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Roma, 9 luglio 2010
Circolare n.126/2010
Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Regolamento
UE n.581 dell’1 luglio 2010 su GUCE L168 del 2.7.2010.
Con il Regolamento
indicato in oggetto,
Il Regolamento, che
sarà direttamente applicabile a decorrere dal 30 settembre 2010, prevede che i
dati registrati nell’unità di bordo vengano trasferiti entro il periodo massimo
di 90 giorni e quelli registrati sulla carta del conducente entro il periodo
massimo di 28 giorni.
Si rammenta che in
base all’attuale disciplina (DM 30.3.2006), che decadrà automaticamente a
decorrere dal 30 settembre prossimo, i dati dell’unità di bordo devono essere
trasferiti sostanzialmente con la stessa frequenza (il citato decreto ministeriale
prescrive 3 mesi anziché 90 giorni), mentre per i dati della carta del conducente
è prevista una tempistica più breve rispetto a quella che stabilisce il Regolamento
( 3 settimane anziché 28 giorni).
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.210/2008 |
Responsabile
di Area |
Allegato due |
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D/n |
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REGOLAMENTO
(UE) N. 581/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1 luglio
2010
sui
periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche
di bordo e dalle carte del conducente Testo rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 02/07/2010
LA
COMMISSIONE EUROPEA,
visto
il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto
il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n.
3820/85 del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, lettera c),
considerando
quanto segue:
(1) Il trasferimento
periodico dei dati registrati sulle unità elettroniche di bordo e sulle carte
del conducente è necessario per consentire un efficace controllo del rispetto
delle disposizioni sui tempi di guida e i periodi di riposo, di cui al
regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei conducenti e delle imprese.
(2) La fissazione di
periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità
elettroniche di bordo e dalle carte del conducente consente di armonizzare ulteriormente
le condizioni per le imprese di trasporto all'interno dell'Unione europea.
(3) Per determinare i
periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno
considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività.
(4) La direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei
dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.
(5) Al fine di ridurre gli
oneri amministrativi per le imprese, è opportuno definire i dati pertinenti da
trasferire.
(6) Le misure di cui al
presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi
dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il
presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati
pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla
carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto
i), del regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Ai
fini del presente regolamento si intende per "dati pertinenti" tutti
i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi
alla velocità.
3. Il
periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve
superare:
a) 90
giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;
b) 28
giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
4. I
dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita
degli stessi.
Articolo 2
Il
presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il
presente regolamento si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a
Bruxelles, il 10 luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel Barroso
DECRETO MINISTERIALE
31 marzo 2006
Modalità di conservazione e trasferimento dati dal
tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985
del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985
del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti
su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998
del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed
introduce il nuovo apparato digitale;
Vista la direttiva n. 88/599/CEE concernente
l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n.
3821/85;
Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002
della Commissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n.
3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada;
Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei
trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministero
dell'interno e d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
in attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE,
sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n.
3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che individua nel Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente ad effettuare i
controlli nei locali delle imprese di autotrasporto sull'osservanza dell'orario
di lavoro al fine della tutela psicofisica del lavoratore;
Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361, del Ministero
delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, contenente disposizioni attuative del
regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo
del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle
attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relativo alle modalità per il rilascio delle
carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3, comma
8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361;
Decreta:
1. Obbligo di
trasferimento e di conservazione dei dati dell'apparecchio di controllo da
parte delle imprese di trasporto.
Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi
tachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di
consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli.
L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte
conducente, secondo le modalità previste dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere eseguita dalle
imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare
i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili,
anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della
conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne
garantisca l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di
predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.
I dati devono essere conservati in un luogo sicuro,
accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili,
presso la sede dell'impresa, all'autorità di controllo.
I dati trasferiti devono essere provvisti di firma
elettronica, come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.
In particolare, i dati giornalieri provenienti
dall'apparecchio di controllo digitale devono essere trasferiti entro e non
oltre tre mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono essere
trasferiti entro e non oltre tre settimane.
Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei
seguenti casi:
1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del
veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente
funzionante, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo;
2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci
l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta
dell'autorità di controllo.
L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo
previsto dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti
dati.
2. Obblighi del
datore di lavoro e dei conducenti.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il
lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro nonchè dei contratti collettivi e di tutte le condizioni
applicabili al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il
lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il
funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso
dello stesso.
I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida
e di riposo previsti dalla normativa comunitaria e al corretto uso
dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora il veicolo
sia dotato di tachigrafo digitale.
Fine testo