PREVIDENZA COMPLEMENTARE
 
 
  
 
RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI
 
 
  
      
L'azienda come deve calcolare la quota di TFR da versare mensilmente?
Il TFR deve essere calcolato mensilmente con le stesse regole applicate sino ad oggi per il calcolo del TFR annuo, come previsto dalla legge 297/82. In particolare occorre dividere la retribuzione mensile per 13,5 e detrarre dall'importo così ottenuto lo 0,50%. Per quanto concerne la determinazione degli elementi che compongono la retribuzione utile ai fini del TFR, occorre fare riferimento alle specifiche elencazioni previste dai contratti collettivi.
    
         
     
In quali casi le aziende con almeno 50 dipendenti devono versare il TFR dei dipendenti al Fondo Tesoreria dell'INPS?
Tale obbligo scatta anzitutto per i lavoratori che optano per la conservazione del TFR. Inoltre le suddette aziende devono comunque versare al Fondo di Tesoreria, per i nuovi assunti dal 2007 che optano per una forma pensionistica complementare, le quote di TFR maturate dal mese di assunzione a quello della scelta. Il versamento del TFR all'INPS va effettuato ogni mese secondo i termini e le modalità previsti per i contributi obbligatori (indicazione nel modello DM10 e versamento col modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo).
 
         
     
In caso di conferimento del TFR a un fondo pensione, da quando decorre l'obbligo di versamento da parte dell'azienda?
Secondo la regola generale applicabile ai lavoratori assunti dall'1 gennaio 2007, in caso di adesione esplicita del lavoratore ad un fondo pensione, l'azienda deve conferire il TFR al fondo dal mese successivo all'adesione. In caso invece di adesione tacita, l'obbligo di conferire il TFR scatta dal settimo mese successivo all'assunzione.
In fase di prima applicazione è stato previsto che per le adesioni ai fondi intervenute nel primo semestre 2007, il versamento del TFR deve essere effettuato a decorrere da luglio; la quota di TFR da versare al fondo è pari a quella maturata dal momento della scelta più la rivalutazione per i mesi intercorrenti fino al versamento (al tasso annuo del 2,74%).
 
         
     
In caso di adesione del lavoratore ad un fondo pensione, l'azienda è tenuta a versare, oltre al TFR, un contributo aggiuntivo?
In linea generale le aziende sono tenute a versare contributi aggiuntivi solo in caso di adesione del lavoratore al fondo di settore previsto dal CCNL di appartenenza (PREVILOG per quanto concerne i contratti dei trasporti, delle agenzie marittime, delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica e dei porti). Il versamento del contributo aziendale peraltro non è automatico ma scatta solamente se il lavoratore decide di versare al Fondo di settore, in aggiunta al TFR, anche il contributo a proprio carico.
Viceversa non scatta alcun obbligo contributivo per l'azienda se il lavoratore sceglie di aderire ad una forma pensionistica diversa dal fondo di settore (ad esempio ad un fondo bancario o assicurativo).
Discorso a parte va fatto per i lavoratori iscritti al Fasc che decidano di aderire a PREVILOG tramite conferimento del TFR. In tali casi per espressa previsione contrattuale l'azienda, che già versa al FASC la relativa contribuzione, non é tenuta a versare contributi aggiuntivi a PREVILOG.
 
         
     

I contributi aggiuntivi a carico dell'azienda e del lavoratore vanno assoggettati alla contribuzione previdenziale?
La quota a carico dell'azienda deve essere assoggettata al contributo previdenziale del 10%. La quota a carico del lavoratore è invece soggetta a contribuzione ordinaria.

 
         
     
Quale è il trattamento fiscale dei contributi aggiuntivi versati alla previdenza completare?
I contributi aggiuntivi versati dal datore di lavoro e quelli versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore fino a 5.164,57 euro annui. Per il datore di lavoro i contributi a proprio carico sono interamente deducibili dal reddito di impresa.
 
         
     
A quali adempimenti informativi nei confronti dei lavoratori sono tenute le aziende?
Ad ogni lavoratore assunto dal 2007 l'azienda deve fornire al momento dell'assunzione una prima informazione sulle possibili scelte da esercitare entro il primo semestre in merito al TFR: destinazione alla previdenza complementare, mantenimento del regime del TFR, conferimento automatico al fondo di categoria (PREVILOG) per silenzio assenso. Sempre al momento dell'assunzione l'azienda deve consegnare al lavoratore il modello predisposto dal Ministero del Lavoro (modello TFR2) per esercitare la scelta. L'informazione va ripetuta un mese prima della scadenza del semestre qualora il lavoratore non si sia ancora espresso. Questa seconda informazione deve essere più puntuale rispetto alla precedente in quanto vanno fornite al lavoratore indicazioni sul fondo di categoria (PREVILOG) al quale confluirà automaticamente il TFR per silenzio assenso al termine del semestre.
In fase di prima applicazione per i lavoratori assunti ante 2007, la prima informazione avrebbe dovuto essere fornita entro il 31 dicembre 2006, mentre la seconda va effettuata entro il 31 maggio prossimo. Per tali lavoratori è stato previsto un diverso modello per esprimere la scelta sul TFR (modello TFR1).
 
         
     
Quale è il riferimento temporale per calcolare la soglia dimensionale dei 50 dipendenti da cui scatta l'obbligo per le aziende di conferire il TFR al Fondo Tesoreria dell'INPS?
Per le aziende esistenti al 31 dicembre 2006, il calcolo deve essere effettuato considerando la media dei lavoratori in forza nel 2006. Una volta fotografata la situazione occupazionale relativa a tale anno, si dovrà continuare a far riferimento alla stessa anche per il futuro. Di conseguenza sarà irrilevante qualsiasi variazione del numero dei dipendenti successiva al 31 dicembre 2006 e pertanto l'obbligo di versare il TFR al Fondo Tesoreria permarrà anche se l'azienda dovesse scendere al di sotto dei 50 dipendenti; parimenti non scatterà alcun obbligo di versamento se l'azienda dovesse raggiungere tale soglia dopo il 2006.
Per le aziende che iniziano l'attività dall'1 gennaio 2007, fermi restando i criteri di cui sopra, il calcolo va effettuato prendendo invece a riferimento la media dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.
 
         
     
Quali lavoratori deve conteggiare l'azienda per stabilire la soglia dimensionale dei 50 dipendenti?
Il calcolo deve essere effettuato considerando tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro. A tal fine occorre tenere presente le seguenti particolarità:
 
i part-time vanno conteggiati in proporzione dell'orario svolto;
nel conteggio devono essere considerati anche i lavoratori assenti per qualunque causa (ivi compresa l'aspettativa per cariche elettive e sindacali o per motivi di famiglia), mentre non devono essere considerati i lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione;
•  i lavoratori distaccati (sia in Italia che all'estero) vanno computati in capo all'impresa distaccante e non quella utilizzatrice.
           
     
Per un lavoratore iscritto al FASC ed occupato prima del 28.04.1993 che intendesse aderire a PREVILOG, quale è la percentuale minima di TFR prevista dal CCNL trasporti? Sarebbe gradito, oltre al riferimento contrattuale o normativo, anche un esempio, magari ipotizzando una retribuzione annua lorda di 25.000 €.
In base all’art. 8 del DLGVO 252/2005, ai lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993 è consentito conferire alla previdenza complementare solo una parte del TFR pari alla quota fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, ad almeno il 50%. L’art. 35 del CCNL logistica e trasporti ha fissato nella misura dell’1% della retribuzione la quota minima di TFR da conferire a PREVILOG da parte dei lavoratori in questione, siano essi iscritti al FASC o meno.
Ipotizzando una retribuzione annua lorda di 25 mila euro, la quota minima di TFR da conferire a PREVILOG sarebbe pertanto pari a 250 euro annui.
 
         
     
Quale quota di TFR i lavoratori possono conferire alla previdenza complementare?
Secondo la regola generale applicabile ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, in caso di adesione ad un fondo pensione allo stesso va conferito l'intero ammontare del TFR maturando.
Ai soli lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e non ancora iscritti ad un fondo pensione è invece consentito smobilizzare anche solo una parte del TFR, pari alla quota fissata dai contratti collettivi o, in assenza, ad una quota comunque non inferiore al 50%.
 
         
     
Gli aderenti di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono decidere di conferire quote di TFR comprese tra l'1% (quota minima di TFR precisata dal contratto collettivo di logistica, trasporto merci e spedizione) ed il 100%, o devono obbligatoriamente attenersi ad indicare una delle due percentuali citate?
Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e dalla Covip, i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono decidere di conferire a PREVILOG o l'intero TFR (come è previsto per tutti i lavoratori assunti successivamente) o la quota stabilita dal contratto collettivo (pari all'1% della retribuzione per il CCNL logistica e trasporto). Non è quindi ammessa la possibilità di versare quote di TFR intermedie.
A questa regola fanno eccezione i lavoratori sempre ante 29 aprile 1993 per i quali i contratti collettivi non abbiano fissato quote minime di TFR da conferire ai fondi pensione (tra cui il CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica); in tal caso il lavoratore può decidere di destinare a PREVILOG una quota di TFR che può liberamente determinare tra la metà fino all'intero ammontare.
 
     
In quali casi le imprese hanno diritto alle misure compensative?
Le misure compensative spettano alle imprese che perdono la disponibilità finanziaria del TFR. A seconda della scelta effettuata dal lavoratore, tali misure spettano quindi sia alle imprese che trasferiscono il TFR ai Fondi di Previdenza Complementare, sia alle imprese con almeno 50 dipendenti che trasferiscono il TFR al Fondo di Tesoreria Inps.
 
         
     
In che consistono le misure compensative previste a favore delle aziende per la perdita di disponibilità del TFR?
Le misure compensative sono sia di natura fiscale che previdenziale. Le prime consistono in una deduzione dal reddito di impresa pari al 4% delle quote di TFR conferite ad un Fondo di Previdenza Complementare oppure al Fondo di Tesoreria dell'Inps (6% per le imprese con meno di 50 dipendenti). Le seconde consistono nella riduzione dello 0,20% dei contributi previdenziali (ulteriori riduzioni scatteranno dal 2008).
 
         
     
Quando scatta il diritto per le aziende alle misure compensative?
Le misure fiscali vanno applicate in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Ad oggi non sono ancora state emanate istruzioni ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La riduzione dello 0,20% dei contributi previdenziali va invece applicata in sede di denunce contributive mensili a partire da quando il TFR viene trasferito all'esterno.
 
     
 
     
Come si calcola lo sgravio contributivo dello 0,20%?
Lo sgravio va applicato sulle retribuzioni imponibili mensili dei lavoratori il cui TFR non rimane in azienda. Qualora la quota di TFR trasferita ad un Fondo Pensione sia parziale (com'è noto, i lavoratori ante 28.4.1993 hanno la facoltà di destinare alla previdenza complementare solo una quota parte del loro TFR), lo sgravio dello 0,20% deve essere corrispondentemente riproporzionato. Ad es. se la quota trasferita è pari allo 0,50% del TFR, lo sgravio spettante all'impresa è pari a 0,10%.
Se la quota trasferita è invece pari all'1% della retribuzione (ossia al 14,47% del TFR), lo sgravio spettante è pari a 0,029%.
 
         
     
Quali scelte ha a disposizione il lavoratore già iscritto ad un fondo pensione negoziale in caso di passaggio ad un'azienda di un altro settore dotato di un diverso fondo di riferimento?
Il lavoratore che sia già iscritto ad un fondo di categoria qualora venga assunto da un'azienda di un'altro settore può esercitare le seguenti scelte:
a) riscattare l'intera posizione individuale maturata presso il fondo; in questo caso dal momento della nuova assunzione il lavoratore avrà nuovamente a disposizione 6 mesi di tempo per decidere la destinazione del TFR maturando;
b) trasferire la posizione maturata durante il precedente rapporto di lavoro presso il fondo di riferimento della nuova azienda o presso un fondo aperto di natura bancaria o assicurativa; in questo caso il lavoratore non dovrà ripetere la scelta fatta a suo tempo circa la destinazione del TFR alla previdenza complementare.
 
         
     
  Le domande possono essere inoltrate all’indirizzo mail f.a.q.previdenza@confetra.com