ART. 8 BIS - Codice Etico

1. La qualità di organizzazione aderente di cui all’articolo 3 del presente Statuto comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n.180, la Confetra e le organizzazioni aderenti riconoscono tra i valori fondanti del sistema associativo il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge.
3. La Confetra e le organizzazioni aderenti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e si impegnano ad assistere le imprese associate affinché collaborino con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando ogni episodio di attività illegale di cui siano soggetti passivi.
4. Le organizzazioni aderenti il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto previa delibera della Giunta.
5. All’organizzazione aderente che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’organizzazione non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, la Giunta delibera l’espulsione dalla Confederazione.