Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 7 gennaio 2011

 

Circolare n.8/2011

 

Oggetto: Previdenza – Manovra economica 2011 – Legge 13.12.2010, n.220, su S.O. della G.U. n.297 del 21.12.2010.

 

La legge di stabilità (ex legge finanziaria) ha confermato per il 2011 le misure anticrisi varate negli anni scorsi nonché le misure di detassazione e di decontribuzione dei premi di produttività.

 

Ammortizzatori in deroga (art.1, commi 30 e 31) - Sono stati prorogati anche per il 2011 i cosiddetti ammortizzatori in deroga volti a garantire una copertura economica a tutti quei lavoratori sospesi o licenziati che altrimenti ne sarebbero sprovvisti o perchè dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione del sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali o perchè appartenenti a categorie comunque escluse da qualsiasi protezione (tra cui apprendisti e lavoratori in somministrazione.). Rientrano pertanto tra le potenziali utilizzatrici degli ammortizzatori in deroga le aziende inquadrate previdenzialmente nell’industria fino a 15 dipendenti, le aziende svolgenti attività di logistica fino a 50 dipendenti ovvero di dimensioni superiori qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS di rientrare nel campo di applicazione della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) e della mobilità, nonchè tutte quelle altre aziende che per un motivo o per l’altro non possono utilizzare nessun istituto del sistema degli ammortizzatori sociali. Come negli anni scorsi la concessione degli ammortizzatori in deroga continuerà ad essere di competenza delle regioni previa stipula presso le stesse di specifici accordi sindacali. Al riguardo si rammenta che, per agevolare la conclusione di tali accordi, nel 2009 tra la Confetra e i sindacati è stato elaborato un Accordo tipo da utilizzare a livello locale con gli opportuni aggiustamenti.

Sempre per il 2011 sono stati prorogati gli incentivi contributivi per favorire la ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga; come in passato l’incentivo consisterà nel riconoscimento, alle aziende che assumeranno i lavoratori in questione, di un importo mensile pari all’indennità pubblica che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di cassa integrazione o di mobilità in deroga.

 

Ammortizzatori per le imprese di logistica (art. 1, comma 32) – E’ stata confermata anche per il 2011 la possibilità di ricorrere alla CIGS (in caso di sospensione dei lavoratori) e alla mobilità (in caso di licenziamento) per le imprese di spedizione e logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). Com’è noto, tale possibilità è stata riconosciuta undici anni fa dalla circolare INPS n.58/2000 che ha esteso alle imprese in questione gli stessi ammortizzatori previsti per le imprese commerciali. Secondo tale circolare l’applicazione di questi ammortizzatori avviene sulla base di un’autodichiarazione delle imprese all’INPS di svolgere servizi logistici; inoltre è rimessa alla discrezionalità delle stesse imprese l’individuazione del numero dei lavoratori addetti alla logistica sul cui monte salari vanno calcolati i contributi per CIGS e mobilità (pari complessivamente all’1,20% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori). Le imprese interessate ad utilizzare gli ammortizzatori, anche se fino ad oggi non hanno mai autodichiarato all’INPS l’attività di logistica, hanno mai versato contributi a questo fine, possono iniziare in qualsiasi momento a versare i contributi e a far godere i lavoratori dei relativi ammortizzatori.

 

Rimpiego anticipato dei cassintegrati (art. 1, comma 33) – E’ stata confermata per il 2011 la misura introdotta in via sperimentale per lo scorso biennio dalla legge n.102/2009 che consente alle imprese di reimpiegare anticipatamente i propri lavoratori in cassa integrazione per sottoporli a progetti di formazione o di riqualificazione che possono anche includere attività lavorativa. Com’è noto, il richiamo anticipato non fa venir meno per il lavoratore il diritto all’indennità a carico dell’INPS fino al termine del periodo di cassa integrazione; dal canto suo l’azienda ha la possibilità di far lavorare il cassintegrato corrispondendo la sola differenza tra l’indennità di cassa integrazione e la normale retribuzione. Il reimpiego dei cassintegrati deve essere preceduto da un apposito accordo sindacale da stipularsi al Ministero del Lavoro con il coinvolgimento, nel caso di aziende che abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga, della regione interessata.

 

Mobilità (art. 1, comma 32) – Anche nel 2011 sarà riconosciuto il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti (lo stesso diritto è già riconosciuto in via permanente ai lavoratori delle aziende più grandi). Com’è noto, l’iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori licenziati garantendo alle aziende che li assumono particolari sgravi contributivi (contribuzione ridotta come per gli apprendisti per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine).

Sempre per il 2011 è stata inoltre confermata, per i lavoratori a cui non spetterebbe l’indennità di mobilità in quanto licenziati da aziende non rientranti nel sistema degli ammortizzatori sociali, la concessione di un trattamento equivalente alla suddetta indennità.

 

Contratti di solidarietà (art. 1, comma 33) – E’ stata mantenuta sempre per il 2011 la possibilità, per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà (art.5 della legge 236/93). Com’è noto tali contratti, già utilizzabili in via permanente dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sono diretti ad incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).

 

Incentivi per l’assunzione di disoccupati (art.1, comma 33) – Anche per il 2011 sono state mantenute le agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno e indeterminato lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione. L’incentivo sarà pari all’ammontare dell’indennità che sarebbe stata erogata dall’INPS perdurando lo stato di disoccupazione.

Parimenti sono stati prorogati gli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, di lavoratori ultracinquantenni o in mobilità con almeno 35 anni di anzianità contributiva che siano beneficiari in entrambi i casi dell’indennità di disoccupazione.

 

Aliquote contributive (art.1, comma 39) – Nel 2011 le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati non subiranno aumenti. E’ stata infatti soppressa la disposizione di cui all’art. 1, comma 10 della legge n.247/2007 che prevedeva per quest’anno l’incremento dello 0,09% delle suddette aliquote.

 

Detassazione e decontribuzione dei premi di produttività (art. 1, comma 47) – E’ stato prorogato a tutto il 2011 l’attuale regime di detassazione al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) sui premi di produttività, cioè sulle somme erogate ai lavoratori in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Correggendo l’art. 53 della legge n.122/2010 che aveva già previsto la proroga della detassazione per quest’anno, la stessa continuerà ad applicarsi senza necessità che le somme oggetto del beneficio siano erogate in attuazione di accordi collettivi (aziendali o territoriali). La detassazione si applicherà, entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori che nel 2010 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 40 mila euro (in precedenza 35 mila euro).

E’ stata inoltre confermata anche per il 2011, nei limiti delle risorse disponibili pari a 650 mila euro, la decontribuzione sui premi di produttività che, a differenza del precedente beneficio di natura fiscale, devono necessariamente essere previsti da accordi collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali). Per l’operatività del beneficio bisognerà attendere le necessarie istruzioni del Ministero del Lavoro e dell’INPS; al riguardo si rammenta che ad oggi non sono ancora state emanate le istruzioni operative per lo scorso anno.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.215, 175, 167, e 2 del 2010 e 60/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/b

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S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2010 (fonte Guritel)

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2011). (10G0238) 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
          (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. 
              Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
                          *** omissis ***
30. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  per
l'anno 2011 e nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  34,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo` disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita`,  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita`  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga  alla
normativa  vigente,  anche  senza  soluzione   di   continuita`,   di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita`  e  di
disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi
dell'articolo 2, comma 138, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti  di  cui  al
periodo precedente e` ridotta del 10 per  cento  nel  caso  di  prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e  del  40  per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno  del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di  specifici  programmi
di reimpiego,  anche  miranti  alla  riqualificazione  professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali invia  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle  risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga. 
    31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga
e di mobilita` in deroga, rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavo­ratori di cui al primo periodo, ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita` accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita`. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3,  le  parole:  «2009-2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per
gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni
2009, 2010 e 2011». 
    32.  E  prorogata,  per   l'anno   2011,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14,  nel  limite  di  30
milioni di euro per  l'anno  2011,  15  e  16  dell'articolo  19  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni. L'intervento di cui all'articolo  19,  comma  12,  del
citato decreto-legge n. 185 del 2008 e` prorogato per l'anno 2011 nel
limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma  7  dell'articolo  19
del  citato  decreto-legge  n.  185   del   2008,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,
le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2009, 2010 e 2011». 
    33.  L'intervento  di  cui  al  comma  6  dell'articolo   1   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l'anno  2011  nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1  del
citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009  e
2010» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni  2009,  2010  e
2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui  all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e`  prorogato  per
l'anno 2011 nel limite  di  50  milioni  di  euro  con  le  modalita`
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2,  commi
131, 132, 134 e 151, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalita` definite con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  nel  limite  di  importi
definiti con lo stesso decreto,  anche  a  seguito  del  monitoraggio
degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi  per
l'anno 2010, e comunque non  superiori  a  quelli  stabiliti  per  il
medesimo anno 2010. 
    34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dalla presente legge. 
    35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro  per
l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011». 
    36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, le parole:  «il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali». 
    37. All'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2»; 
      b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente: 
    «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c) del comma 5, ancorche´  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  comunque  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui
alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo`  disporre,  in
deroga alla normativa vigente, in via alternativa a  quanto  previsto
dal citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento
di  tutela  del  reddito  per  il  periodo  di  tempo  necessario  al
raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente  tra  la  data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di  decorrenza
dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto  e  la  data  della   decorrenza   del
trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito
dal presente articolo». 
    38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, e` incrementato di 200 milioni di euro. 
    39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.
247, e` abrogato. Alla compensazione delle minori  entrate  derivanti
dal presente comma concorrono i  risparmi  di  cui  all'articolo  12,
comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
    40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e`  incrementata  di
924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse  di  cui
al primo periodo, pari a 874 milioni di  euro  per  l'anno  2011,  e`
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra
le finalita` indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.  Le
risorse, pari a 250 milioni di  euro,  di  cui  all'ultima  voce  del
suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  previo  conforme   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per i profili di  carattere  finanziario,  da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione  della  richiesta.  Al
fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati
al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei  territori,  alle
attivita` di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e  alla
promozione di attivita` sportive, culturali e sociali,  e`  destinata
una quota del fondo di cui al primo periodo, pari  a  50  milioni  di
euro per l'anno  2011.  Alla  ripartizione  della  predetta  quota  e
all'individuazione  dei  beneficiari  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto
di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i  profili
di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i   criteri   per
l'effettuazione    di    interventi    in    favore    del    settore
dell'autotrasporto di merci. 
    41.  Al  comma  4-bis,  primo  periodo,  del­l'articolo   2   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  concernente  le
agevolazioni fiscali per la piccola proprieta` contadina, le  parole:
«e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse. 
    42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole:  «dicembre  2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dicembre 2009». 
    43. All'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  comma  2-quinquies  le  parole:  «al   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,»
sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi  strutturali
di  politica  economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»; 
      b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di  17  milioni
di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di
48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307». 
    44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari  a  86
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a  72,8  milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  quanto  a  10,4
milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del  presente
articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e,
quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
    45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di  agevolazioni  contributive  nel  settore
agricolo. 
    46. Le disposizioni di cui ai  commi  da  42  al  presente  comma
entrano in vigore alla data di  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
    47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n.  2,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2011».
Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la  disciplina
richiamata nel  primo  periodo  del  presente  comma  si  applica  ai
titolari di reddito di lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno
2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due  periodi
del presente comma, l'annualita` indicata nei periodi secondo e terzo
del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  2  del  2009,   e
successive modificazioni, si considera  riferita  all'anno  2010.  Lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore  di  lavoro
previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e` concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31  dicembre  2011,
con i criteri e le modalita` di cui all'articolo 1, commi  67  e  68,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai  sensi  del  quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della  citata  legge  n.  247  del
2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011».
Ai fini  dell'applicazione  del  periodo  precedente,  il  limite  di
reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e`  da  riferire
all'anno 2010. 
                          *** omissis ***

FINE TESTO LEGGE