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Roma, 21 luglio 2010

 

Circolare n. 138/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Tariffe obbligatorie per i contratti verbali - Determinazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2010.

 

Si fa presente che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono pubblicati i costi chilometrici del carburante aggiornati con il prezzo medio del gasolio del mese di giugno (www.mit.gov.it alla voce “autotrasporto”).

 

I costi chilometrici sono differenziati per tratte chilometriche e per classi di peso dei veicoli; sono inoltre evidenziate le incidenze percentuali dei costi chilometrici rispetto ai costi complessivi dell’autotrasporto.

 

Com’è noto, quei dati sono pubblicati dal Ministero per determinare le tariffe minime obbligatorie nei contratti di trasporto stipulati solo verbalmente (comma 10 dell’articolo 83 bis del D.L. n.112/2008 convertito dalla legge n.133/2008).

 

Tariffe minime obbligatorie per i contratti verbali aggiornate

col prezzo medio del gasolio del mese di giugno 2010

                                               Tratte chilometriche

 

Tipologia di veicolo

Da 51 a 150 km

Da 151 a

250 km

Da 251 a

350 km

Da 351 a

500 km

Oltre 500 km

Superiori a 26 t

1,80

1,67

1,51

1,20

1,12

Oltre 11,5 e fino a 26 t

1,72

1,50

1,30

1,15

1,04

Oltre 7,5 e fino a 11,5 t

1,65

1,37

1,20

1,18

1,00

Oltre 3,5 e fino a 7,5 t

1,61

1,34

1,10

1,08

1,02

Fino a 3,5 t

1,51

1,20

1,05

0,99

0,90

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.114/2010 e 230/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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Costo chilometrico medio relativo al consumo di gasolio delle imprese

di autotrasporto per conto terzi

 

In base all’art. 7 sexies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha novellato il comma 10 dell’art. 83 bis legge 133/2008, spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborare, nelle more dell’entrata in funzione dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, e sentite le organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto e della committenza, gli indici di costo del carburante per chilometro e le relative quote di incidenza. Tali dati devono tener conto delle diverse tipologie di veicoli e della percorrenza chilometrica.

A tal fine si pubblicano, nelle tabelle che seguono, i valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipologie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, tenuto anche conto delle proposte pervenute da associazioni di vettori e di committenti, nonché delle indicazioni contenute negli studi elaborati da organismi operanti nel settore.

Al riguardo, va evidenziato che il metodo di calcolo adottato è fondato su basi empiriche, e tiene conto dell’esigenza di dare tempestiva attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate, fermo restando che studi scientificamente più approfonditi potranno essere condotti, a partire dal prossimo mese, dall’istituendo Osservatorio sulle attività di autotrasporto, al quale spettano le definitive determinazioni in ordine all’individuazione degli elementi in questione.

 

Si precisa, inoltre, che:

a.       i dati relativi al prezzo del gasolio sono riferiti all’ultima rilevazione disponibile (mese di giugno 2010) sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

b.       per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 26 tonnellate, e per quelli di massa complessiva inferiore alle 26 tonnellate e superiore alle 7,5 tonnellate, i dati relativi al prezzo del gasolio sono stati depurati dell’IVA e dello sconto sull’accisa, pari a 19,786 euro/1000 litri;

c.       per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, i dati stessi sono stati depurati della sola IVA;

d.       non si è tenuto conto dell’incidenza, sul prezzo del carburante, della fonte di rifornimento dello stesso (impianti di distribuzione ordinari, o extra-rete);

e.       non sono stati elaborati i dati relativi alle percorrenze chilometriche al di sotto dei 51 Km, tenuto conto della marginalità dell’attività di autotrasporto per conto di terzi sulle brevissime percorrenze, che non veniva preso in considerazione neanche dalla disciplina tariffaria vigente prima del decreto legislativo 286/05.