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Roma, 18 febbraio 2010

 

Circolare n.29/2010

 

Oggetto: Tributi – IVA intracomunitaria – Modelli Intrastat – Sanatoria fino al 20 luglio 2010 – Circolare n.5/E del 17.2.2010.

 

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto le “obiettive condizioni di incertezza” in cui versano gli operatori in materia di elenchi Intrastat e, così come previsto dallo Statuto del Contribuente, ha confermato che non saranno applicate sanzioni per le violazioni concernenti gli elenchi mensili dei primi cinque mesi di quest’anno (fino a maggio), nonché gli elenchi del primo trimestre. L’unica condizione posta dall’Agen­zia è che le violazioni commesse siano sanate inviando elenchi integrativi entro il 20 luglio prossimo.

 

Nei prossimi giorni dovrebbe essere emanato il decreto legislativo che estende retroattivamente l’obbligo degli Intrastat alle prestazioni di servizi e recepisce le nuove norme comunitarie sulla territorialità dell’IVA. A seguire saranno formalizzati i provvedimenti delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane che approvano i nuovi modelli con le nuove sezioni sui servizi resi e sui servizi acquistati in ambito comunitario, stabiliscono le specifiche tecniche per l’invio e ne fissano la periodicità: trimestrale per gli operatori con volume di prestazioni intracomunitarie inferiore a 50 mila euro a trimestre, mensile per tutti gli altri.

 

Nonostante la mancanza dei provvedimenti, l’Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione degli operatori dal 18 febbraio sul proprio sito i programmi informatici aggiornati per la compilazione e l’invio degli elenchi 2010.

 

Naturalmente il mancato rispetto delle scadenze di presentazione (la prima scadenza è quella di sabato 20 febbraio per la presentazione diretta agli uffici doganali tramite floppy disk degli intrastat del mese di gennaio) rientra tra le violazioni non sanzionabili.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno disponibili i provvedimenti legislativi.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 13/2010, 3/2010, 224/2009 e 185/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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CIRCOLARE N.5/E

 

Direzione Centrale Normativa

Roma, 17 febbraio 2010

 

 

 

OGGETTO: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie – Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.

 

Come noto, dal 1° gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:

·       gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente è debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196 (prestazioni generiche);

·       la periodicità degli elenchi in questione, come regola generale, è mensile;

·       è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;

·       gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).

Sussistendo, pertanto, “obiettive condizioni di incertezza”, è ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione.

Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.

Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione. 

 

* * *

 

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.