Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 24 agosto 2010

 

Circolare n. 157/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – In vigore le nuove norme – Legge 4.8.2010, n.127, su G.U. n.186 dell’11.8.2010.

 

La legge n.127/2010 contiene l’intero pacchetto delle nuove norme sull’autotrasporto.

 

Con l’entrata in vigore del provvedimento (12 agosto 2010) si è aperto il termine di nove mesi entro cui le associazioni dei vettori e dei committenti possono stipulare accordi per la determinazione dei costi minimi per i contratti scritti e per derogare alle altre disposizioni del pacchetto disciplinandole in maniera diversa.

 

Le norme immediatamente operative riguardano i tempi di pagamento delle fatture di trasporto stradale, l’esclusione del vettore dalla gestione dei pallets e la corresponsabilità della filiera per le violazioni al CdS.

 

La norma sui tempi di attesa al carico e lo scarico diverrà operativa non appena il Ministero dei Trasporti emanerà il decreto di attuazione e l’Osservatorio determinerà la misura dell’indennizzo dovuto al vettore in caso di superamento del periodo di franchigia.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.153/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 186 del 11.8.2010 (fonte Guritel)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 103

Testo  del decreto-legge 6 luglio 2010,  n. 103  coordinato con la legge
di   conversione  4  agosto 2010, n. 127  recante: «Disposizioni urgenti
per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di  trasporto
marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti».

 

                               Art. 1

 

                         *****OMISSIS*****

 

                            Art. 1-bis 
   Misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo
  1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza  stradale  e  la
regolarita' del mercato dell'autotrasporto  di  merci  per  conto  di
terzi, nel contratto di trasporto, stipulato  in  forma  scritta,  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
286, l'importo a favore del vettore deve essere  tale  da  consentire
almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che  garantiscano,
comunque, il  rispetto  dei  parametri  di  sicurezza  normativamente
previsti.  Tali  costi  minimi  sono  individuati  nell'ambito  degli
accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative
di vettori rappresentati nella Consulta generale per  l'autotrasporto
e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni  associative
dei committenti. Tali accordi possono altresi' prevedere contratti di
trasporto di merci su strada di durata o quantita' garantite,  per  i
quali e' possibile derogare alle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma nonche' alle previsioni di cui agli  articoli  7,  comma  3,  e
7-bis del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  ed  alle
disposizioni in materia di azione diretta. 
  4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non  siano
stipulati entro il termine di nove mesi,  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  l'Osservatorio  sulle
attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
g), del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.  284,  determina  i
costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il  termine
di cui al  primo  periodo,  qualora  entro  ulteriori  trenta  giorni
l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei
costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto  stipulati
in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli  fini
della determinazione del corrispettivo. 
  4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un  corrispettivo  di
importo inferiore a quanto previsto nel comma 4  o,  in  alternativa,
nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente  per
il pagamento della differenza si prescrive entro  il  termine  di  un
anno, decorrente dal giorno del completamento  della  prestazione  di
trasporto, salvo diverse pattuizioni  fondate  su  accordi  volontari
conclusi ai sensi del comma 4. 
  4-quater. In  deroga  a  quanto  previsto  nei  commi  4  e  4-bis,
l'importo del corrispettivo a favore del vettore per  le  prestazioni
di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in  forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, e' rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove  le
suddette prestazioni  siano  effettuate  entro  il  limite  di  cento
chilometri giornalieri, fatte salve diverse  pattuizioni  fondate  su
accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4. 
  4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto,  il  vettore
e' tenuto a fornire al committente un'attestazione  rilasciata  dagli
enti previdenziali, di data non anteriore a  tre  mesi,  dalla  quale
risulti che l'azienda  e'  in  regola  ai  fini  del  versamento  dei
contributi assicurativi e previdenziali»; 
b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. Ferma restando l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine  di  pagamento
del corrispettivo relativo ai contratti  di  trasporto  di  merci  su
strada non  puo',  comunque,  essere  superiore  a  sessanta  giorni,
decorrenti dalla  data  di  emissione  della  fattura  da  parte  del
creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine  del  mese  in
cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.  E'  esclusa
qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta  o  verbale,  che
non  sia  basata  su  accordi  volontari  di  settore,  conclusi  tra
organizzazioni associative di vettori  rappresentati  nella  Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma  16,
e organizzazioni associative dei committenti»; 
c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231.
Ove il pagamento  del  corrispettivo  avvenga  oltre  il  novantesimo
giorno dalla data di emissione della fattura,  oltre  agli  interessi
moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui  al
comma 14»; 
d) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche
alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai
vettori, che  partecipano  al  servizio  di  trasporto  di  merci  su
strada»; 
e) al comma 14, le parole: «di cui ai commi 6, 7,  8  e    sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis». 
  2. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
a) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini  del  carico  e
scarico. Franchigia). - 1.  Nel  contratto  scritto  e'  indicato  il
periodo di franchigia, connesso  all'attesa  dei  veicoli  per  poter
effettuare le operazioni  di  carico  e  scarico,  da  calcolare  dal
momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico  o  scarico  della
merce, che non puo' essere superiore alle due ore di attesa  sia  per
il carico che per lo scarico. A tal fine il committente e'  tenuto  a
fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e  l'orario  in
cui sono previste le operazioni di carico o di  scarico,  nonche'  le
modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. 
  2.  Il  committente  e'  tenuto  a  corrispondere  al  vettore   un
indennizzo per il superamento del periodo di  franchigia  di  cui  al
comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di  rivalsa
nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo e'  dovuto
per ogni ora o frazione di ora di  ritardo  nelle  operazioni  ed  e'
commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo,  come
definiti in sede di Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto  di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 284. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
caso di diverse  pattuizioni  fra  le  parti,  basate  sugli  accordi
volontari fra le organizzazioni associative di vettori  rappresentati
nella Consulta generale per l'autotrasporto e per  la  logistica,  di
cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto,
con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle
strutture della grande distribuzione e dedicate  alla  movimentazione
delle merci nelle aree urbane, e su specifici  accordi  di  programma
con le amministrazioni e gli  enti  competenti  per  quanto  riguarda
attivita' di autotrasporto connesse alla movimentazione  delle  merci
nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari,  promossi  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il  periodo
di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di  carico  o
di scarico non puo' essere complessivamente superiore alle due ore di
attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le  altre
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5. Con decreto dirigenziale del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  sono  stabilite  le   modalita'   applicative   delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo  alla
definizione della decorrenza dei tempi  di  franchigia  in  relazione
alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico,  nonche'  alle
modalita' di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi»; 
b) all'articolo 7, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «4. Quando il contratto di trasporto non  sia  stato  stipulato  in
forma scritta, anche mediante  richiamo  ad  un  accordo  di  diritto
privato concluso ai sensi dell'articolo  5,  gli  organi  di  polizia
stradale che hanno accertato la violazione, da parte  del  conducente
del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei  limiti  di
velocita' di cui all'articolo 142 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei
tempi di guida e di riposo  di  cui  all'articolo  174  dello  stesso
decreto legislativo, verificano la  compatibilita'  delle  istruzioni
scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della  specifica
prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione  di  cui
e' stata contestata la violazione. Le istruzioni  devono  trovarsi  a
bordo  del  veicolo  e  possono  essere  contenute  nella  scheda  di
trasporto o nella documentazione  equivalente  ovvero  allegate  alla
documentazione equipollente di cui all'articolo  7-bis.  In  mancanza
delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore  ed  al
committente  si  applicano  le  sanzioni  amministrative   pecuniarie
previste per  le  violazioni  contestate  al  conducente.  Le  stesse
sanzioni sono altresi' applicate al vettore e al  committente  quando
le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il  rispetto  delle
predette norme. 
  5. In relazione alle esigenze di tutela  della  sicurezza  sociale,
quando il contratto di trasporto non sia  stato  stipulato  in  forma
scritta, anche mediante richiamo ad un  accordo  di  diritto  privato
concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente, o un suo  delegato
alla  compilazione,  riporta  sulla  scheda  di  trasporto  o   sulla
documentazione equivalente di cui all'articolo  7-bis,  comma  1,  il
numero  di  iscrizione   del   vettore   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori  ovvero  allega   alla   documentazione   ad   essa
equipollente una dichiarazione scritta di aver  preso  visione  della
carta di circolazione del veicolo o di altra  documentazione  da  cui
risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale  degli
autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla
scheda di trasporto  o  sui  documenti  equivalenti  ovvero  non  sia
allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione  sopra  indicata,
al committente e' applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis,
comma 4»; 
c) all'articolo 7-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative  al
vettore, comprensive del  numero  di  iscrizione  all'Albo  nazionale
degli  autotrasportatori,  al  committente,  al  caricatore   ed   al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso,  come
definiti all'articolo  2,  comma  1,  nonche'  quelle  relative  alla
tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di  carico
e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le  categorie  di
trasporto   di   merci   a   collettame,   ai   fini   dell'esenzione
dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,
nonche' i documenti di trasporto previsti  dalle  norme  comunitarie,
dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o  da  altra  norma
nazionale in  materia  di  autotrasporto  di  merci,  da  considerare
equipollenti alla scheda di trasporto»; 
d) all'articolo  7-bis,  i  commi  5  e  6  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta  a
bordo del veicolo la scheda  di  trasporto  ovvero,  in  alternativa,
copia  del  contratto  in  forma  scritta  o   altra   documentazione
equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, e' punito  con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  da
40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre
disposto il fermo amministrativo del veicolo, che  verra'  restituito
al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero  a  persona
delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la  scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma  scritta  o
altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La  scheda  di
trasporto, il contratto  in  forma  scritta  o  altra  documentazione
equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il  termine
di quindici giorni successivi all'accertamento della  violazione.  In
caso di mancata esibizione,  l'ufficio  dal  quale  dipende  l'organo
accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al  comma
4, con  decorrenza  dei  termini  per  la  notificazione  dal  giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.  Si
applicano le disposizioni degli articoli 214  e  180,  comma  8,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni. 
  6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a  chiunque
circoli  alla  guida  di  veicoli  immatricolati   all'estero   nello
svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora  non
rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3  ovvero  gli
stessi  non  risultino  compilati  correttamente.  In  tali  casi  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  207  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»; 
e) dopo l'articolo 7-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-ter (Disposizioni in materia di azione diretta).  -  1.  Il
vettore di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  b),  il  quale  ha
svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore,  a  sua
volta obbligato ad eseguire la  prestazione  in  forza  di  contratto
stipulato con precedente vettore  o  direttamente  con  il  mittente,
inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta  per
il pagamento del corrispettivo nei  confronti  di  tutti  coloro  che
hanno ordinato il trasporto, i quali sono  obbligati  in  solido  nei
limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo
pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno  nei  confronti
della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi  diversa
pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore»; 
  f) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Procedura di accertamento  della  responsabilita').  -  1.
L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui all'articolo
7, comma 3, puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione
della violazione commessa dall'autore materiale  della  medesima,  da
parte delle autorita' competenti, mediante  esame  del  contratto  di
trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista
dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed  i
documenti considerati ad essa equivalenti o  equipollenti,  ai  sensi
dell'articolo 7-bis. 
  2. In caso di mancata esibizione  del  contratto  di  trasporto  in
forma scritta da parte  del  conducente  all'atto  del  controllo,  e
qualora  sia  presente  a  bordo  del   veicolo   una   dichiarazione
sottoscritta  dal  committente  o  dal   vettore   che   ne   attesti
l'esistenza, l'autorita'  competente,  entro  quindici  giorni  dalla
contestazione  della  violazione,  richiede  ai   soggetti   di   cui
all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni  dalla
notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta. 
  3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in
forma  scritta,  l'autorita'  competente,  in  base  all'esame  dello
stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilita' dei  soggetti
di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste. 
  4.  Le  stesse  sanzioni  sono  irrogate   in   caso   di   mancata
presentazione  della  documentazione  richiesta  entro   il   termine
indicato»; 
  g) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: 
  «Art.  11-bis  (Imballaggi  e  unita'  di  movimentazione).
  1.Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure
stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore,  al
termine  dell'operazione  di  trasporto,  non  ha  alcun  obbligo  di
gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi  o  delle
unita' di movimentazione utilizzate. 
  2. Qualora il committente e il destinatario della  merce  si  siano
accordati per la  riconsegna  degli  imballaggi  o  delle  unita'  di
movimentazione, il vettore non e'  responsabile  per  il  rifiuto  di
restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di
numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle  con  cui  e'  stato
effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad  un  compenso  per
ogni prestazione accessoria eseguita. 
  3.  L'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  delle   unita'   di
movimentazione usate e' consentito sulla  base  di  apposita  licenza
rilasciata dalla questura  competente  per  territorio.  Il  titolare
della licenza e' tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato
dalla questura quantita' e tipologia delle unita'  di  movimentazione
cedute e acquistate,  nonche'  i  dati  identificativi  dei  soggetti
cedenti e cessionari. 
  4. Allo scopo  di  tutelare  l'igiene  e  la  salute  pubblica,  le
operazioni   di   trasporto   su   stradadimercidestinate
all'alimentazione umana o animale  sono  svolte  nel  rispetto  della
 vigente disciplina comunitaria e nazionale.». 
  3. Le disposizioni di cui al comma  2,  lettera  e),  si  applicano
decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.   40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
comma 5, lettera b), dopo le parole:  «legge  24  dicembre  1985,  n.
808,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso  l'istituzione  di
un  apposito  fondo  di  garanzia  da  affidare,  mediante   apposita
convenzione,   all'Agenzia   nazionale   per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.,».

 

                               Art. 2 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

 

FINE TESTO