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Roma, 25 agosto 2010

 

Circolare n. 161/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Scadenza del 4.12.2011 – D.M. 22.7.2010 su G.U. n.184 del 9.8.2010.

 

Col decreto indicato in oggetto è stata aggiornata la normativa vigente (DM 28.4.2005, n.161) al fine di confermare il differimento al 4 dicembre 2011 del termine per l’adeguamento ai requisiti di capacità finanziaria e professionale da parte delle imprese di autotrasporto che esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di peso fino a 6 tonnellate o con portata utile fino a 3,5 tonnellate.

 

La proroga, introdotta quest’anno col decreto Milleproroghe, ha consentito di riallineare il termine per l’adeguamento (che sarebbe scaduto nel corrente mese di agosto) alla data di entrata in vigore del Regolamento comunitario sull’accesso alla professione (Regolamento n.1071/2009).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.41/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 184 del 9.8.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2010

Proroga del termine  previsto  dall'articolo  5,  comma  7-quinquies,
della legge 26 febbraio 2010 n.  25,  recante:  «Proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative». 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
Visto il decreto ministeriale 28  aprile  2005,  n.  161  (Gazzetta
Ufficiale n.  189  del  16  agosto  2005),  recante  «Regolamento  di
attuazione  del  decreto  legislativo  22  dicembre  2000,  n.   395,
modificato dal decreto legislativo n. 478 del  2001,  in  materia  di
accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  di  viaggiatori  e
merci»; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 2,  del  decreto  ministeriale
teste' richiamato, con cui in attuazione dell'art. 18, comma  2,  del
decreto legislativo n.  395  del  2000,  si  prevede  il  termine  di
quarantotto mesi per  l'adeguamento  ai  requisiti  di  onorabilita',
capacita' finanziaria ed idoneita'  professionale  delle  imprese  di
autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte - con il  beneficio
dell'esenzione prevista dall'art. 1, commi 2  e  3  del  decreto  del
Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n.  198  -  nell'albo  di  cui
all'art. 1, della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la
data di entrata in vigore dello stesso decreto; 
  Visto l'art. 29, comma 1-duodecies, della legge 27  febbraio  2009,
n. 14,  di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n.  207,  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», con cui
il predetto termine di  quarantotto  mesi  e'  stato  sostituito  con
quello di sessanta mesi; 
  Visto l'art. 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010, n.
25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30  dicembre
2009, n. 194, recante «Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative» con il quale si stabilisce che: «Il Governo provvede  ad
adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'art. 5, comma  2,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni,  in
materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore
per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del
4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009»; 
 
                              Decreta: 
 
  All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e  successive  modifiche,  le
parole: «entro sessanta mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  4  dicembre
2011». 
    Roma, 22 luglio 2010 
 
                                                Il Ministro: Matteoli