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Roma, 3 agosto 2010

 

Circolare n.145/2010

 

Oggetto: Codice della Strada – Nuove disposizioni – Legge 29.7.2010, n.120, su S.O. alla G.U. n.175 del 29.7.2010.

 

Si illustrano le modifiche al Codice della Strada di maggiore impatto sul trasporto stradale delle merci. Le nuove disposizioni trovano applicazione dal prossimo 13 agosto, ossia decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento, ad eccezione di quelle sul divieto di assunzione di alcool per i conducenti professionisti, ad oggi già operative.

 

Tempi di guida e di riposo dei conducenti (art. 30) – E’ stato rivisitato il regime sanzionatorio dei tempi di guida e di riposo, prevedendo da un lato una maggiore gradualità delle sanzioni in caso di superamento dei tempi di guida e di mancata osservanza dei tempi di riposo, e dall’altro un inasprimento dei controlli e delle sanzioni a carico delle aziende. Si segnalano in particolare il ritiro dei documenti di guida all’atto della contestazione della violazione su strada; la nuova sanzione per il mancato rispetto del periodo minimo di interruzione della guida (da 155 a 620 euro e decurtazione di 2 punti); l’aumento della sanzione a carico dell’azienda per le infrazioni sulla documentazione obbligatoria (da 307 a 1.228 euro); la verifica in azienda in caso di incidenti con danni a persone o cose; la perdita del requisito dell’onorabilità da parte del preposto nel caso di ripetute violazioni.

 

 

Superamento

fino al 10%

Superamento

oltre il 10%

Superamento

oltre il 20%

 

Sanzione

Min/max

 

Punti

Sanzione Min/max

 

Punti

Sanzione Min/max

 

Punti

Periodo di guida

giornaliero

 

38/152

 

---

 

300/1.200

 

- 2

 

400/1.600

 

- 10

Periodo di riposo

giornaliero

 

200/800

 

---

 

350/1.400

 

- 5

 

400/1.600

 

- 10

Periodo di guida

settimanale

 

---

 

---

 

250/1.000

 

- 1

 

400/1.600

 

- 2

Periodo di riposo

settimanale

 

---

 

---

 

350/1.400

 

- 3

 

400/1.600

 

- 5

 

 

Pagamento immediato delle sanzioni (art. 37) - In caso di violazioni riguardanti i limiti di velocità (superamento del limite di oltre 40/km orari), il sovraccarico (superamento oltre il 10%), il sorpasso e i tempi di guida e di riposo, è stato introdotto l’obbligo di versare l’importo della sanzione all’atto della contestazione su strada; nel caso il vettore non paghi la sanzione, deve comunque versare una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione applicata, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo fino a 60 giorni.

 

Verifica della filiera in caso di incidenti gravi (art. 51) – In caso di incidenti gravi da cui derivino morte o lesioni gravi alle persone provocati da mezzi pesanti scatta una verifica presso tutti gli operatori della filiera (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) sul rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

 

Divieto di assunzione di alcol (art. 33) – E’ stato introdotto il divieto assoluto di assunzione di alcol per chi guida mezzi pesanti (superiori a 3,5 tonn); in caso di violazione è prevista la sanzione da 155 a 624 euro, che viene raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente, nonchè la decurtazione di 5 punti patente; se viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro è disposta la revoca della patente; la revoca della patente è prevista anche qualora il conducente venga trovato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti costituisce giusta causa di licenziamento (art. 43).

 

Limiti di velocità (art. 25) – E’ stato modificato il regime sanzionatorio per le violazioni ai limiti di velocità.

 

VIOLAZIONI COMMESSE

CON MEZZI PESANTI

Sanzione

Min/Max

 

Punti

Superamento del limite di oltre 10 km/h

310/1.248

- 3

Superamento del limite di oltre 40Km/h

1.000/4.000

- 6

Superamento del limite di oltre 60 Km/h

1.558/6.238

- 10

 

Patente a punti (art. 22) – Per recuperare i punti patente non sarà più sufficiente frequentare un corso, ma occorrerà superare un esame; dovrà inoltre sottoporsi alla revisione della patente chi commetterà nell’arco di 12 mesi tre violazioni che comportino la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna.

 

Vettori stranieri - Cabotaggio (art. 52) - E’ stata introdotta la sanzione da 5 mila a 15 mila euro per le violazioni in materia di cabotaggio stradale. E’ stato inoltre previsto il fermo del veicolo presso un custode autorizzato per i vettori stranieri incorsi in infrazioni al CdS che non versino immediatamente l’importo delle sanzioni, ovvero la relativa cauzione (art. 37).

 

Trasporti eccezionali (art. 4) – E’ stata abolita la scorta della polizia nei trasporti eccezionali; resta pertanto il solo servizio di scorta tecnica svolto dalle imprese autorizzate. La scorta della polizia potrà essere richiesta solo in caso di chiusura totale delle strade.

 

Rimorchi (art. 11) – E’ stata abolita la targa ripetitrice per i rimorchi, mentre è stata introdotta la responsabilità solidale del proprietario del rimorchio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni al CdS commesse con i complessi veicolari.

 

Guida fino a 68 anni (art. 16) – E’ stata innalzata fino a 68 anni (in precedenza 65 anni) l’età massima per la guida di mezzi pesanti (superiori a 20 tonn). Gli interessati dovranno sottoporsi a visita medica annuale e conseguire uno specifico attestato di capacità fisica e psichica.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. n.171 alla G.U. n.175 del 29.7.2010 (fonte Guritel)

 

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

 

la seguente legge:

 

                             CAPO I

        MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO

              LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

 

                               Art. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della  strada,

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in  materia  di

pneumatici invernali, di veicoli  con  caratteristiche  atipiche,  di

produzione e commercializzazione di sistemi,  componenti  ed  entita'

tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in

         condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

  1. La lettera e) del comma  4  dell'articolo  6  del  codice  della

strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e

successivemodificazioni, di seguito denominato  «decreto  legislativo

n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:

  «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano  a  bordo

mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su

neve o su ghiaccio».

    2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del  decreto  legislativo

n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da  citta',  i  veicoli

ibridi o multimodali e  i  microveicoli  elettrici  o  elettroveicoli

ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse.

  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n.  285

del 1992 e' inserito il seguente:

  «3-bis. Chiunque importa, produce per  la  commercializzazione  sul

territorio nazionale ovvero  commercializza  sistemi,  componenti  ed

entita' tecniche senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai

sensi dell'articolo  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.  E'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da

euro 779 a euro 3.119 chiunque  commetta  le  violazioni  di  cui  al

periodo precedente relativamente a sistemi frenanti,  dispositivi  di

ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.  I  componenti  di

cui  al  presente  comma,  ancorche'  installati  sui  veicoli,  sono

soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II,  del

titolo VI».

  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, provvede a  modificare  l'articolo  122,

comma 8, del regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo

codice  della  strada,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,   di   seguito   denominato

«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma

8 agli pneumatici invernali. Entro il  medesimo  termine  di  cui  al

periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

con i decreti  di  cui  all'articolo  237  del  regolamento,  prevede

l'obbligo che gli pneumatici  montati  su  autoveicoli,  motoveicoli,

ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali

conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e

siano periodicamente sottoposti  a  una  verifica  della  persistenza

delle condizioni di efficienza.

  5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n.  285  del

1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite  le

seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80,

comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del  regolamento  non

funzionanti».

  6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285  del

1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, la parola: «Chiunque»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti  dall'articolo  176,  comma

18, chiunque»;

    b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»

sono soppresse;

    c)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «L'organo

accertatore annota sul documento di circolazione che  il  veicolo  e'

sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E'

consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso

uno dei soggetti di cui  al  comma  8  ovvero  presso  il  competente

ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori  di

tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla

circolazione in attesa dell'esito  della  revisione,  si  applica  la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.842  a

euro 7.369. All'accertamento  della  violazione  di  cui  al  periodo

precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria  del  fermo

amministrativo  del  veicolo   per   novanta   giorni,   secondo   le

disposizioni del capo I, sezione  II,  del  titolo  VI.  In  caso  di

reiterazione delle violazioni,  si  applica  la  sanzione  accessoria

della confisca amministrativa del veicolo».

 

                               Art. 2.

(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo  n.  285  del

1992, in materia di regolamentazione della  circolazione  nei  centri

abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e

                               ibrida)

  1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n.  285

del 1992, e' inserito il seguente:

  «13-bis. Chiunque, in  violazione  delle  limitazioni  previste  ai

sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti,

relativamente alle emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a

quelle prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del

pagamento di una somma da  euro  155  a  euro  624  e,  nel  caso  di

reiterazione   della   violazione   nel   biennio,   alla    sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da

quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,

sezione II, del titolo VI».

  2. All'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «7-bis. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con

proprio decreto, stabilisce i criteri e le  modalita'  con  cui,  nel

rispetto  della  normativa   comunitaria   in   materia   di   tutela

dell'ambiente, sicurezza  stradale  e  caratteristiche  tecniche  dei

veicoli che circolano su strada, per i  veicoli  ad  alimentazione  a

metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della

massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione  esclusiva

o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano

o  GPL  e  dei  relativi  accessori  e,  nel  caso  dei  veicoli   ad

alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei

loro  accessori,  definendo  altresi'  le  modifiche  alle  procedure

relative  alle   verifiche   tecniche   di   omologazione   derivanti

dall'applicazione del presente comma. In ogni caso  la  riduzione  di

massa a vuoto di cui al presente comma non puo'  superare  il  valore

minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del

veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto  nel  caso

in  cui  il  veicolo  sia  dotato  di  controllo  elettronico   della

stabilita'».

  3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di

cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285

del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo,  e'  adottato

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

                               Art. 3.

 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

             materia di competizioni sportive su strada)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo  il

comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli

che partecipano alle competizioni motoristiche  sportive  di  cui  al

presente articolo possono circolare, limitatamente  agli  spostamenti

all'interno  del  percorso  della  competizione  e   per   il   tempo

strettamente necessario per gli stessi, in deroga  alle  disposizioni

di cui all'articolo 78».

 

                               Art. 4.

 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

in materia di  veicoli  eccezionali  e  trasporti  in  condizioni  di

                           eccezionalita')

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il secondo periodo del comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:

«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti  percorsi

prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e

nei casi stabiliti dal regolamento»;

    b) il terzo periodo del  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:

«Qualora il transito del  veicolo  eccezionale  o  del  trasporto  in

condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della  strada

con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica  deve

richiedere l'intervento degli organi di polizia  stradale  competenti

per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo  consentono,   possono

autorizzare il personale della scorta tecnica stessa

    a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire  direttamente,

in luogo di esso, le  necessarie  operazioni,  secondo  le  modalita'

stabilite nel regolamento»;

    c) al comma 17, le parole: «i criteri per  la  imposizione  della

scorta tecnica o  della  scorta  della  polizia  della  strada»  sono

sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della  scorta

tecnica»;

    d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta  della  Polizia

stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti:  «all'obbligo  di

scorta tecnica».

 

                               Art. 5.

 (Modifiche  agli  articoli  15,   23   e   24   nonche'   abrogazione

dell'articolo 34-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  in

materia di decoro delle strade, di pubblicita'  sulle  strade  e  sui

                veicoli e di pertinenze delle strade)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo

  n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) alla lettera f) le parole: «gettare o» sono soppresse;

      2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

      «f-bis) insozzare  la  strada  o  le  sue  pertinenze  gettando

rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    «3-bis. Chiunque viola il divieto di  cui  al  comma  1,  lettera

f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro

100 a euro 400»;

      c) al comma 4, le parole: «ai commi  2  e    sono  sostituite

dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».

  2. All'articolo 23 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di  tipo  E)

ed F), per ragioni di interesse generale o di  ordine  tecnico»  sono

sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma

1»;

    b) al comma 7,  nel  terzo  periodo,  la  parola:  «cartelli»  e'

sostituita dalla seguente: «segnali» e  sono  aggiunti,  in  fine,  i

seguenti  periodi:  «Sono  inoltre  consentiti,  purche'  autorizzati

dall'ente proprietario della strada, nei  limiti  e  alle  condizioni

stabiliti con il decreto di cui al periodo  precedente,  cartelli  di

valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse

turistico e  culturale  e  cartelli  indicanti  servizi  di  pubblico

interesse. Con il decreto di cui  al  quarto  periodo  sono  altresi'

individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano  le

disposizioni del periodo precedente»;

    c) al  comma  13-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del

proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «;  a

tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo  12

sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove  e'  collocato  il

mezzo pubblicitario»;

    d) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:

  «13-quater.1. In ogni caso, l'ente  proprietario  puo'  liberamente

disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in  conformita'  al  presente

articolo, una volta che sia decorso il  termine  di  sessanta  giorni

senza che l'autore della violazione, il proprietario o il  possessore

del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine

decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai

sensi  del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di  effettuazione   della

rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».

  3. Nelle  more  di  una  revisione  e  di  un  aggiornamento  degli

itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma

7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  da

ultimo modificato dal comma 2 del  presente  articolo,  si  applicano

alle strade inserite nei citati itinerari che risultano  classificate

nei tipi  A  e  B.  Nel  caso  di  strade  inserite  negli  itinerari

internazionali che sono classificate nel  tipo  C,  i  divieti  e  le

prescrizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  soltanto

qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per

la circolazione stradale, da individuare  con  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti.

  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57  del

regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita'  non  luminosa

per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al  comma  3

del  citato  articolo  57,  anche  sui  veicoli   appartenenti   alle

organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),  alle

associazioni  di  volontariato   iscritte   nei   registri   di   cui

all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,   e   alle

associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento

ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale  italiano

(CONI) e nel senso di limitare la pubblicita'  a  mezzo  degli  altri

veicoli destinati a tale uso alla sola sosta  nei  luoghi  consentiti

dal  comune  nei  centri  abitati,  prevedendo   altresi'   verifiche

periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

  5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.  285

del 1992 e' inserito il seguente:

  «5-bis. Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione  stradale

connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze  di

servizio relative alle strade di tipo A) sono previste  dai  progetti

dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e

approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in  materia

di affidamento dei servizi di distribuzione  di  carbolubrificanti  e

delle attivita' commerciali e  ristorative  nelle  aree  di  servizio

autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11  della  legge  23

dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con  le

regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

  6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  285  del  1992  e'

abrogato.

 

                               Art. 6.

 (Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

                  materia di segnaletica stradale)

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessita'»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «in  caso  di  emergenza,   urgenza   e

necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e degli

impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;

    b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78

a euro 311» sono sostituite dalle seguenti:  «del  pagamento  di  una

somma da euro 389 a euro 1.559».

 

                               Art. 7.

 (Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

                         materia di segnali luminosi)

  1. All'articolo 41, comma 1, del decreto  legislativo  n.  285  del

1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

    «b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della  velocita'  in  tempo

reale dei veicoli in transito;».

 

                               Art. 8.

 (Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285  del

   1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

  1. All'articolo 46, comma 1, del decreto  legislativo  n.  285  del

1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Non  rientrano

nella definizione di veicolo:

    a) le macchine per uso di bambini,  le  cui  caratteristiche  non

superano i limiti stabiliti dal regolamento;

    b) le macchine per uso di invalidi,  rientranti  tra  gli  ausili

medici  secondo  le  vigenti  disposizioni  comunitarie,   anche   se

asservite da motore».

  2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo  n.  285  del

1992,  dopo  le  parole:  «riservate  ai  pedoni»  sono  aggiunte  le

seguenti: «, secondo le modalita' stabilite  dagli  enti  proprietari

delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».

 

                               Art. 9.

 (Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

materia di servizio di  noleggio  con  conducente  per  trasporto  di

                              persone)

  1. All'articolo 85 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con

conducente per trasporto di persone:

    a) i motocicli con o senza sidecar;

    b) i tricicli;

    c) i quadricicli;

    d) le autovetture;

    e) gli autobus;

    f) gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per  trasporti

specifici di persone;

    g) i veicoli a trazione animale».

 

                              Art. 10.

 (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992  e

all'articolo 7 della legge 8 agosto  1991,  n.  264,  in  materia  di

         estratto dei documenti di circolazione o di guida)

  1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n.  285  del

1992 e' sostituito dal seguente:

  «2. La ricevuta rilasciata dalle imprese  di  consulenza  ai  sensi

dell'articolo 7, comma 1, della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e

successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato

ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per  trenta

giorni dalla data di rilascio, che deve essere  riportata  lo  stesso

giorno nel registro giornale tenuto dalle  predette  imprese.  Queste

devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta

giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero  il

documento conseguente all'operazione cui si  riferisce  la  ricevuta.

Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per  la

circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

  2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono

sostituite dalle  seguenti:  «procede  al  ritiro  del  documento  di

circolazione del mezzo di trasporto o del documento  di  abilitazione

alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

    b) il comma 2 e' abrogato.

  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,

da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, sono riviste le caratteristiche della  ricevuta

rilasciata dalle imprese di  consulenza  ai  sensi  dell'articolo  7,

comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma

2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo

rilascio.

 

                              Art. 11.

 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del  decreto  legislativo

n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di

circolazione,  di  targa  personale,  di  targa  dei  rimorchi  e  di

             solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)

  1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n.  285  del

1992 e' sostituito dal seguente:

  «2. L'ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la

navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici,  su  richiesta

avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede

all'emissione e al rilascio di una nuova carta  di  circolazione  che

tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei

trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  'di  persona

giuridica,  l'ufficio  di   cui   al   periodo   precedente   procede

all'aggiornamento della carta di circolazione».

  2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  «3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2  e  3  sono  personali,  non

possono essere abbinate contemporaneamente a piu'  di  un  veicolo  e

sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di  proprieta',

costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta'  di

acquisto, esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla

circolazione»;

    b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

    c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al  comma  12»

sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e

12».

  3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285  del

1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e  le

targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  delle  targhe»   sono

soppresse.

  4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285  del

1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite  le

seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

  5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,

della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,

sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  entro  dodici  mesi

dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono

disciplinate le modalita' di applicazione  delle  disposizioni  degli

articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo  n.  285

del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a),  e  3

del presente  articolo,  anche  con  riferimento  alle  procedure  di

annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli,  di  cui

agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5,  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro  automobilistico

(PRA).

  6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e  103  del

decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo  modificati  dai

commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo,  si  applicano  a

decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore

del regolamento di cui al comma 5.

  7. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel

senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni  di

cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n.  285  del

1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente

articolo,  con  particolare  riferimento   alla   definizione   delle

caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e

di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali  da

renderle  conformi  a  quelle  delle   targhe   di   immatricolazione

posteriori degli autoveicoli.

  8. Le disposizioni  del  comma  4  dell'articolo  100  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal  comma  2,

lettera b), del presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di  cui  al

comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'

fatta salva la possibilita' di immatricolare  nuovamente  i  rimorchi

immessi  in  circolazione  prima  della  data  di  cui   al   periodo

precedente.

  9. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo

l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

 

                              Art. 12.

 (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e  96

del decreto legislativo n. 285 del 1992, in  materia  di  divieto  di

                 intestazione fittizia dei veicoli)

  1. All'articolo 94 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2,  gli

atti, ancorche' diversida quelli di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della  carta

di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,

per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di  un  soggetto

diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal  regolamento

sono  dichiarati  dall'avente  causa,   entro   trenta   giorni,   al

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta  di  circolazione,

nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli  225,

comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si  applica

la sanzione prevista dal comma 3»;

    b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono  sostituite

dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».

  2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285  del  1992  e'

inserito il seguente:

  «Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei  veicoli).  -

1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di

proprieta'  di  cui  al  medesimo  articolo  e  il   certificato   di

circolazione' di cui all'articolo 97 non  possono  essere  rilasciati

qualora  risultino  situazioni  di  intestazione   o   cointestazione

simulate  o  che   eludano   o   pregiudichino   l'accertamento   del

responsabile civile della circolazione di un veicolo.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o  abbia

ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di

quanto disposto dal medesimo  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.

La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia

la  materiale  disponibilita'  del  veicolo  al  quale  si  riferisce

l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato.

  3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti  di

cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma  e'

soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di  cui

agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.  In  caso  di

circolazione  dopo  la  cancellazione,  si  applicano   le   sanzioni

amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.  La  cancellazione

e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale  che  hanno

accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento  e'

divenuto definitivo.

  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,

sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata  dai

commi 1, 2 e 3, con  particolare  riferimento  all'individuazione  di

quelle situazioni che, in relazione alla tutela  della  finalita'  di

cui al comma 1 o per l'elevato numero dei  veicoli  coinvolti,  siano

tali da richiedere una verifica che non ricorrano le  circostanze  di

cui al predetto comma 1».

  3. All'articolo 96 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si  applicano

le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

 

                              Art. 13.

 (Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in

          materia di duplicato della carta di circolazione)

  1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del

1992, dopo le parole:  «carta  di  circolazione,»  sono  inserite  le

seguenti:  «anche  con  riferimento  ai  duplicati  per  smarrimento,

deterioramento o distruzione dell' originale,».

 

                              Art. 14.

 (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

in materia di sanzioni per ciclomotori alterati,  e  disposizioni  in

              materia di circolazione dei ciclomotori)

  1. All'articolo 97 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro  311»  fino  alla

fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a  euro

4.000. Alla sanzione da  euro  779  a  euro  3.119  e'  soggetto  chi

effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la  velocita'

oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

    b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite

dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;

    c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite

dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

  2.  I  ciclomotori  gia'  in  circolazione  non  in  possesso   del

certificato di circolazione e della targa  di  cui  all'articolo  97,

comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono  conseguirli,

con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma

4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  3. Decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato

in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro

1.559.

  4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n.  285

del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo,  entrano  in

vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della

presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

                              Art. 15.

 (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del

      1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

  1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285  del

1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti:

«valida per due anni».

  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   si   applicano   alle

autorizzazioni rilasciate successivamente alla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge. Sono  conseguentemente  raddoppiati  gli

importi dell'imposta di bollo  dovuta  ai  sensi  dell'articolo  104,

comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  e,  ove  previsti,

degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

  3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285  del

1992 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  salvo  che

l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per un  anno  e

rinnovabile».

  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del

regolamento,  nel  senso  di  prevedere  che  le  attrezzature  delle

macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di

manutenzione  e  di  tutela  del   territorio,   disciplinandone   le

modalita'.

 

                              Art. 16.

 (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

in materia di guida accompagnata e di  requisiti  per  la  guida  dei

                              veicoli)

  1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni  e  che  sono

titolari di patente diguida e' consentita, a fini  di  esercitazione,

la guida di autoveicoli di  massa  complessiva  a  pieno  carico  non

superiore a 3,5 t, con esclusione del traino  di  qualunque  tipo  di

rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti  di  potenza  specifica

riferita alla tara di cui  all'articolo  117,  comma  2-bis,  purche'

accompagnati da  un  conducente  titolare  di  patente  di  guida  di

categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,  previo  rilascio  di

un'apposita  autorizzazione  da  parte  del  competente  ufficio  del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal  genitore

o dal legale rappresentante del minore.

  1-ter.  Il  minore  autorizzato  ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'

procedere alla guida accompagnato da uno  dei  soggetti  indicati  al

medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci  ore  di  corso

pratico di guida, delle quali  almeno  quattro  in  autostrada  o  su

strade extraurbane e due in condizione di  visione  notturna,  presso

un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

  1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo

non puo' prendere posto, oltre al conducente,  un'altra  persona  che

non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere

munito di un apposito contrassegno  recante  le  lettere  alfabetiche

"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo

122.

  1-quinquies. Nelle ipotesi di  guida  di  cui  al  comma  1-bis  si

applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117  e,  in

caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di  cui  al

comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del

pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il

genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del

conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

  1-sexies. Nelle ipotesi di guida di  cui  al  comma  1-bis,  se  il

minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai  sensi  delle

disposizioni  del  presente  codice,  sono   previste   le   sanzioni

amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219,  e'  sempre

disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida  accompagnata.  Per

la  revoca   dell'autorizzazione   si   applicano   le   disposizioni

dell'articolo 219, in quanto  compatibili.  Nell'ipotesi  di  cui  al

presente   comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di   nuovo

l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

  1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui  al  comma  1-bis,  se  il

minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,

si applicano le sanzioni amministrative previste  dall'articolo  122,

comma  8,  primo  e  secondo  periodo.  Si  applicano   altresi'   le

disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;

    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) alla lettera a) e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:

«Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto

anni qualora il  conducente  consegua  uno  specifico  attestato  sui

requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica

annuale, con oneri a carico del  richiedente,  secondo  le  modalita'

stabilite nel regolamento»;

      2) alla lettera b) le  parole:  «fino  a  sessantacinque»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole:  «a

seguito di visita medica specialistica  annuale,»  sono  inserite  le

seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»;

      c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,  chi  ha  superato

ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli  per  i

quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed  E,  qualora

consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione  medica

locale di cui al comma 4  dell'articolo  119,  a  seguito  di  visita

medica specialistica biennale, con oneri a  carico  del  richiedente,

rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici  e  psichici

prescritti».

  2.  Con  regolamento  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, da emanare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della

legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  norme  di

attuazione dei commi da  1-bis  a  1-septies  dell'articolo  115  del

decreto legislativo n. 285 del  1992,  introdotti  dal  comma  1  del

presente  articolo,  con  particolare  riferimento  alle   condizioni

soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione  puo'

essere richiesta e alle modalita' di rilascio  della  medesima,  alle

condizioni di espletamento dell'attivita' di  guida  autorizzata,  ai

contenuti e alle modalita' di certificazione del  percorso  didattico

che il minore  autorizzato  deve  seguire  presso  un'autoscuola,  ai

requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche

del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della

presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del  decreto

legislativo n.  285  del  1992,  come  rispettivamente  modificato  e

introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del  presente  articolo,

facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e

psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di  cui  al  comma

2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi  di

cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge.

 

                              Art. 17.

 (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

  in materia di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori)

  1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285

del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo periodo, la parola: «finale» e' soppressa;

    b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi»  sono

sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

    c) dopo il sesto periodo sono inseriti i  seguenti:  «Nell'ambito

dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e'  svolta  una  lezione

teorica  di  almeno  un'ora,  volta  all'acquisizione  di  elementari

conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai

fini del conseguimento del certificato di cui  al  comma  1-bis,  gli

aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo  o  la

prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare,  previa  idonea

attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al  superamento

di una prova  pratica  di  guida  del  ciclomotore,  si  applicano  a

decorrere dal 19 gennaio 2011.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

da  adottare,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, entro centoventi giorni dalla  data

di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le

modalita' di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento  dei

ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche' della

relativa  attivita'  di  formazione,   di   cui   al   comma   11-bis

dell'articolo 116 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  come

modificato dal comma 1 del presente articolo.

  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono   alle

attivita' previste dal presente articolo  nell'ambito  delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                              Art. 18.

 (Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

               in materia di limitazioni nella guida)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n.  285

del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di  cui  al

presente comma  non  si  applica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di

cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite  di  potenza

massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non  si

applicano».

  2. Le disposizioni di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  117  del

decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1  del

presente articolo, si applicano ai titolari di patente  di  guida  di

categoria  B  rilasciata  a  decorrere  dal  centottantesimo   giorno

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto  2007,  n.

117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.

160, e successive modificazioni, e' abrogato.

 

                              Art. 19.

 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

in materia di requisiti morali per ottenere il  rilascio  dei  titoli

                       abilitativi alla guida)

  1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285  del

1992,  le  parole  da:  «nonche'»  fino  alla  fine  del  comma  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  i  soggetti  destinatari  dei

divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma

1, lettera f,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la  durata  dei

predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida

le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza  di

condanna  per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma   2

dell'articolo 222, la  revoca  della  patente  ai  sensi  del  quarto

periodo del medesimo comma».

  2. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285  del

1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole:  «al  comma    sono  sostituite

dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;

    b) al secondo periodo, le parole: «dal  medesimo  comma    sono

sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».

 

                              Art. 20.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del  decreto  legislativo  n.

285 del 1992, in materia di esame di idoneita', di  esercitazioni  di

                       guida e di autoscuole)

  1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  «8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta  prima  che

sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per

esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;

    b) al comma 11, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:

«Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una  volta

soltanto, la prova pratica di guida».

  2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,

previo superamento della prova di controllo delle cognizioni  di  cui

al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi  dalla

data di  presentazione  della  domanda  per  il  conseguimento  della

patente. Entro il termine di  cui  al  periodo  precedente  non  sono

consentite piu' di due prove»;

    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di  guida  di

categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o  su  strade

extraurbane e in condizione di visione notturna presso  un'autoscuola

con istruttore abilitato e  autorizzato.  Con  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la  disciplina  e

le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui  al  presente

comma».

  3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285  del

1992, come modificato dalla lettera  a)  del  comma  2  del  presente

articolo, si applica alle domande per il conseguimento della  patente

di guida presentate a decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo

alla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma  2

del presente articolo, e' adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge.

  5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, dopo le parole: «da  parte  delle  province»  sono

aggiunte le seguenti: «, alle quali  compete  inoltre  l'applicazione

delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;

    b)  al  comma  4,  le  parole:  «dell'idoneita'   tecnica»   sono

sostituite dalle seguenti: «dei requisiti  di  cui  al  comma  5,  ad

eccezione della capacita' finanziaria»;

    c) al comma 5, primo periodo, dopo  la  parola:  «biennale»  sono

aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

    d) al comma 7:

  1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «L'autoscuola  deve»  sono

inserite  le  seguenti:  «svolgere  l'attivita'  di  formazione   dei

conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;

  2) al secondo periodo, le parole  da:  «le  dotazioni  complessive»

fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le

medesime autoscuole possono demandare, integralmente o  parzialmente,

al centro di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti

per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e

DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.

In  caso  di  applicazione  del  periodo  precedente,  le   dotazioni

complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole

consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

    e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

  «7-bis. In ogni caso l'attivita' non  puo'  essere  iniziata  prima

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica  di

cui al presente comma e' ripetuta successivamente  ad  intervalli  di

tempo non superiori a tre anni»;

    f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;»  sono  inserite

le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche di  cui  al

comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni  e

delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis,  lettera

b);»;

    g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

  «10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli  istruttori

delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

    a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita'  di  formazione  dei

conducenti per il conseguimento di  qualsiasi  categoria  di  patente

ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti  per  la

formazione integrale;

    b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle  province

autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della  disciplina  quadro

di settore definita con l'intesa  stipulata  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo  2008,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  nonche'  dei  criteri

specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti di cui al comma 10»;

    h) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

  «11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e  di

istruttori  di  cui  al   comma   10   e'   sospeso   dalla   regione

territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e  di

Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

    a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene

regolarmente;

    b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene  in

carenza  dei  requisiti  relativi  all'idoneita'  dei  docenti,  alle

attrezzature tecniche e al materiale didattico;

    c) per un ulteriore periodo da sei a  dodici  mesi  nel  caso  di

reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e

b).

  11-quater. La regione territorialmente  competente  o  le  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono  l'inibizione   alla

prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico  dei  quali,  nei

due anni successivi all'adozione di un provvedimento  di  sospensione

ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un  ulteriore

provvedimento di sospensione ai sensi  delle  lettere  a)  e  b)  del

medesimo comma»;

    i) al comma  13,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».

  6.  Le  autoscuole  che  esercitano  attivita'  di  formazione  dei

conducenti esclusivamente  per  il  conseguimento  delle  patenti  di

categoria  A  e  B  si  adeguano  a  quanto  disposto  dal  comma   7

dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  da

ultimo modificato dal comma 5  del  presente  articolo,  a  decorrere

dalla prima variazione della titolarita'  dell'autoscuola  successiva

alla data di entrata in vigore della presente legge.

  7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10

e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma  5

del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti

richiedenti.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono

all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito

delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza

pubblica.

  8. Con il decreto di cui al comma 5-septies  dell'articolo  10  del

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure  per

l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al  comma

11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,

introdotto dal comma 5 del presente articolo.

 

                              Art. 21.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

in materia di procedure di rinnovo  di  validita'  della  patente  di

                               guida)

  1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285  del

1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: «un  tagliando  di  convalida  da

apporre sulla  medesima  patente  di  guida»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del

nuovo termine di validita'»;

    b) al secondo periodo, le parole: «ogni  certificato  medico  dal

quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti  fisici  e

psichici prescritti per la conferma della validita'» sono  sostituite

dalle seguenti:  «i  dati  e  ogni  altro  documento  utile  ai  fini

dell'emissione del duplicato  della  patente  di  cui  al  precedente

periodo»;

    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare  della

patente, dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere  alla

distruzione della patente scaduta di validita'».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, sono stabiliti  i  contenuti  e  le  procedure  della

comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di cui al comma

5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come  da

ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

  3. Le disposizioni  del  comma  5  dell'articolo  126  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1

del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata

in vigore  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti di cui al comma 2.

  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito

delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.

 

                              Art. 22.

(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella  dei  punteggi

del decreto legislativo n. 285 del 1992,  in  materia  di  patente  a

     punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

  1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» e'  inserito

il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di

una prova di esame»;

    b) al comma 6, le parole: «A tale fine,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Al  medesimo  esame  deve  sottoporsi  il  titolare  della

patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una

perdita di almeno cinque punti, commetta  altre  due  violazioni  non

contestuali,  nell'arco  di  dodici  mesi  dalla  data  della   prima

violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno  cinque

punti. Nelle ipotesi di cui  ai  periodi  precedenti,»  ed  il  terzo

periodo e' soppresso;

    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «6-bis. Per le violazioni penali  per  le  quali  e'  prevista  una

diminuzione di punti riferiti alla patente di guida,  il  cancelliere

del giudice che ha pronunciato la  sentenza  o  il  decreto  divenuti

irrevocabili ai sensi  dell'articolo  648  del  codice  di  procedura

penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia  autentica

all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal  ricevimento  ne

da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

  2. I programmi e le modalita' di effettuazione della prova di esame

di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del  decreto  legislativo  n.

285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono

stabiliti con apposito decreto del Ministero delle  infrastrutture  e

dei trasporti da adottare entro  centottanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge.

  3. Alla tabella dei  punteggi  allegata  all'articolo  126-bis  del

decreto legislativo n.  285  del  1992  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8- 5» e «Commi 9  e

9-bis -10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8

- 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;

    b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5  -

2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:

«Comma 5 per  violazione  dei  tempi  di  guida  -  2;  Comma  5  per

violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma  7  primo

periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo  periodo  per

violazione dei tempi  di  guida  -  2;  Comma  7  terzo  periodo  per

violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;

    c) al capoverso «Art. 176», le  parole:  «Comma  19  -  10»  sono

soppresse;

    d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 -

1» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:  «Comma  5  per

violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione  dei  tempi

di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1;  Comma  7

secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione  dei  tempi

di guida - 2; Comma 7 terzo  periodo  per  violazione  dei  tempi  di

riposo -5» e «Comma 8 - 2»;

    e) dopo il capoverso «Art. 186» e' inserito  il  seguente:  «Art.

186-bis - Comma 2 -5»;

    f) dopo il capoverso «Art. 187» e' inserito  il  seguente:  «Art.

188 - Comma 4 - 2»;

    g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2  -

2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:

«Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4  -

3» sono soppresse;

    h)  all'ultimo  capoverso  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni  di  una

norma di comportamento da cui derivi la  decurtazione  del  punteggio

determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,

di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».

  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

sulla base delle risultanze di un'apposita attivita' di studio  e  di

sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura  avanzata,

con particolare riferimento ai requisiti di  idoneita'  dei  soggetti

che  tengono  i  corsi,  ai  relativi  programmi,  ai  requisiti   di

professionalita' dei docenti e di idoneita' delle attrezzature.  Sono

altresi' individuate le disposizioni del decreto legislativo  n.  285

del 1992, che prevedono la decurtazione  di  punteggio  relativamente

alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi

di guida sicura avanzata e' utile al recupero fino ad un  massimo  di

cinque punti.

  5.  All'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   comma   4

l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

  6. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella

dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n.

285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma  3  del  presente

articolo, entrano in vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della

pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

                              Art. 23.

 (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del

1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici  per

il conseguimento della patente di guida e di revisione della  patente

                              di guida)

  1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole:  «in  servizio

permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;

    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:

«L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui  al  periodo

precedente,   anche   dopo   aver   cessato   di   appartenere   alle

amministrazioni e ai  corpi  ivi  indicati,  purche'  abbiano  svolto

l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o  abbiano  fatto

parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»;

    c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

  «2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici

per il primo rilascio della patente di guida di qualunque  categoria,

ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o  KB,

l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti  il

non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti

o    psicotrope,    rilasciata    sulla    base    di    accertamenti

clinicotossicologici le cui modalita' sono  individuate  con  decreto

del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero  delle

infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  il  Dipartimento  per  le

politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con

il medesimo provvedimento  sono  altresi'  individuate  le  strutture

competenti ad effettuare gli accertamenti  prodromici  alla  predetta

certificazione   ed   al   rilascio   della   stessa.   La   predetta

certificazione deve essere esibita dai soggetti di  cui  all'articolo

186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato

CFP o patentino filoviario, in  occasione  della  revisione  o  della

conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro  che

siano titolari di certificato professionale di tipo KA o  KB,  quando

il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.

Le relative spese sono a carico del richiedente»;

    d) al comma 3, le parole: «al  comma    sono  sostituite  dalle

seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente

periodo: «La certificazione deve tener conto dei  precedenti  morbosi

del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da  un

medico di fiducia»;

    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Le commissioni di cui al comma  4  comunicano  il  giudizio  di

temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente  ufficio

della  motorizzazione  civile  che   adotta   il   provvedimento   di

sospensione o revoca della patente di guida ai sensi  degli  articoli

129 e 130 del presente codice.  Le  commissioni  comunicano  altresi'

all'ufficio della motorizzazione  civile  eventuali  riduzioni  della

validita' della patente, anche con  riferimento  ai  veicoli  che  la

stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del

rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita'

ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I

provvedimenti di sospensione o di  revoca  ovvero  la  riduzione  del

termine di validita' della patente o  i  diversi  provvedimenti,  che

incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita

o che prescrivono eventuali adattamenti,  possono  essere  modificati

dai  suddetti  uffici  della  motorizzazione  civile  in  autotutela,

qualora l'interessato produca, a sua richiesta e  a  sue  spese,  una

nuova  certificazione  medica  rilasciata   dagli   organi   sanitari

periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa  dalla  quale

emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la

nuova certificazione medica entro  i  termini  utili  alla  eventuale

proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale  amministrativo

regionale competente ovvero del ricorso straordinario  al  Presidente

della Repubblica. La produzione del certificato  oltre  tali  termini

comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi».

  2.  Le  spese  relative  all'attivita'  di  accertamento   di   cui

all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285  del  1992,

come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  inclusive  degli

emolumenti da corrispondere  ai  medici,  sono  poste  a  carico  dei

soggetti richiedenti.

  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti

sono disciplinate le modalita' di trasmissione  della  certificazione

medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119  del

decreto legislativo n. 285 del 1992, come  modificato  dal  comma  1,

lettera b), del presente articolo, e dai medici di  cui  all'articolo

103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.

112.

  4. Le disposizioni del  primo  e  terzo  periodo  del  comma  2-ter

dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto

dal comma  1,  lettera  c),  del  presente  articolo,  si  applicano,

rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata

in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.

  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,

di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono

stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione  uniformi

sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni

di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto  legislativo  n.  285

del 1992.

  6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «previsti  dal-l'  articolo  187»  sono

sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. I responsabili delle  unita'  di  terapia  intensiva  o  di

neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di  coma

di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento

per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e

statistici. In seguito a tale comunicazione  i  soggetti  di  cui  al

periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.

La successiva idoneita' alla  guida  e'  valutata  dalla  commissione

medica locale di  cui  al  comma  4  dell'articolo  119,  sentito  lo

specialista dell'unita' riabilitativa  che  ha  seguito  l'evoluzione

clinica del paziente.

  1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente  di  guida  di

cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato  coinvolto  in  un

incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone  e  a

suo  carico  sia  stata  contestata  la  violazione  di   una   delle

disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida.

  1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di

cui al comma 1 quando il conducente minore degli  anni  diciotto  sia

autore materiale di una violazione delle  disposizioni  del  presente

codice da cui consegue l'applicazione della  sanzione  amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida»;

    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Nei confronti del titolare di  patente  di  guida  che  non  si

sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi

da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di

guida  fino  al  superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito

favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere

del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini

della revisione,  senza  necessita'  di  emissione  di  un  ulteriore

provvedimento da parte  degli  uffici  provinciali  o  del  prefetto.

Chiunque circola durante il periodo di sospensione della  patente  di

guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una

somma  da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa

accessoria della revoca della patente di guida  di  cui  all'articolo

219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque

circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla

guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei

citati commi da 1 a 1-quater»;

    d) il comma 3 e' abrogato.

 

                              Art. 24.

 (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e

all'articolo  6-ter  del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.   151,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in

materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate  da

                          uno Stato estero)

  1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285  del

1992 e' sostituito dai seguenti:

  «6.  A  coloro  che,  trascorso  piu'  di  un   anno   dal   giorno

dell'acquisizione della residenza  in  Italia,  guidano  con  patente

rilasciata da uno Stato estero non piu'  in  corso  di  validita'  si

applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

  6-bis.  A  coloro  che,  trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno

dell'acquisizione della residenza in Italia, pur  essendo  muniti  di

patente di guida valida,  guidano  con  certificato  di  abilitazione

professionale, con carta di qualificazione del conducente  o  con  un

altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero

non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste  dai

commi 15 e 17 dell'articolo 116».

  2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27  giugno  2003,  n.  151,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  214,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige  il  sistema  della

patente a punti» sono soppresse;

    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al  comma

2, e' emesso dal prefetto competente rispetto  al  luogo  in  cui  e'

stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la  decurtazione

di punteggio sulla base di una comunicazione di  perdita  totale  del

punteggio  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei

trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme

previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni. Il provvedimento  di  inibizione  e'

atto definitivo. Chiunque circola durante il  periodo  di  inibizione

alla  guida  e'  punito  con  le  sanzioni  previste  dal   comma   6

dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del  1992,  e

successive modificazioni. In luogo  della  revoca  della  patente  e'

sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo  di

quattro anni».

  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b),

del   presente   articolo   l'amministrazione   competente   provvede

nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

                              Art. 25.

 (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

                 in materia di limiti di velocita')

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole:  «di  marcia,»  sono  inserite  le

seguenti: «dotate di apparecchiature  debitamente  omologate  per  il

calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»;

    b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla

fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro  500  a  euro

2.000.  Dalla  violazione   consegue   la   sanzione   amministrativa

accessoria della sospensione della patente di  guida  da  uno  a  tre

mesi»;

    c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500  a  euro  2.000»  sono

sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;

    d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «12-bis. I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento

delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita'  stabiliti  dal

presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di

rilevamento della  velocita'  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di

dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle

violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,

n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.

168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al

50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  e'

stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le

relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui

dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai

commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo

precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti  di

cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei

proventi ad essi destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati

effettuati gli accertamenti.

  12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme

derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle  sanzioni

amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione

di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle

infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e

dei relativi impianti, nonche' al potenziamento  delle  attivita'  di

controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di

circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale,

nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle

spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilita'

interno.

  12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al

Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero

dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui

sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare

complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  al  comma  1

dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come

risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli

interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione

degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei

proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta  del  30  per

cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di

cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di  cui  al

primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4

dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per

ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette

inadempienze».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza

Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  e'  approvato  il  modello   di

relazione di cui  all'articolo  142,  comma  12-quater,  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono

definite le  modalita'  di  trasmissione  in  via  informatica  della

stessa, nonche' le modalita' di versamento dei  proventi  di  cui  al

comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso

comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le  modalita'

di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo,

finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di

comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n.  285

del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono  comunque  essere

utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad  un  chilometro

dal segnale che impone il limite di velocita'.

  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater

dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti

dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  primo  esercizio

finanziario successivo a quello in corso  alla  data  dell'emanazione

del decreto di cui al comma 2.

 

                              Art. 26.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

   in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

  1. L'articolo 152 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei  veicoli).  -

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i

ciclomotori,  motocicli,  tricicli  e  quadricicli,  quali   definiti

rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),  e

paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la  marcia

nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione,  i

proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa  e  le

luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma  1,

in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono  essere

utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci  di  marcia  diurna.

Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli

di interesse storico e collezionistico.

  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38  a

euro 155».

 

                              Art. 27.

(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del

1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto

                 di fermata e di sosta dei veicoli)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo n.  285

del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse.

  2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite

dalle seguenti: «da euro  38  a  euro  155  per  i  ciclomotori  e  i

motoveicoli a due ruote e da euro  78  a  euro  311  per  i  restanti

veicoli»;

    b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite

dalle seguenti: «da  euro  23  a  euro  92  per  i  ciclomotori  e  i

motoveicoli a due ruote e da euro  38  a  euro  155  per  i  restanti

veicoli».

 

                              Art. 28.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285

del 1992, in materia di uso del casco protettivo per  gli  utenti  di

veicoli a  due  ruote,  di  uso  delle  cinture  di  sicurezza  e  di

                    circolazione dei velocipedi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285  del

1992, le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle  seguenti:  «in

conformita' con i regolamenti emanati  dall'Ufficio  europeo  per  le

Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa

comunitaria».

  2. Le disposizioni  del  comma  1  dell'articolo  171  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1

del presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dal  sessantesimo

giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente

legge.

  3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285  del

1992, le parole: «Il conducente ed i  passeggeri  dei  veicoli  delle

categorie Ml, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma  2,  muniti

di  cintura  di  sicurezza,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il

conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati  di

carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3,  lettera  a),

della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 e N3,  di

cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di  cintura

di sicurezza,».

  4. Dopo la lettera b) del comma 8  dell'articolo  172  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992 e' inserita la seguente:

  «b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per  la

raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale,

quando sono impiegati in attivita' di igiene  ambientale  nell'ambito

dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

  5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285

del 1992 e' inserito il seguente:

  «9-bis. Il conducente di velocipede che circola  fuori  dai  centri

abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a  mezz'ora  prima  del

suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle  gallerie

hanno  l'obbligo  di   indossare   il   giubbotto   o   le   bretelle

retroriflettenti  ad  alta  visibilita',  di  cui  al   comma   4-ter

dell'articolo 162».

  6. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  182,  comma  9-bis,  del

decreto legislativo n. 285 del  1992,  introdotto  dal  comma  5  del

presente articolo, si applicano a decorrere dal  sessantesimo  giorno

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  7. Le disposizioni dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285

del 1992, modificate dal comma 3 del presente  articolo,  entrano  in

vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della

presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

                              Art. 29.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

in materia di uso di lenti o di  determinati  apparecchi  durante  la

                               guida)

  1. Il comma i dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285  del

1992 e' sostituito dal seguente:

  «1. Il titolare di patente di guida o di certificato  di  idoneita'

alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di  rilascio  o  rinnovo

della patente o del  certificato  stessi,  sia  stato  prescritto  di

integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche  o

funzionali per  mezzo  di  lenti  o  di  determinati  apparecchi,  ha

l'obbligo di usarli durante la guida».

  2. Le disposizioni dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285

del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo,  entrano  in

vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della

presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

                              Art. 30.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli  176  e  179  del

decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida

degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose,  di

documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione  e  di

                   verifiche in caso di incidenti)

  1. L'articolo 174 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 174. - (Durata  della  guida  degli  autoveicoli  adibiti  al

trasporto di persone o di cose). - 1. La  durata  della  guida  degli

autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose  e  i  relativi

controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE)

n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  marzo

2006.

  2. I registri di servizio, gli estratti del  registro  e  le  copie

dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono

essere esibiti,  per  il  controllo,  al  personale  cui  sono  stati

affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12  del

presente codice. I registri di servizio di cui al citato  regolamento

(CE),  conservati  dall'impresa,  devono  essere  esibiti,   per   il

controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i  trasporti,  la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici  e  agli  ispettori

della direzione provinciale del lavoro.

  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo

possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le

registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,

nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.

  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida

prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si

applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non

osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero  di

cui al citato regolamento (CE).

  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al

10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei

periodi di guida prescritto dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006,  si

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400  se

la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda  il  tempo

minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al

20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei

periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo,  prescritti  dal

regolamento (CE) n. 561/2006 si applica  la  sanzione  amministrativa

del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il

limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti

dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro  1.000.

Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite

minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto

regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti  di  cui  ai  periodi

precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si  applica

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  400  a

euro 1.600.

  8. Il conducente che durante la guida non rispetta le  disposizioni

relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da

euro 155 a euro 620.

  9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto  del  registro  di

servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al  regolamento

(CE)  n.  561/2006  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del

pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa  sanzione

si applica a chiunque non ha con se' o tiene  in  modo  incompleto  o

alterato l'estratto del registro di servizio o copia  dell'orario  di

servizio, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  previste  dalla

legge penale ove il fatto costituisca reato.

  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano

anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le

prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.

  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7  l'organo  accertatore,

oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,

provvede al ritiro temporaneo  dei  documenti  di  guida,  intima  al

conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo  aver

effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone

che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in  un  luogo

idoneo per la sosta, ove deve permanere per  il  periodo  necessario;

del ritiro  dei  documenti  di  guida  e  dell'intimazione  e'  fatta

menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato  anche

il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il

quale,  completati  le  interruzioni  o  i  riposi   prescritti,   il

conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione  dei

documenti in precedenza ritirati; a  tale  fine  il  conducente  deve

seguire il percorso  stradale  espressamente  indicato  nel  medesimo

verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e  la  carta

di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo'

essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal  presente

articolo. Chiunque circola durante il periodo in  cui  gli  e'  stato

intimato di non proseguire il  viaggio  e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078,

nonche' con il ritiro immediato della patente di guida.

  12. Per le violazioni della  normativa  comunitaria  sui  tempi  di

guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato  membro

dell'Unione europea, se accertate  in  Italia  dagli  organi  di  cui

all'articolo 12, si applicano le sanzioni  previste  dalla  normativa

italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia  gia'

avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per  l'esercizio  dei

ricorsi previsti  dagli  articoli  203  e  204-bis,  il  luogo  della

commessa  violazione  si  considera  quello  dove  e'  stato  operato

l'accertamento in Italia.

  13. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,

l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si

riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al

pagamento della somma da questo dovuta.

  14. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le

disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non

tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o

alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di

una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la

violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni

previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

  15. Nel caso di ripetute inadempienze,  tenuto  conto  anche  della

loro entita' e frequenza, l'impresa  che  effettua  il  trasporto  di

persone ovvero di cose in conto proprio  ai  sensi  dell'articolo  83

incorre nella sospensione, per un periodo da  uno  a  tre  mesi,  del

titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante  il

veicolo cui le infrazioni si riferiscono se,  a  seguito  di  diffida

rivoltaledall'autorita' competente  a  regolarizzare  in  un  congruo

termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

  16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento

adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'

nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale  esercizio  di  altri

servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del

provvedimento che la abilita o  la  autorizza  al  trasporto  cui  le

ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

  17. La sospensione, la decadenza o la revoca  di  cui  al  presente

articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che

abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di  decadenza  sono

atti definitivi.

  18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi  15  e  16  del

presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al  trasporto  di

persone o di cose in conto terzi, si applicano  le  disposizioni  del

comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n.

395».

  2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del

1992, le parole: «della sospensione della patente  di  guida  per  un

periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:

«della revoca della patente di guida».

  3. L'articolo 178 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali  con

veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La  durata  della  guida

degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose  non

muniti dei dispositivi  di  controllo  di  cui  all'articolo  179  e'

disciplinata dalle disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  alle

prestazioni  lavorative  degli  equipaggi  dei  veicoli  addetti   ai

trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra  il 

luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6  marzo  1976,  n.  112.  Al

rispetto delle  disposizioni  dello  stesso  accordo  sono  tenuti  i

conducenti dei veicoli di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  2  del

regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 15 marzo 2006.

  2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del

registro di servizio e  le  copie  dell'orario  di  servizio  di  cui

all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo  devono  essere

esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia  stradale  di  cui

all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa  e  i

registri di servizio devono essere esibiti, per il  controllo,  anche

ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i

sistemi informativi e statistici.

  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo

possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le

registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,

nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.

  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida

prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto  alla  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si

applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non

osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al

10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei

periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al

comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una

somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350  a

euro 1.400 se la violazione di  durata  superiore  al  10  per  cento

riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al

20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei

periodi di guida, ovvero  minimo  del  tempo  di  riposo,  prescritti

dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il

limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti

dall'accordo  di  cui  al  comma  1   e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a  euro  1.000.

Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite

minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto

accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 350 a euro 1.400. Se i  limiti  di  durata  di  cui  ai

periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,  si

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

400 a euro 1.600.

  8.  Il  conducente  che,  durante  la  guida,   non   rispetta   le

disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di  cui

al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di

una somma da euro 250 a euro 1.000.

  9. Il conducente che e'  sprovvisto  del  libretto  individuale  di

controllo, dell'estratto del  registro  di  servizio  o  della  copia

dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al  comma  1  e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da

euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a  chiunque  non

ha con se'  o  tiene  in  modo  incompleto  o  alterato  il  libretto

individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia

dell'orario di servizio, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni

previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano

anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le

prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del  presente  articolo

si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

  12. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,

l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si

riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al

pagamento della somma da questo dovuta.

  13. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le

disposizioni contenute nell'accordo di cui al  comma  1,  ovvero  non

tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o

alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di

una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la

violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni

previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

  14. In caso di ripetute inadempienze si applicano  le  disposizioni

di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute

violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati

non facenti  parte  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico

europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai  medesimi

commi  15,   16,   17   e   18   dell'articolo   174   si   applicano

all'autorizzazione o al  diverso  titolo,  comunque  denominato,  che

consente di effettuare trasporti internazionali».

  4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di

registrazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   la   scheda   del

conducente»;

    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

  «8-bis. In caso di incidente con danno  a  persone  o  a  cose,  il

comando dal quale  dipende  l'agente  accertatore  segnala  il  fatto

all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la sede  del

titolare  della  licenza  o  dell'autorizzazione   al   trasporto   o

dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per  l'esame

dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

  5. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo

l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

                              Art. 31.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del

1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti  con

                          danni ad animali)

  1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285  del

1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «L'uso  dei

predetti dispositivi  e'  altresi'  consentito  ai  conducenti  delle

autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli

animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti

di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto   sono

disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in

gravi condizioni di  salute  puo'  essere  considerato  in  stato  di

necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione

che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all'atto  di

controllo da  parte  delle  autorita'  di  polizia  stradale  di  cui

all'articolo 12, comma 1».

  2. All'articolo 189 del decreto legislativo  n.  285  del  1992  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «9-bis. L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque

ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o  piu'

animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  fermarsi

e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo

intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente  e'

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da

euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno

a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono  porre

in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di

soccorso. Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo

precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di

una somma da euro 78 a euro 311».

 

                              Art. 32.

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

           in materia di possesso dei documenti di guida)

  1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285  del

1992 e' sostituito dal seguente:

  «5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione

professionale,  la  carta  di  qualificazione  del  conducente  e  il

certificato di idoneita', quando prescritti».

 

 

 

                              Art. 33.

(Modifiche agli articoli  186  e  187  e  introduzione  dell'articolo

186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di  guida

sotto l'influenza dell'alcool e in stato di  alterazione  psicofisica

per uso di sostanze stupefacenti, nonche' di guida sotto  l'influenza

dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni per i neo

patentati  e  per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'   di

                   trasporto di persone o di cose)

  1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2:

  1) alla lettera a), le parole da:  «con  l'ammenda»  fino  a:  «del

reato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «con   la   sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000,

qualora sia stato accertato un  valore  corrispondente  ad  un  tasso

alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a  0,8  grammi  per  litro

(g/l). All'accertamento della violazione»;

  2) alla lettera c), le parole da: «da  tre  mesi»  fino  alla  fine

della lettera sono sostituite dalle seguenti:  «da  sei  mesi  ad  un

anno, qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  ad  un

tasso  alcolemico  superiore  a   1,5   grammi   per   litro   (g/l).

All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da

uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,

la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La

patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del  capo  II,  sezione

II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con  la  sentenza

di condanna ovvero di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle

parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale  della

pena, e' sempre disposta la confisca del  veicolo  con  il  quale  e'

stato commesso il reato, salvo che il  veicolo  stesso  appartenga  a

persona estranea al reato. Ai fini  del  sequestro  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

    b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

  «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente

stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo  e  al

comma 3 dell'articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e'  disposto  il

fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il

veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.  Qualora  per  il

conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato  un

valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi

per litro (g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto

periodo della lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  la

patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,

del  titolo  VI.  E'  fatta  salva  in   ogni   caso   l'applicazione

dell'articolo 222»;

    c) al comma 5, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve  essere

tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo  di  polizia  che  ha

proceduto agli accertamenti, al prefetto  del  luogo  della  commessa

violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»;

    d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

  «9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del  presente

articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,

anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da

parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di

cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,

secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di

un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,

in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso

enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o

presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il

decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale

di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all'articolo  59  del

decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo

svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto

previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il

lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella

della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena

pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica

utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica

utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il

reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della

sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo

sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso

non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la

decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi

connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice

che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico

ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del

codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e

delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena

sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione

amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il

lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di

una volta».

  2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,

come da ultimo modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  e'

inserito il seguente:

  «Art.  186-bis.  -  (Guida  sotto   l'influenza   dell'alcool   per

conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per  i  neo-patentati  e

per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'  di  trasporto  di

persone o di cose). - 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande

alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

    a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e  i  conducenti

nei primi tre anni  dal  conseguimento  della  patente  di  guida  di

categoria B;

    b) i  conducenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  di

persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

    c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di  cose,

di cui agli articoli 88, 89 e 90;

    d) i conducenti di  autoveicoli  di  massa  complessiva  a  pieno

carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un  rimorchio  che

comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due  veicoli

superiore a 3,5 t, di autobus e di  altri  autoveicoli  destinati  al

trasporto di persone il cui numero di postia sedere,  escluso  quello

del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati  e  di

autosnodati.

  2. I conducenti di cui al comma 1 che  guidino  dopo  aver  assunto

bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono  puniti  con  la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro

624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso

alcolemico superiore a O (zero) e non  superiore  a  0,5  grammi  per

litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni  di  cui

al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di  cui  al

medesimo periodo sono raddoppiate.

  3. Per i conducenti di cui al comma 1 del  presente  articolo,  ove

incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186,  comma  2,  lettera

a), le  sanzioni  ivi  previste  sono  aumentate  di  un  terzo;  ove

incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b)

e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.

  4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti  di  cui

al comma 3 non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti

rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'

della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla   predetta

aggravante.

  5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,

sezione II, del titolo VI, qualora  sia  stato  accertato  un  valore

corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  1,5  grammi  per

litro (g/l) per i conducenti di cui alla  lettera  d)  del  comma  1,

ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri  conducenti  di

cui  al  medesimo  comma.  E'  fatta   salva   l'applicazione   delle

disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del

comma 2 dell'articolo 186.

  6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a  6,  8  e  9

dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,

in caso di rifiuto dell'accertamento  di  cui  ai  commi  3,  4  o  5

dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene  previste  dal

comma 2, lettera c), del medesimo articolo,  aumentate  da  un  terzo

alla meta'. La condanna per il reato di  cui  al  periodo  precedente

comporta la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione

della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e  della

confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal

citato articolo 186, comma  2,  lettera  c),  salvo  che  il  veicolo

appartenga a persona estranea al reato. Se il  veicolo  appartiene  a

persona estranea al reato, la durata della sospensione della  patente

di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta  la

sospensione della  patente  di  guida,  il  prefetto  ordina  che  il

conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni  del

comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da  soggetto

gia' condannato nei due anni precedenti per  il  medesimo  reato,  e'

sempre disposta la sanzione amministrativa  accessoria  della  revoca

della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II,  del  titolo

VI.

  7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni,  per  il  quale

sia stato accertato un valore corrispondente ad un  tasso  alcolemico

superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi  per  litro  (g/1),

non puo' conseguire la patente di guida  di  categoria  B  prima  del

compimento del diciannovesimo anno di eta'.  Il  conducente  di  eta'

inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore

corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  0,5  grammi  per

litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di  categoria  B

prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».Il  conducente  di

eta' inferiore a diciotto anni, per il quale  sia  stato  accertatoun

valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  0,5  grammi

per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria

B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».

  3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi»  fino  alla  fine  del

comma sono sostituite dalle  seguenti:  «da  sei  mesi  ad  un  anno.

All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da

uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,

la durata della sospensione  della  patente  e'  raddoppiata.  Per  i

conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis,  le  sanzioni  di

cui al primo e al secondo periodo del presente comma  sono  aumentate

da un terzo alla meta'. Si applicano  le  disposizioni  del  comma  4

dell'articolo 186-bis. La patente di guida  e'  sempre  revocata,  ai

sensi del capo II, sezione II, del titolo  VI,  quando  il  reato  e'

commesso da uno dei conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citato

comma 1  dell'articolo  186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva  nel

triennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  della

pena a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e'  stata  applicata  la

sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta  la  confisca

del veicolo con il quale e' stato commesso il  reato,  salvo  che  il

veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai  fini  del

sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

    b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla  fine

del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «e,  fatto  salvo  quanto

previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di

guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H,  del  titolo

VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono  esito

positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di

ritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto

conseguente  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   i

conducenti,  nel  rispetto  della  riservatezza  personale  e   senza

pregiudizio per l'integrita' fisica,  possono  essere  sottoposti  ad

accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  su

campioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personale

sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri

dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti  la  Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  antidroga

e il Consiglio superiore  di  sanita',  da  adottare  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico

del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cui

al  periodo  precedente  e  le  caratteristiche  degli  strumenti  da

impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire  la

neutralita' finanziaria di cui al  precedente  periodo,  il  medesimo

decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente  comma

siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo  orale,  su

campioni di fluido del cavo orale»;

    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora  non  sia  possibile

effettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliario

delle forze di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente  rifiuti  di

sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia  stradale  di  cui

all'articolo 12, commi 1 e 2,  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi

previsti dalla legge, accompagnano  il  conducente  presso  strutture

sanitarie fisse o mobili afferenti  ai  suddetti  organi  di  polizia

stradale ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o  presso

quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo

di campioni di liquidi biologici  ai  fini  dell'effettuazione  degli

esami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  o

psicotrope.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso   di

incidenti, compatibilmente con  le  attivita'  di  rilevamento  e  di

soccorso»;

    e) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;

    f) al comma 6, dopo le parole:  «sulla  base»  sono  inserite  le

seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di  cui  al  comma

2-bis, ovvero»;

    g) al comma 8, le parole: «di  cui  ai  commi  2,  3  o    sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»;

    h) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

  «8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del  presente

articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,

anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da

parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di

cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,

secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di

un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,

in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso

enti o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di  volontariato,

nonche'  nella  partecipazione  ad   un   programma   terapeutico   e

socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito  ai

sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con  il  decreto

penale o con la sentenza il  giudice  incarica  l'ufficio  locale  di

esecuzione penale ovvero  gli  organi  di  cui  all'articolo  59  del

decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo

svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto

previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il

lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella

della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena

pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica

utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica

utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il

reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della

sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo

sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso

non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la

decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi

connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice

che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico

ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del

codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e

delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena

sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione

amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il

lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di

una volta».

  4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e  187  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e  introdotte

dal presente articolo, entrano  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta

Ufficiale.

 

                              Art. 34.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

               in materia di attraversamenti pedonali)

  1. All'articolo 191 del decreto legislativo n.  285  del  1992,  il

comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da  semafori,  i

conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli

attraversamenti  pedonali.  Devono  altresi'  dare   la   precedenza,

rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono

ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo  stesso

obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in

un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale,

quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto

per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».

 

                              Art. 35.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

   in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

  1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «La violazione,  quando  e'  possibile,

deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi  di  cui

all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione,  quando  e'  possibile,

deve essere»;

    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2.  Dell'avvenuta  contestazione  deve  essere   redatto   verbale

contenente anche le dichiarazioni che  gli  interessati  chiedono  vi

siano inserite.  Il  verbale,  che  puo'  essere  redatto  anche  con

l'ausilio di sistemi informatici, contiene  la  sommaria  descrizione

del fatto accertato, gli elementi  essenziali  per  l'identificazione

del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa  la

violazione.  Nel  regolamento  sono  determinati  i   contenuti   del

verbale».

 

                              Art. 36.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

            in materia di notificazione delle violazioni)

  1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le  parole:  «entro  centocinquanta  giorni»  sono

sostituite,  ovunque  ricorrono,  dalle  seguenti:   «entro   novanta

giorni»;

    b) al comma 1, dopo il quarto periodo e'  inserito  il  seguente:

«Quando  la  violazione  sia  stata  contestata   immediatamente   al

trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei  soggetti

individuati  ai  sensi   dell'articolo   196   entro   cento   giorni

dall'accertamento della violazione»;

    c) al comma 1-bis, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

  «g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai  centri

storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali,  o  della

circolazione sulle corsie  e  sulle  strade  riservate  attraverso  i

dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge  15

maggio 1997, n. 127»;

    d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

  «g-bis) accertamento delle violazioni di  cui  agli  articoli  141,

143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo  di  appositi

dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;

    e) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:

«Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma  1-bis  non  e'

necessaria la presenza  degli  organi  di  polizia  stradale  qualora

l'accertamento   avvenga   mediante   rilievo   con   dispositivi   o

apparecchiature che sono stati  omologati  ovvero  approvati  per  il

funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono

essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale  di  cui

all'articolo 12, comma 1»;

    f) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

  «1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni  di  cui

al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la  presenza  degli

organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga  mediante

dispositivi  o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati   ovvero

approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali

strumenti

  devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale

di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri  abitati  possono

essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati

dai  prefetti,   secondo   le   direttive   fornite   dal   Ministero

dell'interno,  sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti. I tratti di strada  di  cui  al  periodo  precedente  sono

individuati  tenendo  conto  del  tasso  di  incidentalita'  e  delle

condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».

  2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285

del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del

presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data

di entrata in vigore della presente legge.

 

                              Art. 37.

(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del

1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni  per  i

       veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

  1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  dopo

il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  quando  la

violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le

ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa

complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6  e

7, e' commessa da un conducente  titolare  di  patente  di  guida  di

categoria  C,  C+E,  D  o  D+E   nell'esercizio   dell'attivita'   di

autotrasporto  di  persone  o  cose,  il  conducente  e'  ammesso  ad

effettuare immediatamente, nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il

pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette  al

proprio comando o ufficio  il  verbale  e  la  somma  riscossa  e  ne

rilascia ricevuta  al  trasgressore,facendo  menzione  del  pagamento

nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

  2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui

al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a  titolo

di cauzione, una somma pari alla meta'  del  massimo  della  sanzione

pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della  cauzione

e' fatta menzione nel verbale di contestazione della  violazione.  La

cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente  accertatore

dipende.

  2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma

2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a  quando

non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo

non superiore a  sessanta  giorni.  Il  veicolo  sottoposto  a  fermo

amministrativo e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile

della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del  comma

1 dell'articolo 214-bis».

  2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il

veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia,  a

spese  del  responsabile  della  violazione,  ad  uno  dei   soggetti

individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;

    b) il comma 4-bis e' abrogato.

 

                              Art. 38.

(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto  legislativo  n.  285

    del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

  1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e'

inserito il seguente:

  «Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).  -  1.  I

soggetti  tenuti  al  pagamento  di   una   sanzione   amministrativa

pecuniaria per una o piu' violazioni  accertate  contestualmente  con

uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in

condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione

del pagamento in rate mensili.

  2. Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi e'  titolare

di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore

a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato

convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e'

costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da

ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di

reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91

per ognuno dei familiari conviventi.

  3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel

caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari,

ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo

208.  E'  presentata  al  presidente  della  giunta   regionale,   al

presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la

violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti,

rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

  4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e

dell'entita' della somma da pagare, l'autorita' di  cui  al  comma  3

dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici

rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di

ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad

un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000.

L'importo di ciascuna rata non puo'  essere  inferiore  a  euro  100.

Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli

interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e

successive modificazioni.

  5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta

giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di   notificazione   della

violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad

avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo

203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis.

L'istanza  e'  comunicata  dall'autorita'  ricevente  all'ufficio   o

comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni

dalla presentazione dell'istanza l'autorita' di cui al  comma  3  del

presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di

rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza

si intende respinta.

  6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,

con la determinazione delle modalita' e dei tempi  della  rateazione,

ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalita' di

cui all'articolo 201. Con le modalita' di cui al  periodo  precedente

e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al

quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che

ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza,

il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto

periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui

dipende l'organo accertatore.

  7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da

cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento

di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o,

successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal

beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3

dell'articolo 203.

  8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione

amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla

notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione

di cui al secondo periodo del comma 6.

  9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i

Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche

sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le

modalita' di attuazione del presente articolo.

  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche

sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni

due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari

all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi

al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due

anni precedenti. Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato

entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si

applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo».

 

                              Art. 39.

(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285

del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

  1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

  «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa  l'udienza  di

comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente

o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti  di

cui al comma 4-bis, anche  a  mezzo  di  fax  o  per  via  telematica

all'indirizzo elettronico comunicato ai  sensi  dell'articolo  7  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13

febbraio 2001, n. 123.

  3-bis.  Tra  il  giorno  della   notificazione   e   l'udienza   di

comparizione devono  intercorrere  termini  liberi  non  maggiori  di

trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in  Italia,  o

di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se  il  ricorso  contiene

istanza di sospensione  del  provvedimento  impugnato,  l'udienza  di

comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti  giorni  dal

deposito dello stesso.

  3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento,

salvo  che  il  giudice,  concorrendo  gravi  e  documentati  motivi,

disponga diversamente nella prima udienza  di  comparizione,  sentite

l'autorita' che ha adottato il provvedimento e la  parte  ricorrente,

con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;

    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui  al  presente

articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono  state

accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato,  nonche'  da

funzionari e agenti delle Ferrovie  dello  Stato,  delle  ferrovie  e

tranvie in concessione e dell'ANAS;  spetta  a  regioni,  province  e

comuni, quando le violazioni  sono  state  accertate  da  funzionari,

ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province  e

dei comuni o, comunque, quando  i  relativi  proventi  sono  ad  essi

devoluti  ai  sensi  dell'articolo  208.  Il  prefetto  puo'   essere

rappresentato in  giudizio  da  funzionari  della  prefettura-ufficio

territoriale del Governo»;

    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice  di  pace  determina

l'importo della sanzione  e  impone  il  pagamento  della  somma  con

sentenza immediatamente eseguibile. Il  pagamento  della  somma  deve

avvenire entro i trenta giorni successivi  alla  notificazione  della

sentenza e deve essere effettuato  a  vantaggio  dell'amministrazione

cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da

questa determinate»;

    d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della  cauzione

prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;

    e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato  il  ricorso  e'

trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria

del  giudice,  all'ufficio  o  comando  da   cui   dipende   l'organo

accertatore».

  2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285  del

1992 e' abrogato.

 

                              Art. 40.

 (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

                             pecuniarie)

  1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e  delle  finanze»

sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;

    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  «3-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il

Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento,  entro  il  31

marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al

comma 2 effettuato nell'anno precedente»;

    c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

  «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti

di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

    a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi

di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma

e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprieta'

dell'ente;

    b)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,   al

potenziamento delle attivita' di controllo e  di  accertamento  delle

violazioni in materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso

l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi

di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui  alle  lettere

d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

    c) ad altre finalita' connesse al miglioramento  della  sicurezza

stradale, relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprieta'

dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento,

alla messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla

sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione

dei piani di cui all'articolo  36,  a  interventi  per  la  sicurezza

stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani,

disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli  organi

di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  corsi

didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza

e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del

comma 1 dell'articolo 12, alle misure  di  cui  al  comma  5-bis  del

presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica.

  5. Gli enti di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  determinano

annualmente, con delibera della giunta, le quote  da  destinare  alle

finalita' di cui al comma 4. Resta facolta'  dell'ente  destinare  in

tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle

finalita' di cui al citato comma 4.

  5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del  comma  4

puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle

forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  flessibili  di

lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei

servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla

sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento  dei  servizi

notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186,

186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature  dei

Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di

cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati

al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza

urbana e alla sicurezza stradale».

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del

decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo  Stato

di cui al comma 1 del citato articolo 208,  ulteriori  rispetto  alle

esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio  di

bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo  decreto  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i

Ministeri dell'interno,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle  esigenze

di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi

del periodo precedente e' destinata alle seguenti finalita':

    a) al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella

misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione  degli

interventi previsti nei programmi annuali  di  attuazione  del  Piano

nazionale della sicurezza stradale; una  quota  non  inferiore  a  un

quarto delle risorse di cui alla  presente  lettera  e'  destinata  a

interventi    specificamente    finalizzati    alla     sostituzione,

all'ammodernamento, al potenziamento,  alla  messa  a  norma  e  alla

manutenzione  della  segnaletica  stradale;  un'ulteriore  quota  non

inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente  lettera  e'

destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate  in

concessione, a interventi  di  installazione,  di  potenziamento,  di

messa  a  norma  e  di  manutenzione  delle  barriere,   nonche'   di

sistemazione del manto stradale;

    b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per  cento  del

totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle

forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere  a),  b),

c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al

potenziamento dei servizi di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza

della circolazione stradale e ripartiti annualmente con  decreto  del

Ministro dell'interno,  proporzionalmente  all'ammontare  complessivo

delle sanzioni relative a  violazioni  accertate  da  ciascuna  delle

medesime forze di polizia;

    c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5  per  cento  del

totale  annuo,  per  le  spese   relative   all'effettuazione   degli

accertamenti di cui agli articoli 186,  186-bis  e  187  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da  soggetti

pubblici su richiesta degli organi di polizia;

    d)  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della

ricerca, nella misura del 5  per  cento  del  totale  annuo,  per  la

predisposizione dei programmi obbligatori di  cui  all'articolo  230,

comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

    e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5  per  cento  del

totale annuo, per garantire la piena funzionalita'  degli  organi  di

polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla

guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

  3. Le  entrate  di  cui  al  comma  2  affluiscono  ad  un'apposita

contabilita' speciale per essere destinate  alle  finalita'  indicate

dal citato comma 2.

  4. La  destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative

pecuniarie  di  cui  al  presente  articolo  e'   determinata   dalle

amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di  priorita'  ai

programmi di spesa gia' avviati o pianificati.

 

                              Art. 41.

(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto  legislativo  n.  285

    del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

  1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del  1992

e' inserito il seguente:

  «Art. 214-ter. - (Destinazione dei  veicoli  confiscati).  -  1.  I

veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di  provvedimento  definitivo

di confisca adottato ai sensi degli articoli 186,  commi  2,  lettera

c), 2-bis e 7, 186-bis, comma  6,  e  187,  commi  1  e  1-bis,  sono

assegnati  agli  organi  di  polizia  che  ne   facciano   richiesta,

prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire  la  sicurezza

della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o  ad

altri enti pubblici non  economici  che  ne  facciano  richiesta  per

finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela  ambientale.

Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino

richiesta di assegnazione, i  beni  sono  posti  in  vendita.  Se  la

procedura  di  vendita  e'  antieconomica,  con   provvedimento   del

dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e  delle

finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione  del  bene.

Il provvedimento e' comunicato al pubblico  registro  automobilistico

per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si  applicano  le  disposizioni

del comma ibis dell' articolo 214-bis.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della

legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,   e

l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative  in

materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica

23 gennaio 1973, n. 43, e successive  modificazioni,  concernenti  la

gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

 

                              Art. 42.

(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis  del

decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  in  materia  di   sanzione

accessoria della sospensione della patente e  di  applicazione  della

           sospensione della patente per i neo-patentati)

  1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. L'organo  che  ha  ritirato  la  patente  di  guida  la  invia,

unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro,  alla

prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il  termine  di

cui al primo periodo,  il  conducente  a  cui  e'  stata  sospesa  la

patente, solo nel caso in  cui  dalla  commessa  violazione  non  sia

derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa  ad

ottenere un permesso  di  guida,  per  determinate  fasce  orarie,  e

comunque di non oltre tre ore al  giorno,  adeguatamente  motivato  e

documentato per ragioni di  lavoro,  qualora  risulti  impossibile  o

estremamente  gravoso  raggiungere  il  posto  di  lavoro  con  mezzi

pubblici o comunque non  propri,  ovvero  per  il  ricorrere  di  una

situazione  che  avrebbe  dato  diritto  alle  agevolazioni  di   cui

all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei

quindici  giorni  successivi,  emana  l'ordinanza   di   sospensione,

indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.  Tale

periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni  singola  norma,

e' determinato in relazione all'entita'  del  danno  apportato,  alla

gravita'  della  violazione  commessa,  nonche'   al   pericolo   che

l'ulteriore  circolazione  potrebbe  cagionare.   Tali   due   ultimi

elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al  secondo

periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi'  valutati  dal

prefetto per decidere della  predetta  istanza.  Qualora  questa  sia

accolta, il periodo di sospensione  e'  aumentato  di  un  numero  di

giorni pari al doppio delle complessive ore per  le  quali  e'  stata

autorizzata la  guida,  arrotondato  per  eccesso.  L'ordinanza,  che

eventualmente  reca   l'autorizzazione   alla   guida,   determinando

espressamente  fasce  orarie  e  numero  di  giorni,  e'   notificata

immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida

nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per

i  fini  di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  all'anagrafe  degli

abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno

del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non  sia  emanata  nel

termine di quindici giorni, il titolare della patente puo'  ottenerne

la restituzione da parte della prefettura. Il permesso  di  guida  in

costanza di sospensione della patente puo' essere concesso  una  sola

volta»;

    b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla  patente»  sono

sostituite   dalle   seguenti:   «dall'interrogazione   dell'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida»;

    c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio

del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri

registri» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicata all'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida»;

    d) al comma  6,  dopo  le  parole:  «circola  abusivamente»  sono

inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di  guida  di

cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti  dall'ordinanza  del

prefetto con cui il permesso e' stato concesso,».

  2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e'

inserito il seguente:

  «Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente  per

i neo-patentati). - 1. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle

norme del titolo V, nei primi tre anni dalla  data  di  conseguimento

della patente di categoria B, quando e' commessa una  violazione  per

la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa

accessoriadella sospensione della patente, di cui  all'articolo  218,

la durata della sospensione e'  aumentata  di  un  terzo  alla  prima

violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive.

  2. Qualora, nei primi tre anni dalla data  di  conseguimento  della

patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per

la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa

accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a

tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque

anni dalla data di conseguimento della patente.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  al

conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia gia'

conseguito anche  la  patente  di  categoria  B.  Se  la  patente  di

categoria B e' conseguita successivamente al rilascio  della  patente

di categoria A, le disposizioni di cui ai  citati  commi  1  e  2  si

applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

 

                              Art. 43.

(Modifiche agli articoli 219, 219-bis  e  222,modifica  dell'articolo

223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del  decreto  legislativo  n.

 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

  1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso  almeno  un

anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dopo  che  siano  trascorsi

almeno due anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Fino

alla data di entrata in vigore  della  disciplina  applicativa  delle

disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti  ai  quali  e'  stata

revocata  la  patente  non  possono  conseguire  il  certificato   di

idoneita' per la guida  di  ciclomotori  ne'  possono  condurre  tali

veicoli»;

    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «3-ter. Quando la revoca della  patente  di  guida  e'  disposta  a

seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non

e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre  anni

a decorrere dalla data di accertamento del reato.

  3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di

cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che  consegue

all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma  2,

lettere b) e c),

  e  187,  costituisce  giusta  causa  di  licenziamento   ai   sensi

dell'articolo 2119 del codice civile».

  2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'  disposta

la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o

della revoca della patente di guida e la violazione da  cui  discende

e'  commessa  da  un   conducente   di   ciclomotore,   le   sanzioni

amministrative si applicano al certificato di  idoneita'  alla  guida

posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla

patente posseduta ai  sensi  dell'articolo  116,  comma  1-quinquies,

secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In  caso  di

circolazione  durante  il  periodo  di  applicazione  delle  sanzioni

accessorie si  applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui  agli

articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni  dell'

articolo 126-bis»;

    b) il comma 2 e' abrogato.

  3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285  del

1992, le parole: «di cui al  terzo  periodo»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

  4. L'articolo 223 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 223. - (Ritiro della  patente  di  guida  in  conseguenza  di

ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista

la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  o  della

revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore  della

violazione  ritira  immediatamente  la  patente   e   la   trasmette,

unitamente al  rapporto,  entro  dieci  giorni,  tramite  il  proprio

comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo

del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli  atti,

dispone la sospensione provvisoria della validita' della  patente  di

guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per  i  fini

di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  e'  comunicato  all'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida.

  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo  si  applicano

anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La

trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del  rapporto

e  del  verbale  di  contestazione,  e'  effettuata   dall'agente   o

dall'organo  che  ha  proceduto  al  rilevamento  del  sinistro.   Il

prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi

di un'evidente  responsabilita',  la  sospensione  provvisoria  della

validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

  3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza  o  il

decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648  del  codice

di procedura penale, nel termine di  quindici  giorni,  ne  trasmette

copia autentica al prefetto indicato nei commi 1  e  2  del  presente

articolo.

  4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai

commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione,  ai  sensi

dell'articolo 205».

  5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285  del  1992  e'

abrogato.

  6. Le  disposizioni  degli  articoli  219  e  219-bis  del  decreto

legislativo n.  285  del  1992,  modificate,  rispettivamente,  dalla

lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente  articolo,  entrano

in vigore il giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  della

presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

                              Art. 44.

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto  legislativo  n.  285

del 1992, in materia di applicazione  delle  sanzioni  amministrative

accessorie della confisca e del fermo e di sposizioni in  materia  di

confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state  commesse

                     violazioni amministrative)

  1.  Alla  sezione  II  del  capo  II  del  titolo  VI  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis e'  aggiunto  il

seguente:

  «Art. 224-ter.  -  (Procedimento  di  applicazione  delle  sanzioni

amministrative accessorie della confisca amministrativa e  del  fermo

amministrativo in conseguenza  di  ipotesi  di  reato).  -  1.  Nelle

ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione  amministrativa

accessoria  della,  confisca  del  veicolo,   l'agente   o   l'organo

accertatore della violazione procede  al  sequestro  ai  sensi  delle

disposizioni dell'articolo 213,  in  quanto  compatibili.  Copia  del

verbale di sequestro e'  trasmessa,  unitamente  al  rapporto,  entro

dieci giorni,  dall'agente  o  dall'organo  accertatore,  tramite  il

proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio  territoriale  del

Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto  a

sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

  2. Nei  casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo,  il

cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o  il  decreto

divenuti irrevocabili  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice  di

procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne  trasmette  copia

autentica al prefetto affinche' disponga la  confisca  amministrativa

ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in

quanto compatibili.

  3. Nelle ipotesi di reato per le  quali  e'  prevista  la  sanzione

amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo,

l'agente o l'organo accertatore della  violazione  dispone  il  fermo

amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo  la

procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

  4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato

e di condanna sono irrevocabili,  anche  se  e'  stata  applicata  la

sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato

la sentenza  o  il  decreto,  nel  termine  di  quindici  giorni,  ne

trasmette copia autentica all'organo di polizia competente  affinche'

disponga  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  ai   sensi   delle

disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

  5. Avverso il sequestro di cui  al  comma  1  e  avverso  il  fermo

amministrativo di cui al comma 3 del  presente  articolo  e'  ammessa

opposizione ai sensi dell'articolo 205.

  6. La declaratoria di estinzione del reato per morte  dell'imputato

importa l'estinzione della sanzione  amministrativa  accessoria.  Nel

caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in

caso di fermo, l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'agente  o

l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno

delle  condizioni  di  legge  per   l'applicazione   della   sanzione

amministrativa accessoria e procede ai sensi  degli  articoli  213  e

214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena  successiva  alla

sentenza irrevocabile di condanna non  ha  effetto  sull'applicazione

della sanzione amministrativa accessoria.

  7.  Nel  caso  di  sentenza  irrevocabile  di  proscioglimento,  il

prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il  comando

da cui dipende l'agente  o  l'organo  accertatore  della  violazione,

ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina  la  restituzione

del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine,  sono  fatti  salvi

gli effetti del fermo amministrativo provvisorio  disposto  ai  sensi

del citato comma 3».

  2. Salvo  il  caso  di  confisca  definitiva,  i  ciclomotori  e  i

motoveicoli  utilizzati   per   commettere   una   delle   violazioni

amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170  e

171 del decreto legislativo n. 285  del  1992  prima  della  data  di

entrata in  vigore  della  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  sono

restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese  di  recupero,

di trasporto e di custodia.

  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo

l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

                              Art. 45.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285  del  1992,

                 in materia di educazione stradale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285  del

1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti»

fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il  Ministro

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio

decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e

dei trasporti,  dell'interno  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed

autonomie  locali,   avvalendosi   dell'Automobile   Club   d'Italia,

predispone».

  2. Il decreto di cui al  comma  1  dell'articolo  230  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma1 del

presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

  3. I programmi di cui al comma  1  dell'articolo  230  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1

del presente articolo,  sono  svolti  obbligatoriamente,  nell'ambito

delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico del bilancio dello Stato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico

2011-2012.

 

                              CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

 

                              Art. 46.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il  coordinamento  delle

             attivita' connesse alla sicurezza stradale)

  1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attivita' di  sicurezza

stradale,  sotto  ogni   profilo   svolte   da   tutti   i   soggetti

istituzionalmente  preposti,  anche  ai  vari  livelli   di   governo

territoriale, e' istituito, presso il Ministero delle  infrastrutture

e dei trasporti, il Comitato  per  l'indirizzo  ed  il  coordinamento

delle  attivita'  connesse  alla  sicurezza  stradale,   di   seguito

denominato «Comitato».

  2. Il  Comitato  svolge  azione  di  supporto  al  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

    a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza

con  gli  indirizzi  in  materia  di  sicurezza   stradale   definiti

dall'Unione europea;

    b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le  linee  di

azione prioritarie di intervento per  la  predisposizione  del  Piano

nazionale della sicurezza stradale;

    c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale

posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati  in

materia;

    d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche

con riguardo agli interventi posti in essere dagli  enti  proprietari

delle strade, comprese quelle gestite direttamente  dall'ANAS  Spa  e

dalle societa' concessionarie;

    e)  rendere  parere  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti ai fini della predisposizione della  relazione  annuale  al

Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

    f)  favorire  e  promuovere  il  coordinamento  delle   attivita'

finalizzate  alla  raccolta  dei  dati  relativi   all'incidentalita'

stradale di cui all'articolo 56 della presente legge;

    g) favorire e promuovere  il  coordinamento  delle  attivita'  di

raccolta e di diffusione delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla

viabilita';

    h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti  impegnati

a presidio della sicurezza  della  mobilita',  per  il  miglioramento

dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

    i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del

settore.

  3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro  delle  infrastrutture  e

dei trasporti ed e' composto dai seguenti membri:

    a)  un  rappresentante  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

    b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

    c) un rappresentante del Ministero della salute;

    d) un rappresentante del Ministero dell' interno;

    e)   un    rappresentante    del    Ministero    dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca;

    f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

    g) tre rappresentanti delle regioni, delle province  autonome  di

Trento e di Bolzano e degli enti locali,  nominati  dalla  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni.

  4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d),

e) ed fi, hanno qualifica almeno di direttore generale o  equivalente

e sono nominati dai  Ministri  delle  rispettive  amministrazioni  di

appartenenza entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore

della presente legge.  Per  la  partecipazione  al  Comitato  non  e'

prevista la corresponsione di compensi  o  rimborsi  spese  di  alcun

genere.

  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,

di intesa con  i  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze,  della

salute,  dell'interno,  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro  il  termine  di

centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente

legge, e' approvato un regolamento organizzativo e  di  funzionamento

interno del Comitato.

  6. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                              Art. 47.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle

                             autostrade)

  1. Gli enti  proprietari  e  concessionari  delle  strade  e  delle

autostrade  nelle  quali  si  registrano  piu'   elevati   tassi   di

incidentalita'  effettuano  specifici  interventi   di   manutenzione

straordinaria della sede stradale e autostradale,  delle  pertinenze,

degli  arredi,  delle  attrezzature  e  degli  impianti,  nonche'  di

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e

di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre  i

rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli  interventi

di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse  umane,

strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi  di

cui al comma 1, con particolare riferimento alla  sostituzione  della

segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle  barriere

obsolete o danneggiate,  all'utilizzo  di  strumenti  e  dispositivi,

anche realizzati  con  materiale  proveniente  da  pneumatici  usati,

idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche'

alla  sistemazione,  al  ripristino  e  al  miglioramento  del  manto

stradale.

  3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo

n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai  fini  della

definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e  delle

modalita'  di  determinazione  degli   incrementi   tariffari   nelle

convenzioni da stipulare successivamente  alla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge.

 

                              Art. 48.

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete

           autostradale e stradale di interesse nazionale)

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.

461, e' inserito il seguente:

   «Art. 1-bis.  -  1.  Alle  modifiche  della  rete  autostradale  e

stradale di interesse nazionaleesistente, individuata  ai  sensi  del

presente decreto, si provvede, su  iniziativa  dello  Stato  o  delle

regioni interessate, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

   2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra

Stato e regioni, e nella  conseguente  riclassificazione,  di  intere

strade o di singoli tronchi.

   3.  Alle  integrazioni  della  rete  autostradale  e  stradale  di

interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade  o

tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del  tracciato,

si provvede, fatte salve le norme  in  materia  di  programmazione  e

realizzazione di opere autostradali, sentito il  Consiglio  superiore

dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e  progetti

negli strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  nazionale  in

materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le  nuove

strade o tronchi nonche' le varianti che  alterano  i  capisaldi  del

tracciato  sono  classificati  di  interesse  nazionale  e,  per   le

varianti, e' contestualmente definita  l'eventuale  declassificazione

del tronco sotteso alla  variante,  senza  trasferimento  di  risorse

finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato

o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa

in esercizio, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti si provvede all'inserimento delle nuove  strade  o  tronchi

nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto  e,

in caso di variante,  alla  eventuale  declassificazione  del  tronco

sotteso alla variante.

   4. Per le integrazioni  della  rete  autostradale  e  stradale  di

interesse nazionale costituite dalla realizzazione  di  varianti  che

non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione  a  strada

di interesse nazionale avviene di diritto.

   5. Per i tratti di strada della rete autostradale  e  stradale  di

interesse  nazionale,  dismessi  a  seguito  della  realizzazione  di

varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri  abitati

con popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  si  applica  quanto

previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

   6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,

entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di  cui

al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute

nell'anno solare precedente».

  2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo  1997,

n. 59, l'ultimo periodo e' soppresso.

 

                              Art. 49.

     (Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  emanare,

sentito, per quanto di competenza, il Garante per la  protezione  dei

dati personali, direttive al fine di prevedere,  compatibilmente  con

la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina  in  materia

di protezione dei dati personali, l'impiego in via  sperimentale,  da

parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri  di  ciclomotori  e

motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento  in

via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi

del comma 3 dell'articolo 116 del  decreto  legislativo  n.  285  del

1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con  un  dispositivo

elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo  a  rilevare,

allo scopo di garantire  la  sicurezza  stradale,  la  tipologia  del

percorso, la velocita' media e puntuale del  veicolo,  le  condizioni

tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida,  nonche',  in

caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

 

                              Art. 50.

 (Certificazione di assenza  di  abuso  di  sostanze  alcoliche  e  di

assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope  per  chi

                esercita attivita' di autotrasporto)

  1. Per l'esercizio dell'attivita'  professionale  di  trasporto  su

strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D,  D+E,

l'interessato  deve  produrre  apposita  certificazione  con  cui  si

esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze

stupefacenti o psicotrope.

  2. Con decreto del Ministro della salute da adottare,  di  concerto

con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche

antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione

di  cui  al  comma  1,  sono  individuati  i  soggetti  competenti  a

rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

  3. Le spese connesse al rilascio della  certificazione  di  cui  al

comma  1  sono  a  carico  dei  soggetti  che   la   richiedono.   Le

amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono  alle   attivita'

previste dal  presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                              Art. 51.

(Modifiche al decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  in

materia  di  responsabilita'  del  vettore,  del   committente,   del

caricatore e del proprietario della merce, di documenti di  trasporto

e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attivita'  di

                         autotrasportatore)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «7-bis.  Quando  dalla  violazione  di  disposizioni  del   decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte  di  persone  o

lesioni personali gravi  o  gravissime  e  la  violazione  sia  stata

commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali  e'  richiesta  la

patente di guida di categoria C  o  C+E,  e'  disposta  la  verifica,

presso il  vettore,  il  committente,  nonche'  il  caricatore  e  il

proprietario della merce oggetto del trasporto,  del  rispetto  delle

norme  sulla  sicurezza  della  circolazione  stradale  previste  dal

presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni»;

    b) al comma 6  dell'articolo  7-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive

modificazioni»;

    c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

  «7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui all'articolo

116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  puo'

conseguire la patente di guida corrispondente  alle  categorie  della

patente estera posseduta il conducente titolare di patente  di  guida

rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni  di

reciprocita'  richiestedall'articolo  136,  comma  2,   del   decreto

legislativo  n.  285  del   1992,   dipendente   di   un'impresa   di

autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e  titolare  di

carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per  mera

esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la

propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto  del  rilascio

della patente, al titolare e' rilasciato  anche  un  duplicato  della

carta di qualificazione del  conducente  con  scadenza  di  validita'

coincidente con quella della carta di  qualificazione  duplicata.  Le

medesime disposizioni si applicano anche  qualora  il  dipendente  di

un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e

titolare di carta di  qualificazione  del  conducente  rilasciata  in

Italia per mera esibizione della  patente  di  guida  posseduta,  sia

titolare di una patente rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Unione

europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo  con  il

quale  non  sussistono  le  condizioni  di   reciprocita'   richieste

dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del  1992,

che scada di validita'».

 

                              Art. 52.

 (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo  60  della

legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio

         stradale in violazione della normativa comunitaria)

  1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298,  e  successive  modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:

  «Art. 46-bis. - (Cabotaggio stradale in violazione della  normativa

comunitaria).  -  1.  Qualora  un  veicolo  immatricolato  all'estero

effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni  di

cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del  Consiglio,  del  25  ottobre

1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di  esecuzione,  si

applicano la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da

euro  5.000  a  euro  15.000,  nonche'  la  sanzione   amministrativa

accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre

mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo  di

sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo  amministrativo,  secondo  le

procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui  al

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive

modificazioni, e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile

della  violazione,  ad  uno  dei  soggetti   individuati   ai   sensi

dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni

dell'articolo 207 del medesimo codice»;

    b) il quarto comma dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente:

  «Qualora le violazioni di cui agli articoli

  26 e 46 siano commesse  da  un  veicolo  immatricolato  all'estero,

esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di  cabotaggio,

si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della

strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e

successive modificazioni».

  2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                              Art. 53.

(Misure per la prevenzione  dei  danni  e  degli  incidenti  stradali

                    legati al consumo di alcool)

  1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125,  e'  sostituito

dal seguente:

    «Art. 14. - (Vendita e somministrazione di  bevande  alcoliche  e

superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate

lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2,  comma

2, del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e'  vietata

lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore

6.

    2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata  la

somministrazione di bevande  superalcoliche.  Nelle  stesse  aree  e'

vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore

6.

    3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1  e'  punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

    4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  e'  punita

con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  3.500  a  euro

10.500.

    5. Qualora, nell'arco di un  biennio,  sia  reiterata  una  delle

violazioni delle disposizioni di cui ai commi  1  o  2,  il  prefetto

territorialmente competente in  relazione  al  luogo  della  commessa

violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita

e somministrazione di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche  per  un

periodo di trenta giorni».

  2. L'articolo 6-bis del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.  151,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e'

abrogato.

 

                              Art. 54.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool

                         nelle ore notturne)

  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,  n.  160,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

  «2. I titolari e i gestori  degli  esercizi  muniti  della  licenza

prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del  testo  unico

delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi  gli  esercizi

ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di

intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  nonche'  chiunque

somministra bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree

pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o  da

associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di

bevande  alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non   possono

riprenderla nelle tre ore  successive,  salvo  che  sia  diversamente

disposto dal questore in considerazione di  particolari  esigenze  di

sicurezza.

  2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di  vicinato,  di  cui

agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo  31

marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,  devono  interrompere

la vendita per asporto di bevande alcoliche  e  superalcoliche  dalle

ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto  dal  questore

in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

  2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non  si  applicano  alla

vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il    gennaio  e  nella

notte tra il 15 e il 16 agosto.

  2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2,  che

proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere  presso

almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione  del  tasso

alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a  disposizione

dei clienti che desiderino verificare il proprio stato  di  idoneita'

alla guida dopo  l'assunzione  di  alcool.  Devono  altresi'  esporre

all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che

riproducano:

    a) la descrizione dei sintomi correlati  ai  diversi  livelli  di

concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

    b) le quantita', espresse in  centimetri  cubici,  delle  bevande

alcoliche piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del  tasso

alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5  grammi  per

litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

  2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti

della licenza di cui ai commi primo e secondo  dell'articolo  86  del

testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio

decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni,  sono

autorizzati a svolgere nelle ore  pomeridiane  particolari  forme  di

intrattenimento    e    svago    danzante,    congiuntamente     alla

somministrazione di  bevande  alcoliche,  in  tutti  i  giorni  della

settimana, nel rispetto della normativa vigente  in  materia  e,  ove

adottati, dei regolamenti e delle ordinanze  comunali,  comunque  non

prima delle ore 17 e non  oltre  le  ore  20.  Sono  fatte  salve  le

autorizzazioni gia' rilasciate per  lo  svolgimento  delle  forme  di

intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore  serali  e

notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al

presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di

cui al regio decreto n. 773 del 1931»;

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi  2,  2-bis  e

2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di  una

somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora  siano  state  contestate,

nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo  previsto

ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e'  disposta  la  sospensione  della

licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l'  attivita'  ovvero

dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a

trenta giorni,  secondo  la  valutazione  dell'autorita'  competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  2-quater  comporta

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  300  a

euro 1.200».

  2. Le disposizioni di cui al comma  2-quater  dell'articolo  6  del

decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 2 ottobre 2007,  n.  160,  introdotto  dal  comma  1  del

presente articolo, si applicano, per i locali diversi da  quelli  ove

si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a  decorrere

dal terzo mese successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge.

 

                              Art. 55.

 (Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti  farmaceutici

                pericolosi per la guida dei veicoli)

  1. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  tutti  i

prodotti farmaceutici,  soggetti  o  meno  a  prescrizione  medica  e

presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti  negativi  in

relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

  2. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente  legge,  con  decreto  del  Ministro   della   salute   sono

individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi

decreti   del   medesimo    Ministro    si    provvede    annualmente

all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti  farmaceutici  di  cui  al

periodo precedente.

  3.  Sulle  confezioni  esterne  o  sui  contenitori  dei   prodotti

farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve  essere

riportato, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  79  del

decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica

in  modo  ben  visibile  la  pericolosita'  per  la  guida  derivante

dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

  4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma  2,  sono

individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni  del  comma

3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici  di

dimensioni ridotte.

  5. Le imprese farmaceutiche e le  altre  imprese  che  producono  i

prodotti farmaceutici di cui ai  commi  1  e  2  si  uniformano  alle

disposizioni del  presente  articolo  entro  seimesi  dalla  data  di

entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

  6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2

confezionati prima del termine di cui al comma 5 e'  consentita  fino

alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

  7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai  commi  1  e  2  siano

posti in commercio dopo il  termine  di  cui  al  comma  5  senza  il

pittogramma di  cui  al  comma  3,  il  titolare  dell'autorizzazione

all'immissione in commercio e' soggetto alla sanzione  amministrativa

del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

  8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con

provvedimento  motivato,  ordina  al   titolare   dell'autorizzazione

all'immissione in commercio del prodotto  farmaceutico  l'adeguamento

della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

  9. In caso di mancata ottemperanza entro  il  termine  indicato  ai

sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione

all'immissione  in  commercio  del  prodotto  farmaceutico  fino   al

compiuto adempimento.

 

                              Art. 56.

  (Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita' stradale)

  1.  Ferme  restando  le  competenze  dell'Istituto   nazionale   di

statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro

dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

sono fissati i termini e le modalita' per  la  trasmissione,  in  via

telematica, dei dati relativi all'incidentalita'  stradale  da  parte

delle Forze dell'ordine e degli enti locali  al  Dipartimento  per  i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del

Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   fini

dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli  225  e  226

del decreto legislativo n. 285 del 1992.

  2. Per la predisposizione della  dotazione  strumentale  necessaria

per l'attuazione delle disposizioni del comma  1  e'  autorizzata  la

spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.  Al

relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  della

dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,

n. 307.

 

                              CAPO III

          DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

 

                              Art. 57.

              (Misure alternative alla pena detentiva)

  1.  In  luogo  della   misura   detentiva   dell'arresto   prevista

dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285  del  1992  e  dagli

articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del  1992,

come   da   ultimo,   rispettivamente,   modificati   e    introdotto

dall'articolo 33 della presente legge,  a  richiesta  di  parte  puo'

essere disposta la misura alternativa dell'affidamento  in  prova  ai

servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.

354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro

della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano

l'attivita' nel settore  dell'assistenza  alle  vittime  di  sinistri

stradali e alle loro famiglie.

 

                              Art. 58.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia  di  protezione  dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

 concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

  1. All'articolo 74 del codice in materia  di  protezione  dei  dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai  quali  puo'

desumersi la speciale natura dell'autorizzazione  per  effetto  della

sola visione del contrassegno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di

diciture dalle  quali  puo'  essere  individuata  la  persona  fisica

interessata»;

    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo  della

persona  fisica  interessata  sono  riportati  sui  contrassegni  con

modalita' che non consentono la loro diretta visibilita'  se  non  in

caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento».

 

                              Art. 59.

 (Rilascio di un  permesso  di  guida  provvisorio  in  occasione  del

                       rinnovo della patente)

  1. Ai titolari di patente di guida, chiamati  per  sottoporsi  alla

prescritta visita medica presso  le  competenti  commissioni  mediche

locali  per  il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli  uffici  della

motorizzazione civile sono autorizzati a  rilasciare,  per  una  sola

volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale

delle procedure di rinnovo.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo  non  si

applicano in favore dei titolari  di  patente  di  guida  che  devono

sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186,  comma  8,  e

187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

                              CAPO IV

  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

 

                              Art. 60.

 (Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

legge, sono definite le  caratteristiche  per  l'omologazione  e  per

l'installazione di dispositivi finalizzati a  visualizzare  il  tempo

residuo di accensione delle luci dei nuovi  impianti  semaforici,  di

impianti impiegati per regolare la velocita' e di  impianti  attivati

dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei  mesi

dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

 

                              Art. 61.

 (Modalita' di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n.

              285 del 1992 da parte degli enti locali)

  1. Agli enti  locali  e'  consentita  l'attivita'  di  accertamento

strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285  del  1992

soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o  da  essi  acquisiti

con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone  fisso,

da   utilizzare   ai   fini   dell'accertamento   delle    violazioni

esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di

polizia locale, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  5  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

giugno 1999, n. 250.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

  Data a Roma, addi' 29 luglio 2010

 

                             NAPOLITANO

 

                                  BERLUSCONI,     Presidente      del

                                  Consiglio dei Ministri

 

  Visto, il Guardasigilli: Alfano