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Roma, 9 luglio 2010

 

Circolare n.126/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Regolamento UE n.581 dell’1 luglio 2010 su GUCE L168 del 2.7.2010.

 

Con il Regolamento indicato in oggetto, la Commissione Europea ha fissato i termini massimi entro cui i dati registrati nel tachigrafo digitale e nelle relative carte dei conducenti devono essere trasferiti per essere disponibili in azienda ai fini delle verifiche sui tempi di guida e di riposo da parte delle Autorità di controllo.

 

Il Regolamento, che sarà direttamente applicabile a decorrere dal 30 settembre 2010, prevede che i dati registrati nell’unità di bordo vengano trasferiti entro il periodo massimo di 90 giorni e quelli registrati sulla carta del conducente entro il periodo massimo di 28 giorni.

 

Si rammenta che in base all’attuale disciplina (DM 30.3.2006), che decadrà automaticamente a decorrere dal 30 settembre prossimo, i dati dell’unità di bordo devono essere trasferiti sostanzialmente con la stessa frequenza (il citato decreto ministeriale prescrive 3 mesi anziché 90 giorni), mentre per i dati della carta del conducente è prevista una tempistica più breve rispetto a quella che stabilisce il Regolamento ( 3 settimane anziché 28 giorni).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.210/2008

Responsabile di Area

Allegato due

 

D/n

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REGOLAMENTO (UE) N. 581/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1 luglio 2010

sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente Testo rilevante ai fini del SEE

 

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 02/07/2010

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)        Il trasferimento periodico dei dati registrati sulle unità elettroniche di bordo e sulle carte del conducente è necessario per consentire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e i periodi di riposo, di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei conducenti e delle imprese.

(2)        La fissazione di periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente consente di armonizzare ulteriormente le condizioni per le imprese di trasporto all'interno dell'Unione europea.

(3)        Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività.

(4)        La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

(5)        Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, è opportuno definire i dati pertinenti da trasferire.

(6)        Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,

 

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.

 

2. Ai fini del presente regolamento si intende per "dati pertinenti" tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.

 

3. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:

a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;

b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

 

4. I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2010.

 

 

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel Barroso

 

 

 

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 2006

Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;

Vista la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministero dell'interno e d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente ad effettuare i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto sull'osservanza dell'orario di lavoro al fine della tutela psicofisica del lavoratore;

Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361, del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo alle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361;


Decreta:

 

1. Obbligo di trasferimento e di conservazione dei dati dell'apparecchio di controllo da parte delle imprese di trasporto.

Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, secondo le modalità previste dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere eseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.

I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorità di controllo.

I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica, come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.

In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo digitale devono essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e non oltre tre settimane.

Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:

1)      dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo;

2)      dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo.

L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previsto dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti dati.

 

2. Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro nonchè dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso.

I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida e di riposo previsti dalla normativa comunitaria e al corretto uso dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.

Fine testo