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Roma, 26 marzo 2010

 

Circolare n. 63/2010

 

Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – Istruzioni per richiedere gli sgravi sui premi 2009 - Circolare INPS n. 39 del 18.3.2010.

 

L’INPS ha fornito le prime istruzioni per richiedere lo sgravio sui premi di risultato (aziendali o territoriali) corrisposti nel 2009. Come è noto, lo sgravio è stato sbloccato solo di recente (DM 17.12.2009) e continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore. Rispetto al passato è stata ridotta al 2,25% (in precedenza 3%) della retribuzione annua del lavoratore la quota del premio di risultato su cui si applica la suddetta decontribuzione.

 

Le istruzioni INPS ricalcano sostanzialmente quelle del 2008. In particolare le aziende interessate dovranno presentare all’INPS apposita domanda per via telematica a partire dalla data che sarà resa nota prossimamente dallo stesso Istituto.

 

L’accesso allo sgravio resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legge 296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei contratti collettivi), nonché al deposito degli accordi integrativi presso le Direzioni Provinciali del Lavoro; tale deposito dovrà essere effettuato, qualora non già avvenuto, entro il 10 aprile prossimo. Inoltre i premi previsti dagli accordi devono essere incerti sia nella corresponsione che nell’ammontare in quanto legati ad incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell’azienda.

 

Si rammenta infine che le decontribuzione sui premi 2009 non sarà più contingentata ma sarà riconosciuta a tutte le aziende aventi diritto.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 54/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/lc

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INPS

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Circolare n. 39  del 18.3.2010

 

Indirizzi omessi

 

OGGETTO:        Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009. Prime indicazioni.

 

SOMMARIO:      Chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008. Indicazioni per l’anno 2009.

Modalità da seguire per richiedere, esclusivamente in via telematica, lo sgravio in questione; criteri di ammissione al beneficio.

L’apertura della procedura per l’invio delle domande  sarà portata a cono successivamente.

 

Premessa.

Con le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, come noto, è stata abrogata la decontribuzione e, in sostituzione, è stato introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate.

Per l'attuazione pratica del nuovo incentivo, la legge rimanda all'emanazione di un apposito decreto interministeriale Lavoro - Economia.

Per l’anno 2008, a disciplinare la materia è intervenuto il Decreto interministeriale  7 maggio 2008 (1).

Per il 2009 il beneficio trova la sua regolamentazione nel Decreto 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11-3-2010 (allegato 1).

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009.

 

1)   Contenuto del provvedimento.

L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione dell’apposito Fondo (650 milioni di euro) previsto dalla legge n. 247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi concessi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.

Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua venga attribuita all’altra tipologia.

 

2)   Oggetto del beneficio.

Per l’anno 2009, il DM prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Atteso il carattere sperimentale del beneficio, il provvedimento ministeriale prevede che – limitatamente all’anno 2009 e in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

 

3)   Retribuzione contrattuale.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.

A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento all’anno 2008 (2).

 

4)   Misura dello sgravio.

Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

Ø        entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro (3),  al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;

Ø        totale sulla quota del lavoratore (4).

 

Per una più agevole interpretazione si propone l’esempio che segue.

 

In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione per l’anno 2009 pari a € 25.000,00, é stato corrisposto un premio di risultato di € 1.000,00.

Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

 

§          retribuzione annua del lavoratore € 26.000 (comprensivi del premio);

§          sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 2,25% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;

§          tetto dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 26.000,00 x 2,25%  = € 585,00;

§          sgravio a favore dell’azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 585,00 x 25% = € 146,00. Tale importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione);

§          sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (€ 585,00 x 9,49% = € 56,00);

§          sgravio complessivo richiesto = € 202,00 (€ 146,00 azienda e € 56,00 lavoratore).

 

 5)   Condizioni di accesso.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

·                essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale;

·                prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Ai fini dell’accesso al beneficio, il decreto precisa che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi).

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

 

Come può evincersi dall’impianto legislativo, per l’accesso al beneficio continua a essere vincolante il deposito - presso la Direzione provinciale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.

Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.

 

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

La concessione dello sgravio rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

 

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

  

6)   Esclusioni.

Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.

Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

7)   Modalità di richiesta dello sgravio.

Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto.

Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati (5) - dovranno inoltrare,  esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

La domanda deve contenere i dati sottoelencati;  per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda:

 

a)     i dati identificativi dell’azienda;

b)     la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

c)      la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

d)     l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2009 - per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi (6);

e)     l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;

f)       l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore (7);

g)     l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici (8).

 

 La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

Con successivo messaggio saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 e saranno, altresì, messe a disposizione la guida operativa e le specifiche tecniche.

 

8)   Ammissione allo sgravio.

Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto,  affida allo stesso la definizione delle relative modalità.

A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà  all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

 

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nei misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1).

Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota (9).

 

9)    Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.

La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle categorie indicate al punto 11 della circolare n. 82/2008, alla quale, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

(1) Cfr. circolari n. 82 e 110 del 2008.

(2) Cfr. circolare 6 agosto 2008, n. 82 – punto 3.

(3) La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.

(4) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2009 € 42.069,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.506,00).

(5) Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

(6) Potranno essere inseriti, purché corrisposti nel corso dell’anno 2009, gli importi riferiti a lavoratori cessati.

(7) Potranno essere inseriti gli importi riferiti a lavoratori cessati, purché a questi ultimi restituiti.

(8) Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente previdenziale e di contribuzioni minori dovuta all’INPS, devono essere presentate due distinte domande.

(9) Cfr. circolare n. 51/2008 e il successivo messaggio 14521/2008.

 

 

 

Allegato uno omissis

 

 

 

Allegato due

 

Schema della domanda di ammissione sgravio contrattazione di secondo livello - anno 2009

 

Scelta dell’ente previdenziale di riferimento:

- INPS

- INPDAP

- ENPALS

- IPOST

- INPGI

 

Tipologia di azienda:

- DM (UNIEMENS)

- Agricoli

 

Matricola INPS o CODICE AGRICOLI:

- 10 caratteri (UNIEMENS)

- 11 caratteri (codice agricoli)

Codice fiscale azienda

 

Associazione datoriale;

Codice fiscale trasmettitore;

E-mail o PEC trasmettitore;

Tipologia del contratto:

-  aziendale

- territoriale

 

Data stipula del contratto;

Data deposito del contratto;

Data validità del contratto (Dal – al con fleg per ultrattività);

Depositario del contratto (DPL);

Indirizzo dell’azienda;

E-mail o PEC Azienda;

Ammontare complessivo annuo delle erogazioni, entro i limiti del tetto del 2,25%

Importo sgravio complessivo (suddiviso in):

- importo sgravio datore di lavoro (max 25 punti)

- importo sgravio lavoratore (intera quota)

 

Numero lavoratori interessati