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Roma, 2 settembre 2010
Circolare n.166/2010
Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della
contrattazione di secondo livello – Istruzioni per il recupero degli sgravi sui
premi 2009 – Messaggio INPS n. 21389 del 17.8.2010.
L’INPS ha fornito le
istruzioni operative per recuperare gli sgravi contributivi sui premi di
risultato 2009 (aziendali o territoriali) previsti dalla legge 247/2007 e successivamente
sbloccati dal D.M. 17.12.2009.
Le aziende aventi
diritto avranno tempo fino al 16
novembre p.v. per effettuare le operazioni di recupero.
Si rammenta che per
l’azienda la misura dello sgravio è pari a 25 punti percentuali dell’aliquota
INPS a proprio carico, mentre per il lavoratore lo sgravio è totale con
garanzia della copertura pensionistica.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.117/2010 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 17-08-2010
Messaggio n. 21389
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
OGGETTO: Anno 2009. Sgravio contributivo a favore della contrattazione
di secondo livello. Decreto interministeriale 17 dicembre 2009. Modalità operative
per la fruizione del beneficio contributivo.
Il DM 19 dicembre
Con la circolare n. 39
del 18 marzo 2010 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere
normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e
fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla
legge. Con il messaggio n. 16214/2010 è stata, quindi, rilasciata
la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio
contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello,
riferito agli importi corrisposti nell'anno 2009.
Portate a termine le
operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad
aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il
presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di
lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo
ex lege n. 247/2007.
Generalità
Con riguardo all’entità
dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi
costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti - le
aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di
secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un
importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente
spettante.
Si precisa, altresì, che
- per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota
in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre,
che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1,
comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di
rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Particolarità
Coesistenza di premi
Con riguardo ai
lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di
contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello
sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei
premi) pari a € 30.000
Premio contrattazione
aziendale € 700,00
Premio contrattazione
territoriale € 500,00
Misura massima di
premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000 *2,25%)
Sgravio azienda €
169,00 (€ 675*25%)
Sgravio lavoratore €
62,00 (€ 675*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio
contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%
sgravio sul premio
contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%
Ripartizione:
·
sgravio azienda sul
premio contratto aziendale = € 98,02 (€ 169*58%)
·
sgravio lavoratore sul
premio contratto aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)
·
sgravio azienda sul
premio contratto territoriale = € 70,98 (€ 169*42%)
·
sgravio lavoratore sul
premio contratto territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)
Aziende cessate
Le aziende -
autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2009 - che, nelle more del
provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della
fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (DM10V).
Lavoratori iscritti ad
Enti pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale
19 dicembre
Ai fini della fruizione
dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende
autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli Enti interessati.
Con riguardo ai
lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio
dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto,
limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.
Istruzioni operative
Alle posizioni
contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate
allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice
di autorizzazione “9D”.
Modalità di recupero.
Datori di lavoro non
agricoli.
I datori di lavoro
ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto,
potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione
della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale |
Contrattazione territoriale |
||
L944 |
Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L. |
L946 |
Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del
D.L. |
L945 |
Sgr. aziendale ex DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore |
L947 |
Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del
lavoratore |
da valorizzare nell’Elemento <Denuncia
Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>,
del flusso UNIEMENS.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il
datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di
sua competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere
effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del
presente messaggio, con riferimento a periodi contributivi non antecedenti ad
“agosto
Datori di lavoro agricoli
Per le aziende agricole con dipendenti, si fa
riferimento alle disposizioni già fornite con circolare n. 111 del 14/10/2009.
Adempimenti delle aziende
Per gli sgravi autorizzati per l’anno 2009, le
aziende dovranno presentare alle strutture territoriali competenti per
territorio una istanza cartacea sull’apposito modello allegato alla circolare.
L’azienda dovrà indicare i seguenti dati:
·
importo totale delle
retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
·
importo dello sgravio
per contrattazione territoriale indicando separatamente l’importo relativo alla
quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;
·
importo dello sgravio
per contrattazione aziendale indicando separatamente l’importo relativo alla
quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro avrà cura di restituire al
lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Adempimenti delle Sedi
Le sedi provvederanno all’acquisizione
dell’importo dello sgravio spettante relativo alla quota a carico del datore di
lavoro e del lavoratore utilizzando la procedura residente in ex-AS400 opzione
24 - consultazione emissione sgravi.
L’operatore dovrà apporre al momento della
selezione della riga contributiva una “X” sul lato sinistro e, successivamente,
indicare le lettere di seguito specificate che contraddistinguono il tipo di
sgravio:
·
“C” – sgravio per
contrattazione aziendale;
·
“T” - sgravio per
contrattazione territoriale.
Successivamente le Sedi procederanno
ad acquisire l’importo degli sgravi indicato nell’istanza e
distinto fra quota datore di lavoro e quota lavoratore; le altre tipologie di
sgravio attualmente visualizzate nella procedura – importo INAIL e TFR
- saranno inibite.
Le sedi avranno cura, infine, di comunicare
all’azienda l’importo dell’eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto
di compensazione con eventuali debiti.
Il
Vicario del Direttore generale
Crudo