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Roma, 15 marzo 2010

 

Circolare n. 54/2010

 

Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – Sblocco degli sgravi per il 2009 – D.M. 17.12.2009, su G.U. n.58 dell’11.3.2010.

 

E’ stata finalmente sbloccata la decontribuzione 2009 sui premi di risultato (aziendali o territoriali) prevista dalla legge n.247/2007. Rispetto al passato sono state introdotte due importanti novità. In primo luogo il beneficio non sarà più selettivo ma tornerà ad essere riconosciuto in via generalizzata a tutte le aziende che ne abbiano diritto come avveniva prima della suddetta legge. In secondo luogo, proprio per consentire la fruizione dello sgravio ad una platea più ampia, è stata ridotta la quota del premio di risultato su cui lo stesso si applica; tale quota sarà ora pari al 2,25% (anziché al 3%) della retribuzione annua del lavoratore.

 

La misura del beneficio è rimasta invece uguale per cui per l’azienda lo sgravio continuerà ad essere pari a 25 punti percentuali dall’aliquota INPS a proprio carico, mentre per il lavoratore lo sgravio continuerà ad essere totale con la garanzia della copertura pensionistica.

 

Qualora le risorse disponibili per il 2009 (650 milioni di euro) non dovessero risultare sufficienti ad accontentare tutti le aziende interessate, l’INPS provvederà a ridurre proporzionalmente le somme richieste da ciascuna azienda.

 

Come in passato, per poter beneficiare della decontribuzione le aziende dovranno, qualora non lo avessero già fatto, depositare gli accordi integrativi presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e poi presentare all’INPS apposita domanda in via telematica.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena l’INPS avrà emanato le necessarie istruzioni sulle modalità operative per richiedere lo sgravio.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 152/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n. 58 dell’11.3.2010 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 dicembre 2009

Modalita' attuative dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge  n.
247 del 2007  -  Sgravi  contributivi  sulla  quota  di  retribuzione
costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi
aziendali, territoriali  ovvero  di  secondo  livello  -  Anno  2009.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
          Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi 
  1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art.
1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,
sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la  contrattazione
aziendale e del 37,5 per cento per  la  contrattazione  territoriale.
Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in
caso  di  mancato  utilizzo  dell'intera  percentuale  attribuita   a
ciascuna delle predette tipologie di  contrattazione  la  percentuale
residua e' attribuita all'altra tipologia. 
 
                               Art. 2 
                       Ambito di applicazione 
  1. Per l'anno 2009, sulla retribuzione imponibile di  cui  all'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  1955,  n.
797, e successive modificazioni, e'  concesso,  con  effetto  dal  
gennaio dello stesso anno, ai datori  di  lavoro,  nel  rispetto  dei
limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1
e secondo la procedura di cui  agli  articoli  3  e  4,  uno  sgravio
contributivo sulla quota costituita  dalle  erogazioni  previste  dai
contratti collettivi aziendali  e  territoriali,  ovvero  di  secondo
livello,  nella  misura  del  2,25  per  cento   della   retribuzione
contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge
24 dicembre 2007, n. 247. 
  2. In considerazione del carattere sperimentale  dello  sgravio  di
cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base  dei
risultati  del  monitoraggio  effettuato  dall'INPS,   con   apposita
conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate  -  indetta
ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni - puo' essere rideterminata, per  il  2009,
la  misura  del  limite  massimo  della   retribuzione   contrattuale
percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al
comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali,  ovvero  di
secondo livello devono: 
    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di
lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b) prevedere erogazioni: 
      1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare; 
      2) correlate  a  parametri  atti  a  misurare  gli  aumenti  di
produttivita', qualita' ed altri elementi di  competitivita'  assunti
come indicatori dell'andamento  economico  dell'impresa  e  dei  suoi
risultati. 
  E' condizione sufficiente la sussistenza  anche  di  uno  solo  dei
parametri di cui alla lettera b). 
  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti
possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese
del settore sul territorio. 
  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare  di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. 
  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e'
subordinato al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello
sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
  Resta  salva  l'eventuale  responsabilita'  penale  ove  il   fatto
costituisca reato. 
  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti
pubblici per  i  quali  la  contrattazione  collettiva  nazionale  e'
demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN). 
  9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma
1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. 
 
                               Art. 3 
                              Procedure 
  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano,  a  decorrere  dalla
data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente  in  via
telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche  con  riferimento  ai
lavoratori  iscritti  ad  altri  enti   previdenziali,   secondo   le
indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. 
  La domanda deve contenere: 
    a) i dati identificativi dell'azienda; 
    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello; 
    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b)  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente
competente; 
    d) l'importo annuo  complessivo  delle  erogazioni  ammesse  allo
sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2,  commi
1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al  successivo
comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari; 
    e) l'ammontare  dello  sgravio  sui  contributi  previdenziali  e
assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il  limite  massimo
di 25 punti della percentuale a suo carico; 
    f)  l'ammontare  dello  sgravio  in  misura  pari  ai  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; 
    g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i
contributi pensionistici. 
  2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui
all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
1955, n. 797 e successive modificazioni. 
 
                               Art. 4 
                       Modalita' di ammissione 
  1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverra' a
decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS  quale
termine unico per la trasmissione delle istanze. 
  2. A tal fine, l'Istituto attribuira' a ciascuna domanda un  numero
di protocollo informatico. 
  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,
l'INPS - ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse  -
provvedera' all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le rislultanze della  procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro, della  salute  e
delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
 
                               Art. 5 
                            Norme finali 
  1.  Con  successivo  decreto  interministeriale,  e'  definita   la
composizione  e  sono  disciplinate  le  funzioni   dell'Osservatorio
istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della  legge  n.  247  del
2007,  ai  fini  del  monitoraggio  e  della  verifica  di   coerenza
dell'attuazione del citato comma 67 con gli  obiettivi  definiti  nel
«Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la
crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  e  della  elaborazione  di
nuovi   e   omogenei   parametri   di   misurazione   e   valutazione
dell'andamento economico delle imprese. 
  2. Dall'attivita' dell'Osservatorio di cui al comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 dicembre 2009 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 178