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Roma, 24 agosto 2010

 

Circolare n. 156/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione del bollo auto – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n.121369 del 13.8.2010.

 

Nell’ambito dei 400 milioni di euro che il Governo ha stanziato quest’anno a favore dell’autotrasporto in conto terzi, 44 milioni sono stati destinati al rifinanziamento degli sconti del bollo auto.

 

Ora l’Agenzia delle Entrate, col provvedimento indicato in oggetto, ha confermato la misura degli sconti (analoga a quella dello scorso anno), pari al 38,5 per cento per i veicoli commerciali di peso compreso tra 7,5 e 11,5 tonnellate e al 77 per cento per i veicoli di peso superiore alle 11,5 tonnellate.

 

Peso dei veicoli

Misura dello sconto

Da 7,5 a 11,5 tonn

38,5 %

Oltre 11,5 tonn

77   %

 

Lo sconto va calcolato sull’ammontare del bollo 2010 e può essere usufruito tramite credito d’imposta nei versamenti effettuati col modello F24. Il codice tributo è il 6829.

 

Come in precedenza, la compensazione è consentita previa presentazione tramite raccomandata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (via Rio Sparto 21, 65129 Pescara) di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando l’apposito modulo redatto dall’Agenzia e disponibile sul sito www.agenziaentrate.it alla voce “Crediti di imposta autotrasporto”. Con l’autodichiarazione le imprese richiedenti devono attestare di non essere in condizioni di difficoltà, di non aver ricevuto aiuti di stato illegali (ovvero di averli restituiti) e di usufruire del credito d’imposta entro l’ammontare massimo di 500 mila euro per il triennio 2008-2010 (rientrano in tale importo tutti gli aiuti de minimis usufruiti nel triennio, come ad es. la decontribuzione del lavoro straordinario degli autisti applicata nel 2008).

 

Il credito d’imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della diminuzione del pro-rata per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir).

 

L’importo del credito spettante e del credito utilizzato in compensazione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.123/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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