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Roma, 18 aprile 2011
Circolare n. 70/2011
Oggetto: Ambiente
– Energy manager – Scadenza del 30 aprile 2011.
Si rammenta che entro
sabato 30 aprile le imprese grandi consumatori di energia devono comunicare il
nominativo del responsabile per l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) tramite
l’apposito modulo predisposto dal Ministero delle Attività Produttive da
inviare con raccomandata R.R. a: F.I.R.E. – casella
postale 2334 – 00185 Roma (
Per il settore dei
servizi l’obbligo di comunicazione dell’Energy Manager (previsto dall’articolo
19 della legge n.10/1991) scatta per le imprese che effettuano consumi energetici
annui superiori a 1000 tonnellate equivalenti
di petrolio (t.e.p.). In particolare rientrano
nei consumi energetici in questione i consumi di:
L’Energy Manager,
che non deve essere necessariamente un consulente esterno, ha il compito di
individuare le procedure e gli interventi per il risparmio energetico.
Si fa presente che
la mancata comunicazione dell’Energy Manager è punita con la sanzione
amministrativa da 5.164 a 51.645 euro (articolo 132 DPR n.380/2001).
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.58/2010 |
Responsabile di
Area |
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Lc/lc |
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