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Roma, 9 dicembre 2010
Circolare n.220/2010
Oggetto: Finanziamenti – Ferrobonus – Scadenza del 5
febbraio 2011 – DD.MM.
14.10.2010 e 15.10.2010 su G.U. n.286 del 7.12.2010.
Fino al 5 febbraio
2011 rimarranno aperti i termini per presentare le domande di accesso ai
finanziamenti del Ferrobonus di cui alla legge n.25/2010.
Il beneficio
consiste in un contributo fino a 2 euro per ogni treno-chilometro di trasporto
combinato o trasbordato effettuato sulla rete ferroviaria nazionale. Il trasporto
trasbordato è quello dove il carico viene trasferito dal mezzo stradale al carro
ferroviario e viceversa.
Possono accedere
agli incentivi le imprese che commissionino treni completi nel periodo dal 15
ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, mantenendo un volume di traffico non inferiore
all’80 per cento di quello effettuato nel periodo dall’1 luglio 2009 al 30
giugno 2010, e che mantengano tale volume fino all’ottobre 2012. Per treno completo
si intende il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da
un’unica impresa ed utilizzato per l’effettuazione di trasporto combinato e/o
trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli o delle unità di
trasporto.
Per le imprese che
nel corso del 2009 non hanno commissionato trasporti ferroviari, la condizione
per accedere agli incentivi è di effettuare nel periodo dal 15 ottobre 2010 al
14 ottobre 2011 almeno 48 coppie di treni completi e di impegnarsi a mantenere tale
volume anche nei successivi dodici mesi.
La domanda per
accedere ai contributi deve essere redatta utilizzando l’apposito schema
ministeriale e deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e la Navigazione e i Sistemi
Informativi e Statistici –
Con l’istanza, il
rappresentante legale dell’impresa deve sottoscrivere tutta una serie di
autodichiarazioni; inoltre alla domanda devono essere allegati il certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché la documentazione comprovante
l’avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto con le imprese ferroviarie nel
periodo luglio 2009 – giugno 2010.
Anticipo dei contributi – Entro il 7 marzo il Ministero, sulla base dell’istruttoria
delle domande svolta dalla RAM (Rete Autostrade Mediterranee) provvederà a quantificare
il contributo spettante alle imprese ammesse ai benefici e ad erogare
un’anticipazione pari al 20 per cento del contributo spettante. A tal fine le
imprese interessate dovranno rilasciare una garanzia fidejussoria.
Saldo dei contributi – Il saldo dei contributi sarà erogato previa
rendicontazione che le imprese dovranno far pervenire al Ministero entro il 28
ottobre 2011. L’importo definitivo degli incentivi sarà determinato in funzione
delle risorse disponibili e delle domande ammesse al beneficio; in caso di
risorse residue potranno essere concessi contributi ulteriori (premialità) alle imprese che effettuino traffici maggiori
dell’80 per cento del traffico effettuato nel periodo luglio 2009 – giugno
2010. L’eventuale premialità potrà essere al massimo
pari al 30 per cento del contributo ricevuto.
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.190/2010 e 148/2010 |
Responsabile di Area |
Allegati due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n.286 del 7.12.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 ottobre 2010
Incentivi a favore del trasporto combinato e trasbordato su ferro.
(Decreto n. 750).
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette
di utilizzare le risorse di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 anche per interventi di sostegno
del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in
particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del
Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del
Trattato CE;
Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n.
25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti
attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 205/2006;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n 592 del 4 agosto 2010 in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, con il quale sono stati definiti i criteri generali per la
concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-octies del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;
Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 592/2010
con il quale parte delle risorse residue di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 205/2006 vengono destinate ad
interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;
Visto l'art. 3, del gia' menzionato decreto ministeriale n.
592/2010, il quale individua i criteri per la concessione dei
contributi destinati al sostegno del trasporto combinato e
trasbordato su ferro, rimandando ad apposito decreto della Direzione
Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la
previsione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorse;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare il citato
decreto ministeriale n. 592/2010, al fine di incrementare l'effetto
incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie
di trasporto contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni
tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la possibilita' di
incentivare nuovi traffici ferroviari;
Decreta:
Art. 1
1 . L'art. 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 - 1 . Nelle more della quantificazione di cui all'art. 1,
comma 3, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni
dalla data del presente decreto, provvedera' a dettare le modalita'
operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi a
sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.
2. La disciplina delle modalita' di concessione dei contributi di
cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto - ove
applicabili - delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverra' sulla base dei
seguenti criteri:
a) la destinazione dovra' avvenire nei confronti di imprese
utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o
abbiano commissionato, dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011,
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi (1)
effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e
l'altra parte per ferrovia; per «trasporto trasbordato» si intendono
i trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/o
terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con
rottura di carico; per «treno completo» deve intendersi quello
acquistato in tutta la sua capacita' di prestazioni da un'unica
impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o
trasbordato nonche' per il riposizionamento dei veicoli o delle UTI.
mantenendo in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km
percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all' 80% di quello
effettuato nel corso del periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 e si
impegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;
b) potranno accedere ai contributi anche le imprese utenti di
servizi di trasporto ferroviario che non abbiano commissionato
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi nel
corso del 2009, ma commissionino tali servizi nel periodo dal 1°
ottobre 2010 al 30 settembre 2011. L'accesso ai contributi e'
subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie di
treni completi ed all'impegno a mantenere il volume di almeno 48
coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi;
c) I requisiti relativi al traffico ferroviario dovranno essere
comprovati - nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratti
conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto
combinato o trasbordato con treni completi; nonche' con l'ulteriore
documentazione di dettaglio che sara' definita dal Ministero nel
decreto di cui al comma 1;
d) il Ministero procedera' a quantificare, entro 30 giorni
decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda
e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante
in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo,
sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del
contributo stesso. L'anticipazione sara' concessa ai richiedenti
previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari
all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in
caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto,
ovvero di mancata dichiarazione di compatibilita' della Commissione
Europea ai sensi del successivo art. 4;
e) le imprese beneficiarie dei contributi che non siano utenti
del trasporto saranno tenute a destinare a favore dei propri clienti
una riduzione delle tariffe almeno pari al 40% dell'ammontare dei
contributi percepiti, ad eccezione della quota parte riferita alla
premialita' di cui alla successiva lettera g);
f) l'ammontare del contributo e' fissato in un massimo di euro
2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato o trasbordato
effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti
dal 15 ottobre 2010 e sara' liquidato a consuntivo dell'annualita',
entro i successivi 60 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cui
ai precedenti punti a) o b);
g) in relazione alle effettive disponibilita' finanziarie
potranno essere previste ipotesi di premialita', a consuntivo
dell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30%
dell'ammontare di cui al precedente punto f), riservate alle imprese
di cui al punto a), per incrementi di volume di servizi commissionati
rispetto al periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010;
h) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali,
la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori
contributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto,
comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e
manovra;
i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica,
per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il
mantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio di
trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati rispetto al
periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011 provvedera' al recupero
proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al comma 1
stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche
- anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - e per l'eventuale
recupero del contributo.
3 . Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' di
istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti potra' avvalersi, mediante apposita
convenzione, della Societa' Rete Autostrade Mediterranee p.A, ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009 convertito
nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a carico
delle somme di cui all'art. 2, comma 2, nel limite del 2% delle
risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.».
(1) Per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di cose nei
quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
veicolo trattore, la cassa mobile o l'UTI
Art. 2
1 . Restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010
non modificate dal presente decreto.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2010
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio,registro n.10,foglio n.2
G.U. n.286 del 7.12.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2010
Definizione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorse
residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 e
destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e
trasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4
agosto 2010 come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 14
ottobre 2010. (Decreto n. 3284).
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n. 265 che
autorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema dell'
autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del
potenziamento dell'intermodalita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.
205 che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle
somme di cui all' art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002;
Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette
di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 205/2006 anche per interventi di sostegno del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;
Visto la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in
particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del
Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del
Trattato CE, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21
aprile 2004;
Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n.
25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti
attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 205/2006;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati definiti
i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato
art. 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 750 del 14 ottobre 2010 il quale ha modificato ed integrato il
citato decreto ministeriale n. 592/2010 al fine di incrementare
l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie
di trasporti contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni
tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la possibilita' di
incentivare nuovi traffici ferroviari;
Considerato che l'art. 3, del gia' menzionato decreto ministeriale
n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del
14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione Generale
per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione delle
modalita' operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche
e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse residue
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e
destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e
trasbordato su ferro;
Ritenuta l'opportunita', al fine di non creare pregiudizi o
difformita' di trattamento, di uniformare i periodi temporali di
svolgimento dei servizi ferroviari utili alla quantificazione del
contributo previsti all'art. 3, comma 2 lettera a) e lettera b) del
decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010.
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) imprese utenti di servizi ferroviari per trasporto combinato o
trasbordato di seguito «Imprese»: le imprese cosi' come definite
dall'art. 2082 del codice civile (1) che commissionino o abbiano
commissionato, a imprese ferroviarie, attraverso contratti, di
servizi ferroviari per trasporto combinato e/o trasbordato [Corriere,
Trasportatore, Spedizioniere-vettore, caricatore- proprietario,
Operatore del trasporto combinato e/o trasbordato (2) _];
b) impresa ferroviaria : qualsiasi impresa pubblica o privata
titolare di licenza - ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003
n. 188 - la cui attivita' principale consiste nella prestazione di
servizi per il trasporto di merci e/o persone per ferrovia e che ne
garantisce la trazione, sono comprese anche le imprese che forniscono
la sola trazione;
c) trasporto combinato si intendono i trasporti di cose nei quali
l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo
trattore, la cassa mobile o il container (UTI) effettuano la parte
iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per
ferrovia;
d) trasporto trasbordato si intendono i trasporti nei quali le
cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su
strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico;
e) treno completo deve intendersi quello acquistato in tutta la
sua capacita' di prestazioni da un'unica Impresa ed utilizzato per
l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonche' per il
riposizionamento dei veicoli e/o delle UTI;
f) treni*chilometro: per treni*chilometro si intendono i
treni*chilometro convenzionali.
(1) Art. 2082 del codice civile. Imprenditore - «E' imprenditore chi
esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi».
(2) Si intende per operatore del trasporto combinato e/o trasbordato
l'Impresa che, avendo acquistato dalle imprese ferroviarie
ingenti capacita' di trasporto, commercializza sotto forma spot
le stesse, organizzando le operazioni terminali, utilizzando
propri vagoni, ecc. per
Art. 2
Beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto
ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n.
750 del 14 ottobre 2010, possono accedere ai contributi, le Imprese
che:
a) commissionino o abbiano commissionato, a partire dal 15
ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato e/o
trasbordato con treni completi mantenendo in essere un volume di
traffico, in termini di treni*chilometro percorsi sulla rete
nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso del
periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e si impegnino a
mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;
b) non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato e/o
trasbordato con treni completi nel corso del 2009 ma commissionino
tali servizi nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011.
L'accesso ai contributi e' subordinato all'effettuazione, nel
predetto periodo di tempo, di almeno 48 coppie di treni completi ed
all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni
completi anche per i dodici mesi successivi.
Art. 3
Termini e modalita' di presentazione delle istanze di cui all'art. 3
del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 cosi' come
modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010
1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 2 le Imprese devono
presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione e i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e l'Intermodalita', Via Caraci 36 00157 Roma, di seguito
«Ministero», specificando con apposita dicitura sulla busta
«contributo decreto ferrobonus».
2. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo di cui
al precedente comma entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione
del presente decreto.
3. L'istanza di cui al precedente comma 1, firmata dal legale
rappresentante, da redigere secondo il modello e le istruzioni
operative di cui all'allegato 1, deve recare i contenuti e la
documentazione seguente:
a) certificato di iscrizione dell'Impresa presso la Camera di
Commercio, rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modifiche, ovvero presso organismi equivalenti degli
Stati membri dell'Unione europea;
b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa
circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti
la sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) dichiarazione/i firmata dal legale rappresentante
dell'Impresa/e relativa/e al quantitativo di treni completi e dei
corrispondenti treni*chilometro che l'Impresa ha realizzato, sulla
rete nazionale, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010,
controfirmata/e dal rappresentante legale dell'impresa/e
ferroviaria/e attestante la veridicita' dei dati in essa contenuti
(per le imprese di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma1.);
d) documentazione comprovante la avvenuta esecuzione dei
contratti di trasporto con le imprese ferroviarie per il periodo dal
1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Dalla documentazione devono essere
univocamente individuabili : numero, origine e destinazione del
treno; tipologia e durata del trasporto (per le imprese di cui alla
lett. a) dell'art. 2, comma 1.);
e) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa
relativa al quantitativo di treni completi e dei corrispondenti
treni*chilometro che l'impresa si impegna a realizzare, sulla rete
nazionale, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 novembre 2011 che
non deve essere inferiore all' 80% di quello effettuato nel periodo
dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e contestuale impegno a
mantenere tale volume di traffico per i dodici mesi successivi,
nonche' a produrre copia dei relativi contratti con una o piu'
imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o
trasbordato con treni completi; (per le imprese di cui alla lett. a)
dell'art. 2, comma 1.);
f) per le imprese di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1 del
presente decreto le dichiarazioni di cui ai punti c), d), e), sono
sostituite da: dichiarazione firmata dal legale rappresentante
dell'Impresa relativa al quantitativo di coppie di treni completi e
dei corrispondenti treni*chilometro sulla rete nazionale, che
l'impresa si impegna a realizzare, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al
14 ottobre 2011, che in ogni caso non deve essere inferiore a 48
coppie di treni completi e contestuale impegno a commissionare i
medesimi quantitativi anche nei dodici mesi successivi nonche'
produrre i relativi contratti;
g) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Impresa,
di aver proceduto alla conclusione dei contratti per la effettuazione
dei trasporti previo espletamento di indagine di mercato tra le
imprese ferroviarie operanti sul mercato;
h) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa
di non aver ricevuto altre forme di contributo o, in alternativa, che
l'eventuale cumulo del contributo con incentivi ricevuti da altri
enti statali, regionali o comunitari, non supera, in ogni caso, il
30% del costo sostenuto per i trasporti lungo la tratta nazionale
cosi' come previsto dall' art. 4, comma 5 del presente decreto;
i) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Impresa
con cui il richiedente si obbliga ad attenersi alle prescrizioni,
comunitarie e nazionali, in particolare in materia di concorrenza tra
imprese. Le Imprese che siano soggette ad influenza dominante da
parte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza
contabile separata in relazione alle attivita' oggetto di
incentivazione;
j) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Impresa
di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la
regola de minimis aiuti dichiarati incompatibili con la decisione
della Commissione Europea indicata nell'art. 4 comma 1 ,lett. b]
del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007, adottato
ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
al fine di usufruire dell'agevolazione qualificabile come aiuto di
Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunita'
europee;
k) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell' Impresa
di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni
ammettano il pagamento in piu' quote, gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
l) nel caso di Impresa - operatore del Trasporto combinato e/o
trasbordato, dichiarazione a firma del legale rappresentante con la
quale si impegna a ridurre, di una quota pari ad almeno il 40%
dell'ammontare dei contributi percepiti, il corrispettivo da
applicare alla clientela, ad eccezione dell'eventuale quota parte
riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6, comma 4 del
presente decreto ;
m) nel caso di Impresa - operatore del trasporto combinato e/o
trasbordato dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che
l'eventuale incremento delle tariffe applicate alla clientela dal 14
ottobre 2010 e' strettamente correlato all'aumento dei costi
sostenuti;
n) dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante
dell'Impresa, a fornire, anche in formato elettronico, i dati e le
informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del presente
decreto, secondo i contenuti e le modalita' che saranno comunicati
dal Ministero stesso;
o) dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa di
obbligo a restituire l' eventuale acconto ricevuto in caso di mancato
rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata
dichiarazione di compatibilita' della Commissione Europea ai sensi
del successivo art. 8.
Art. 4
Attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto
ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto
ministeriale n. 750/2010
1. All'Impresa e' riconosciuto un contributo in ragione dei
treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dal 15 ottobre
2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro di
trasporto combinato e/o trasbordato. Il Ministero procedera' a
quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per
la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa
contenuti , il contributo spettante in ragione dei treni*chilometro
che l'impresa si e' impegnata a realizzare ed a concedere un anticipo
nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sara'
concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di
importo pari all'anticipazione ricevuta e con scadenza al 31 dicembre
2012.
2. Il diritto al contributo dovra' essere comprovato - nel corso
del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu'
imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o
trasbordato con treni completi.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che,
a consuntivo dell' anno di riferimento (15 ottobre 2010 - 14 ottobre
2011) siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett.
a) e lett. b) del presente decreto. Ai soli fini del raggiungimento
di tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, si
considerano come effettuati i treni*chilometro non realizzati per
cause non imputabili all'Impresa.
4. Le imprese beneficiarie del contributo, operatore del Trasporto
combinato e/o trasbordato saranno tenute a destinare a favore dei
propri clienti una riduzione del corrispettivo almeno pari al 40%
dell'ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione della quota
parte riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,comma 4.
5. Nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la
contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori
contributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto sulle
tratte nazionali, comprensivo degli oneri accessori quali verifica,
formazione treno e manovra.
Art. 5
Rendicontazione e Monitoraggio
Ai fini della rendicontazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2011
l'Impresa dovra' far pervenire al Ministero con le modalita' di cui
all' art. 3, comma 1,:
il riepilogo dei treni*chilometro realizzati nell'anno,
articolato per relazione e contenente gli elementi utili ai fini del
calcolo e della liquidazione del saldo del contributo, corredato
della/e dichiarazione/i sottoscritta/e dal rappresentante
dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestante la
veridicita' dei relativi dati ivi riportati;
copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per
servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi
relativi ai trasporti effettuati;
per le Imprese Operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato:
piano tariffario con individuazione delle riduzioni del corrispettivo
da applicare alla clientela.
Il contributo sara' quantificato a consuntivo dell'annualita' di
riferimento, entro i successivi 45 giorni, ove siano rispettati i
requisiti di cui alle lettera a) e b) dell'art. 2, comma 1 del
presente decreto e sulla base dei treni*chilometro effettivamente
realizzati nel periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011.
L'Amministrazione ne dara' comunicazione ai singoli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento e attivera'
successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa.
2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi a
decorrere dal 14 ottobre 2011, il Ministero, anche tramite accesso
diretto all'apposito sistema informativo del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento
in termini di treni*chilometro dei contratti di servizio di trasporto
e, per le Imprese di cui alla lettera b] articolo 2 c.1 del presente
decreto, anche delle coppie di treni effettuati. A tal fine le
Imprese trasmettono al Ministero, con le modalita' di cui all'art. 3
comma 1 del presente decreto, entro sessanta giorni dal termine di
ciascun semestre:
a) l'elenco dei treni*chilometro e delle coppie di treni
effettuati nel semestre;
b) copia dei contratti conclusi per il semestre di riferimento.
3. A conclusione dell' attivita' di monitoraggio, ove si
riscontrasse - per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012
- una diminuzione di treni*chilometro e/o delle coppie di treni
effettuate rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011 il
Ministero provvedera' al recupero proporzionale del contributo
erogato anche attraverso l'eventuale escussione della garanzia
fidejussoria prestata al momento dell'anticipazione.
4. Il Ministero, anche per il tramite della societa' RAM, soggetto
attuatore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione e
monitoraggio dell' intervento di cui al decreto ministeriale 592 del
4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750
del 14 ottobre 2010, rendera' disponibili in formato elettronico i
modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche sul
sito del Ministero.
Art. 6
Modalita' di determinazione dei contributi di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto n.
750/2010 e ipotesi di premialita'
1. Il contributo per treno*chilometro attribuibile ai sensi del
precedente art. 2 e' determinato, ai sensi del decreto ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n.
750 del 14 ottobre 2010, in un massimo di euro 2 fino alla
concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun
anno e sara' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa.
2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le
risorse che risulteranno effettivamente disponibili non siano
sufficienti, si procedera' all'attribuzione di dette risorse in
proporzione all'ammontare spettante a ciascuna impresa.
3. Laddove, effettuata le ricognizione definitiva delle risorse e
quantificato il contributo da erogare in ragione degli aventi
diritto, residuassero ulteriori disponibilita' finanziarie, si
procedera' all'assegnazione di quote di premialita' per le imprese di
cui alla lettera a) art. 2 comma 1 del presente decreto, per
incrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto al
periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010.
4. La quota di premialita', in relazione alle effettive
disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, sara' assegnata nella
misura massima del 30% del contributo ricevuto e sara' computata ai
fini del limite previsto all'art. 4 comma 5.
Art. 7
Norme finali
1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine
alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni
prodotte dalle Imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale
fine il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra
Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e
controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette
Imprese e imprese ferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anche
presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di
incentivazione. Anche ai fini di verificare l'ottemperanza
all'obbligo di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. Qualora
dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la
non veridicita' delle informazioni prodotte dalle Imprese, queste
ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentito
alle Imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dell'
Unione Europea e, a condizioni di reciprocita', anche alle imprese
aventi sede in Svizzera.
3. Tutta la documentazione che le Imprese devono presentare ai
sensi e per i fini del presente Decreto deve essere redatta in lingua
italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
4. Le Imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato
elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal
Ministero ai fini di cui al presente decreto, secondo i contenuti e
le modalita' che saranno comunicati dal Ministero stesso.
Art. 8
Sospensione dell'efficacia; entrata in vigore
1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul
mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.
108, 3° paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
in materia di aiuti di Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 novembre 2010
il direttore generale: Finocchi
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4