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Roma, 18 maggio 2011

 

Circolare n. 93/2011

 

Oggetto: Tributi – Differimento termini – DPCM 12.5.2011 su G.U. n.111 del 14.5.2011.

 

Con il provvedimento indicato in oggetto sono state differite alcune scadenze fiscali.

 

6 luglio 2011: per le persone fisiche e le persone giuridiche soggette agli studi di settore il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi UNICO 2011 è stato posticipato al 6 luglio (anziché 16 giugno); sarà inoltre possibile effettuare il versamento successivamente, entro il 5 agosto, maggiorando le somme versate dello 0,40 per cento.

 

22 agosto 2011: gli adempimenti e i versamenti fiscali del mese di agosto potranno essere effettuati entro la scadenza del 22 agosto (il decreto fissa la scadenza del 20 che cadendo di sabato viene rinviata al lunedì successivo); resta confermata la scadenza del 25 agosto per la presentazione degli elenchi Intrastat.

 

Con lo stesso provvedimento sono inoltre state differite le scadenze relative all’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai sostituti d’imposta nei confronti dei dipendenti che presentano le dichiarazioni mod.730.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

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G.U. n. 111 del 14.5.2011 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2011

Differimento, per  l'anno  2011,  di  termini  di  effettuazione  dei
versamenti dovuti dai  contribuenti,  nonche'  dei  termini  previsti
dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31  maggio  1999,  n.
64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni  modello  730/2011.
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                               Decreta 
                               Art. 1 
     Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 
  1.  Le  persone  fisiche  tenute,  entro  il  16  giugno  2011,  ai
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle  in
materia di imposta regionale sulle attivita' produttive,  nonche'  al
versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata  nella  forma
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: 
    a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; 
    b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando  le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti  risultanti  dalle
dichiarazioni  dei  redditi  e  da  quelle  in  materia  di'  imposta
regionale sulle attivita' produttive entro il  16  giugno  2011,  che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o  compensi  di  ammontare  non
superiore al limite stabilito per  ciascuno  studio  di  settore  dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia  e  delle
finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti  che
partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e  116  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  societa',  associazioni,  e
imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente 
 
                               Art. 2 
Termini per la presentazione e la  trasmissione  delle  dichiarazioni
                    dei redditi modello 730/2011 
  1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1,  del
decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  presentano  l'apposita
dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del
5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: 
    a) entro il 16 maggio 2011 al proprio  sostituto  d'imposta,  che
intende prestare l'assistenza fiscale; 
    b) entro il 20 giugno 2011  ad  un CAF-dipendenti  ovvero  ad  un
professionista abilitato, unitamente alla  documentazione  necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo. 
  2.  I  sostituti  d'imposta  che  prestano   l'assistenza   fiscale
provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia
della  dichiarazione  elaborata   ed   il   relativo   prospetto   di
liquidazione. 
  3. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell'ambito
delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo  34,  comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a: 
    a) consegnare al contribuente, entro il  30  giugno  2011,  copia
della  dichiarazione  elaborata   ed   il   relativo   prospetto   di
liquidazione; 
    b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle
dichiarazioni; 
    c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni  presentate
ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. 
 
                               Art. 3 
Adempimenti fiscali e versamenti che hanno  scadenza  nel  periodo 1°
                       agosto - 20 agosto 2011 
  1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui  agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno  1  ed  il
giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. 
  2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato  dell'importo
nella  misura  dello  0,40  per   cento   a   titolo   di   interesse
corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2011 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei Ministri        
                                                   Berlusconi         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 

         Tremonti