Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 15 luglio 2010

 

Circolare n. 132/2010

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti - SISTRI – Proroga all’1 ottobre – D.M. 9.7.2010, su G.U. n. 161 del 13.7.2010.

 

Sono stati prorogati all’1 ottobre p.v. i termini per l’avvio dell’operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Il nuovo termine unifica le diverse scadenze stabilite in precedenza (13 luglio e 12 agosto) in funzione della tipologia delle categorie interessate al SISTRI.

 

Con lo stesso decreto sono stati inoltre fissati al 12 settembre i termini per il completamento della distribuzione dei dispositivi elettronici (chiavette USB e black box) necessari per la funzionalità del SISTRI.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 39/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n. 16 del 13.7.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 luglio 2010

Modifiche ed  integrazioni  al  decreto  17  dicembre  2009,  recante
l'istituzione del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto  legislativo  n.  152
del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge  n.  78  del  2009,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  102   del   2009.
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
Operativita'  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
                          rifiuti - SISTRI 
  1. I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e  2  del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all'operativita'  del  SISTRI,
sono prorogati al 1° ottobre 2010. 
  2. Il termine, previsto nell'Allegato IA del  decreto  ministeriale
17  dicembre  2009,  punto  5.  «Procedura   di   ritiro»,   per   il
completamento   della   distribuzione   dei   dispositivi    USB    e
l'installazione delle black box e' prorogato al 12 settembre 2010. 
  3. Il termine di trenta giorni previsto all'Allegato IB del decreto
ministeriale  17  dicembre  2009,  punto  1.  «Individuazione   delle
officine autorizzate  all'installazione  delle  black  box»,  per  la
presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle
black box da parte delle imprese in possesso dei  requisiti  previsti
nel citato Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che
espletano l'attivita' di autoriparazione nel settore  elettrauto,  e'
soppresso. I corsi di formazione avranno luogo  nelle  date  indicate
sul Portale SISTRI, in numero  di  due  per  ciascun  anno  solare  a
decorrere dal 2011. Per l'anno 2010, fatta  salva  la  validita'  del
corso di formazione gia' tenuto alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, ha luogo  un  ulteriore  corso  di  formazione.  Le
modalita'  di   presentazione   delle   domande   di   autorizzazione
all'installazione delle black box e  la  procedura  per  il  rilascio
delle autorizzazioni predette sono regolate dalle norme contenute nel
medesimo Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. 
 
                               Art. 2 
Estensione  della  videosorveglianza  agli   impianti   dedicati   di
                     coincenerimento dei rifiuti 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  5  del  decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, si applicano anche  agli  impianti  di
coincenerimento destinati esclusivamente al recupero  energetico  dei
rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133. 
 
                               Art. 3 
   Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 
  1. All'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 17  dicembre  2009,
alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al predetto Albo»  sono
aggiunte le seguenti: «e per i  Comuni  della  Regione  Campania  che
effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani». 
  2. All'art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre  2009,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine  di  consentire  la
consultazione del registro cronologico  e  delle  singole  schede  di
movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso  l'unita'  o  la
sede dell'impresa per la quale sono  stati  rilasciati  e  sono  resi
disponibili in qualunque momento all'autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta.». 
 
                               Art. 4 
   Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 
  1. All'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17  dicembre  2009,
sono aggiunte alla fine le seguenti  parole:  «,  o,  per  i  rifiuti
dell'"Elenco verde", l'Allegato VII del medesimo Regolamento.». 
  2. All'art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre  2009,
dopo le  parole:  «il  trasporto  dei  rifiuti  non  accettati»  sono
aggiunte le parole: «e restituiti al produttore»  e,  alla  fine,  e'
aggiunto il  seguente  periodo:  «Qualora  i  rifiuti  non  accettati
dall'impianto di destinazione siano avviati  a  cura  del  produttore
direttamente ad altro impianto, il  produttore  medesimo  annota  sul
registro cronologico i  dati  relativi  al  carico  del  rifiuto  non
accettato e apre  una  nuova  scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE
indicando il nuovo destinatario.». 
  3. I termini per  la  comunicazione  al  SISTRI  dei  dati  per  la
movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto
ministeriale 17  dicembre  2009,  come  modificato  dall'art.  7  del
decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attivita'
di  microraccolta  di  cui  all'art.  193,  comma  11   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4.  Le  schede  SISTRI  di  cui  all'Allegato   III   del   decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato  dal  DM  15  febbraio
2010,  con  le  modifiche  disposte  dal  presente   articolo,   sono
pubblicate sul Portale SISTRI. 
 
                               Art. 5 
       Operativita' del SISTRI in aree non coperte dalla rete 
  1. All'art. 6, comma 4, primo periodo del decreto  ministeriale  17
dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento del sistema,» sono
aggiunte le parole «anche a causa di una mancanza di copertura  della
rete di trasmissione dati,». 
 
                               Art. 6 
                             Contributi 
  1. All'Allegato II del decreto ministeriale  17  dicembre  2009  e'
aggiunta la seguente tabella: 
 
 
 
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
 
 
ADDETTI PER UNITA’ LOCALE
 
 
QUANTITATIVI ANNUI
 
CONTRIBUTO
 
Da 1 a 5 
 
 
Fino a 200 kg
 
€ 50
 
Da 1 a 5
 
 
Oltre 200 e fino a 400 kg
 
€ 60
 
Da 6 a 10
 
 
Fino a 400 kg
 
€ 60
 
IMPRENDITORI AGRICOLI
 
 
Da 1 a 5 
 
 
Fino a 200 kg
 
€ 30
 
Da 1 a 5
 
Oltre 200 e fino a 400 kg
 
 
€ 50
 
Da 6 a 10
 
 
Fino a 400 kg
 
€ 50
 
COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI
 
 
€ 60
 
   2.  I  Comuni,  indipendentemente  dal  numero  di  abitanti,  non
iscrivono le unita' locali con  meno  di  10  addetti,  ivi  comprese
quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi
la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal  Comune  o
dall'unita'  locale  designata  dal  medesimo,  che,  ai  fini  della
determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o
delle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti  al  numero
dei propri dipendenti. Nel caso in cui  non  ci  sia  nessuna  unita'
locale con piu' di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune,  con
la somma dei dipendenti delle singole unita' locali. 
  3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al  comma  1  che,
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  gia'
provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per  errore
hanno versato somme maggiori rispetto  al  dovuto  hanno  diritto  al
conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti  per  gli
anni successivi. A tal fine i predetti  soggetti  inoltrano  apposita
domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax,  utilizzando
il modello che sara' reso disponibile sul sito internet www.sistri.it 
  4. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,  come
modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio  2010,  al  paragrafo
«Modalita'  di  pagamento  dei  contributi»,  dopo  le  parole:   «Il
pagamento potra' avvenire nei seguenti modi:», le parole da:  «presso
qualsiasi ufficio postale» a: «presso la Tesoreria provinciale  dello
Stato (Banca d'Italia):» sono sostituite dalle seguenti: 
  «presso qualsiasi ufficio postale: 
  mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente  postale
n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente
SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG  Tut.  Ter.
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA 
  In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: 
    contributo SISTRI/anno 2010; 
    il codice fiscale dell'Operatore; 
    il  numero  di  pratica  comunicato  dal   SISTRI,   a   conferma
dell'avvenuta iscrizione; 
presso gli sportelli del proprio istituto di credito: 
  mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601  03200
000002595427 
  Beneficiario: 
    TESOR. DI ROMA SUCC.LE 
    MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 
    MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 
    00147 - ROMA 
    CODICE FISCALE 97222270585 
  In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: 
    contributo SISTRI/anno 2010; 
    il codice fiscale dell'Operatore; 
    il  numero  di  pratica  comunicato  dal   SISTRI,   a   conferma
dell'avvenuta iscrizione; 
presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):». 
 
                               Art. 7 
   Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 
  1. All'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17  dicembre  2009,
il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  imprese  che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui  all'art.
212, comma 8 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  i
soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate  di
rifiuti pericolosi, ivi compresi gli  imprenditori  agricoli  di  cui
all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui  produzione  annua
non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi,  nonche'  i
soggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli  obblighi
di cui al presente decreto tramite  le  organizzazioni  di  categoria
rappresentative sul piano nazionale interessate e loro  articolazioni
territoriali, o societa'  di  servizi  di  diretta  emanazione  delle
medesime organizzazioni.». 
  2.  All'art.  7  del  decreto  ministeriale  17  dicembre  2009  e'
aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le Associazioni
imprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono alla
compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque
prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori  di  rifiuti
pericolosi fino a  200  kg  all'anno,  la  compilazione  avviene  con
cadenza  trimestrale,  e  comunque  prima  della  movimentazione  dei
rifiuti. Il registro cronologico e  le  singole  schede  SISTRI  sono
conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e  tenuti
a  disposizione,  su  supporto  informatico  o  in  copia   cartacea,
dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.». 
 
                               Art. 8 
                        Moduli di iscrizione 
  1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al  decreto
ministeriale 15 febbraio 2010, l'intero  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Il numero di  dipendenti  di  ciascuna  unita'  locale  e'
calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia  delle  persone
occupate  nell'unita'  locale  dell'ente  o  dell'impresa   con   una
posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo
parziale  o  con  contratto   di   formazione   lavoro),   anche   se
temporaneamente assente (per servizio, ferie,  malattia,  sospensione
dal lavoro, cassa  integrazione  guadagni,  eccetera).  I  lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative  annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In  caso  di
frazioni si deve arrotondare all'intero superiore  o  inferiore  piu'
vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia
certo che il numero di dipendenti occupato si e' modificato  rispetto
all'anno precedente in modo da incidere sull'importo  del  contributo
dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno  in  corso,
previa dichiarazione al SISTRI.». 
 
 
                               Art. 9 
                             Definizioni 
  1. Ai fini dell'applicazione della normativa  di  cui  al  presente
decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15  febbraio  2010
si intende per: 
    a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate
nell'unita' locale dell'ente o  dell'impresa  con  una  posizione  di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo  parziale  o
con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente
(per  servizio,  ferie,  malattia,  sospensione  dal  lavoro,   cassa
integrazione  guadagni,  eccetera).  I  lavoratori  stagionali   sono
considerati come frazioni di unita' lavorative annue con  riferimento
alle giornate effettivamente retribuite; 
    b) circuito organizzato  di  raccolta:  sistema  di  raccolta  di
specifiche tipologie di rifiuti,  organizzato,  secondo  le  esigenze
territoriali e  comunque  nel  rispetto  dei  principi  della  libera
concorrenza e della prossimita', dai Consorzi di cui ai titoli  II  e
III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di  un  accordo
di  programma  stipulato   tra   la   pubblica   amministrazione   ed
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano  nazionale,  o
loro  articolazioni  territoriali,   oppure   sulla   base   di   una
convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i
responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve
seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo
produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto
accordo o della predetta convenzione; 
    c)  associazioni  imprenditoriali   rappresentative   sul   piano
nazionale: le associazioni  imprenditoriali  presenti  nel  Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi della  legge  30
dicembre 1986, n. 936. 
 
                               Art. 10 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 luglio 2010 
 

                                           Il Ministro: Prestigiacomo