Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 9 dicembre 2010

 

Circolare n.220/2010

 

Oggetto: Finanziamenti – Ferrobonus – Scadenza del 5 febbraio 2011 – DD.MM. 14.10.2010 e 15.10.2010 su G.U. n.286 del 7.12.2010.

 

 

Fino al 5 febbraio 2011 rimarranno aperti i termini per presentare le domande di accesso ai finanziamenti del Ferrobonus di cui alla legge n.25/2010.

 

Il beneficio consiste in un contributo fino a 2 euro per ogni treno-chilometro di trasporto combinato o trasbordato effettuato sulla rete ferroviaria nazionale. Il trasporto trasbordato è quello dove il carico viene trasferito dal mezzo stradale al carro ferroviario e viceversa.

 

Possono accedere agli incentivi le imprese che commissionino treni completi nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, mantenendo un volume di traffico non inferiore all’80 per cento di quello effettuato nel periodo dall’1 luglio 2009 al 30 giugno 2010, e che mantengano tale volume fino all’ottobre 2012. Per treno completo si intende il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un’unica impresa ed utilizzato per l’effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli o delle unità di trasporto.

 

Per le imprese che nel corso del 2009 non hanno commissionato trasporti ferroviari, la condizione per accedere agli incentivi è di effettuare nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011 almeno 48 coppie di treni completi e di impegnarsi a mantenere tale volume anche nei successivi dodici mesi.

 

La domanda per accedere ai contributi deve essere redatta utilizzando l’apposito schema ministeriale e deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità, via Caraci 36, 00157 Roma, specificando con apposita dicitura sulla busta “contributo decreto ferrobonus”.

 

Con l’istanza, il rappresentante legale dell’impresa deve sottoscrivere tutta una serie di autodichiarazioni; inoltre alla domanda devono essere allegati il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto con le imprese ferroviarie nel periodo luglio 2009 – giugno 2010.

 

Anticipo dei contributi – Entro il 7 marzo il Ministero, sulla base dell’istruttoria delle domande svolta dalla RAM (Rete Autostrade Mediterranee) provvederà a quantificare il contributo spettante alle imprese ammesse ai benefici e ad erogare un’anticipazione pari al 20 per cento del contributo spettante. A tal fine le imprese interessate dovranno rilasciare una garanzia fidejussoria.

 

Saldo dei contributi – Il saldo dei contributi sarà erogato previa rendicontazione che le imprese dovranno far pervenire al Ministero entro il 28 ottobre 2011. L’importo definitivo degli incentivi sarà determinato in funzione delle risorse disponibili e delle domande ammesse al beneficio; in caso di risorse residue potranno essere concessi contributi ulteriori (premialità) alle imprese che effettuino traffici maggiori dell’80 per cento del traffico effettuato nel periodo luglio 2009 – giugno 2010. L’eventuale premialità potrà essere al massimo pari al 30 per cento del contributo ricevuto.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.190/2010 e 148/2010

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.286 del 7.12.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 ottobre 2010

Incentivi a favore del trasporto combinato e  trasbordato  su  ferro.
(Decreto n. 750). 
 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25,  che  permette
di utilizzare le risorse di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 anche per  interventi  di  sostegno
del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al  miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica; 
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e,  in
particolare il Regolamento  (CE)  n.  659  del  22  marzo  1999,  del
Consiglio,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  93   del
Trattato CE; 
  Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010  n.
25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010,  i  provvedimenti
attuativi  per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 205/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti
n 592 del 4 agosto 2010 in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, con il quale sono stati definiti i criteri generali per la
concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-octies  del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; 
  Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 592/2010
con il quale parte delle  risorse  residue  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  205/2006  vengono   destinate   ad
interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro; 
  Visto  l'art.  3,  del  gia'  menzionato  decreto  ministeriale  n.
592/2010, il  quale  individua  i  criteri  per  la  concessione  dei
contributi  destinati  al  sostegno   del   trasporto   combinato   e
trasbordato su ferro, rimandando ad apposito decreto della  Direzione
Generale  per  il  Trasporto  Stradale  e  per  l'Intermodalita,   la
previsione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorse; 
  Considerata la necessita' di  modificare  ed  integrare  il  citato
decreto ministeriale n. 592/2010, al fine di  incrementare  l'effetto
incentivante  degli  interventi  per  lo   sviluppo   del   trasporto
ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie
di trasporto contribuibili  e  prevedendo  in  particolare  riduzioni
tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la  possibilita'  di
incentivare nuovi traffici ferroviari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  1 . L'art. 3 del decreto del Ministro delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 - 1 . Nelle more della quantificazione di cui  all'art.  1,
comma 3, la Direzione  Generale  per  il  trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita', con apposito decreto da emanarsi  entro  30  giorni
dalla data del presente decreto, provvedera' a dettare  le  modalita'
operative per l'erogazione delle risorse residue di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi a
sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro. 
  2. La disciplina delle modalita' di concessione dei  contributi  di
cui  al  presente  articolo,  da  effettuare  tenendo  conto  -   ove
applicabili - delle disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 aprile 2006, n.  205,  avverra'  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) la destinazione  dovra'  avvenire  nei  confronti  di  imprese
utenti di  servizi  di  trasporto  ferroviario  che  commissionino  o
abbiano commissionato, dal  15  ottobre  2010  al  14  ottobre  2011,
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni  completi  (1)
effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su  strada  e
l'altra parte per ferrovia; per «trasporto trasbordato» si  intendono
i trasporti nei quali  le  cose  effettuano  la  parte  iniziale  e/o
terminale del tragitto su strada e l'altra  parte  per  ferrovia  con
rottura di  carico;  per  «treno  completo»  deve  intendersi  quello
acquistato in tutta la  sua  capacita'  di  prestazioni  da  un'unica
impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato  e/o
trasbordato nonche' per il riposizionamento dei veicoli o delle  UTI.
mantenendo in essere un volume di traffico, in  termini  di  treni*Km
percorsi sulla rete nazionale,  non  inferiore  all'  80%  di  quello
effettuato nel corso del periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 e si
impegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi; 
    b) potranno accedere ai contributi anche  le  imprese  utenti  di
servizi  di  trasporto  ferroviario  che  non  abbiano  commissionato
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni  completi  nel
corso del 2009, ma commissionino tali  servizi  nel  periodo  dal  
ottobre 2010  al  30  settembre  2011.  L'accesso  ai  contributi  e'
subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie  di
treni completi ed all'impegno a mantenere  il  volume  di  almeno  48
coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi; 
    c) I requisiti relativi al traffico ferroviario  dovranno  essere
comprovati - nel corso del biennio - con l'acquisizione di  contratti
conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di  trasporto
combinato o trasbordato con treni completi; nonche'  con  l'ulteriore
documentazione di dettaglio che  sara'  definita  dal  Ministero  nel
decreto di cui al comma 1; 
    d) il  Ministero  procedera'  a  quantificare,  entro  30  giorni
decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda
e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante
in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un  anticipo,
sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  nella  misura  del  20%  del
contributo stesso.  L'anticipazione  sara'  concessa  ai  richiedenti
previo  rilascio   di   garanzia   fidejussoria   di   importo   pari
all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in
caso di mancato rispetto delle  prescrizioni  del  presente  decreto,
ovvero di mancata dichiarazione di compatibilita'  della  Commissione
Europea ai sensi del successivo art. 4; 
    e) le imprese beneficiarie dei contributi che  non  siano  utenti
del trasporto saranno tenute a destinare a favore dei propri  clienti
una riduzione delle tariffe almeno pari  al  40%  dell'ammontare  dei
contributi percepiti, ad eccezione della quota  parte  riferita  alla
premialita' di cui alla successiva lettera g); 
    f) l'ammontare del contributo e' fissato in un  massimo  di  euro
2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato  o  trasbordato
effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12  mesi  decorrenti
dal 15 ottobre 2010 e sara' liquidato a  consuntivo  dell'annualita',
entro i successivi 60 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cui
ai precedenti punti a) o b); 
    g)  in  relazione  alle  effettive   disponibilita'   finanziarie
potranno  essere  previste  ipotesi  di  premialita',  a   consuntivo
dell'anno  oggetto  di  contributo,  fino   ad   un   ulteriore   30%
dell'ammontare di cui al precedente punto f), riservate alle  imprese
di cui al punto a), per incrementi di volume di servizi commissionati
rispetto al periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010; 
    h) nel caso di altri interventi comunitari,  statali,  regionali,
la contribuzione complessiva, tenuto conto anche  di  tali  ulteriori
contributi,  non  potra'  eccedere  il  30%  del   costo   sostenuto,
comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno  e
manovra; 
    i) il Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  verifica,
per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei  contributi,  il
mantenimento in termini di treni*km  dei  contratti  di  servizio  di
trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati rispetto  al
periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre  2011  provvedera'  al  recupero
proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui  al  comma  1
stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche
- anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo  del
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - e per l'eventuale
recupero del contributo. 
  3 . Per  i  profili  connessi  all'espletamento  dell'attivita'  di
istruttoria  e  di  gestione  dell'intervento,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti potra'  avvalersi,  mediante  apposita
convenzione, della Societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  p.A,  ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009  convertito
nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi  oneri  sono  a  carico
delle somme di cui all'art. 2, comma  2,  nel  limite  del  2%  delle
risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.». 
 (1) Per «trasporto combinato» si intendono i trasporti  di  cose  nei
    quali l'autocarro, il rimorchio, il  semirimorchio  con  o  senza
    veicolo trattore, la cassa mobile o l'UTI 
 
                               Art. 2 
  1 . Restano ferme tutte le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010
non modificate dal presente decreto. 
  2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti  Organi
di controllo ai  sensi  di  legge,  entra  in  vigore  il  giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 ottobre 2010 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio,registro n.10,foglio n.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.U. n.286 del 7.12.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 novembre 2010

Definizione delle modalita' operative per l'erogazione delle  risorse
residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006  e
destinate  ad  interventi  a  sostegno  del  trasporto  combinato   e
trasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4
agosto 2010 come modificato dall'art. 1 del decreto  ministeriale  14
ottobre 2010. (Decreto n. 3284). 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n. 265 che
autorizza investimenti al fine  dell'innovazione  del  sistema  dell'
autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e  del
potenziamento dell'intermodalita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.
205 che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle
somme di cui all' art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002; 
  Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25,  che  permette
di utilizzare le risorse di cui  al  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 205/2006 anche per  interventi  di  sostegno  del
trasporto combinato e trasbordato su ferro  e  per  gli  investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al  miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica; 
  Visto la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e,  in
particolare il Regolamento  (CE)  n.  659  del  22  marzo  1999,  del
Consiglio,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  93   del
Trattato CE, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21
aprile 2004; 
  Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010  n.
25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010,  i  provvedimenti
attuativi  per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al decreto   del
Presidente della Repubblica n. 205/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati  definiti
i criteri generali per la concessione dei benefici di cui  al  citato
art. 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 750 del 14 ottobre 2010 il quale ha  modificato  ed  integrato  il
citato decreto  ministeriale n.  592/2010  al  fine  di  incrementare
l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie
di trasporti contribuibili  e  prevedendo  in  particolare  riduzioni
tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la  possibilita'  di
incentivare nuovi traffici ferroviari; 
  Considerato che l'art. 3, del gia' menzionato decreto  ministeriale
n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del
14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione Generale
per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione  delle
modalita' operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche
e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse  residue
di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.  205/2006  e
destinate  ad  interventi  a  sostegno  del  trasporto  combinato   e
trasbordato su ferro; 
  Ritenuta  l'opportunita',  al  fine  di  non  creare  pregiudizi  o
difformita' di trattamento, di  uniformare  i  periodi  temporali  di
svolgimento dei servizi ferroviari  utili  alla  quantificazione  del
contributo previsti all'art. 3, comma 2 lettera a) e lettera  b)  del
decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010. 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) imprese utenti di servizi ferroviari per trasporto combinato o
trasbordato di seguito «Imprese»:  le  imprese  cosi'  come  definite
dall'art. 2082 del codice civile  (1)  che  commissionino  o  abbiano
commissionato,  a  imprese  ferroviarie,  attraverso  contratti,   di
servizi ferroviari per trasporto combinato e/o trasbordato [Corriere,
Trasportatore,   Spedizioniere-vettore,   caricatore-   proprietario,
Operatore del trasporto combinato e/o trasbordato (2) _]; 
    b) impresa ferroviaria : qualsiasi  impresa  pubblica  o  privata
titolare di licenza - ai sensi del decreto legislativo 8 luglio  2003
n. 188 - la cui attivita' principale consiste  nella  prestazione  di
servizi per il trasporto di merci e/o persone per ferrovia e  che  ne
garantisce la trazione, sono comprese anche le imprese che forniscono
la sola trazione; 
    c) trasporto combinato si intendono i trasporti di cose nei quali
l'autocarro, il rimorchio,  il  semirimorchio  con  o  senza  veicolo
trattore, la cassa mobile o il container (UTI)  effettuano  la  parte
iniziale e/o terminale del tragitto su strada  e  l'altra  parte  per
ferrovia; 
    d) trasporto trasbordato si intendono i trasporti  nei  quali  le
cose effettuano la parte  iniziale  e/o  terminale  del  tragitto  su
strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico; 
    e) treno completo deve intendersi quello acquistato in  tutta  la
sua capacita' di prestazioni da un'unica Impresa  ed  utilizzato  per
l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonche' per il
riposizionamento dei veicoli e/o delle UTI; 
    f)  treni*chilometro:  per  treni*chilometro   si   intendono   i
treni*chilometro convenzionali. 
 
(1) Art. 2082 del codice civile. Imprenditore - «E' imprenditore  chi
    esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata  al
    fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». 
 
(2) Si intende per operatore del trasporto combinato e/o  trasbordato
    l'Impresa  che,  avendo  acquistato  dalle  imprese   ferroviarie
    ingenti capacita' di trasporto, commercializza sotto  forma  spot
    le stesse,  organizzando  le  operazioni  terminali,  utilizzando
    propri vagoni, ecc. per 
 
                               Art. 2 
Beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
n.  592  del  4  agosto  2010  cosi'  come  modificato  dal   decreto
               ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010 
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale  n.
750 del 14 ottobre 2010, possono accedere ai contributi,  le  Imprese
che: 
    a) commissionino  o  abbiano  commissionato,  a  partire  dal  15
ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto  combinato  e/o
trasbordato con treni completi mantenendo  in  essere  un  volume  di
traffico,  in  termini  di  treni*chilometro  percorsi   sulla   rete
nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso  del
periodo dal 1° luglio 2009  al  30  giugno  2010  e  si  impegnino  a
mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi; 
    b) non abbiano commissionato servizi di trasporto  combinato  e/o
trasbordato con treni completi nel corso del  2009  ma  commissionino
tali servizi nel periodo dal 15 ottobre  2010  al  14  ottobre  2011.
L'accesso  ai  contributi  e'  subordinato   all'effettuazione,   nel
predetto periodo di tempo, di almeno 48 coppie di treni  completi  ed
all'impegno a mantenere il  volume  di  almeno  48  coppie  di  treni
completi anche per i dodici mesi successivi. 
 
                               Art. 3 
Termini e modalita' di presentazione delle istanze di cui all'art.  3
del decreto  ministeriale  n.  592  del  4  agosto  2010  cosi'  come
   modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010 
  1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 2 le  Imprese  devono
presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti
- Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione e i  Sistemi
Informativi e  Statistici  -  Direzione  Generale  per  il  Trasporto
Stradale e l'Intermodalita', Via Caraci 36  00157  Roma,  di  seguito
«Ministero»,  specificando  con   apposita   dicitura   sulla   busta
«contributo decreto ferrobonus». 
  2. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo  di  cui
al precedente comma entro e non oltre 60 giorni  dalla  pubblicazione
del presente decreto. 
  3. L'istanza di cui al  precedente  comma  1,  firmata  dal  legale
rappresentante, da  redigere  secondo  il  modello  e  le  istruzioni
operative di cui  all'allegato  1,  deve  recare  i  contenuti  e  la
documentazione seguente: 
    a) certificato di iscrizione dell'Impresa  presso  la  Camera  di
Commercio, rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modifiche, ovvero  presso  organismi  equivalenti  degli
Stati membri dell'Unione europea; 
    b) dichiarazione firmata dal legale  rappresentante  dell'Impresa
circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle  norme  riguardanti
la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
    c)   dichiarazione/i   firmata    dal    legale    rappresentante
dell'Impresa/e relativa/e al quantitativo di  treni  completi  e  dei
corrispondenti treni*chilometro che l'Impresa  ha  realizzato,  sulla
rete nazionale, nel periodo dal 1° luglio 2009  al  30  giugno  2010,
controfirmata/e    dal    rappresentante    legale     dell'impresa/e
ferroviaria/e attestante la veridicita' dei dati  in  essa  contenuti
(per le imprese di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma1.); 
    d)  documentazione  comprovante  la   avvenuta   esecuzione   dei
contratti di trasporto con le imprese ferroviarie per il periodo  dal
1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Dalla documentazione devono  essere
univocamente individuabili  :  numero,  origine  e  destinazione  del
treno; tipologia e durata del trasporto (per le imprese di  cui  alla
lett. a) dell'art. 2, comma 1.); 
    e) dichiarazione firmata dal legale  rappresentante  dell'Impresa
relativa al quantitativo  di  treni  completi  e  dei  corrispondenti
treni*chilometro che l'impresa si impegna a  realizzare,  sulla  rete
nazionale, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14  novembre  2011  che
non deve essere inferiore all' 80% di quello effettuato  nel  periodo
dal 1° luglio  2009  al  30  giugno  2010  e  contestuale  impegno  a
mantenere tale volume di  traffico  per  i  dodici  mesi  successivi,
nonche' a produrre copia  dei  relativi  contratti  con  una  o  piu'
imprese  ferroviarie  per  servizi   di   trasporto   combinato   e/o
trasbordato con treni completi; (per le imprese di cui alla lett.  a)
dell'art. 2, comma 1.); 
    f) per le imprese di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma  1  del
presente decreto le dichiarazioni di cui ai punti c),  d),  e),  sono
sostituite  da:  dichiarazione  firmata  dal  legale   rappresentante
dell'Impresa relativa al quantitativo di coppie di treni  completi  e
dei  corrispondenti  treni*chilometro  sulla  rete   nazionale,   che
l'impresa si impegna a realizzare, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al
14 ottobre 2011, che in ogni caso non  deve  essere  inferiore  a  48
coppie di treni completi e  contestuale  impegno  a  commissionare  i
medesimi  quantitativi  anche  nei  dodici  mesi  successivi  nonche'
produrre i relativi contratti; 
    g) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Impresa,
di aver proceduto alla conclusione dei contratti per la effettuazione
dei trasporti previo espletamento  di  indagine  di  mercato  tra  le
imprese ferroviarie operanti sul mercato; 
    h) dichiarazione firmata dal legale  rappresentante  dell'Impresa
di non aver ricevuto altre forme di contributo o, in alternativa, che
l'eventuale cumulo del contributo con  incentivi  ricevuti  da  altri
enti statali, regionali o comunitari, non supera, in  ogni  caso,  il
30% del costo sostenuto per i trasporti  lungo  la  tratta  nazionale
cosi' come previsto dall' art. 4, comma 5 del presente decreto; 
    i) dichiarazione a firma del legale  rappresentante  dell'Impresa
con cui il richiedente si obbliga  ad  attenersi  alle  prescrizioni,
comunitarie e nazionali, in particolare in materia di concorrenza tra
imprese. Le Imprese che siano  soggette  ad  influenza  dominante  da
parte di  un'impresa  ferroviaria  si  obbligano  a  tenere  evidenza
contabile  separata  in   relazione   alle   attivita'   oggetto   di
incentivazione; 
    j) dichiarazione a firma del legale  rappresentante  dell'Impresa
di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto,  neanche  secondo  la
regola de minimis aiuti dichiarati  incompatibili  con  la  decisione
della Commissione Europea indicata nell'art.  4  comma  1  ,lett.  b]
del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007,  adottato
ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
al fine di usufruire dell'agevolazione qualificabile  come  aiuto  di
Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo  delle  comunita'
europee; 
    k) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'  Impresa
di  non  rientrare   tra   i   soggetti   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
anche limitatamente ad una sola rata,  ove  le  vigenti  disposizioni
ammettano il pagamento in piu' quote,  gli  aiuti  individuati  quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
    l) nel caso di Impresa - operatore del  Trasporto  combinato  e/o
trasbordato, dichiarazione a firma del legale rappresentante  con  la
quale si impegna a ridurre, di  una  quota  pari  ad  almeno  il  40%
dell'ammontare  dei  contributi  percepiti,   il   corrispettivo   da
applicare alla clientela, ad  eccezione  dell'eventuale  quota  parte
riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,  comma  4  del
presente decreto ; 
    m) nel caso di Impresa - operatore del  trasporto  combinato  e/o
trasbordato dichiarazione, a firma  del  legale  rappresentante,  che
l'eventuale incremento delle tariffe applicate alla clientela dal  14
ottobre  2010  e'  strettamente  correlato  all'aumento   dei   costi
sostenuti; 
    n) dichiarazione di impegno, a firma  del  legale  rappresentante
dell'Impresa, a fornire, anche in formato elettronico, i  dati  e  le
informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del presente
decreto, secondo i contenuti e le modalita'  che  saranno  comunicati
dal Ministero stesso; 
    o)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'Impresa   di
obbligo a restituire l' eventuale acconto ricevuto in caso di mancato
rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero  di  mancata
dichiarazione di compatibilita' della Commissione  Europea  ai  sensi
del successivo art. 8. 
 
                               Art. 4 
Attribuzione  dei  contributi  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
ministeriale  n.  592/2010  cosi'   come   modificato   dal   decreto
                      ministeriale n. 750/2010 
  1.  All'Impresa  e'  riconosciuto  un  contributo  in  ragione  dei
treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dal 15 ottobre
2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per  ogni  treno*chilometro  di
trasporto  combinato  e/o  trasbordato.  Il  Ministero  procedera'  a
quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza  per
la presentazione della domanda e sulla base dei  soli  dati  in  essa
contenuti , il contributo spettante in ragione  dei  treni*chilometro
che l'impresa si e' impegnata a realizzare ed a concedere un anticipo
nella misura del 20% del  contributo  stesso.  L'anticipazione  sara'
concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia  fidejussoria  di
importo pari all'anticipazione ricevuta e con scadenza al 31 dicembre
2012. 
  2. Il diritto al contributo dovra' essere comprovato  -  nel  corso
del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu'
imprese  ferroviarie  per  servizi   di   trasporto   combinato   e/o
trasbordato con treni completi. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione  che,
a consuntivo dell' anno di riferimento (15 ottobre 2010 - 14  ottobre
2011) siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2, comma  1  lett.
a) e lett. b) del presente decreto. Ai soli fini  del  raggiungimento
di tale soglia e dietro presentazione di  idonea  documentazione,  si
considerano come effettuati i  treni*chilometro  non  realizzati  per
cause non imputabili all'Impresa. 
  4. Le imprese beneficiarie del contributo, operatore del  Trasporto
combinato e/o trasbordato saranno tenute a  destinare  a  favore  dei
propri clienti una riduzione del corrispettivo  almeno  pari  al  40%
dell'ammontare dei contributi percepiti,  ad  eccezione  della  quota
parte riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,comma 4. 
  5. Nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali,  la
contribuzione complessiva,  tenuto  conto  anche  di  tali  ulteriori
contributi, non potra' eccedere il  30%  del  costo  sostenuto  sulle
tratte nazionali, comprensivo degli oneri accessori  quali  verifica,
formazione treno e manovra. 
 
                               Art. 5 
                   Rendicontazione e Monitoraggio 
  Ai fini della rendicontazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2011
l'Impresa dovra' far pervenire al Ministero con le modalita'  di  cui
all' art. 3, comma 1,: 
    il   riepilogo   dei   treni*chilometro   realizzati   nell'anno,
articolato per relazione e contenente gli elementi utili ai fini  del
calcolo e della liquidazione  del  saldo  del  contributo,  corredato
della/e    dichiarazione/i    sottoscritta/e    dal    rappresentante
dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi,  attestante  la
veridicita' dei relativi dati ivi riportati; 
    copia dei contratti  con  una  o  piu'  imprese  ferroviarie  per
servizi di trasporto combinato e/o  trasbordato  con  treni  completi
relativi ai trasporti effettuati; 
    per le Imprese Operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato:
piano tariffario con individuazione delle riduzioni del corrispettivo
da applicare alla clientela. 
  Il contributo sara' quantificato a  consuntivo  dell'annualita'  di
riferimento, entro i successivi 45 giorni,  ove  siano  rispettati  i
requisiti di cui alle lettera a)  e  b)  dell'art.  2,  comma  1  del
presente decreto e sulla  base  dei  treni*chilometro  effettivamente
realizzati  nel  periodo  15  ottobre  2010  -   14   ottobre   2011.
L'Amministrazione  ne  dara'  comunicazione  ai  singoli  interessati
tramite  raccomandata  con  avviso   di   ricevimento   e   attivera'
successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa. 
  2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi a
decorrere dal 14 ottobre 2011, il Ministero,  anche  tramite  accesso
diretto    all'apposito    sistema    informativo     del     gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica  il  mantenimento
in termini di treni*chilometro dei contratti di servizio di trasporto
e, per le Imprese di cui alla lettera b] articolo 2 c.1 del  presente
decreto, anche delle coppie  di  treni  effettuati.  A  tal  fine  le
Imprese trasmettono al Ministero, con le modalita' di cui all'art.  3
comma 1 del presente decreto, entro sessanta giorni  dal  termine  di
ciascun semestre: 
    a)  l'elenco  dei  treni*chilometro  e  delle  coppie  di   treni
effettuati nel semestre; 
    b) copia dei contratti conclusi per il semestre di riferimento. 
  3.  A  conclusione  dell'  attivita'  di   monitoraggio,   ove   si
riscontrasse - per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre  2012
- una diminuzione di  treni*chilometro  e/o  delle  coppie  di  treni
effettuate rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre  2011  il
Ministero  provvedera'  al  recupero  proporzionale  del   contributo
erogato  anche  attraverso  l'eventuale  escussione  della   garanzia
fidejussoria prestata al momento dell'anticipazione. 
  4. Il Ministero, anche per il tramite della societa' RAM,  soggetto
attuatore incaricato  delle  attivita'  di  istruttoria,  gestione  e
monitoraggio dell' intervento di cui al decreto ministeriale 592  del
4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto  ministeriale n.  750
del 14 ottobre 2010, rendera' disponibili in  formato  elettronico  i
modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche  sul
sito del Ministero. 
 
                               Art. 6 
Modalita' di determinazione dei contributi  di  cui  all'art.  3  del
decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto n.
                  750/2010 e ipotesi di premialita' 
  1. Il contributo per treno*chilometro  attribuibile  ai  sensi  del
precedente art. 2 e' determinato, ai sensi del  decreto  ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale  n.
750 del  14  ottobre  2010,  in  un  massimo  di  euro  2  fino  alla
concorrenza massima prevista per gli impegni  di  spesa  per  ciascun
anno e sara' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa. 
  2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili  a  contributo,  le
risorse  che  risulteranno  effettivamente  disponibili   non   siano
sufficienti, si  procedera'  all'attribuzione  di  dette  risorse  in
proporzione all'ammontare spettante a ciascuna impresa. 
  3. Laddove, effettuata le ricognizione definitiva delle  risorse  e
quantificato  il  contributo  da  erogare  in  ragione  degli  aventi
diritto,  residuassero  ulteriori  disponibilita'   finanziarie,   si
procedera' all'assegnazione di quote di premialita' per le imprese di
cui alla lettera  a)  art.  2  comma  1  del  presente  decreto,  per
incrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto al
periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010. 
  4.  La  quota  di  premialita',   in   relazione   alle   effettive
disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, sara'  assegnata  nella
misura massima del 30% del contributo ricevuto e sara'  computata  ai
fini del limite previsto all'art. 4 comma 5. 
 
                               Art. 7 
                            Norme finali 
 1. Il Ministero effettua controlli, anche  a  campione,  in  ordine
alla  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  e  delle  informazioni
prodotte  dalle  Imprese  e  dalle  imprese   ferroviarie   ai   fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.  A  tale
fine il Ministero  puo'  acquisire  informazioni  presso  ogni  altra
Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche,  ispezioni  e
controlli anche mediante accesso diretto  alle  sedi  delle  predette
Imprese e imprese  ferroviarie,  e  puo'  altresi'  acquisire,  anche
presso terzi, la documentazione inerente alle  attivita'  oggetto  di
incentivazione.  Anche   ai   fini   di   verificare   l'ottemperanza
all'obbligo di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.  Qualora
dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,  sia  accertata  la
non veridicita' delle informazioni  prodotte  dalle  Imprese,  queste
ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, e fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  76  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentito
alle Imprese aventi sede legale in Italia e negli altri  Stati  dell'
Unione Europea e, a condizioni di reciprocita',  anche  alle  imprese
aventi sede in Svizzera. 
  3. Tutta la documentazione che  le  Imprese  devono  presentare  ai
sensi e per i fini del presente Decreto deve essere redatta in lingua
italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana. 
  4.  Le  Imprese  hanno  l'obbligo  di  fornire,  anche  in  formato
elettronico, i dati e  le  informazioni  che  saranno  richiesti  dal
Ministero ai fini di cui al presente decreto, secondo i  contenuti  e
le modalita' che saranno comunicati dal Ministero stesso. 
 
                               Art. 8 
            Sospensione dell'efficacia; entrata in vigore 
  1.  L'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita'  con  le  norme  sul
mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi  dell'art.
108, 3° paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
in materia di aiuti di Stato. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 15 novembre 2010 
 
                                      il direttore generale: Finocchi 

ALLEGATO 1

 
 
 
 

 





ALLEGATO 2

 

 


ALLEGATO 3

 

 


ALLEGATO 4