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Roma, 3 febbraio 2011

 

Circolare n. 26/2011

 

Oggetto: Previdenza – Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 24 dell’1.2.2011.

L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1 gennaio 2011 relativi a:

1)   minimali contributivi;

2)   fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;

3)   massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

 

1)  Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:

  - euro 44,49 e 1.156,74 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;

  - euro 123,09 e 3.200,34 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.

Applicando le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati ai livelli II e I del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica; analoga operazione dovrà essere eseguita per i contributi dovuti sulle retribuzioni minime dei dirigenti di cui ai CCNL sia logistica, trasporto e spedizione che magazzini generali.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 6,84. Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

 

2)  Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 43.042,00 annue, corrispondenti a euro mensili 3.587,00 (in precedenza 3.530,00); il contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.

 

3)  Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 93.622,00 annui (in precedenza 92.147,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.

 

4)  Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 19/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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INPS - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

CIRCOLARE N. 24 DEL 1.2.2011

 

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2011 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. 

 

Sommario:

1)      Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

2)      Retribuzioni convenzionali in genere

3)      Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70

4)      Cooperative sociali

5)      Rapporti di lavoro a tempo parziale

6)      Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2011 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438

7)      Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

8)      Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

9)      Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

10)   Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

11)   Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

12)   Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2011

Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2011.

 

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Come noto per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di  minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

 

1.1. Retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale).

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (1).

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, con norma interpretativa (2) è stato disposto che:

"L'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."

Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera.   Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione  minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai  minimali di retribuzione giornaliera (punto 1.2.).

 

1.2. Minimali di retribuzione giornaliera

Come noto il legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi che devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (3).

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2011, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,6 % (4) si riportano nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2011 .

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 44,49  (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2011, pari a € 468,35 mensili) (5).

 

anno 2011

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

468,35

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

44,49

 

1.3. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.

Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (6).

*** OMISSIS ***

 

 

5. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (14), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989,  confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (15).

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

 

(€  44,49)   x (6) / (40) =  €   6,67

 

 

6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2011 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2011 in € 43.042,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2011 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 43.042,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.586,83 da arrotondare ad € 3.587,00.

 

anno 2011

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

43.042,00

Importo mensilizzato

3.587,00

 

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (17).

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nellelemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

Limponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dellelemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>

 

 

7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (18) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 1,6 %, è pari, per l'anno 2011, a € 93.621,64 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 93.622,00.

 

anno 2011

Euro

Massimale annuo della base contributiva

93.622,00

 

Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,  <ImponibileEccMass>,  <ContributoEccMass>.

L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (19) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 468,35 per l'anno 2011 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di  € 187,34.

 

anno 2011

Euro

trattamento minimo di pensione

468,35

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

187,34

Limite annuale per l’accredito dei contributi (*)

9741,68

       (*) Il limite annuo è pari a 187,34 x 52

 

Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001 n. 448, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (20).

 

9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l’anno 2011 (21) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

 

anno 2011

Lire

Euro

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa

10.240

5,29

Fringe benefit (tetto)

500.000

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

90.000

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

60.000

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

30.000

15,49

Indennità di trasferta intera estero

150.000

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

100.000

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

50.000

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

3.000.000

1549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

9.000.000

4648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

4.000.000

2065,83

 

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti  la circolare n. 11 del 22.01.2001 e la circolare n. 123 dell’11.12.2009.

*** OMISSIS ***

 

 

12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2011.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2011 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (22).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

 

12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS  le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

-         calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2011 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

-         le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

12.2. regolarizzazione di cui al punto 6).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

 

 

13. Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2011.

Sono state aggiornate sia le tabelle contenenti le aliquote contributive riguardanti le aziende in genere, già pubblicate in allegato alla circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, sia gli elaborati riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate spettanti per alcuni settori economici. Per la consultazione delle stesse, è possibile prelevare i files allegati alla presente circolare (allegati 2 e 3).

Inoltre, per i datori di lavoro agricolo sono disponibili le tabelle delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria (allegato 4).

 

 

Il Direttore Generale

                               Nori      

 

 

Riferimenti normativi:

(1) Art. 1 comma 1del  D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389

(2) Art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549 ; circolare n. 40 del 20.2.1996

(3) D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .

(4) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione  che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11,  D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice dello 1,6 % viene utilizzato ai fini contributivi  per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2011)  del decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro che fissa l’aumento definitivo  di perequazione automatica nell’anno 2011

Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

(5) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.

(6) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1.

*** omissis ***

(14) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

(15) Pertanto in tale settore l’esistenza di  un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.

(16) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.

(17) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010 punto 3.

(18) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010 punto 2.

(19) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.

(20) Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.

(21) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(22) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).

 

 

 

Allegato n.1

 

Minimali di retribuzione anno 2011

 

Tabella A e B (omissis)

 

Tabella A  -  Anno 2011

Settore

Qualifiche

 

Dirigente

Impiegato

Operaio

Industria

Euro

123,09

Euro

44,49

Euro

44,49

 

 

 

(37,19)

 

(34,72)

Amministrazioni dello Stato e

altre Pubbliche Amm.ni

Euro

93,58

Euro

44,55

Euro

44,49

 

 

 

 

 

(39,61)

Artigianato 

 

 

Euro

44,49

Euro

44,49

 

 

 

(39,61)

 

(34,72)

Agricoltura 

Euro

98,48

Euro

51,94

Euro

39,58

 

 

 

 

 

(1)

Credito assicurazioni e servizi 

Euro

123,09

Euro

44,49

Euro

44,49

 

 

 

(42,10)

 

(39,61)

Commercio

Euro

123,09

Euro

44,49

Euro

44,49

 

 

 

(34,72)

 

(34,72)

 

Gli importi indicati tra parentesi sono stati adeguati ad euro 44,49 ai sensi dell’art.7 della legge 11/11/1983, n.638 e della legge 7/12/1989, n.389

 

(1) L’importo non è  soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 delle legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

 

 

Tabella B  -  Anno 2011

 

*** omissis ***

 

 

Allegato n.2 (omissis)

 

Allegato n.3