SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/6/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 97/67/CE PER QUANTO RIGUARDA IL PIENO COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI POSTALI COMUNITARI. (ATTO N. 313).

Parere approvato dalla Commissione trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
premesso che:
il settore postale negli ultimi anni è stato caratterizzato da significativi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e l'evoluzione delle esigenze della clientela;
in tale quadro, la direttiva 2008/6/CE, completa il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39 CE, rispettivamente trasposte nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n.384, al fine di giungere alla creazione di un mercato unico dei servizi postali;
il presente schema di decreto legislativo deve provvedere all'attuazione della citata direttiva 2008/6/CE nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 37, comma 2, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) nonché della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 37;
il punto di maggiore criticità nell'attuazione della citata disciplina comunitaria riguarda la designazione di un'autorità di regolazione che consenta, nel rispetto della citata clausola di invarianza finanziaria, una piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali, superando, in tal modo, il vigente sistema di regolazione, oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in data 25 giugno 2009 (n. 2009/2149);
la scelta operata con lo schema di decreto legislativo in esame, si muove nella giusta direzione dell'individuazione di un soggetto, l'Agenzia, qualificato come "giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore", e operante "sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità";
la mera enunciazione di tali principi, tuttavia, non appare in sé sufficiente ad assicurare quella piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali prescritta dalla disciplina comunitaria, ma necessita di essere tradotta in disposizioni puntuali;
in tale prospettiva, lo schema di decreto legislativo richiede significativi interventi migliorativi sia sotto il profilo delle regole di funzionamento dell'Agenzia sia sotto quello delle funzioni e delle strutture della stessa, al fine di assicurarne una maggiore autonomia dal Governo, mediante l'introduzione di opportune deroghe alla disciplina generale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;
un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla disciplina del servizio universale sia per quanto concerne la designazione del fornitore sia per quanto riguarda la copertura dell'onere che deriva dal servizio stesso;
la scelta di designare Poste italiane S.p.A. quale operatore chiamato ad assolvere agli obblighi del servizio universale per un periodo di cinque anni, rinnovabile per non più di due volte - come risulta dalle dichiarazioni rese dal Ministro dello sviluppo economico nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni riunite IX e XIV della Camera dei deputati, nella seduta dell'8 febbraio 2011 - è derivata da un'indagine di mercato condotta con criteri rigorosi, volta a verificare il soggetto che fosse in grado di fornire i servizi richiesti al minor costo per la collettività;
in vista della realizzazione di una incisiva strategia aziendale di lungo periodo, per altro, potrebbe risultare opportuno affidare il servizio universale a Poste italiane S.p.A. direttamente per un periodo di quindici anni non rinnovabile, salvo possibilità di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico, in caso di mancato miglioramento dell'efficienza del servizio universale da verificare a cura dell'Agenzia ogni cinque anni sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento;
appare opportuno specificare, con riferimento alla responsabilità per la fornitura dei servizi postali, che la disciplina dettata dal codice civile si applica per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali;
con riferimento alla copertura dell'onere del servizio universale, dovrebbero essere meglio precisati i parametri di calcolo utilizzati per la quantificazione del fondo di compensazione e dovrebbero essere più puntualmente individuati gli operatori tenuti a contribuirvi;
non appaiono sussistere esigenze di ordine pubblico che giustificano l'affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:
"6. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro supplente.
7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.
8. I compensi spettanti agli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle risorse di cui al comma 18.
9. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Non si applica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
11. Il direttore dell'Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.
12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.
13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.
14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.
15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.
16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.
17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.
18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.
19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
20. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.
21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.
22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
conseguentemente:
1.1) al comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "del decreto di cui all'articolo 2, comma 10," con le seguenti: "del decreto di cui all'articolo 2, comma 18,";
b) sostituire le parole: "il contributo di cui all'articolo 2, comma 9," con le seguenti: "il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b)";
1.2) all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-quinquies, sostituire le parole: "di cui all'articolo 2, comma 9, lettera a)" con le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a)";
b) al comma 8, sostituire le parole: "di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a)" con le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 16";
1.3) al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: "e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2" con le seguenti: "e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2";
2) all'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera b);
3) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , come sostituito dal comma 8, lettera a), dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole "non ricava dalla fornitura del servizio universale entrate, derivanti dalla fornitura del servizio universale", con le seguenti non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4 entrate";
4) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera b), dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo dopo le parole; "introiti lordi" aggiungere le seguenti: "relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale";
5) all'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile";
6) all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni non rinnovabile, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, salvo revoca disposta dal Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui non si registri un miglioramento dell'efficienza nello svolgimento del predetto servizio verificato a cura dell'Autorità nazionale di regolamentazione, ogni 5 anni, sulla base di indicatori definiti e quantificati con apposito provvedimento della medesima Autorità";
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di monitoraggio controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale svolte dall'Agenzia;
all'articolo 2, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di analisi di monitoraggio dei mercati postali svolte dall'Agenzia;
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di estendere i poteri sanzionatori dell'Agenzia, in coerenza con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo, anche ai casi di violazione delle norme di legge e di regolamento.

 

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Parere approvato dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato della Repubblica

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità" (Atto del Governo n. 313),

premesso che:

la direttiva porta a compimento il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39/CE, rispettivamente recepite nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n. 384;

la disciplina dell'Unione europea ha infatti definitivamente fissato al 31 dicembre 2010 la completa liberalizzazione del mercato postale, assecondando le spinte evolutive che già da anni hanno contrassegnato il settore. Tale processo comporterà l'attivazione di importanti procedure in materia di definizione e affidamento del servizio universale, di apertura del mercato, di rafforzamento delle funzioni di regolamentazione, vigilanza e controllo;

in questo contesto appare in primo luogo opportuno rafforzare i requisiti di indipendenza dell'autorità di regolamentazione nazionale non soltanto rispetto agli operatori del settore, ma anche ai soggetti istituzionali, in considerazione del fatto che il fornitore del servizio universale è di proprietà pubblica;

occorre pertanto introdurre apposite disposizioni concernenti gli organi dell'autorità, che prevedano un vertice collegiale, la cui nomina sia sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, e una specifica disciplina in materia di durata e rinnovabilità dell'incarico, incompatibilità, decadenza e revoca del direttore generale e dei membri del consiglio direttivo, in modo da escludere che possano essere sostituiti nel momento in cui entra in carica un nuovo Governo;

occorre altresì sopprimere la previsione per cui sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale le notificazioni delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, dal momento che tale servizio già oggi risulta affidato a operatori diversi dal fornitore del servizio universale,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

"6. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevata qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro supplente.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

8. I compensi spettanti agli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti a valere sulle risorse di cui al comma 18.

9. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza, il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Non si applica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il direttore dell'Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.
18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."


2) all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, aggiungere in fine il seguente comma:

"13-bis. L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso"

3) all'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera b);

4) all'articolo 18-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come inserito dal comma 14 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere le parole: "di riferimento"

5) all'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile".

6) all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità";

e con la seguente osservazione:

1) valuti il Governo l'opportunità di precisare, relativamente alla determinazione delle tariffe per le prestazioni rientranti nel servizio universale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 10 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, che si tenga conto anche del miglioramento della qualità dei servizi, a tal fine prevedendo apposite forme di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

nonché, sotto il profilo del coordinamento formale, con le seguenti ulteriori condizioni:

1) al comma 2 dell'articolo 6, nonché ai commi 3 e 5 dell'articolo 23, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come, rispettivamente, modificato e sostituito dal comma 6 e dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: "del presente decreto" ovvero "del presente decreto legislativo" con le seguenti: "del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE";

2) al comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "del decreto di cui all'articolo 2, comma 10," con le seguenti: "del decreto di cui all'articolo 2, comma 18,";

b) sostituire le parole: "il contributo di cui all'articolo 2, comma 9," con le seguenti: "il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b)";


3) all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-quinquies, sostituire le parole: "di cui all'articolo 2, comma 9, lettera a)" con le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a)";

b) al comma 8, sostituire le parole: "di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a)" con le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 16";


4) al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: "e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2" con le seguenti: ""e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2".