proventi derivanti dalle attività patrimoniali;
c) le altre somme pervenute a giusto titolo;
d) le donazioni, i lasciti e gli eventuali altri atti di liberalità.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 16 - IL PATRIMONIO
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutte le attività e le passività patrimoniali del preesistente Ente di diritto pubblico al 31 dicembre 1994 sono attribuite al Fondo.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 17 - IMPIEGO DEI FONDI DISPONIBILI
1. Le disponibilità del Fondo possono essere impiegate:
a) nell'acquisto di beni immobili;
b) in depositi e certificati fruttiferi presso Istituti di credito a carattere nazionale;
c) in titoli di Stato ed assimilati, anche in ECU, in cartelle fondiarie od in titoli equipollenti, in titoli obbligazionari convertibili;
d) in quote di fondi comuni di investimento obbligazionari o bilanciati gestiti da primari Enti ed Istituti;
e) in mutui fruttiferi ipotecari agli iscritti.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI - RISERVA LEGALE
1. L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sono compilati un bilancio preventivo ed uno consuntivo, che sono predisposti dal Comitato esecutivo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Comitato di Sorveglianza e del Collegio Sindacale, rispettivamente entro il mese di novembre precedente ed il mese di maggio successivo all'esercizio a cui si riferiscono.
3. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio, mediante provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità triennale ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte dei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
5. Il bilancio preventivo, le relative note di variazione ed il bilancio consuntivo, corredati dai relativi atti, sono trasmessi, entro un mese dalla data di approvazione, ai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
6. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle prestazioni in essere. Qualora, nella fase di prima applicazione del decreto legislativo stesso, l'ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvede al suo adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità ogni biennio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello stesso, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, ed alle norme del codice civile, in quanto applicabili.
2. Gli attuali organi di amministrazione rimangono in carica fino alla loro scadenza e sono prorogati fino alla data di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.