Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 4 novembre 2010

 

Circolare n. 201/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Albo - Contributi anno 2011 – Delibera CCAA n. 17/2010, su G.U. n. 255 del 30.10.2010.

 

Si rammenta la scadenza del 31 dicembre per il versamento da parte delle imprese di autotrasporto dei contributi d’iscrizione all’Albo per il 2011.

 

Come è noto, l’ammontare dovuto è composto dalla quota fissa d’iscrizione aumentata della quota variabile in funzione del numero dei veicoli in disponibilità dell’im­presa e della ulteriore quota a veicolo. La misura delle quote 2011, fissate dal Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori con la delibera indicata in oggetto, è invariata rispetto al 2010.

 

ALBO AUTOTRASPORTATORI – CONTRIBUTI ANNO 2011

 

 

QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE

 

€ 20,66

 

 

QUOTA AGGIUNTIVA

VARIABILE IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI IN DISPONIBILITA’

 

 

Da 2 a 5

 

€ 5,16

 

 

Da 6 a 10

 

€ 10,33

 

 

Da 11 a 50

 

€ 25,82

 

 

Da 51 a 100

 

€ 103,29

 

 

Da 101 a 200

 

€ 258,23

 

 

Oltre 200

 

€ 516,46

 

 

ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA

VARIABILE IN FUNZIONE DEL PESO COMPLESSIVO DEI VEICOLI

 

 

Oltre 6 e fino a 11,5 ton

 

€ 5,16

a veicolo

 

 

Oltre 11,5 e fino a 26 ton

 

€ 7,75

a veicolo

 

 

Oltre 26 ton

 

€ 10,33

a veicolo

 

 

Come lo scorso anno le imprese possono consultare sul sito del Comitato Centrale (www.alboautrasporto.it) i dati relativi alla propria posizione, l’importo dovuto ed effettuare il pagamento direttamente online.

In alternativa il versamento della quota può essere effettuato tramite bollettino di c/c postale (utilizzando un bollettino in bianco intestandolo a: Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi – c/c n.34171009; nel retro va indicato il numero di iscrizione all’Albo e come causale “contributi anno 2011”).

 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere conservata dalle imprese ai fini degli eventuali controlli da parte delle competenti strutture provinciali.

 

Si rammenta che l’articolo 19 punto 3 della legge n.298/1974 prevede la sospensione dall’Albo per le imprese che non versino i contributi entro il 31 dicembre.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.184/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/lc

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G.U. n.255 del 30.10.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2010 n.17/2010

Quote che le imprese iscritte all'Albo degli  autotrasportatori  alla
data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere per l'anno  2011  al
Comitato centrale  per  l'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
 
                            IL PRESIDENTE 
del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
  Il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
riunitosi nella seduta del 19 ottobre 2010; 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; 
  Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
134, recante il  Regolamento  contabile  del  Comitato  centrale  per
l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
  Considerato che occorre stabilire  la  misura  delle  quote  dovute
dagli autotrasportatori in  rapporto  al  numero,  al  tipo  ed  alla
portata dei veicoli, al fine di sopperire  alle  spese  da  sostenere
durante l'anno 2011 per il funzionamento del  Comitato  centrale  per
l'Albo degli autotrasportatori; 
  Considerate le necessita' occorrenti per garantire  un  corretto  e
produttivo  funzionamento  della  struttura  del  Comitato  centrale,
nonche' per l'integrale adempimento da parte di questo  organismo  di
tutte le competenze e funzioni attribuitegli dalla legge n. 298/1974,
dalla legge n. 454/1997, dal decreto  legislativo  n.  284/2005,  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2009 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 134/2010; 
  Ritenuto  opportuno  consentire  alle  imprese  iscritte  di  poter
adempiere al versamento della  quota  relativa  all'anno  2011  anche
attraverso un sistema di pagamento telematico; 
  Tenuto conto delle proposte formulate  e  discusse  nella  predetta
seduta del Comitato centrale del 19  ottobre  2010  e  riportate  nel
relativo verbale; 
  Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto  di  cose
per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta  di
circa 599.918; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
  Le imprese iscritte  all'Albo  alla  data  del  31  dicembre  2010,
debbono corrispondere entro la stessa  data  sul  conto  corrente  n.
34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi, la quota  relativa  all'anno  2011  nella  misura
determinata ai sensi del successivo art. 2. 
  Al fine di agevolare il versamento della  quota  e'  in  vigore  un
sistema di pagamento telematico che, attraverso il sito istituzionale
del  Comitato  centrale   (www.alboautotrasporto.it),   consente   la
visualizzazione dell'importo dovuto ed il suo pagamento on  line  sul
c/c postale  intestato  al  Comitato  centrale,  come  da  istruzioni
reperibili sul predetto sito. 
  In alternativa, l'impresa puo' provvedere al versamento della quota
entro la predetta data del 31 dicembre 2010,  attraverso  un  normale
bollettino di versamento che  dovra'  essere  compilato  con  i  dati
relativi alla propria posizione, reperibili sul sopra  indicato  sito
web del Comitato centrale. 
  Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di  cui
al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa con la  procedura
prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298. 
 
                               Art. 2 
  La quota da versare per l'anno 2011  e'  stabilita  nelle  seguenti
misure: 
--------------------------------------------------------------------
1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le
imprese comunque iscritte all'Albo                            20,66
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al
precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in ralazione
alla dimensione numerica del proprio parco veicolare,
qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano
l'attività di autotrasporto:
  a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività
     con un numero di veicoli da 2 a 5                         5,16
  b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività
     con un numero di veicoli da 6 a 10                       10,33
  c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività
     con un numero di veicoli da 11 a 50                      25,82
  d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività
     con un numero di veicoli da 51 a 100                   € 103,29
  e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività
     con un numero di veicoli da 101 a 200                  € 258,23
  f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività
     con un numero di veicoli superiore a 200               € 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai
precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni
veicolo di massa complessiva superiore a 6.000
chilogrammi di cui la stessa è titolare:
  a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico,
     con massa complessiva da 6.001 a 11.500
     chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso
     rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi               5,16
  b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico,
     con massa complessiva da 11.501 a 26.000
     chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso
     rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi              7,75
  c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico,
     con massa complessiva oltre i 26.000
     chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso
     rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi                   10,33
--------------------------------------------------------------------
 
                               Art. 3 
  La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2011
deve essere  conservata,  dalle  imprese,  ai  fini  degli  eventuali
controlli,   esperibili   da   parte   delle   competenti   strutture
provinciali. 
  Il Comitato centrale provvede a fornire le necessarie informazioni,
relative all'avvenuto versamento della quota da parte delle  imprese,
alle predette strutture provinciali. 
    Roma, 19 ottobre 2010 
 
                                             Il presidente: De Lipsis