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Roma, 30 marzo 2010

 

Circolare n. 66/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise sui consumi di gasolio del 2009 – Scadenza del 30 giugno 2010 – Nota Agenzia delle Dogane prot.RU 30859 del 19.3.2010.

 

Fino al 30 giugno prossimo sono aperti i termini per la presentazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti delle istanze di rimborso di quota parte delle accise pagate sul gasolio acquistato nel 2009 da parte delle imprese di autotrasporto.

 

Il beneficio, pari a 19,78609 euro per ogni 1000 litri di gasolio, spetta alle imprese di autotrasporto merci, in conto proprio e in conto terzi, limitatamente ai consumi riferiti ai veicoli di peso pari o superiori a 7,5 tonnellate.

 

Il rimborso può essere richiesto in forma diretta, ovvero può essere usufruito compensando i versamenti mensili effettuati col modello F24, entro il limite annuale di 250 mila euro.

 

La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6740.

 

Per le eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro la fine del 2010 deve essere presentata domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.

 

Le domande devono essere presentate su supporto informatico utilizzando il programma disponibile sul sito www.agenziadogane.it alle voci “Accise”, “Benefici per il gasolio da autotrazione”.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 64/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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RU 30859

                                                                                              Roma 19.03.2010

 

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Chiarimenti relativi ai benefici applicabili rispetto al gasolio consumato nell’anno 2009 e disponibilità del software.

 

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2009 sono rimborsabili gli incrementi dell’aliquota d’accisa disposti dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad € 9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 nonché l’ulteriore incremento di accisa, pari a € 7,00 per mille litri di prodotto (da €416,00 a € 423,00 per mille litri di prodotto), disposto dall’art. 6 del d. lgs. n. 26/2007.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto.

Con riguardo all’individuazione dei soggetti che possono usufruire del­l’agevolazione in questione si precisa quanto segue.

L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come “commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L’art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nelle more della suddetta pronuncia si ritiene, dunque, che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.

Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa gli esiti dell’iter comunitario sopra richiamato.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2009, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

 

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto

di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi

regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Tutto ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.

Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della

restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di

cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277

(G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2010.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

A tal riguardo si evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, all’art. 1, comma 53 (all. 1), ha fissato un limite annuale, pari a € 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.

La norma suddetta prevede, altresì, che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, “… anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive …” e, che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno 2011 con riferimento alle eccedenze maturate nell’anno 2008).

Con Risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/E (reperibile nella banca della documentazione tributaria disponibile sul sito www.finanze.it), l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, precisato che il limite suddetto (€ 250.000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di sforamento del limite di € 250.000 sopra richiamato “…. le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate”.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.

Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:

-i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;

-gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a),

sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative

fatture di acquisto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito  ai  sensi del  codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Tutto ciò premesso, si fa presente che sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it , è disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni, per l’ammissione alla fruizione del beneficio in questione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy disk o cd rom -al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

In ultimo, nel far riserva di fornire ulteriori precisazioni al riguardo, si fa presente che, a partire dal prossimo mese di aprile, sarà possibile anche l’invio telematico delle dichiarazioni in argomento.

 

 
Il Direttore dell’Area Centrale Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/93