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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI
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L'azienda come deve calcolare la quota di
TFR da versare mensilmente?
Il TFR deve essere calcolato mensilmente con le stesse regole
applicate sino ad oggi per il calcolo del TFR annuo, come previsto
dalla legge 297/82. In particolare occorre dividere la retribuzione
mensile per 13,5 e detrarre dall'importo così ottenuto lo
0,50%. Per quanto concerne la determinazione degli elementi che
compongono la retribuzione utile ai fini del TFR, occorre fare riferimento
alle specifiche elencazioni previste dai contratti collettivi.
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In quali casi le aziende con almeno 50 dipendenti
devono versare il TFR dei dipendenti al Fondo Tesoreria dell'INPS?
Tale obbligo scatta anzitutto per i lavoratori che optano per
la conservazione del TFR. Inoltre le suddette aziende devono comunque
versare al Fondo di Tesoreria, per i nuovi assunti dal 2007 che
optano per una forma pensionistica complementare, le quote di TFR
maturate dal mese di assunzione a quello della scelta. Il versamento
del TFR all'INPS va effettuato ogni mese secondo i termini e le
modalità previsti per i contributi obbligatori (indicazione
nel modello DM10 e versamento col modello F24 entro il giorno 16
del mese successivo).
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In caso di conferimento del TFR a un fondo
pensione, da quando decorre l'obbligo di versamento da parte dell'azienda?
Secondo la regola generale applicabile ai lavoratori assunti
dall'1 gennaio 2007, in caso di adesione esplicita del lavoratore
ad un fondo pensione, l'azienda deve conferire il TFR al fondo dal
mese successivo all'adesione. In caso invece di adesione tacita,
l'obbligo di conferire il TFR scatta dal settimo mese successivo
all'assunzione.
In fase di prima applicazione è stato previsto che per le
adesioni ai fondi intervenute nel primo semestre 2007, il versamento
del TFR deve essere effettuato a decorrere da luglio; la quota di
TFR da versare al fondo è pari a quella maturata dal momento
della scelta più la rivalutazione per i mesi intercorrenti
fino al versamento (al tasso annuo del 2,74%).
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In caso di adesione del lavoratore ad un fondo
pensione, l'azienda è tenuta a versare, oltre al TFR, un
contributo aggiuntivo?
In linea generale le aziende sono tenute a versare contributi
aggiuntivi solo in caso di adesione del lavoratore al fondo di settore
previsto dal CCNL di appartenenza (PREVILOG per quanto concerne
i contratti dei trasporti, delle agenzie marittime, delle autoscuole
e studi di consulenza automobilistica e dei porti). Il versamento
del contributo aziendale peraltro non è automatico ma scatta
solamente se il lavoratore decide di versare al Fondo di settore,
in aggiunta al TFR, anche il contributo a proprio carico.
Viceversa non scatta alcun obbligo contributivo per l'azienda se
il lavoratore sceglie di aderire ad una forma pensionistica diversa
dal fondo di settore (ad esempio ad un fondo bancario o assicurativo).
Discorso a parte va fatto per i lavoratori iscritti al Fasc che
decidano di aderire a PREVILOG tramite conferimento del TFR.
In tali casi per espressa previsione contrattuale l'azienda, che
già versa al FASC la relativa contribuzione, non é
tenuta a versare contributi aggiuntivi a PREVILOG.
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I contributi aggiuntivi a carico
dell'azienda e del lavoratore vanno assoggettati alla contribuzione
previdenziale?
La quota a carico dell'azienda deve essere assoggettata al contributo
previdenziale del 10%. La quota a carico del lavoratore è
invece soggetta a contribuzione ordinaria.
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Quale è il trattamento fiscale dei
contributi aggiuntivi versati alla previdenza completare?
I contributi aggiuntivi versati dal datore di lavoro e quelli versati
dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore
fino a 5.164,57 euro annui. Per il datore di lavoro i contributi
a proprio carico sono interamente deducibili dal reddito di impresa.
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A quali adempimenti informativi
nei confronti dei lavoratori sono tenute le aziende?
Ad ogni lavoratore assunto dal 2007 l'azienda deve fornire al
momento dell'assunzione una prima informazione sulle possibili scelte
da esercitare entro il primo semestre in merito al TFR: destinazione
alla previdenza complementare, mantenimento del regime del TFR,
conferimento automatico al fondo di categoria (PREVILOG) per
silenzio assenso. Sempre al momento dell'assunzione l'azienda deve
consegnare al lavoratore il modello predisposto dal Ministero del
Lavoro (modello TFR2) per esercitare la scelta. L'informazione va
ripetuta un mese prima della scadenza del semestre qualora il lavoratore
non si sia ancora espresso. Questa seconda informazione deve essere
più puntuale rispetto alla precedente in quanto vanno fornite
al lavoratore indicazioni sul fondo di categoria (PREVILOG) al
quale confluirà automaticamente il TFR per silenzio assenso
al termine del semestre.
In fase di prima applicazione per i lavoratori assunti ante 2007,
la prima informazione avrebbe dovuto essere fornita entro il 31
dicembre 2006, mentre la seconda va effettuata entro il 31 maggio
prossimo. Per tali lavoratori è stato previsto un diverso
modello per esprimere la scelta sul TFR (modello TFR1).
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Quale è il riferimento temporale per
calcolare la soglia dimensionale dei 50 dipendenti da cui scatta
l'obbligo per le aziende di conferire il TFR al Fondo Tesoreria
dell'INPS?
Per le aziende esistenti al 31 dicembre 2006, il calcolo
deve essere effettuato considerando la media dei lavoratori in forza
nel 2006. Una volta fotografata la situazione occupazionale relativa
a tale anno, si dovrà continuare a far riferimento alla stessa
anche per il futuro. Di conseguenza sarà irrilevante qualsiasi
variazione del numero dei dipendenti successiva al 31 dicembre 2006
e pertanto l'obbligo di versare il TFR al Fondo Tesoreria permarrà
anche se l'azienda dovesse scendere al di sotto dei 50 dipendenti;
parimenti non scatterà alcun obbligo di versamento se l'azienda
dovesse raggiungere tale soglia dopo il 2006.
Per le aziende che iniziano l'attività dall'1 gennaio 2007,
fermi restando i criteri di cui sopra, il calcolo va effettuato
prendendo invece a riferimento la media dei lavoratori in forza
nell'anno solare di inizio attività.
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Quali lavoratori deve conteggiare l'azienda per
stabilire la soglia dimensionale dei 50 dipendenti?
Il calcolo deve essere effettuato considerando tutti i lavoratori
in forza con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla
tipologia del rapporto di lavoro. A tal fine occorre tenere presente
le seguenti particolarità:
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i part-time vanno conteggiati in proporzione
dell'orario svolto; |
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nel conteggio devono essere considerati
anche i lavoratori assenti per qualunque causa (ivi compresa l'aspettativa
per cariche elettive e sindacali o per motivi di famiglia), mentre
non devono essere considerati i lavoratori utilizzati con contratto
di somministrazione; |
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i lavoratori distaccati (sia in Italia
che all'estero) vanno computati in capo all'impresa distaccante e
non quella utilizzatrice. |
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Per un lavoratore iscritto al FASC ed occupato
prima del 28.04.1993 che intendesse aderire a PREVILOG, quale
è la percentuale minima di TFR prevista dal CCNL trasporti?
Sarebbe gradito, oltre al riferimento contrattuale o normativo,
anche un esempio, magari ipotizzando una retribuzione annua lorda
di 25.000 €.
In base allart. 8 del DLGVO 252/2005, ai lavoratori occupati
prima del 28 aprile 1993 è consentito conferire alla previdenza
complementare solo una parte del TFR pari alla quota fissata dai
contratti collettivi o, in mancanza, ad almeno il 50%. Lart.
35 del CCNL logistica e trasporti ha fissato nella misura dell1%
della retribuzione la quota minima di TFR da conferire a PREVILOG
da parte dei lavoratori in questione, siano essi iscritti al FASC
o meno.
Ipotizzando una retribuzione annua lorda di 25 mila euro, la quota
minima di TFR da conferire a PREVILOG sarebbe pertanto pari a
250 euro annui.
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Quale quota di TFR i lavoratori possono conferire
alla previdenza complementare?
Secondo la regola generale applicabile ai lavoratori di prima
occupazione successiva al 28 aprile 1993, in caso di adesione ad
un fondo pensione allo stesso va conferito l'intero ammontare del
TFR maturando.
Ai soli lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e non ancora
iscritti ad un fondo pensione è invece consentito smobilizzare
anche solo una parte del TFR, pari alla quota fissata dai contratti
collettivi o, in assenza, ad una quota comunque non inferiore al
50%.
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Gli aderenti di prima occupazione antecedente
al 29 aprile 1993 possono decidere di conferire quote di TFR comprese
tra l'1% (quota minima di TFR precisata dal contratto collettivo
di logistica, trasporto merci e spedizione) ed il 100%, o devono
obbligatoriamente attenersi ad indicare una delle due percentuali
citate?
Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e dalla
Covip, i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile
1993 possono decidere di conferire a PREVILOG o l'intero TFR
(come è previsto per tutti i lavoratori assunti successivamente)
o la quota stabilita dal contratto collettivo (pari all'1% della
retribuzione per il CCNL logistica e trasporto). Non è quindi
ammessa la possibilità di versare quote di TFR intermedie.
A questa regola fanno eccezione i lavoratori sempre ante 29 aprile
1993 per i quali i contratti collettivi non abbiano fissato quote
minime di TFR da conferire ai fondi pensione (tra cui il CCNL autoscuole
e studi di consulenza automobilistica); in tal caso il lavoratore
può decidere di destinare a PREVILOG una quota di TFR
che può liberamente determinare tra la metà fino all'intero
ammontare.
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In quali casi le imprese hanno diritto alle
misure compensative?
Le misure compensative spettano alle imprese che perdono
la disponibilità finanziaria del TFR. A seconda della scelta
effettuata dal lavoratore, tali misure spettano quindi sia alle
imprese che trasferiscono il TFR ai Fondi di Previdenza Complementare,
sia alle imprese con almeno 50 dipendenti che trasferiscono il TFR
al Fondo di Tesoreria Inps.
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In che consistono le misure compensative previste
a favore delle aziende per la perdita di disponibilità del
TFR?
Le misure compensative sono sia di natura fiscale che previdenziale.
Le prime consistono in una deduzione dal reddito di impresa pari
al 4% delle quote di TFR conferite ad un Fondo di Previdenza Complementare
oppure al Fondo di Tesoreria dell'Inps (6% per le imprese con meno
di 50 dipendenti). Le seconde consistono nella riduzione dello 0,20%
dei contributi previdenziali (ulteriori riduzioni scatteranno dal
2008).
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Quando scatta il diritto per le aziende alle
misure compensative?
Le misure fiscali vanno applicate in sede di dichiarazione annuale
dei redditi. Ad oggi non sono ancora state emanate istruzioni ufficiali
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La riduzione dello 0,20% dei contributi previdenziali va invece
applicata in sede di denunce contributive mensili a partire da quando
il TFR viene trasferito all'esterno.
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Come si calcola lo sgravio contributivo dello
0,20%?
Lo sgravio va applicato sulle retribuzioni imponibili mensili
dei lavoratori il cui TFR non rimane in azienda. Qualora la quota
di TFR trasferita ad un Fondo Pensione sia parziale (com'è
noto, i lavoratori ante 28.4.1993 hanno la facoltà di destinare
alla previdenza complementare solo una quota parte del loro TFR),
lo sgravio dello 0,20% deve essere corrispondentemente riproporzionato.
Ad es. se la quota trasferita è pari allo 0,50% del TFR,
lo sgravio spettante all'impresa è pari a 0,10%.
Se la quota trasferita è invece pari all'1% della retribuzione
(ossia al 14,47% del TFR), lo sgravio spettante è pari a
0,029%.
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Quali scelte ha a disposizione il lavoratore
già iscritto ad un fondo pensione negoziale in caso di passaggio
ad un'azienda di un altro settore dotato di un diverso fondo di
riferimento?
Il lavoratore che sia già iscritto ad un fondo di categoria
qualora venga assunto da un'azienda di un'altro settore può
esercitare le seguenti scelte:
a) riscattare l'intera posizione individuale maturata presso il
fondo; in questo caso dal momento della nuova assunzione il lavoratore
avrà nuovamente a disposizione 6 mesi di tempo per decidere
la destinazione del TFR maturando;
b) trasferire la posizione maturata durante il precedente rapporto
di lavoro presso il fondo di riferimento della nuova azienda o presso
un fondo aperto di natura bancaria o assicurativa; in questo caso
il lavoratore non dovrà ripetere la scelta fatta a suo tempo
circa la destinazione del TFR alla previdenza complementare.
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Le domande possono essere inoltrate allindirizzo
mail f.a.q.previdenza@confetra.com
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