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Roma, 5 gennaio 2011

 

Circolare n.7/2011

 

Oggetto: Tributi – IVA – Obbligo di comunicare le operazioni non inferiori a 3.000 euro – Scadenza del 31 ottobre 2011 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.n.2010/184182 del 22.10.2010.

 

Con il provvedimento indicato in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotta dall’articolo 21 del DL n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010.

 

Il nuovo obbligo ricalca nella sostanza quello degli elenchi clienti e fornitori abolito oltre quindici anni fa.

 

Soggetti obbligati – Devono presentare la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva (società di capitali e di persone, ditte individuali, lavoratori autonomi).

 

Operazioni da comunicare – Devono essere comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute i cui corrispettivi, al netto dell’Iva, sono di importo pari o superiore a 3.000 euro. Per le operazioni escluse dall’obbligo di fatturazione, l’importo è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.

 

Operazioni escluse – Nella comunicazione non devono essere indicate le importazioni e le esportazioni di beni (limitatamente a quelle dell’articolo 8 lettere a) e b) del DPR 633/73), nonché le operazioni black list (che com’è noto vengono già comunicate tramite la comunicazione black list). Sono inoltre escluse le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7 del DPR n.605/1973: sull’esatta portata di tale disposizione è necessario attendere le successive istruzioni dell’Agenzia. Relativamente all’anno di imposta 2011, inoltre, restano escluse dalla comunicazione le operazioni non soggette a fatturazione effettuate fino al 30 aprile.

 

Termine di presentazione – La comunicazione è annuale e va presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Periodo d’imposta 2010 – Per l’anno 2010, in fase di prima applicazione del nuovo adempimento, devono essere comunicate solo le operazioni d’importo pari o superiore a 25.000 euro; sono inoltre escluse dalla comunicazione le operazioni non soggette a fatturazione. Il termine di presentazione della comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

 

Elementi della comunicazione – Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione, l’anno di riferimento, la partita Iva (o in mancanza il codice fiscale) del cliente o fornitore, il corrispettivo, l’ammontare dell’imposta o la specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente.

 

Presentazione telematica – La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica conformemente alle specifiche tecniche indicate dall’Agenzia. La trasmissione può avvenire direttamente, utilizzando il sistema telematico dell’Agenzia, ovvero tramite i soggetti abilitati (Caf, professionisti, associazioni di categoria).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.193/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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