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Roma, 2 febbraio 2010

 

Circolare n. 18/2010

 

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2010 – D.M. 21.1.2010, su G.U. n. 24 del 30.1.2010.

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2010 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 24 del 30.01.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 gennaio 2010

Determinazione, per l'anno 2010, delle retribuzioni convenzionali  di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  31  luglio  1987,  n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  ottobre  1987,  n.
398. 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                     Retribuzioni convenzionali 
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2010 e fino
a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2010,  le
retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei
contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma  8-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  stabilite  nella
misura risultante, per ciascun  settore,  dalle  unite  tabelle,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
                               Art. 2 
                        Fasce di retribuzione 
  Per i lavoratori per i quali sono previste fasce  di  retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e'  determinata  sulla  base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1. 
 
                               Art. 3 
                 Frazionabilita' delle retribuzioni 
  I valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso  di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,  trasferimenti  da  o
per l'estero, nel corso del  mese,  sono  divisibili  in  ragione  di
ventisei giornate. 
                               Art. 4 
                    Trattamento di disoccupazione 
                    per i lavoratori rimpatriati 
  Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato  il
trattamento ordinario di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori
italiani rimpatriati. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2010 
                                               Il Ministro del lavoro 
                                            e delle politiche sociali 
                                                              Sacconi 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                      e delle finanze 
                                                             Tremonti 

 

 

 

 
Allegato

 

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2010

SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

QUALIFICHE

FASCIA

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

Operai

I

Fino a 1.751,76

1.751,76

 

II

da 1.751,77 a 1.828,90

1.828,90

 

III

da 1.828,91 a 1.906,03

1.906,03

 

IV

da 1.906,04 in poi

2.060,28

 

 

 

 

 

Impiegati

I

Fino a 2.060,28

2.060,28

 

II

da 2.060,29 a 2.448,44

2.448,44

 

III

da 2.448,45 a 2.836,63

2.836,63

 

IV

da 2.836,64 a 3.373,15

3.373,15

 

V

da 3.373,16 in poi

3.612,96

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

Quadri

I

Fino a 3.612,96

3.612,96

 

II

da 3.612,97 a 4.172,08

4.172,08

 

III

da 4.172,09 a 4.731,21

4.731,21

 

IV

da 4.731,22 a 5.372,35

5.372,35

 

V

da 5.372,36 a 6.013,50

6.013,50

 

VI

da 6.013,50 in poi

7.046,13

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

Dirigenti

I

Fino a 5.372,35

5.372,35

 

II

da 5.372,36 a 7.046,13

7.046,13

 

III

da 7.046,14 a 8.078,76

8.078,76

 

IV

da 8.078,77 a 8.719,93

8.719,93

 

V

da 8.719,94 a 9.111,37

9.111,37

 

VI

da 9.111,38 a 9.361,08

9.361,08

 

VII

da 9.361,09 a 10.143,99

10.143,99

 

VIII

da 10.144,00 in poi

14.274,44

 

 

 

*** OMISSIS ***