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Roma, 12 novembre 2010

 

Circolare n.206/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del Conducente - Decurtazione punti – DD.DD. 22.10.2010 su G.U. n.258 del 4.11.2010.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i due decreti dirigenziali indicati in oggetto, ha coordinato e aggiornato le disposizioni applicative della Carta di Qualificazione del Conducente, CQC (capo II del d.lgvo n.286/2005).

 

Rilascio d’ufficio – Nel trasporto di merci con veicoli superiori a 3,5 tonnellate il possesso della CQC è divenuto obbligatorio dal 10 settembre 2009. Com’è noto, i titolari di patenti C e CE alla data del 9 settembre 2009 possono ottenere il rilascio d’ufficio della carta da parte degli uffici della Motorizzazione fino al settembre 2014. Per gli altri conducenti il rilascio è subordinato alla frequenza di un apposito corso e al superamento di un esame. Il rinnovo della carta, che ha validità quinquennale, avviene previa frequenza di un corso di aggiornamento.

 

Decurtazione dei punti – Com’è noto, ai fini della decurtazione dei punti per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la guida professionale, la CQC da diritto ad un punteggio, oltre ai 20 punti della patente, di ulteriori 20 punti. Il recupero dei punti persi si ottiene tramite la frequenza di un corso e il superamento del relativo esame (per ogni corso si possono recuperare fino a 9 punti). L’iscrizione al corso di recupero può avvenire solo dopo il ricevimento della comunicazione di decurtazione dei punti e non è consentito frequentare più corsi contemporaneamente. Nel caso di perdita totale del punteggio della CQC, ovvero nel caso il titolare commetta nello stesso anno tre infrazioni che comportino ciascuna la perdita di almeno 5 punti, è necessario sostenere l’esame di revisione della carta.

 

Corsi di recupero – I corsi di recupero possono essere organizzati dalle autoscuole, dai centri di istruzione automobilistica abilitati e dagli enti autorizzati. Il corso deve avere durata massima di quattro settimane, per un numero complessivo di 20 ore (con un massimo di 3 ore giornaliere). Tutte le 20 ore vanno frequentate; le assenze entro le 6 ore vanno recuperate, mentre le assenze superiori comportano l’obbligo di ripetere l’intero corso.

 

Conducenti stranieri – Per i conducenti stranieri, comunitari ed extraUe, dipendenti di imprese di autotrasporto nazionali, l’utilizzo della CQC ai fini della decurtazione dei punti è consentito a condizione che gli stessi abbiano provveduto a convertire la propria patente estera in una patente italiana (art. 136 CdS). E’ stato inoltre escluso il rilascio d’ufficio della carta per i conducenti comunitari.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.191/2009

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.258 del 4.11.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 2010

Nuove  disposizioni  in  materia   di   rilascio   della   carta   di
qualificazione del conducente. 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente 
  1.   Ai   fini    dell'esercizio    dell'attivita'    professionale
dell'attivita' di autotrasporto  nell'ambito  dei  Paesi  dell'Unione
Europea  e  dello  Spazio  economico  Europeo  e'  fatto  obbligo  di
possedere la carta di qualificazione del conducente dal: 
    a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone; 
    b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose. 
  2. La carta di qualificazione del conducente  e'  rilasciata  dagli
Uffici Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a seguito dell'esame di  cui  all'art.  19,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 286 del 2005, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ovvero per documentazione ed in esenzione dal  predetto
esame, ai  sensi  dell'art.  17  del  citato  decreto  legislativo  e
dell'articolo 3 del presente decreto. 
 
                               Art. 2 
     Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente 
  1. Sulla carta di qualificazione  del  conducente  sono  riportati,
obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue: 
    1. Nome del titolare; 
    2. Cognome del titolare 
    3. Data e luogo di nascita del titolare; 
    4. a) data di rilascio; 
    b) data di scadenza; 
    c) denominazione dell'autorita' che ha  rilasciato  la  carta  di
qualificazione del conducente; 
    5. a) numero della patente di guida posseduta; 
    b) numero della carta di qualificazione del conducente; 
    6. Fotografia del titolare; 
    7. Firma del titolare 
    9.  Categorie  o  sottocategorie  di  veicoli  per  i  quali   il
conducente risponde agli obblighi di  qualificazione  iniziale  e  di
formazione periodica; 
    10.  La  data  di  scadenza   di   validita'   della   carta   di
qualificazione del conducente in  corrispondenza  delle  categorie  o
delle sottocategorie nonche'  il  codice  nazionale  107  qualora  il
documento sia stato rilasciato, a seguito di formazione accelerata, a
conducente di eta' inferiore a 21 anni per il trasporto di cose ed  a
23 per il trasporto persone. 
  2. La data  di  scadenza  da  indicare  al  punto  4.b)  del  comma
precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel
caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per  il
trasporto di persone che per il trasporto di cose. 
 
                               Art. 3 
Rilascio  della  carta   di   qualificazione   del   conducente   per
                           documentazione 
  1. La carta di qualificazione del conducente e'  rilasciata,  senza
obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e  l'esame
di valutazione delle conoscenze ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ai: 
    a) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria
D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre  la  data  del  9
settembre 2008; 
    b) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria
C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009; 
    c)  conducenti,  dipendenti  con  la  qualifica  di  autista   da
un'impresa avente sede  in  Italia,  titolari  di  patenti  di  guida
rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria D o
D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente  al
CAP di tipo KD, conseguiti entro la data del 9 settembre 2008; 
    d)  conducenti,  dipendenti  con  la  qualifica  di  autista   da
un'impresa avente sede  in  Italia,  titolari  di  patenti  di  guida
rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria C o
C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009. 
  2. Non puo' piu' essere richiesta la carta  di  qualificazione  del
conducente ai sensi del  presente  articolo,  oltre  la  data  del  9
settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, e del 9  settembre
2014 se abilita al trasporto di cose. 
  3. Le carte di qualificazione del conducente  rilasciate  ai  sensi
del presente articolo  sono  valide  fino  al  9  settembre  2013  se
abilitano al trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se
abilitano al trasporto di cose. 
 
                               Art. 4 
       Duplicato della carta di qualificazione del conducente 
  1. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  solo  alle
carte di qualificazione del conducente rilasciate in Italia. 
  2. Gli Uffici della Motorizzazione civile  procedono  all'emissione
del duplicato  della  carta  di  qualificazione  del  conducente  nei
seguenti casi: 
    a)  rinnovo  di  validita'  della  carta  di  qualificazione  del
conducente; 
    b) deterioramento, distruzione, smarrimento o furto  della  carta
di qualificazione del conducente; 
    c) in ogni caso in cui varia il  numero  della  patente  indicato
sulla carta di qualificazione del conducente. 
  2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono al rilascio del
duplicato  della  carta  di  qualificazione  del  conducente   previa
verifica  della  validita'  della  stessa   nonche'   della   patente
presupposta. 
 
                               Art. 5 
  Rinnovo di validita' della carta di qualificazione per conducenti 
  1. La validita' della carta di  qualificazione  del  conducente  e'
rinnovata  dall'Ufficio  motorizzazione   civile   nel   cui   ambito
territoriale di competenza ha sede il soggetto che ha svolto il corso
di formazione periodica, alla frequenza del quale e'  subordinato  il
rinnovo. 
  2. Il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica,  al
termine  dello  stesso,  rilascia  al  conducente  un  attestato   di
frequenza, conforme al modello previsto  all'allegato  9  del  DM  16
ottobre 2009. 
  3. Il soggetto di cui al comma 2, inoltre, trasmette al  competente
Ufficio della Motorizzazione civile, entro due giorni lavorativi  dal
termine    del     corso     stesso     e     tramite     il     sito
http://www.ilportaledellautomobilista.it/, l'elenco dei  partecipanti
che hanno conseguito la formazione periodica. 
  4. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione
dell'elenco,   all'emissione   del   duplicato   della    carta    di
qualificazione del conducente rinnovata nella validita'. Il  rilascio
di  tale  duplicato  e'  subordinato  al  ritiro   della   carta   di
qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione  di  eventuale
denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa. 
  5. La carta di qualificazione del conducente relativa al  trasporto
di  persone  puo'   essere   rinnovata   fino   al   compimento   del
sessantottesimo  anno  di  eta'  da  parte  del  suo  titolare,  alle
condizioni di cui all'art. 115, comma 2, lett. b), del  Codice  della
strada. 
 
                               Art. 6 
Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente 
  1. Alla richiesta di rilascio della  carta  di  qualificazione  del
conducente a seguito di  esame,  sono  allegate  le  attestazioni  di
pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami  per
conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n.  870,
nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4  del  decreto  del  Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di  bollo
relativa  alla  domanda  ed  alla   carta   di   qualificazione   del
conducente). 
  2. Alla richiesta di rilascio della  carta  di  qualificazione  del
conducente per documentazione, ovvero del duplicato  per  rinnovo  di
validita' o per deterioramento,  sono  allegate  le  attestazioni  di
pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge
1 dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del
decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto  1992  (assolvimento
dell'imposta  di  bollo  relativa  alla  domanda  ed  alla  carta  di
qualificazione del conducente). 
  3.  Alla  richiesta  di  rilascio  del  duplicato  della  carta  di
qualificazione del conducente smarrimento, sottrazione o distruzione,
e' allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto
2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870. 
 
                               Art. 7 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data della sua pubblicazione. Dalla medesima data il decreto del Capo
del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  7   febbraio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n.
96, recante disposizioni in  materia  di  «Rilascio  della  carta  di
qualificazione  del  conducente»  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni e' abrogato. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  non  sono
piu'  rilasciate  carte  di   qualificazione   del   conducente   per
documentazione, richieste ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Capo del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  7
febbraio 2007, di cui al comma 1. Con successive disposizioni saranno
dettate istruzioni per  la  definizione  delle  suddette  istanze  di
rilascio inoltrate in vigenza del predetto decreto e non ancora evase
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
    Roma, 22 ottobre 2010 
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero 

G.U. n.258 del 4.11.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 2010

Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio  sulla  carta
di qualificazione del conducente e del  certificato  di  abilitazione
professionale di  tipo  KB,  derivante  dalle  modifiche  intervenute
sull'articolo 126-bis del Codice della strada. 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   per i trasporti, la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                       Gestione del punteggio 
  1. La disciplina prevista dall'art. 126-bis del codice della strada
si  applica  alla  carta  di  qualificazione  del  conducente  ed  al
certificato di abilitazione professionale di tipo  KB  di  conducenti
titolari di patente italiana. 
  2. Il punteggio attribuito alla carta di  qualificazione  ai  sensi
dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 non  si
cumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente  titolare
di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto  di
persone e per il trasporto di  cose,  nonche'  nel  caso  in  cui  un
conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione
del conducente e del certificato  di  abilitazione  professionale  di
tipo KB. 
  3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 126-bis del
Codice della strada sulla carta di qualificazione  del  conducente  e
del  certificato  di  abilitazione  professionale  di  tipo  KB,   un
conducente si qualifica neopatentato con  riferimento  alla  data  di
conseguimento della  patente  di  categoria  B  e  non  a  quella  di
conseguimento delle suddette abilitazioni professionali. 
 
                               Art. 2 
                         Esame di revisione 
  1.  In  caso  di  perdita  totale  del  punteggio  sulla  carta  di
qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi  ad  esame
di revisione della carta stessa sulla base  dell'intero  programma  e
secondo le modalita' previste per  il  conseguimento  della  predetta
carta di qualificazione. 
  2. In caso di perdita  totale  del  punteggio  sul  certificato  di
abilitazione professionale di tipo KB, il titolare deve sottoporsi ad
esame di revisione del  certificato  stesso  sulla  base  dell'intero
programma e secondo le modalita' previste per  il  conseguimento  del
predetto certificato di abilitazione. 
  3. In caso di decurtazione dell'intero  punteggio  dalla  carta  di
qualificazione del conducente  sia  per  trasporto  di  cose  che  di
persone, ovvero sia dalla carta di qualificazione del conducente  per
il  trasporto  di  cose  e/o  di  persone  che  dal  certificato   di
abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame
di revisione secondo il programma previsto per il titolo  abilitativo
necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o
le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio.
Se il conducente ha  subito,  alla  guida  di  veicoli  di  categorie
diverse, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si
svolge secondo  il  programma  previsto  per  il  titolo  abilitativo
necessario alla guida  del  veicolo  con  cui  ha  commesso  l'ultima
infrazione. 
  4. I titolari di carta di  qualificazione  del  conducente  e/o  di
certificato di abilitazione professionale di tipo KB devono  altresi'
sottoporsi ad esame di revisione del titolo abilitativo professionale
posseduto, secondo le modalita' di cui ai commi 1,  2  e  3,  qualora
ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 126-bis,  comma  6,  secondo
periodo, del codice della strada. 
  5. L'esito  positivo  dell'esame  di  revisione  per  la  carta  di
qualificazione del conducente o per il  certificato  di  abilitazione
professionale di tipo KB non influisce sul  punteggio  della  patente
posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la
patente di  guida  non  consente  di  acquisire  punti  eventualmente
detratti  dalla  carta  di  qualificazione  del  conducente   o   dal
certificato di abilitazione professionale di tipo KB. 
 
                               Art. 3 
         Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti 
  1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione
del conducente e per il certificato di abilitazione professionale  di
tipo KB sono svolti dalle  autoscuole  e  dai  centri  di  istruzione
automobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei  corsi
di  formazione  iniziale  per  il  conseguimento   della   carta   di
qualificazione  del  conducente,  nonche'  dagli   enti   autorizzati
all'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale,  sia  per
il trasporto di cose che di persone,  ancorche'  solo  per  la  parte
teorica dei rispettivi programmi. 
  2. I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi  di  recupero
dei punti di cui al comma 1 sono, in quanto compatibili,  i  medesimi
previsti dal DM 16 ottobre 2009. Non sono ammessi corsi on-line o  in
video conferenza. 
  3. Il corso di recupero dei punti si svolge  esclusivamente  presso
le  sedi  comunicate  all'atto  di  richiesta  del   nulla   osta   o
dell'autorizzazione dai soggetti di cui al comma 1. 
 
                              Art. 4 
            Programmi dei corsi per il recupero dei punti 
  1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione del
conducente consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti,
hanno durata di 20 ore e si svolgono secondo il seguente programma: 
    a) parte comune: 
      a.1) segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante 
      a.2) norme di comportamento sulla  strada  (4  ore) -  docente:
insegnante 
      a.3)  cause  degli  incidenti  stradali  (2   ore) -   docente:
insegnante 
      a.4) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (3 ore) - docente: insegnante 
      a.5) nozioni di responsabilita' civile e penale,  omissione  di
soccorso (1 ora) - docente: insegnante 
      a.6) disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante 
      a.7) elementi del veicolo rilevanti  ai  fini  della  sicurezza
stradale (2 ore) - docente: insegnante 
      a.8) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (2
ora) - docente: insegnante 
    b) parte speciale: 
      b.1) responsabilita' nel trasporto di cose (per il recupero  di
punti sulla carta di qualificazione del conducente per  trasporto  di
cose)  (2  ore) -  docente:  esperto  in  materia  di  organizzazione
aziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo  3,  co.  5,
lett. d), del decreto ministeriale 16 ottobre 2009 
      b.2) responsabilita' nel trasporto di persone (per il  recupero
di punti sulla carta di qualificazione del conducente  per  trasporto
di persone) (2 ore) - docente: esperto in materia  di  organizzazione
aziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo  3,  co.  5,
lett. d), del decreto ministeriale 16 ottobre 2009 
  2. I corsi di recupero dei punti per i certificati di  abilitazione
professionale di tipo KB consentono di recuperare fino ad un  massimo
di nove punti, hanno durata di  18  ore  e  si  svolgono  secondo  il
programma di cui al comma 1, lettera a),  con  esclusione  del  punto
a.8), e lettera b), punto b.2). 
 
                               Art. 5 
                        Svolgimento dei corsi 
  1. L'avvio dei  corsi  di  cui  all'articolo  4  e'  comunicato  al
competente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso  di  almeno
sette giorni. In tale comunicazione sono indicati: 
    a) il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari; 
    b) i nominativi dei docenti; 
    c) il nominativo del responsabile del corso; 
    d) l'elenco degli iscritti; 
    e) la sede del corso. 
  2. Eventuali variazioni dei calendari sono comunicate al competente
Ufficio Motorizzazione Civile entro il giorno lavorativo precedente. 
  3. Il corso si conclude  entro  quattro  settimane  dalla  data  di
avvio; ogni lezione  non  puo'  avere  durata  superiore  a  tre  ore
giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali,  dal  lunedi'
al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore
14. 
  4. Sono consentite al massimo  cinque  ore  di  assenza.  L'allievo
assente per un numero di  ore  superiore  a  cinque  ripete  l'intero
corso. All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque,
il  soggetto  che  ha  erogato  il  corso  rilascia  l'attestato   di
frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3. 
  5. Non c'e' limite massimo al numero degli allievi che e' possibile
iscrivere ad  un  corso,  nel  rispetto  della  proporzionalita'  tra
superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto  pari  ad
almeno mq 1,50 per ogni allievo. 
 
 
 
                               Art. 6 
                         Frequenza dei corsi 
  1. Il conducente puo' iscriversi ad un corso di cui all'articolo  4
previo ricevimento della comunicazione di decurtazione del  punteggio
da parte del Dipartimento per i  trasporti.  Detta  comunicazione  e'
ritirata al momento dell'iscrizione dall'autoscuola,  dal  centro  di
istruzione automobilistica o dall'ente che organizza il corso. 
  2. La comunicazione di decurtazione del punteggio e' restituita  al
titolare nel  caso  di  non  ammissione  all'esame  di  cui  all'art.
126-bis, comma 4, del codice della strada ovvero  di  esito  negativo
dell'esame stesso: in tal caso  il  conducente  puo'  sostenere  piu'
esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non  inferiori  a
trenta giorni. 
  3. La comunicazione  di  decurtazione  del  punteggio  e'  altresi'
restituita  al  titolare  che  ha  superato  il  predetto  esame  con
l'apposizione, da parte  del  soggetto  erogatore  del  corso,  della
dicitura «esito favorevole esame di cui all'articolo  126-bis,  comma
4, codice della strada». 
  4.  Per  ogni  comunicazione  di  decurtazione  del  punteggio   e'
possibile frequentare un solo corso. 
  5. Non e' consentito frequentare contemporaneamente  due  corsi  di
cui all'art. 4, ne' un corso di cui all'articolo 4  ed  un  corso  di
recupero dei punti della patente di guida. 
 
                               Art. 7 
                   Iscrizione e registri dei corsi 
  1. Gli allievi dei corsi  di  cui  all'art.  1  sono  iscritti  nel
"registro   delle   iscrizioni",   conforme   al   modello   previsto
all'allegato 1. 
  2.  La  presenza  degli  allievi  alle  lezioni  e'  attestata  nel
"registro di frequenza", conforme al modello previsto all'allegato 2,
sul quale  sono  altresi'  annotati  data,  orario,  argomento  della
lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita  degli
allievi. L'assenza di un  allievo  e'  annotata  sul  registro  entro
quindici minuti dall'orario di inizio della lezione. 
  3.  I  registri  hanno  pagine  numerate   consecutivamente,   sono
preventivamente vidimati dal competente Ufficio Motorizzazione civile
e sono conservati per almeno cinque anni. 
 
                               Art. 8 
        Verifica della regolarita' dei corsi per il recupero 
       dei punti della carta di qualificazione del conducente 
  1. Al fine di verificare la regolarita' dei corsi di  cui  all'art.
4, gli Uffici Motorizzazione civile  o  gli  organi  di  polizia,  su
richiesta dei medesimi, effettuano visite ispettive di  cui  redigono
verbale. Eventuali irregolarita' sono  contestate  immediatamente  al
legale  rappresentante  dell'autoscuola,  del  centro  di  istruzione
automobilistica o dell'ente autorizzato. 
  2. Qualora siano riscontrate irregolarita' dei  corsi  di  recupero
dei  punti  sulla  carta  di  qualificazione  del  conducente  o  sul
certificato di  abilitazione  professionale  di  tipo  KB,  l'Ufficio
Motorizzazione civile  invia  documentata  relazione  alla  Direzione
Generale  territoriale  competente,   ovvero   nel   caso   di   enti
autorizzati, alla  Direzione  Generale  per  la  Motorizzazione  che,
previa diffida, adottano un provvedimento di sospensione, da quindici
giorni  a  tre  mesi,  dei  predetti  corsi  nonche'  dei  corsi   di
qualificazione iniziale presupposti. 
  3.   Accertata   la   responsabilita'    dell'allievo,    l'Ufficio
Motorizzazione  civile   competente   per   territorio   dispone   la
cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione. 
  4. Qualora uno dei soggetti di cui  all'art.  3,  sia  incorso  due
volte nel triennio nelle sanzioni di cui al  comma  2,  la  Direzione
generale territoriale competente  o  la  Direzione  Generale  per  la
Motorizzazione adottano, previa diffida,  la  revoca  rispettivamente
del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi. 
 
                               Art. 9 
                Decorrenza del recupero del punteggio 
  1. Il competente Ufficio Motorizzazione civile aggiorna  l'anagrafe
degli abilitati alla guida a seguito dell'esito  positivo  dell'esame
di cui all'articolo 126-bis, comma 4, del codice della strada. 
  2. Qualora prima del superamento dell'esame  di  cui  al  comma  1,
venga comunicato  al  titolare  della  carta  di  qualificazione  del
conducente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB
il provvedimento che dispone  la  revisione  del  titolo  abilitativo
professionale posseduto ai sensi  dell'articolo  126-bis  del  Codice
della Strada, il conducente non e' ammesso all'esame di cui al  comma
1 per il recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione di  cui
all'art. 2. 
 
                               Art. 10 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, art. 6,  co.  2,  ed
art. 9, entrano in vigore a far data dalla data di entrata in  vigore
del decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
cui all'art. 22, comma 2, della legge  n.  29  luglio  2010,  n.  120
inteso a dettare disposizioni applicative dell'art. 126-bis, comma 4,
come modificato dalla predetta legge.  Nelle  more  si  applicano  le
seguenti disposizioni transitorie: 
    a) sono consentite al  massimo  sei  ore  di  assenza.  L'allievo
assente per  un  numero  superiore  di  ore  ripete  l'intero  corso;
l'allievo  assente  per  un  numero  uguale   o   inferiore   ottiene
l'attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato  3,
solo dopo aver recuperato le ore non frequentate; 
    b) a compimento del corso di recupero punti di cui all'art. 4,  i
soggetti erogatori degli stessi corsi  comunicano,  tramite  il  sito
http://www.ilportaledellautomobilista.it/, i dati dei partecipanti  a
cui  e'  stato  rilasciato  l'attestato   di   frequenza,   ai   fini
dell'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli  abilitati  alla
guida. Il competente Ufficio Motorizzazione  civile  provvede,  entro
tre giorni dall'acquisizione della  comunicazione,  all'aggiornamento
dell'anagrafe degli abilitati alla guida; 
    c) qualora dall'anagrafe  degli  abilitati  alla  guida  risulti,
anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza,  che
il conducente titolare di carta di qualificazione del conducente o di
certificato di abilitazione professionale di tipo KB deve  sottoporsi
all'esame  di  revisione  di  cui  all'articolo  126-bis  sul  titolo
abilitativo posseduto, lo stesso non recupera i  relativi  punti,  ma
sostiene l'esame di revisione. 
  2. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data  il
decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  7
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007,
n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di  «Gestione  dei
punti della carta di qualificazione del conducente»  e'  abrogato:  i
corsi di recupero punti il cui avvio  e'  stato  gia'  comunicato  ai
sensi dell'articolo 5 del predetto decreto,  continuano  a  svolgersi
secondo le modalita' dallo stesso previste. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 22 ottobre 2010 
 

                                     Il capo del Dipartimento: Fumero

 

 

ALLEGATI NN. 1, 2 E 3 AL DECRETO