Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 8 gennaio 2010

 

Circolare n.2/2010

 

Oggetto: Previdenza – Manovra finanziaria 2010 – Legge 23.12.2009 n.191, su S.O. alla G.U. n. 302 del 30.12.2009.

 

La manovra da 9 miliardi di euro prevista dalla finanziaria 2010 ha sostanzialmente confermato le misure anticrisi varate lo scorso anno.

 

Ammortizzatori in deroga (art.2, commi 138 e 139) - Sono stati prorogati anche per il 2010 i cosidetti ammortizzatori in deroga destinati, come è noto, a garantire una copertura economica a tutti quei lavoratori sospesi o licenziati che altrimenti ne sarebbero sprovvisti o perchè dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione del sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali o perchè appartenenti a categorie comunque escluse da qualsiasi protezione (tra cui apprendisti e lavoratori in somministrazione). Rientrano pertanto tra le potenziali utilizzatrici degli ammortizzatori in deroga le aziende inquadrate previdenzialmente nell’industria fino a 15 dipendenti, le aziende svolgenti attività di logistica fino a 50 dipendenti ovvero anche di dimensioni superiore qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS di rientrare nel campo di applicazione della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) e della mobilità, nonché tutte quelle altre aziende che per un motivo o per l’altro non possono utilizzare nessun istituto del sistema degli ammortizzatori sociali.

La concessione degli ammortizzatori in deroga continuerà ad essere di competenza delle regioni previa stipula presso le stesse di specifici accordi sindacali. Al riguardo si rammenta che, per agevolare la conclusione di tali accordi, lo scorso anno tra la Confetra e i sindacati è stato elaborato un Accordo tipo da utilizzare a livello locale con gli opportuni aggiustamenti. Anche per quanto concerne gli oneri a carico delle aziende è stata confermata la disciplina attuale che prevede, rispetto agli ammortizzatori tradizionali, contributi più contenuti. In particolare in caso di ricorso alla CIGS in deroga l’impresa è esentata da qualsiasi contribuzione ordinaria essendo tenuta a versare all’INPS, per tutta la durata della cassa, il solo contributo addizionale del 4,5% (3% per le imprese fino a 50 dipendenti) da calcolarsi sul sussidio pubblico percepito mensilmente dai lavoratori sospesi (pari per il 2009 a 886,31 euro che salgono a 1.065,26 per i lavoratori con retribuzione superiore a 1.917,48 euro mensili).

 

Ammortizzatori per le imprese di logistica (art.2, comma 136) – E’ stata confermata anche per il 2010 la possibilità di ricorrere alla CIGS (in caso di sospensione di lavoratori) e alla mobilità (in caso di licenziamento) per le imprese di spedizione e logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). Come è noto, tale possibilità è stata riconosciuta dieci anni fa dalla circolare INPS n.58/2000 che ha esteso alle imprese in questione gli stessi ammortizzatori sociali previsti per le imprese commerciali. In base a tale circolare l’applicazione di questi ammortizzatori avviene sulla base di una autodichiarazione delle imprese all’INPS di svolgere servizi logistici; inoltre è rimessa alla discrezionalità delle stesse imprese l’individuazione del numero dei lavoratori addetti alla logistica sul cui monte salari vanno calcolati i contributi per CIGS e mobilità (pari complessivamente all’1,20% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori). Le imprese interessate ad utilizzare gli ammortizzatori, anche se fino ad oggi non hanno mai autodichiarato all’INPS l’attività di logistica, né hanno mai versato contributi a questo fine, possono iniziare in qualsiasi momento a versare i contributi e a far godere i lavoratori dei relativi ammortizzatori.

 

Mobilità (art.2, comma 136) – E’ stato prorogato per il 2010 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità  per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo  da aziende fino a 15 dipendenti (lo stesso diritto è già riconosciuto in via permanente ai lavoratori delle aziende più grandi). Come è noto, l’iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori licenziati garantendo alle aziende che li assumeranno particolari sgravi contributivi (contribuzione ridotta come per gli apprendisti per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia tempo indeterminato o a termine).

E’ stata inoltre confermata sempre per il 2010, per i lavoratori a cui non spetterebbe l’indennità di mobilità in quanto licenziati da aziende non rientranti nel sistema degli ammortizzatori sociali, la concessione di un trattamento equivalente alla suddetta indennità.

 

Contratti di solidarietà (art.2, comma 136) – E’ stata mantenuta sempre per il 2010 la possibilità, per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà (art.5 della legge n.236/93). Come è noto tali contratti, già utilizzabili in via permanente dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sono diretti ad incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).

 

Apprendistato (art.2, commi 154 e 155) – Sgombrando il campo da ogni dubbio, è stato precisato che la retribuzione dell’apprendista può essere determinata in misura percentuale rispetto a quella spettante ai lavoratori qualificati in forza all’azienda. Un meccanismo di questo tipo è già previsto dal CCNL logistica, trasporto e spedizione.

 

Detassazione dei premi di produttività (art.2, commi 156 e 157) – E’ stata prorogata a tutto il 2010 la detassazione al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) sui premi di produttività. Come in passato la detassazione si applicherà, entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori che nel 2009 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 35 mila euro. Si rammenta che rientrano tra le somme detassabili i premi di produttività previsti da accordi collettivi (aziendali o territoriali) nonché i premi di presenza, i premi erogati per il mancato verificarsi di infortuni in azienda, le indennità o le maggiorazioni di reperibilità o di turno e le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue.

 

Bonus occupazione (art.2, comma 151) – E’ stato introdotto in via sperimentale per il 2010 un bonus occupazione a favore dei datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno e indeterminato lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione. Il bonus sarà pari all’ammontare della suddetta indennità che sarebbe stata erogata dall’INPS al lavoratore perdurando lo stato di disoccupazione. Potranno beneficiare del bonus le aziende che nei 12 mesi precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano in corso cassa integrazione.

Con decreto del Ministero del Lavoro saranno stabilite le modalità di attuazione del beneficio in questione.

 

Incentivi per l’assunzione di over 50 (art.2, commi 134 e 135) – Sempre nel quadro del reinserimento dei lavoratori svantaggiati, sono stati previsti incentivi contributivi per le aziende che assumeranno disoccupati con almeno 50 anni di età. Anche in questo caso le modalità di attuazione dell’agevolazione saranno stabilite con decreto ministeriale.

 

Somministrazione di lavoro (art.2, commi 142 e 143) – E’ stato ripristinato il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (o staff leasing) che era stato inizialmente introdotto dalla legge Biagi e successivamente abolito dalla legge n.247/2007. Permangono tuttavia i divieti di ricorso a tale tipologia contrattuale previsti dalla contrattazione collettiva (tra cui il CCNL logistica, spedizione e trasporto che disciplina unicamente la somministrazione a tempo determinato).

Come è noto, il contratto di somministrazione è un particolare contratto di natura commerciale attraverso il quale le aziende acquisiscono manodopera esterna da agenzie espressamente autorizzate.

Sempre in materia di somministrazione di lavoro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) è stata introdotta una disposizione che ne consente l’utilizzo, a determinate condizioni, anche da parte delle aziende che hanno in corso cassa integrazione ovvero abbiano proceduto a licenziamenti collettivi.

 

Lavoratori a progetto (art.2, comma 130) – E’ stata incrementata dal 20% al 30% del reddito percepito nel 2009 l’indennità riconosciuta dall’INPS ai collaboratori a progetto in caso di cessazione del contratto di collaborazione. Come è noto l’indennità in questione, che è stata introdotta dalla legge n.2/2009 in via sperimentale per il triennio 2009/2011, può essere riconosciuta ai collaboratori che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito lordo non superiore a 20 mila euro.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 85/2009, 60/2009, 37/2009 e 11/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2009

 

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010). 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                          *** omissis ***
 
                               Art. 2. 
                       (Disposizioni diverse) 
 
                          *** omissis ***
 
    130. Il comma 2 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
    «2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere  sulle
risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti  di  200  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei  soli  casi  di  fine
lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo  periodo,
e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno  precedente  e  comunque
non  superiore  a  4.000  euro,   ai   collaboratori   coordinati   e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei  soggetti   individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a)  operino
in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente
un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a  5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore  a  uno;
d) risultino senza  contratto  di  lavoro  da  almeno  due  mesi;  e)
risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno  tre  mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di  accesso  e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009  per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data». 
 
                          *** omissis ***
 
    134.  In  via  sperimentale  per  l'anno   2010,   la   riduzione
contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e  dall'articolo  25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque  non
oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che  assumono
i beneficiari dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti normali di cui all'articolo  19,  primo  comma,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni
di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista  dal  citato
articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9,  della  legge
n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita'
o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva,  fino  alla  data  di  maturazione   del   diritto   al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. 
 
    135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a  domanda  nel
limite di 120 milioni di  euro  per  l'anno  2010.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma. 
 
    136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di  cui  ai
commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.  Al  comma  10-bis
del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di  licenziamento»
sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro». 
 
                          *** omissis ***
 
    138. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  per
l'anno 2010 e nel limite delle  risorse  di  cui  al  comma  140,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla  concessione
in  deroga  alla  normativa  vigente,  anche   senza   soluzione   di
continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale,  i  trattamenti  concessi  ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203, e successive modificazioni, e dell'articolo  19,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, possono essere  prorogati,  sulla  base  di  specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a  dodici  mesi,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento
nel caso di prima proroga, del 30  per  cento  nel  caso  di  seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici  programmi  direimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
 
    139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari della cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  e  della
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. 
 
                          *** omissis ***
 
    141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come da ultimo modificato dalla presente  legge,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Al fine di favorire il reinserimento  al  lavoro,  l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  per  la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, i dati  relativi  ai  percettori  di
misure di sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
prevede, a favore dei  datori  di  lavoro,  incentivi  all'assunzione
ovvero, in capo al  prestatore  di  lavoro,  l'obbligo  di  accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»; 
    b) al comma 7: 
    1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»; 
    2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel  caso  di
proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente,  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse  disponibili,  al   trattamento   spettante   ai   lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa  ai
dipendenti  licenziati  da  datori  di  lavoro  iscritti   ai   fondi
interprofessionali  per   la   formazione   continua,   il   concorso
finanziario dei fondi  medesimi  puo'  essere  previsto,  nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui  al
comma  4  del  presente  articolo,  per  la  gestione  dei   relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni». 
 
    142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, lettera  b),  le  parole:  «ovvero  presso  unita'
produttive nelle quali sia operante  una  sospensione  dei  rapporti»
sono sostituite dalle seguenti: «, a  meno  che  tale  contratto  sia
stipulato per provvedere  alla  sostituzione  di  lavoratori  assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa  disposizione  degli  accordi  sindacali,  il
divieto opera altresi'  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sia
operante una sospensione dei rapporti»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis.  Qualora  il  contratto   di   somministrazione   preveda
l'utilizzo  di  lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente  articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8,  comma  2,  della
legge n. 223 del 1991». 
 
    143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' abrogato. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  trovano   applicazione   le   disposizioni   in   materia   di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  di  cui  al  titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  come
da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo  20,  comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera i), le parole: «o territoriali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»; 
    b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
    «i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici  e  privati,  per
l'esecuzione di servizi di  cura  e  assistenza  alla  persona  e  di
sostegno alla famiglia». 
 
                          *** omissis ***
 
    151. In via sperimentale  per  l'anno  2010,  nel  limite  di  12
milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato  nei
dodici mesi  precedenti  riduzione  di  personale  avente  la  stessa
qualifica dei lavoratori da assumere e che  non  abbiano  sospensioni
dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  luglio  1991,  n.
223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono  a
tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge  14  aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  luglio
1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge  6
agosto  1975,  n.  427,  e  successive  modificazioni,  e'   concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita'  spettante  al  lavoratore
nel limite di spesa del trattamento spettante  e  con  esclusione  di
quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il  numero  di
mensilita' di trattamento di sostegno al reddito  non  erogate.  Tale
incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui  al
primo periodo del presente comma, attraverso  il  conguaglio  con  le
somme  dovute  dai  datori  di  lavoro   a   titolo   di   contributi
previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma
4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
attuazione del presente comma. 
 
                          *** omissis ***
 
    154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008 e         2009» sono inserite le  seguenti:
«, nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il  20  per
cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48  e
50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive
modificazioni». 
 
    155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I contratti collettivi  di  lavoro  stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei  datori  e
dei prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti  a
quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il  contratto.
La retribuzione cosi'  determinata  deve  essere  graduale  anche  in
rapporto all'anzianita' di servizio». 
 
    156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono
inserite le seguenti: «e  nell'anno  2010»  e  dopo  le  parole:  «60
milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»; 
    b) all'articolo 5, comma 1, le parole: 
    «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « 31  dicembre
2010». 
 
    157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito
indicati nelle disposizioni richiamate nel  predetto  comma  sono  da
riferire all'anno 2009. 
                          *** omissis ***

FINE TESTO LEGGE