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Roma, 7 ottobre 2010

 

Circolare n. 185/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Incentivi alla formazione – Ulteriori risorse - Articolo 3 quater legge 1.10.2010, n.163, su G.U. n.233 del 5.10.2010.

 

Aumentano le risorse per i progetti formativi finanziati ai sensi del DPR n.89/2009.

 

Su proposta del Governo, con la legge indicata in oggetto è stato infatti previsto che le risorse stanziate con la legge 133/2008 (comma 28 dell’articolo 83 bis), pari complessivamente a 16 milioni di euro, possano essere utilizzate indifferentemente per il completamento di progetti di formazione o di aggregazione.

 

Tenuto conto che le risorse destinate all’aggregazione sono risultate eccedenti rispetto alle richieste, la norma consente di trasferire agli incentivi per la formazione le somme non utilizzate per l’aggregazione (oltre 8 milioni di euro).

 

Con l’occasione si rammenta il termine del 30 novembre prossimo entro il quale le imprese autorizzate allo svolgimento dei corsi di formazione finanziata dovranno rendicontare le spese.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.134/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 233 del 5.10.2010 (fonte Guritel)

LEGGE 1 ottobre 2010, n. 163

Conversione  in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125 recante misure urgenti per il settore
dei trasporti e disposizioni in  materia finanziaria.  Proroga del termine  di esercizio  della delega legislativa
in  materia di armonizzazione  dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.
 
                               Art. 1

                         *****OMISSIS*****

 
  3. la presente legge  entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

                         *****OMISSIS*****

 
                          Art. 3-quater. 
                Destinazione di risorse per incentivi 
                   nel settore dell'autotrasporto 
  1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  al
comma 28 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  risorse
complessive di cui  al  presente  comma  potranno  essere  utilizzate
indifferentemente  sia  per   il   completamento   di   progetti   di
aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di  ulteriori  progetti
da attivare secondo le modalita' stabilite  dai  regolamenti  di  cui
sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti».

 

FINE TESTO