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Roma, 2 settembre 2010

 

Circolare n.167/2010

 

Oggetto: Lavoro – Incentivi al reimpiego anticipato dei cassintegrati - Messaggio INPS n.20810 del 6.8.2010.

 

Come è noto, il D.M. 18.12.2009 (di attuazione della legge n.102/2009) ha messo a disposizione delle aziende uno strumento innovativo per fronteggiare i periodi di crisi. Per tutto il 2010, infatti, le aziende hanno la possibilità di reimpiegare anticipatamente propri lavoratori in cassa integrazione per sottoporli a progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono anche includere attività lavorativa.

Il richiamo anticipato non fa venire meno per il lavoratore il diritto all’indennità a carico dell’INPS fino al termine del periodo di cassa integrazione; dal canto suo l’azienda ha la possibilità di far lavorare il cassintegrato corrispondendo la sola differenza tra l’indennità di cassa integrazione e la normale retribuzione.

 

Intervenendo sulla materia l’INPS ha fornito chiarimenti sul trattamento contributivo da applicare sull’importo dovuto a titolo di differenziale di retribuzione. In particolare, rettificando un precedente orientamento, l’INPS ha precisato che su tale importo le aziende sono tenute a versare le sole contribuzioni minori (malattia, maternità, ecc.), con esclusione quindi della contribuzione pensionistica in quanto già garantita in via figurativa al lavoratore sull’indennità di cassa integrazione.

 

Si rammenta che il reimpiego dei cassintegrati deve essere preceduto da un apposito accordo sindacale da stipularsi al Ministero del Lavoro (o presso la sede centrale o presso le Direzioni regionali o provinciali) e con il coinvolgimento, nel caso di aziende che abbiano fatto ricorso alla cosiddetta cassa integrazione in deroga, della Regione interessata.

Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo l’azienda deve comunicare all’INPS, utilizzando il modello appositamente predisposto dallo stesso Istituto, i nominativi dei lavoratori reimpiegati anticipatamente. Per gli accordi già stipulati tale comunicazione deve essere effettuata entro il 6 settembre prossimo.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 20/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/p

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INPS

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

 

Roma, 06-08-2010

Messaggio n. 20810

 

OGGETTO: Art. 1, comma 1, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 e D.I. 49281. Progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

 

A seguito dei chiarimenti intervenuti a cura del Ministero del Lavoro si ritrasmette il messaggio già pubblicato con numero 20232 del 2 agosto 2010 modificato come segue. Il presente testo sostituisce integralmente il precedente inviato.

 

Premessa: progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento

 

Nell’ambito delle nuove misure volte al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, del tutto innovativo è lo strumento introdotto con l’art. 1, c. 1, D.L. 78/09, convertito con modificazioni nella L. 102/09, e attuato, dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, con il D.I. 49281 (G.U. n. 44 del 23.2.2010).

In base alla suddetta norma, «al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento».

Il D.I. 49281 individua i destinatari di tale disposizione e ne detta le modalità attuative.

 

1.1.  Destinatari

 In particolare, possono essere utilizzati in tali progetti  i seguenti lavoratori:

a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni  ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975 e ss. mm.;

b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991 e ss. mm.;

c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 L. 863/1984 e ss. mm.;

d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;

e) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni (circolari nn. 39 e 73 del 2009).

 

1.2.  Procedimento

 Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro – e con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Sulla base di apposita delega del direttore generale, i suddetti accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e nelle competenze di cui all'accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, regioni e province autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o provincia autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al predetto accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle regioni o province autonome e delle  imprese di appartenenza dei lavoratori.

 Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in  modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento.

A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti coinvolti negli accordi, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento

 Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ed in ogni caso prima dell’inizio della formazione, il datore di lavoro, utilizzando il modello allegato, deve comunicare all’ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione. Per gli accordi già stipulati tale termine decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

 

1.3.  Incentivo

 Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria.

 Il trattamento di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà ex art.1 L. 863/84, trattamenti ex art. 19, comma 1, L. 2/09 e ss. mm.) continuerà ad essere erogato al lavoratore secondo le modalità in essere alla data dell'accordo attuativo dei piani di formazione.

 

1.4.  Effetti sulla posizione assicurativa individuale

 L'INPS provvede, ad accreditare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

 Tenuto conto che la contribuzione figurativa accreditata è utile ai soli fini pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo i datori di lavoro devono versare su detta parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute.

  

1.5. Monitoraggio

 Le Direzioni Regionali  o Provinciali del Lavoro, delegate ai sensi dell' art. 2, comma 2, del decreto, trasmettono gli Accordi stipulati, con l'elenco dei lavoratori interessati, al Direttore Regionale INPS competente per territorio.

La Direzione Regionale INPS provvede agli eventuali controlli ed al monitoraggio trimestrale della spesa, inviando i dati alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.

Al fine di consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze il monitoraggio degli oneri finanziari, l'INPS comunica trimestralmente l'importo degli oneri sostenuti.

 

2. Istruzioni operative e contabili

  Le Direzioni Centrali Entrate, Sistemi Informativi e Tecnologici, Bilanci e Servizi fiscali, forniranno  le istruzioni operative e procedurali per la  parte di rispettiva competenza.

  

                                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                                                                           Nori
ALLEGATO