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Roma, 2 febbraio 2010
Circolare n. 18/2010
Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali
per il 2010 – D.M. 21.1.2010, su G.U. n. 24 del 30.1.2010.
Come ogni
anno sono state fissate anche per il 2010 le retribuzioni convenzionali su cui
devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani
occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non
convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge
n.398/87.
Si rammenta che, in
base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono
rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra l’imponibile
previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato
in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
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G.U. n. 24 del 30.01.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 gennaio 2010
Determinazione, per l'anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2010 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2010, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2010
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Allegato
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2010
SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI
*** OMISSIS
***
QUALIFICHE |
FASCIA |
RETRIBUZIONE NAZIONALE |
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
|
|
|
|
|
|
Operai |
I |
Fino a 1.751,76 |
1.751,76 |
|
II |
da |
1.828,90 |
|
|
III |
da |
1.906,03 |
|
|
IV |
da |
2.060,28 |
|
|
|
|
|
|
|
Impiegati |
I |
Fino a 2.060,28 |
2.060,28 |
|
II |
da |
2.448,44 |
|
|
III |
da |
2.836,63 |
|
|
IV |
da |
3.373,15 |
|
|
V |
da |
3.612,96 |
|
*** OMISSIS
***
Quadri |
I |
Fino a 3.612,96 |
3.612,96 |
|
II |
da |
4.172,08 |
|
|
III |
da |
4.731,21 |
|
|
IV |
da |
5.372,35 |
|
|
V |
da |
6.013,50 |
|
|
VI |
da |
7.046,13 |
|
*** OMISSIS
***
Dirigenti |
I |
Fino a 5.372,35 |
5.372,35 |
|
II |
da |
7.046,13 |
|
|
III |
da |
8.078,76 |
|
|
IV |
da |
8.719,93 |
|
|
V |
da |
9.111,37 |
|
|
VI |
da |
9.361,08 |
|
|
VII |
da |
10.143,99 |
|
|
VIII |
da |
14.274,44 |
|
*** OMISSIS
***