Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 1 marzo 2010

 

Circolare n.38/2010

 

Oggetto: Ferrobonus – Diritti marittimi – Legge 26.2.2010, n.25, su S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2010.

 

Con la legge indicata in oggetto, di conversione del cosiddetto decreto Milleproroghe, sono state confermate le misure a favore della filiera logistica su Ferrobonus e diritti marittimi.

 

Ferrobonus (articolo 5 comma 7-octies) – E’ stata confermata l’adozione entro il mese di settembre di provvedimenti per consentire che le risorse di cui al DPR 205/2006 (Autostrade del mare) possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto merci finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.

 

Diritti portuali (articolo 5 commi 7-undecies, duodecies e terdecies) – E’ stata posticipata al 2012 l’applicazione dell’adeguamento al tasso di inflazione previsto dall’articolo 4 del DPR n.107/2009 della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, destinate alle Autorità Portuali. Le stesse Autorità, peraltro, potranno stabilire per gli anni 2010 e 2011, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, variazioni in aumento (fino al doppio) e in diminuzione (fino all’azzeramento) delle tasse stesse.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.24/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2010 (fonte Guritel)

 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194

Testo del   decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U n. 302 del 30.12.2009), coordinato con la legge di  conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

 

                               Art. 1 
Proroga    di    termini    tributari,     nonche'     in     materia
                        economico-finanziaria 
 
                           *** omissis ***

 

 

                               Art. 5 
           Proroga di termini in materia di infrastrutture 
                             e trasporti 
 
                           *** omissis ***
 
  7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i  provvedimenti
attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile  2006,  n.  205,
possano  essere  destinate  anche  ad  interventi  di  sostegno   del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle
imprese di  autotrasporto  di  merci,  finalizzati  al  miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica. 
  7-novies. OMISSIS 
  7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitivita'  dei
porti nazionali,  con  riguardo  anche  all'attivita'  prevalente  di
transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse  e
dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989,  lettera  c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  e
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si  applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012. 
  7-duodecies.  Nel  rispetto  delle  finalita'  di  cui   al   comma
7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione  dell'autonomia  finanziaria  delle  Autorita'
portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  alle  Autorita'  portuali  e'  altresi'  consentito,
nell'ambito  della  loro  autonomia  di  bilancio  e   nel   rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino  ad
un  tetto  massimo  pari  al  doppio  della  misura  delle  tasse  di
ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  maggio  2009,  n.
107, nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole  tasse
medesime. 
  7-terdecies. A copertura delle eventuali minori  entrate  derivanti
dall'applicazione  dei  commi  7-undecies  e  7-duodecies,   ciascuna
Autorita' portuale opera una  corrispondente  riduzione  delle  spese
correnti ovvero, nell'ambito della  propria  autonomia  impositiva  e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata
illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione  e  al  conto
consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 7-undecies e  7-duodecies  e  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                           *** omissis ***

 

FINE TESTO