Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 11 febbraio 2011

 

Circolare n. 31/2011

 

Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione - Illustrazione delle principali novità.

 

Si evidenziano le principali disposizioni introdotte dall’accordo del 26 gennaio scorso che, facendo seguito al precedente accordo del 10 dicembre 2010 sugli aumenti economici, ha completato il rinnovo del CCNL anche per la parte normativa. Dalla carrellata è stata omesso, in quanto già trattato all’indomani del rinnovo, il commento sull’eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dall’elencazione dei giorni festivi.

 

Aumenti – Fermi restando importi e decorrenze degli aumenti così come definiti con l’accordo dello scorso dicembre, è stato precisato che sino al 31 dicembre 2012 (data di scadenza del nuovo CCNL) gli stessi non dovranno essere considerati ai fini della determinazione della quattordicesima, del lavoro straordinario e delle festività.

 

Classificazione del personale – Sono stati introdotti due nuovi livelli alla classificazione del personale: il livello 4 junior con effetto immediato e il livello 6° junior a decorrere dall’1 luglio 2012; conseguentemente è stata adeguata la scala parametrale, a parità di incidenza economica, per tener conto dei due nuovi livelli di inquadramento.

 

Appalti – E’ stato in primo luogo convenuto un Avviso Comune per richiedere al Governo l’esonero dalla corresponsabilità (DLGVO n. 276/2003) per le imprese committenti che adottino un regime di controlli diretti a verificare la regolarità degli appaltatori di servizi di logistica, facchinaggio e movimentazione merci.

In secondo luogo è stato introdotto, a decorrere dall’1 luglio 2012, l’obbligo per le imprese committenti di servirsi esclusivamente di appaltatori che applichino il CCNL logistica, trasporto e spedizione. A fronte di tale obbligo gli appaltatori beneficeranno di un raffreddamento del costo del lavoro potendo assumere dalla stessa data, anche con contratto di apprendistato, lavoratori inquadrati al nuovo livello 6 junior. Nel caso in cui le imprese committenti decidessero di anticipare l’obbligatorietà del CCNL prima dell’1 luglio 2012, verrebbe anticipata anche la possibilità di assunzione al nuovo livello.

 

Orario di lavoro – E’ stato ampliato a 6 mesi (in precedenza 4 mesi) l’arco temporale di riferimento per calcolare le 48 ore (comprensive dello straordinario) di durata media della settimana lavorativa.

 

Relazioni sindacali – In conformità al DLGVO n. 25/2007 (di recepimento della direttiva UE 2002/14 sulla informazione e consultazione dei lavoratori), è stata abbassata a 50 dipendenti (in precedenza 150) la soglia dimensionale da cui scattano gli obblighi per le aziende di informazione annuale al sindacato su una serie di temi espressamente indicati (tra cui andamento produttivo, appalti, ristrutturazioni, investimenti, organizzazione del lavoro, ecc.)

 

Flessibilità – E’ stata riconosciuta in capo alle aziende la possibilità di derogare, senza necessità di accordo sindacale, per 5 settimane consecutive all’anno al regime di orario ordinario di 8 ore giornaliere. Durante tale periodo infatti le aziende potranno distribuire l’orario normale settimanale di 39 ore in maniera non omogenea nell’arco dei 5 giorni lavorativi (con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere), riconoscendo ai lavoratori interessati un’indennità settimanale di 10 euro comprensivi degli istituti legali e contrattuali. La deroga in questione dovrà essere utilizzata in alternativa a quella già prevista dal precedente contratto relativa alla possibilità per le aziende, sempre senza contrattazione e sempre per 5 settimane consecutive all’anno, di distribuire l’orario normale di lavoro su 6 giorni anziché su 5.

 

Periodo di prova – E’ stato allungato di 1 mese il periodo di prova per i lavoratori compresi dal livello 1° al 4°; per tutti gli altri lavoratori la prova passa a 1 mese (in precedenza 10 giorni lavorativi).

 

Maternità – Anche nel 5° mese di assenza, come nei precedenti, alla lavoratrice dovrà essere riconosciuta l’intera retribuzione globale mensile (in precedenza 80%). Per quanto concerne il 6° mese di assenza, resta invece confermato il riconoscimento del 50% della retribuzione.

 

Ritiro patente – Sono state differenziate le tutele per l’autista in caso di ritiro patente. In particolare è stato precisato che l’autista a cui sia stata ritirata la patente fuori dall’esercizio delle proprie mansioni avrà diritto unicamente alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza alcuna retribuzione.

 

Ente bilaterale – E’ stata prevista l’istituzione di un Ente Bilaterale Nazionale di settore che sarà alimentato, a decorrere dall’1 luglio 2011, da un contributo mensile (per 12 mensilità) di 2 euro a carico azienda e di 0,50 euro a carico lavoratore.

Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il CCNL che decidessero di non versare il contributo al nuovo Ente, dovranno corrispondere in busta paga a ciascun lavoratore un importo di 5 euro mensili (per dodici mensilità) a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione.

Le modalità organizzative dell’Ente saranno definite da un’apposita Commissione paritetica che inizierà a riunirsi a breve.

 

Assistenza sanitaria integrativa – Sempre dall’1 luglio 2011 decorrerà il contributo aziendale di 120 euro annuali a lavoratore per il finanziamento di un fondo sanitario integrativo di settore le cui modalità attuative, come nel caso dell’Ente bilaterale, saranno messe a punto da una apposita Commissione paritetica.

 

Apprendistato – A fronte di un adeguamento dei minimi contrattuali spettanti agli apprendisti, è stata allungata la durata dell’apprendistato per tutti i livelli ed è stata ammessa la possibilità di assumere apprendisti anche per i livelli più bassi. In particolare la durata dell’apprendistato passa da 4 a 6 anni per i livelli 1° e 2° e da 3 a 6 anni per gli autisti del 3° livello Super. Come è noto, l’apprendistato rappresenta il canale più vantaggioso per l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni, garantendo alle aziende una robusta riduzione dei contributi previdenziali (aliquota al 10% anziché piena) per tutta la durata del contratto nonché, in caso di conferma dell’apprendista a tempo indeterminato, per l’anno successivo alla scadenza.

 

Secondo livello di contrattazione – E’ stato confermato l’impianto già esistente, fatta eccezione per la durata dei contratti (aziendali o territoriali) che scende a 3 anni (in precedenza 4 anni) in conformità al Protocollo di Palazzo Chigi del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali.

E’ stata inoltre leggermente ritoccata (dall’1,36% all’1,5% del minimo contrattuale) la misura dell’indennità da riconoscere ai lavoratori qualora a livello territoriale non fosse raggiunto un accordo trascorsi 90 giorni dalla presentazione della piattaforma sindacale. L’importo in questione sarà erogato in via provvisoria e sarà assorbito da eventuali accordi intercorsi nel triennio di riferimento; trascorso tale termine senza che nessun accordo sia stato raggiunto l’importo diverrà definitivo e non riassorbibile.

 

Procedura per il rinnovo del CCNL – Coerentemente con il già richiamato Protocollo del 2009, è stata introdotta una procedura per il rinnovo del CCNL. In particolare è stato stabilito che la piattaforma sindacale dovrà essere presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del contratto e che durante questo periodo e per il mese successivo non potranno essere proclamati scioperi.

Nel caso in cui la trattativa dovesse prolungarsi ulteriormente, e sempreché il sindacato abbia rispettato i tempi della procedura di rinnovo, scatterà per i lavoratori una copertura economica pari al 40% (60% dopo 6 mesi) del tasso di inflazione dell’anno precedente.

 

Autotrasporto – Come per gli appalti, anche per l’autotrasporto è stato definito un Avviso Comune per richiedere al Governo provvedimenti di riduzione del costo del lavoro (tra cui la riduzione dei premi INAIL, la decontribuzione degli straordinari, l’istituzione di un Registro internazionale dell’autotrasporto a cui legare il riconoscimento di benefici fiscali e previdenziali).

 

Provvedimenti disciplinari/licenziamenti – Sono state ampliate le casistiche che danno luogo a provvedimenti disciplinari e a licenziamenti per ricomprendere in particolare le violazioni commesse dagli autisti nell’utilizzo del cronotachigrafo e dei dispositivi di sicurezza, nonché le violazioni commesse dalla generalità dei lavoratori in materia di assenza per malattia.

 

Malattia – Sono state semplificate le modalità di calcolo delle quote di integrazione a carico azienda rispetto all’indennità riconosciuta dall’INPS ed inoltre sono stati resi più stringenti gli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i lavoratori ammalati.

 

Flessibilizzazione del Santo Patrono – E’ stata riconosciuta alle aziende la facoltà di sostituire, per il solo personale viaggiante, la festività del Santo Patrono con 10 ore di permessi retribuiti in ragione d’anno.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 19/2011

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