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Roma, 24 agosto 2010
Circolare n. 156/2010
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione del bollo auto –
Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n.121369 del 13.8.2010.
Nell’ambito dei 400
milioni di euro che il Governo ha stanziato quest’anno a favore
dell’autotrasporto in conto terzi, 44 milioni sono
stati destinati al rifinanziamento degli sconti del bollo auto.
Ora l’Agenzia delle
Entrate, col provvedimento indicato in oggetto, ha confermato la misura degli
sconti (analoga a quella dello scorso anno), pari al 38,5 per cento per i
veicoli commerciali di peso compreso tra 7,5 e 11,5 tonnellate e al 77 per
cento per i veicoli di peso superiore alle 11,5
tonnellate.
Peso dei veicoli |
Misura dello sconto |
Da |
38,5
% |
Oltre 11,5 tonn |
77 % |
Lo sconto va
calcolato sull’ammontare del bollo 2010 e può essere usufruito tramite credito
d’imposta nei versamenti effettuati col modello F24. Il codice tributo è il 6829.
Come in precedenza,
la compensazione è consentita previa presentazione tramite raccomandata al
Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (via Rio Sparto 21,
65129 Pescara) di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando
l’apposito modulo redatto dall’Agenzia e disponibile
sul sito www.agenziaentrate.it
alla voce “Crediti di imposta autotrasporto”. Con l’autodichiarazione le imprese
richiedenti devono attestare di non essere in condizioni di difficoltà, di
non aver ricevuto aiuti di stato illegali (ovvero di averli restituiti) e
di usufruire del credito d’imposta entro l’ammontare massimo di 500 mila euro
per il triennio 2008-2010 (rientrano in tale importo tutti gli aiuti de minimis
usufruiti nel triennio, come ad es. la decontribuzione del lavoro straordinario
degli autisti applicata nel 2008).
Il credito d’imposta
non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla
formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della diminuzione del pro-rata per la deducibilità degli interessi passivi e
degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir).
L’importo del
credito spettante e del credito utilizzato in
compensazione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.123/2009 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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