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Roma, 14 aprile 2011

 

Circolare n. 65/2011

 

Oggetto: Lavoro – Nuova disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) – DPR n. 160 del 7.9.2010, su S.O. alla G.U. n. 229 del 30.9.2010 - Nota del Min. Sviluppo Economico del 25.3.2011.

 

Dallo scorso 29 marzo è entrata in vigore, anche se solo parzialmente, la nuova disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che modifica la precedente normativa prevista dal DPR 447/1998 al fine di velocizzare le procedure di avvio dell’attività d’impresa.

 

Come è noto, lo SUAP rappresenta in ogni Comune il solo soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti di avvio, trasformazione, ristrutturazione o cessazione di attività che richiedono diversi titoli abilitativi di competenza di distinte amministrazioni pubbliche (autorizzazioni, licenze, pareri, permessi, concessioni, nulla osta, ecc.).

 

La nuova regolamentazione, nel tentativo di porre rimedio alle criticità della precedente, ha rafforzato le competenze dello SUAP ed ha implementato la modalità telematica prevedendo che il rapporto tra Sportello e imprese avvenga esclusivamente on-line tramite il sito internet www.impresainungiorno.gov.it. Spetterà poi allo SUAP inoltrare la documentazione alle varie amministrazioni interessate e fornire direttamente alle stesse imprese le relative autorizzazioni. I tempi di risposta dello Sportello varieranno a seconda dei seguenti tipi di procedimenti:

 

·    procedimento automatizzato (già operativo), si applica alle attività soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (ex DIA) ossia a quelle attività che, non richiedendo valutazioni discrezionali da parte delle amministrazioni, possono essere avviate immediatamente con la presentazione allo Sportello di semplici autocertificazioni;

 

·    procedimento ordinario (sarà operativo dall’1 ottobre 2011), si applica a quelle attività che necessitano di maggiori verifiche amministrative (ad esempio, in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali) e prevede tempi di risposta da un minimo di 2 ad un massimo di 8 mesi a seconda delle valutazioni da effettuare (attualmente da 3 a 12 mesi).

 

Con la nota in oggetto il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, per gli SUAP non ancora in grado di operare con la modalità telematica, le imprese potranno in via transitoria continuare a trasmettere le domande secondo la tradizionale modalità cartacea.

 

Fabio Marrocco

Allegati due

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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S.O. alla G.U. N. 229 del 30.9.2010 (fonte Guritel)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina
sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 

                                Capo I

               Principi generali ed ambito applicativo

 

                               Art. 1 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata :  «Agenzia»):
il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello  Stato,  gli  enti
pubblici territoriali, gli altri enti  pubblici  non  economici,  gli
organismi di diritto pubblico; 
    c) «camere di commercio»:  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    d) «CAD»: il  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    f) «decreto-legge»: il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    g) «SCIA»: la segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
ed f), del decreto-legge; 
    h)   «dichiarazione   di   conformita'»:   l'attestazione   della
sussistenza  dei  requisiti   previsti   dalla   normativa   per   la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento  e  la  cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa; 
    i) «attivita' produttive»: le attivita' di produzione di  beni  e
servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le
attivita' turistiche e alberghiere, i servizi  resi  dalle  banche  e
dagli intermediari finanziari e i servizi  di  telecomunicazioni,  di
cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge; 
    j) «impianti produttivi»: i  fabbricati,  gli  impianti  e  altri
luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di  produzione  di
beni e servizi; 
    k) «portale»: il sito web impresainungiorno  di  riferimento  per
imprese e  soggetti  da  esse  delegati,  che  consente  di  ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con  gli  Enti  coinvolti
nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di  prestazione
di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema  pubblico
di connettivita'; 
    l) «registro imprese»: il registro di cui  all'articolo  8  della
legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  istituito  presso  la  camera  di
commercio  e  tenuto  dall'Ufficio  competente  in  conformita'  agli
articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di  un
giudice delegato  dal  Presidente  del  Tribunale  del  capoluogo  di
provincia; 
    m) «sportello unico per  le  attivita'  produttive»  (di  seguito
denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il  richiedente  in
relazione a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua
attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque  coinvolte  nel
procedimento; 
    n)  «sistema  INA-SAIA»:  il  sistema  di  servizi  che  consente
l'interconnessione  e  lo  scambio  anagrafico  fra  i  comuni  e  le
pubbliche amministrazioni; 
    o) «sistema pubblico di connettivita'»  (di  seguito  denominato:
«SPC»): l'insieme di  infrastrutture  tecnologiche  tecniche  per  lo
sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione  e  la  diffusione   del
patrimonio informativo e dei  dati  della  pubblica  amministrazione,
necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione  applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei   flussi
informativi,  garantendo  la   sicurezza,   la   riservatezza   delle
informazioni, nonche' la salvaguardia e  l'autonomia  del  patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione; 
    p) «interoperabilita'»: la  capacita'  di  un  sistema  o  di  un
prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o  prodotti,  nel
rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC. 
 
                               Art. 2 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  38,  comma  3,   del
decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico  soggetto  pubblico
di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che  abbiano  ad
oggetto l'esercizio di  attivita'  produttive  e  di  prestazione  di
servizi,  e  quelli   relativi   alle   azioni   di   localizzazione,
realizzazione,  trasformazione,  ristrutturazione  o   riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle
suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59. 
  2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed  i  relativi  elaborati
tecnici  e  allegati  sono  presentati  esclusivamente  in  modalita'
telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con
le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP  competente
per  il  territorio  in  cui  si  svolge  l'attivita'  o  e'  situato
l'impianto. 
  3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5  e
6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione  alle
altre amministrazioni che intervengono  nel  procedimento,  le  quali
adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione. 
  4.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento  gli  impianti  e  le  infrastrutture   energetiche,   le
attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e
di materie radioattive, gli impianti nucleari  e  di  smaltimento  di
rifiuti  radioattivi,  le  attivita'  di   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche  e
gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e  seguenti  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
 
                               Art. 3 
                   Il portale «impresainungiorno» 
  1. Il portale: 
    a)  fornisce  servizi  informativi  e  operativi  ai   SUAP   per
l'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3; 
    b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per
le  quali  e'  sufficiente  l'attestazione   dei   soggetti   privati
accreditati, secondo criteri  omogenei  sul  territorio  nazionale  e
tenendo conto delle diverse discipline regionali; 
    c) prevede  l'utilizzo  della  procura  speciale  con  le  stesse
modalita' previste per la comunicazione unica; 
    d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le  imposte  e
gli oneri comunque denominati relativi ai  procedimenti  gestiti  dai
SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese  di  cui
all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti  attraverso  il
sistema telematico messo a disposizione dal portale.  Il  sistema  di
pagamento  si  basa  sulle  regole  tecniche   approvate   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 5; 
    e) costituisce punto di  contatto  a  livello  nazionale  per  le
attivita' di cui al decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  e
assicura  il  collegamento  con  le  autorita'  competenti  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  i),   del   medesimo   decreto
legislativo. 
  2. Il portale, nel rispetto della  disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  interopera  con  i  sistemi
informativi e i portali gia' realizzati da Regioni o  enti  locali  e
con quelli successivamente  sviluppati  a  supporto  degli  sportelli
unici. 
  3.   Il   portale   costituisce   uno   dei   punti   di   contatto
infrastrutturale a  livello  nazionale  di  accesso  con  gli  Uffici
periferici dello Stato, secondo le  regole  di  cui  al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed  in
coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6. 

 

                              Capo II

                  Funzioni e organizzazione del SUAP

 

                              Art. 4 
                 Funzioni e organizzazione del SUAP 
  1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica  e
tempestiva in luogo  degli  altri  uffici  comunali  e  di  tutte  le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte  nel  procedimento,  ivi
comprese     quelle     preposte     alla     tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'. 
  2. Le comunicazioni al richiedente  sono  trasmesse  esclusivamente
dal SUAP; gli altri uffici comunali e  le  amministrazioni  pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,  pareri  o
atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque  denominati  e
sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le
domande,  gli  atti  e  la  documentazione  ad   esse   eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente. 
  3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo  24  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione: 
    a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle  attivita'
di cui all'articolo 2, comma 1,  indicando  altresi'  quelle  per  le
quali e' consentito l'immediato avvio dell'intervento; 
    b)  alle  dichiarazioni,  alle  segnalazioni   e   alle   domande
presentate, al loro iter procedimentale e agli atti  adottati,  anche
in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da
altre amministrazioni pubbliche competenti; 
    c)  alle  informazioni,  che  sono  garantite   dalle   autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo  del  26
marzo 2010, n. 59. 
  4. L'ufficio competente per il SUAP  ed  il  relativo  responsabile
sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti  interni
dei  singoli  comuni  o  dagli  accordi  sottoscritti  in   caso   di
associazione,  che  dispongono  anche   in   ordine   alla   relativa
strutturazione; nelle more dell'individuazione  del  responsabile  di
cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e' ricoperto
dal segretario comunale. Il  responsabile  del  SUAP  costituisce  il
referente  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  agli  atti  e
documenti  detenuti  dal  SUAP,  anche  se   provenienti   da   altre
amministrazioni  o  da  altri  uffici  comunali.  Rimane   ferma   la
responsabilita' delle amministrazioni o  degli  uffici  comunali  per
altri atti,  comunque  connessi  o  presupposti,  diversi  da  quelli
detenuti dal SUAP. 
  5. I comuni possono esercitare le  funzioni  inerenti  al  SUAP  in
forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di
commercio. 
  6. Salva  diversa  disposizione  dei  comuni  interessati  e  ferma
restando l'unicita' del canale di  comunicazione  telematico  con  le
imprese da parte del SUAP, sono  attribuite  al  SUAP  le  competenze
dello sportello unico per l'edilizia produttiva. 
  7.  Le  domande,  le  dichiarazioni,  le  segnalazioni,  gli   atti
dell'amministrazione  e  i  relativi  allegati  sono  predisposti  in
formato elettronico e trasmessi  in  via  telematica  secondo  quanto
disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,  comma  5.  La
conoscibilita' in modalita'  telematica  degli  estremi  degli  atti,
compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5,  comma  4,  non
costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai  fini  del  decorso
dei termini decadenziali di impugnazione. 
  8. Il collegamento tra  il  SUAP  e  il  registro  imprese  avviene
attraverso  modalita'  di  comunicazione   telematica   conformi   ai
requisiti previsti dall'Allegato  tecnico  di  cui  all'articolo  12,
comma 5,  ed  agli  standard  pubblicati  sul  portale,  nonche'  nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  9. Il collegamento di cui al comma 8: 
    a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del  responsabile
del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia'
acquisiti dal registro imprese; 
    b) garantisce, anche ai sensi  dell'articolo  25,  comma  7,  del
decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese
renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto  dei  principi  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
delle misure minime di sicurezza  di  cui  al  relativo  allegato  B,
l'avvenuta  iscrizione  e  gli  eventi  modificativi  delle  imprese,
nonche' le informazioni relative  alle  segnalazioni  certificate  di
inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri  SUAP,
anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA,  funzionali
al procedimento in corso; 
    c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese  e
l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; 
    d)  garantisce  l'aggiornamento  del  repertorio  delle   notizie
economiche e amministrative di cui all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 7 dicembre  1995,  n.  581,  con  gli
estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o  altri
atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP. 
  10. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del  presente  regolamento,  i  Comuni  attestano,
secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato
tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del  proprio  territorio  dei
requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis),  del
decreto-legge e all'articolo 2, comma 2,  del  presente  regolamento,
trasmettendola al Ministero per lo sviluppo  economico  che  cura  la
pubblicazione dell'elenco dei SUAP  sul  portale.  Tale  elenco  puo'
essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i  cui  SUAP
abbiano nelle more acquisito tali  requisiti.  Sono  fatte  salve  le
funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11. 
  11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non  abbia  istituito
il SUAP, o  questo  non  abbia  i  requisiti  di  cui  al  comma  10,
l'esercizio delle relative funzioni, decorso il  termine  di  cui  al
medesimo articolo, e' delegato, anche  in  assenza  di  provvedimenti
espressi, alla camera di commercio territorialmente  competente,  con
le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui  all'articolo  12,
comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla  gestione  del
portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI. 
  12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso
il portale, provvedono alla  gestione  telematica  dei  procedimenti,
comprese le fasi di ricezione delle domande,  la  divulgazione  delle
informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio  di  ricevute
all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte. 
  13.  In  relazione  ai  procedimenti  disciplinati   nel   presente
regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico  dell'interessato
il pagamento delle spese e dei diritti previsti  da  disposizioni  di
leggi statali  e  regionali  vigenti,  nelle  misure  ivi  stabilite,
compresi i diritti e le spese previsti a favore  degli  altri  uffici
comunali, secondo  i  regolamenti  comunali,  provvedendo  alla  loro
riscossione e al loro trasferimento  alle  amministrazioni  pubbliche
coinvolte nel procedimento stesso. 
  14.  Il  SUAP,  espletate  le  procedure  necessarie,   trasferisce
immediatamente, in via  telematica,  e  in  assenza  di  collegamento
telematico non oltre il mese successivo al  versamento,  gli  importi
dei diritti  di  cui  al  comma  13  alle  amministrazioni  pubbliche
competenti. 

 

                               Capo III

                        Procedimento automatizzato

 

                               Art. 5 
     Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 
  1. Nei casi in cui le attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,
sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma
1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP. 
  2. La SCIA, nei casi in  cui  sia  contestuale  alla  comunicazione
unica, e' presentata presso il registro  imprese,  che  la  trasmette
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta  con  modalita'
ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta  di  cui  al
comma 4. 
  3. La segnalazione e'  corredata  da  tutte  le  dichiarazioni,  le
attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli  elaborati  tecnici  di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  4. Il SUAP, al momento della presentazione  della  SCIA,  verifica,
con modalita' informatica, la completezza formale della  segnalazione
e dei relativi allegati.  In  caso  di  verifica  positiva,  rilascia
automaticamente  la  ricevuta  e  trasmette  immediatamente  in   via
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni
e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di  cui
all'articolo 12, commi 5 e 6. 
  5.  A  seguito  di  tale  rilascio,  il   richiedente,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  puo'
avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'. 
  6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici
comunali competenti, trasmette con modalita' telematica  al  soggetto
interessato le eventuali richieste istruttorie. 
  7.  Ai  sensi  dell'articolo  38,  comma   3,   lettera   f),   del
decreto-legge, la ricevuta di cui  al  comma  4,  costituisce  titolo
autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei
terzi e di autotutela dell'amministrazione. 
  8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi  i  termini
di cui  all'articolo  2  della  medesima  legge  dalla  presentazione
dell'istanza, ovvero i  diversi  termini  previsti  dalle  specifiche
discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a  seguito  del
rilascio della  ricevuta,  emessa  automaticamente  con  le  medesime
modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide. 
 
                               Art. 6 
  Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa 
  1. Nei casi di cui all'articolo 5,  il  soggetto  interessato  puo'
avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38,  comma
3, lettera c), del decreto-legge. 
  2.  L'Agenzia,  compiuta  l'istruttoria,  trasmette,  in  modalita'
telematica, al SUAP una  dichiarazione  di  conformita',  comprensiva
della SCIA  o  della  domanda  presentata  dal  soggetto  interessato
corredata  dalle  certificazioni  ed  attestazioni   richieste,   che
costituisce titolo autorizzatorio per  l'esercizio  dell'attivita'  e
per l'avvio  immediato  dell'intervento  dichiarato.  Essa  ha  anche
valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede  ad
inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da
parte delle  amministrazioni  pubbliche  ai  fini  dell'attivita'  di
monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11. 
  3. L'Agenzia, in modalita'  telematica,  puo'  presentare  la  SCIA
presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa  sia
presentata  contestualmente  alla  comunicazione  unica,  secondo  la
disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5. 
  4.  L'interessato  utilizza  gli  strumenti  informatici  messi   a
disposizione  dall'Agenzia  e  puo',   mediante   apposita   procura,
incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti  gli
atti  e  i   documenti   necessari   che   siano   in   possesso   di
un'amministrazione pubblica. 
 

                              Capo IV

                        Procedimento ordinario

 

                               Art. 7 
                         Procedimento unico 
  1. Fuori dei  casi  disciplinati  dal  Capo  III,  le  istanze  per
l'esercizio delle attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono
presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi  i
termini  piu'  brevi  previsti  dalla  disciplina   regionale,   puo'
richiedere all'interessato  la  documentazione  integrativa;  decorso
tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 
  2. Verificata la completezza della documentazione, il  SUAP  adotta
il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso  il  termine
di cui al  comma  1,  salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  dalla
normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi
del comma 3. 
  3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla  osta,  concerti  o
assensi di diverse amministrazioni  pubbliche,  il  responsabile  del
SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, ovvero dalle  altre  normative  di  settore,  anche  su
istanza del soggetto interessato o  dell'Agenzia.  La  conferenza  di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui  i  procedimenti  necessari
per acquisire le suddette intese,  nulla  osta,  concerti  o  assensi
abbiano una durata  superiore  ai  novanta  giorni  ovvero  nei  casi
previsti dalle discipline regionali. Scaduto il  termine  di  cui  al
comma 2, ovvero  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
servizi,  si  applica  l'articolo  38,  comma  3,  lettera  h),   del
decreto-legge. 
  4. Tutti gli atti istruttori e  i  pareri  tecnici  richiesti  sono
comunicati in modalita'  telematica  dagli  organismi  competenti  al
responsabile del SUAP. 
  5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta  del
soggetto interessato, puo' svolgere attivita'  istruttoria  ai  sensi
dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e  trasmette
la relativa documentazione, in via telematica,  al  responsabile  del
SUAP.  L'Agenzia  fornisce  assistenza   per   l'individuazione   dei
procedimenti da attivare in relazione all'esercizio  delle  attivita'
produttive o alla realizzazione degli  impianti  produttivi,  nonche'
per la redazione in formato elettronico delle domande,  dichiarazioni
e comunicazioni ed i relativi elaborati  tecnici.  Se  il  comune  lo
consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e  gestionale
alla conferenza di servizi. 
  6.  Il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento,  assunto  nei
termini di cui agli articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la  realizzazione
dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste. 
  7. Il rispetto dei termini  per  la  conclusione  del  procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli
altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi. 
 
                               Art. 8
          Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 
 
  1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico  non  individua  aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi  o  individua  aree
insufficienti, fatta salva l'applicazione della  relativa  disciplina
regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP  la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  alle  altre
normative di settore,  in  seduta  pubblica.  Qualora  l'esito  della
conferenza  di  servizi  comporti  la  variazione   dello   strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in  quella
sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco  ovvero  al  Presidente  del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo  sottopone  alla  votazione
del Consiglio nella prima seduta utile. Gli  interventi  relativi  al
progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma,
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2.  E'  facolta'  degli  interessati  chiedere  tramite   il   SUAP
all'ufficio comunale competente per  materia  di  pronunciarsi  entro
trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei  progetti
preliminari dai medesimi sottoposti  al  suo  parere  con  i  vigenti
strumenti   di   pianificazione   paesaggistica,    territoriale    e
urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo  procedimento;  in  caso  di   pronuncia   favorevole   il
responsabile  del  SUAP  dispone  per  il   seguito   immediato   del
procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti. 
  3.  Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente   articolo   le
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  o  alle  relative
norme regionali di settore. 
 

                               Capo V

                         Disposizioni comuni

 

                               Art. 9 
                         Chiarimenti tecnici 
  1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle  normative
tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP,
anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte
o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali
o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati che  vi  abbiano  interesse,  entro  dieci
giorni  dalla  richiesta  di  chiarimenti,  convoca  anche  per   via
telematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, una riunione, di cui e'  redatto  apposito  verbale,  fra  i
soggetti  interessati  e  le  amministrazioni  competenti,  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La  convocazione
della riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata  ai
sensi delle disposizioni del presente capo. 
 
                               Art. 10 
                   Chiusura dei lavori e collaudo 
  1. Il soggetto  interessato  comunica  al  SUAP  l'ultimazione  dei
lavori, trasmettendo: 
    a) la dichiarazione del direttore dei  lavori  con  la  quale  si
attesta la conformita' dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua
agibilita',  ove  l'interessato  non  proponga   domanda   ai   sensi
dell'articolo 25 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
    b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il  certificato  di
collaudo effettuato da un professionista abilitato; 
  2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'. 
  3.  Il  SUAP  cura  la  trasmissione  entro  cinque  giorni   della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli  uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i  controlli  circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro  i
successivi novanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita'  dell'opera  al  progetto  ovvero  la  sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di  mero  errore  materiale,  il  SUAP,  anche  su  richiesta   delle
amministrazioni o degli uffici  competenti,  adotta  i  provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino  a  spese  dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione  all'interessato  entro  e  non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma  1;  l'intervento  di  riduzione  in   pristino   puo'   essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. 
  4.  Fatti  salvi  i  poteri  di  autotutela  e  di  vigilanza,   le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa  fase
adottare  interventi  difformi  dagli  adempimenti   pubblicati   sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera  a)
del presente Regolamento. 
  5.  In  conformita'  al  procedimento  di   cui   all'articolo   7,
l'imprenditore  comunica  al  SUAP  l'inizio  dei   lavori   per   la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo. 
 

                              Capo VI

                     Monitoraggio istituzionale

 

                               Art. 11 
         Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico 
  1. I Ministri dello  sviluppo  economico,  per  la  semplificazione
normativa e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  in
collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere,
assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di  rappresentanza
delle imprese, predispongono forme di monitoraggio  sull'attivita'  e
sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione  sul
territorio  delle  attivita'  imprenditoriali  e  degli  insediamenti
produttivi,  alle  condizioni  di  efficienza  del  mercato  e   alla
rispondenza dei  servizi  pubblici  alle  esigenze  di  cittadini  ed
imprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altri
soggetti pubblici e privati, di effettuare  segnalazioni  e  rilevare
criticita'. I monitoraggi  che  comportino  il  trattamento  di  dati
personali sono realizzati nel rispetto  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per  i  primi
tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente  disciplina,
al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono  informati,  ove
necessario, il responsabile del SUAP e le  amministrazioni  pubbliche
interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e  verifiche
di competenza. 
  2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo  38,
comma  5,  del  decreto-legge,  i  Ministri  di  cui   al   comma   1
predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di  bilancio  destinati
allo scopo a carico della finanza pubblica, un  piano  di  formazione
dei dipendenti pubblici, in collaborazione con  la  Conferenza  delle
Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale  partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere  sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche  di
assicurare  sempre  e  tempestivamente  l'esercizio  del  diritto  di
iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge. 

 

                              Capo VII

                          Disposizioni finali

 
                               Art. 12 
       Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 
  1. Il presente regolamento ha efficacia: 
    a) in relazione ai Capi I, II, III,  V  e  VI,  a  decorrere  dal
centottantesimo giorno  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; 
    b) in relazione al Capo IV, a decorrere da  un  anno  dalla  data
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
  2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e  b)  del
comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in  via
transitoria,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni. 
  3. Il Governo, le Regioni e gli  Enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione,  promuovono  intese  o  concludono
accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, in sede di  Conferenza  unificata,  al  fine  di
definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per  la
funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici  e  per
l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli  accordi  di
cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati  ad  assicurare
la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in
ambito   regionale,   della   modulistica    delle    amministrazioni
responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di  criteri
minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale. 
  4. Fino alla definizione dei criteri minimi  di  omogeneita'  della
modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato  utilizza  gli
strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di
quanto predisposto dai SUAP gia' operativi. 
  5.  L'Allegato  tecnico,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente regolamento,  individua  le  modalita'  telematiche  per  la
comunicazione ed il trasferimento dei dati  tra  i  SUAP  e  tutti  i
soggetti  coinvolti  nel  procedimento,  nel  rispetto  del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche  all'allegato
tecnico  sono  adottate  con  decreto  dei  Ministri  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico  e  per  la
semplificazione normativa, sentito il Garante per la  protezione  dei
dati personali. 
  6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita'  telematiche
di comunicazione  e  di  trasferimento  dei  dati  tra  le  pubbliche
amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche
del SPC,  sentito  il  DigitPA  e  per  quanto  di  loro  competenza,
l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. 
  7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1998,  n.
447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal  termine
di cui al comma 1, lettera b). 
  8. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione   vigente   e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri e  ad  interim  Ministro
                                dello sviluppo economico 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Ronchi,  Ministro  per  le  politiche
                                europee 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Roma, 25 marzo 2011