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Roma, 19 novembre 2010

 

Circolare n. 213/2010

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Linee guida per la valutazione dei rischi legati allo stress – Circolare Min. Lavoro del 18.11.2010.

 

Come è noto, dal 31 dicembre prossimo i datori di lavoro di qualsiasi settore e dimensione dovranno effettuare la valutazione dei rischi collegati allo stress da lavoro di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.LGVO n. 81/2008). A tal fine il Ministero del Lavoro ha diramato apposite linee guida, realizzate in collaborazione con le regioni, per il corretto adempimento del nuovo obbligo.

 

Secondo le suddette linee guida la valutazione dello stress, da considerarsi parte integrante della valutazione generale dei rischi a cui sono tenute le aziende dal D.LGVO 626/94, comporta la programmazione temporale di specifiche attività con l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse; di conseguenza “la data del 31 dicembre 2010 deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione”.

 

La procedura di valutazione dello stress dovrà articolarsi in due fasi: una obbligatoria (valutazione preliminare) ed una eventuale (valutazione approfondita).

La valutazione preliminare consisterà nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili del contesto lavorativo (quali, ad esempio, assenze per malattia, lamentele frequenti da parte dei lavoratori, orari di lavoro e turni, autonomia decisionale, conflitti interpersonali sul lavoro, ecc.). Qualora da tale valutazione non emergano fattori di rischio, il datore di lavoro dovrà semplicemente darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e prevedere un apposito piano di monitoraggio. Qualora invece dalla valutazione preliminare emergano fattori di rischio il datore di lavoro dovrà pianificare opportuni interventi correttivi (di tipo organizzativo, tecnico, comunicativo, formativo ecc.). In caso di inefficacia di tali misure sarà necessario procedere alla valutazione approfondita che consisterà nella rilevazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso vari strumenti (quali questionari, focus group ed interviste oppure, nelle imprese fino a 5 dipendenti, riunioni con i lavoratori direttamente interessati).

 

Nello svolgere la valutazione il datore di lavoro dovrà prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (ad esempio in base alle mansioni svolte) che risultino esposti a rischi legati allo stress dello stesso tipo; nelle aziende di grandi dimensioni invece l’indagine potrà essere realizzata su un campione rappresentativo di lavoratori.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.142/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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