Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 4 giugno 2010

 

Circolare n.105/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Premi INAIL per gli autisti – Tassi per l’anno 2010 – Delibera INAIL n.98 del 25.5.2010 – Circolare INAIL prot.4245 del 27.5.2010.

 

L’INAIL ha approvato le tariffe dei tassi dei premi per i conducenti delle imprese di autotrasporto merci per l’anno 2010 (codici 9121 e 9123), alla luce dei finanziamenti stanziati dal Decreto Milleproroghe 2009 (42 milioni di euro) e dalla Finanziaria 2010 (80 milioni di euro).

 

 

CODICE

DESCRIZIONE

TASSO 2010

%o

GESTIONE

INDUSTRIA

9121

Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili)

 

Rimozione e traino di autoveicoli

91

9123

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121)

61

GESTIONE

ARTIGIANATO

9121

Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili)

 

Rimozione e traino di autoveicoli

92

9123

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121)

 

Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; sommeggio

74

GESTIONE

TERZIARIO

9121

Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili)

 

Rimozione e traino di autoveicoli

78

9123

Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121)

45

 

 

L’Istituto ha rammentato che i termini di versamento dell’autoliquidazione  2009/2010 sono stati prorogati al 16 giugno prossimo (art. 1 c.2 D.L. 72/2010). Per le imprese che effettuano i versamenti ratealmente le scadenze successive al 16 giugno saranno quelle del 16 agosto e del 16 novembre.

 

Le imprese che abbiano già versato i premi senza applicare i tassi ridotti possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo del modello F24.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.99/2010

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/n

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INAIL - COMMISSARIO STRAORDINARIO
Delibera PRES-C.S. n. 98 del 25 maggio 2010.

Oggetto: Interventi a favore del settore autotrasporto merci in conto terzi per l'anno 2010. Art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Finanziaria 2010) ed Elenco 1 allegato alla citata legge. Relativo DPCM attuativo del 19/03/2010.

 

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario straordinario dell'Istituto nonché i successivi Decreti interministeriali 27 marzo 2009 e 12 gennaio 2010 di conferma nel predetto incarico;

visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 ed, in particolare, l'art. 3 comma 1 che prevede l'approvazione con “decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi” nonché il comma 2 del medesimo articolo che prevede l'aggiornamento delle medesime tariffe;

visto il Decreto Ministeriale 12.12.2000 concernente le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione ed in particolare i tassi medi delle voci 9121 e 9123 inerenti il trasporto merci;

visto il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2001 recante “Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione” ;

visto il Decreto Interministeriale del 30 marzo 2009 di attuazione dell'art. 29 comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 , recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” ;

visto l'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Finanziaria 2010) che prevede l'assegnazione di determinate risorse economiche ad uno specifico fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in particolare il secondo periodo di detto comma, in base al quale con successivi “ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.”

visto l'Elenco 1 allegato alla predetta legge 191/2009 che, nell'ambito degli interventi individuati a sostegno del settore dell'autotrasporto, prevede il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa, per un ammontare complessivo, per il 2010, di 400 milioni di euro, tra le quali rientra quella relativa al “ decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1 bis, terzo periodo ” attinente in particolare alla riduzione, per il 2009, degli oneri assicurativi per i premi INAIL versati dalle aziende di autotrasporto merci in conto terzi;

visto il DPCM del 19/03/2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15/04/2010,attuativo delle disposizioni surrichiamate che ha determinato l'ammontare delle risorse disponibili, per il 2010, in favore del settore autotrasporto in un importo che, analogamente a quanto previsto lo scorso anno verrà ripartito, anche per l'anno 2010:

•  in 80.000.000 di euro per la riduzione “non strutturale”dei tassi medi di tariffa delle due voci 9121 e 9123;

•  in 11.000.000 di euro, destinati alle imprese artigiane nel settore dell'autotrasporto di merci, per la riduzione non strutturale dei relativi premi speciali unitari;

considerato che, per effetto delle norme sopra citate, si rende necessario operare una riduzione dei tassi di premio per le voci di tariffa delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario per il 2010 pari ad 80 milioni di euro e che 11 milioni devono essere destinati specificamente alle imprese artigiane del settore autotrasporto merci in conto terzi tenute al pagamento del premio speciale unitario ( voce 9123 – classe di rischio 5° e voce 9121 – classe di rischio 8°) ;

preso atto delle risultanze delle elaborazioni sul punto effettuate dalla CSA di cui alla nota tecnica dell'1.04.2010 che, in particolare per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci in conto terzi tenute al pagamento del premio speciale unitario, quantifica nel 14,50 % la percentuale di sconto da applicare per l'anno 2010 a tale tipologia di premio;

vista la relazione del Direttore Generale in data 24 maggio 2010,

 

DELIBERA

 

di approvare per il 2010:

     i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria , Artigianato e Terziario, così come individuati nella tabella allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera;

     per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci in conto terzi tenute al pagamento del premio speciale unitario (voce 9123 – classe di rischio 5° e voce 9121 – classe di rischio 8°) una riduzione dell'importo dei premi pari al 14,50% .

 

La presente delibera sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

 

 

f.to Dott. Marco Fabio SARTORI

 

 

 

 

 

INAIL

Direzione Centrale Rischi

Ufficio Entrate

Prot. n. 4245 del 27/05/2010

 

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

 

Oggetto: Autoliquidazione 2009/2010. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi e differimento del termine di versamento al 16 giugno 2010.

 

 

Premessa

La Finanziaria 2010 (1) ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, tra i quali la riduzione contributiva già disposta per il 2009 dall'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge n. 207/2008(2) per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

 

Con DPCM del 19 marzo 2010 (3) è stato determinato l'ammontare delle risorse economiche nell'identica misura prevista per il 2009, sia per la riduzione dei tassi medi di tariffa che per i premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane.

 

In attuazione di tali disposizioni, il Presidente - Commissario straordinario dell'Istituto con deliberazione n. 98 del 25 maggio 2010 ha approvato per l'anno 2010 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario nonché la riduzione del 14,50 % dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l'iter per l'adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti.

 

Infine, l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 72/2010 (4) ha fissato al 16 giugno 2010 il termine per il versamento del premio per l'Autoliquidazione 2009/2010 da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, già differito al 16 aprile 2010 dall'art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009 (5).

 

Per quanto sopra sono stati rielaborati i tassi 2010 ed è in corso di spedizione alle imprese interessate il modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso.

 

 

Istruzioni per il calcolo del premio di Autoliquidazione 2009/2010

 

Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, hanno già ricevuto entro dicembre 2009 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2009/2010 dei premi assicurativi e devono provvedere entro il prossimo 16 giugno:

 

·          a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 febbraio scorso con il modello 1031 o entro il 16 marzo in caso di invio telematico) (6), i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica;

·          a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2010, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione del 14,50 %.

 

Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, si ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 25 giugno 2009 (7), come comunicato con nota prot. 10878 del 18.12.2009, alla regolazione 2009 è applicata la riduzione del 14,01 % (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2008/2009) (8) e che nelle basi di calcolo inviate a dicembre, è indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2009 al netto della riduzione, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto.

 

 

Termine di versamento dei premi assicurativi

 

Il versamento dei premi di autoliquidazione 2009/2010 deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno in unica soluzione oppure con la rateazione prevista ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999 (9).

In tale ultimo caso, per effetto del differimento del termine al 16 giugno, le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla seconda rata avente scadenza 16 agosto e sulla terza, avente scadenza il 16 novembre.

I coefficienti (10) da moltiplicare per gli importi della seconda e terza rata sono i seguenti:

     rata 16 agosto 2010: 0,003643288

     rata 16 novembre 2010: 0,009138082

 

Le imprese che, entro il termine del 16 aprile stabilito dall'art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009, hanno già versato in unica soluzione il premio 902010, calcolato in base ai tassi precedenti e/o senza applicazione della riduzione del 14,50 % ai premi speciali unitari, possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.

 

In relazione al nuovo termine di versamento del 16 giugno fissato dal decreto legge n. 72/2010, le imprese che nelle more dell'emanazione del decreto stesso non hanno versato il premio di autoliquidazione entro i termini previgenti, sono da considerarsi in regola ai fini contributivi, con effetto retroattivo.

PER IL DIRETTORE CENTRALE

Alfredo Nicifero

 

Note:

1- Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e Elenco 1 allegato alla stessa legge.

2- Convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3- Registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile 2010.

4- Recante "Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-5-2010.

5- Recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; vedi note prot. 1447 del 15.2.2010 e prot. 1953 del 1°.3.2010.

6- Vedi nota prot. 1447 del 15.2.2010.

7- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009.

8- Vedi nota prot. 5489 del 29 aprile 2009.

9- Articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997 e all'articolo 55, comma 5 della legge n. 144/1999.

10- Vedi nota prot. 500 del 20.1.2010.