Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 20 maggio 2011

 

Circolare n.96/2011

 

Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Festività del 17.3.2011 e impianti satellitari – Accordo del 20.5.2011.

 

L’accordo in oggetto ha disciplinato le misure compensative per le imprese a seguito della proclamazione della festività del 17 marzo e ha dato attuazione alla nuova disposizione del CCNL sugli impianti satellitari introdotta dal rinnovo del 26 gennaio scorso.

 

Festività del 17 marzo – Come è noto, il D.L. n.5/2011 (convertito nella legge n.47/2011) ha proclamato solo per quest’anno il 17 marzo festività nazionale (150° anniversario dell’Unità di Italia), precisando che da tale proclamazione non sarebbero dovuti derivare oneri aggiuntivi per le imprese. La disposizione è intervenuta successivamente al rinnovo del CCNL che ha eliminato la Pasqua e il 4 novembre dall’elencazione dei giorni festivi riconoscendo, ai soli lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011, un EDR (elemento distinto della retribuzione) di 10 euro al 3° livello Super da riparametrare (5 euro per le imprese destinatarie dalla sezione seconda del CCNL per le quali la Pasqua già non figurava tra i giorni festivi).

Alla luce della suddetta legge è stato convenuto che per il 2011 non va corrisposta la quota di EDR relativa al 4 novembre che riprenderà ad essere erogata a partire dal prossimo anno. Di conseguenza i valori di EDR da riconoscere per il 2011 ai lavoratori interessati sono pari a euro:

 

Livello

EDR

Sezione prima

CCNL Trasporto Merci

EDR

Sezione seconda

CCNL Assologistica

Quadro

6,45

0

6,04

0

5,54

0

3° Super

5,00

0

4,88

0

4,63

0

4,42

0

4,13

0

 

Gli importi di EDR già erogati dallo scorso gennaio a seguito della soppressione del 4 novembre potranno essere recuperati dalle aziende con la retribuzione del prossimo mese di dicembre.

Si rammenta che l’EDR incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.

 

Satellitari – E’ stato definito il modello di comunicazione che l’impresa deve consegnare al lavoratore in caso di installazione sugli automezzi di apparecchiature di controllo satellitare. L’installazione di tali apparecchiature deve in ogni caso avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge n.300/70 (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza di accordo, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.19/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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Addì 20 maggio 2011 in Roma,

 

tra

 

AITE, AITI, ANSEP-UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, CONFETRA

ANITA

C.L.A.A.I.

CNA-FITA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

CONFTRASPORTO

FAI

FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

FIAP

LEGACOOP SERVIZI

PRODUZIONE e SERVIZI di LAVORO AGCI

SNA CASARTIGIANI

TRASPORTOUNITO FIAP

UNITAI

e

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

 

premesso che

 

·                in base alla legge n.47/2011, limitatamente all’anno 2011, il 17 marzo è stato considerato giorno festivo senza che da ciò derivassero nuovi o maggiori oneri per le imprese private;

·                con l’accordo di rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione del 26 gennaio 2011 è stato convenuto di eliminare il 4 novembre e la Pasqua dall’elencazione dei giorni festivi a fronte del riconoscimento a decorrere da gennaio di quest’anno, ai soli lavoratori in servizio alla data di rinnovo del CCNL, di un elemento distinto della retribuzione (EDR) non riassorbibile pari a 10 e a 5 euro mensili al 3° livello Super da riparametrare, rispettivamente per le imprese destinatarie della prima e della seconda sezione speciale del CCNL

 

si conviene che

 

·                in attuazione della sopra citata legge per il solo anno in corso non
dovrà essere erogato l’EDR di cui in premessa per la quota relativa al 4 novembre; conseguentemente per lo stesso anno i valori dell’EDR sono pari a quelli indicati nella seguente tabella che sostituisce quella prevista dall’accordo di rinnovo del CCNL del 26.1.2011:

 

Livello

EDR

Sezione prima

CCNL Trasporto Merci

EDR

Sezione seconda

CCNL Assologistica

Quadro

6,45

0

6,04

0

5,54

0

3° Super

5,00

0

4,88

0

4,63

0

4,42

0

4,13

0

 

·                le imprese potranno recuperare con la retribuzione del prossimo mese di dicembre quanto già erogato a titolo di EDR ai lavoratori interessati dallo scorso gennaio a seguito dell’eliminazione del 4 novembre dai giorni festivi;

·                dall’1 gennaio 2012 i valori dell’EDR si applicheranno nella misura piena prevista dall’accordo di rinnovo del CCNL del 26.1.2011.

 

 


 

COMUNICAZIONE SULLA INSTALLAZIONE DI SISTEMI

DI CONTROLLO SATELLITARE

 

PREMESSO

 

a.       che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un territorio;

b.       che sugli automezzi della ditta “  ……….  ” viaggiano, sovente, merci ad elevato valore aggiunto e, pertanto, potenzialmente esposte al rischio furti e rapine;

c.       che la sicurezza, nelle attività economiche, riguarda sia l’integrità dell’azienda nel suo complesso che quella delle persone che vi operano;

d.       che i sistemi di controllo satellitare possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;

e.       che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone, escludendo, in ogni caso, la possibilità che le apparecchiature di controllo satellitare possano essere utilizzate, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;

f.        che sempre più una azienda di autotrasporti ha l’esigenza di localizzare il parco veicolare per una sua corretta gestione; 

g.       che esiste un’articolata disciplina, dettata dal DLGVO 196/2003 ed esplicitata dal Garante per la privacy per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, per molti versi affine a quella trattata nella presente comunicazione;

h.       che l’azienda ha ottemperato a quanto previsto dall’art.4 della legge 300/70 (v. nota in calce)

 

SI COMUNICA CHE

 

1.       sugli automezzi della ditta “…………… ” verranno installate apparecchiature di controllo satellitare, le cui caratteristiche sono indicate nell’allegato prospetto informativo;

2.       l’installazione delle apparecchiature di cui sopra avviene:

-          per prevenire il rischio di rapine, elevato data la tipologia di merci sovente trasportate sui mezzi della ditta “………………………”;

-          per monitorare il reale andamento del viaggio, per una ottimale gestione del traffico ed una puntuale informazione ai clienti;

-          per una ottimizzazione e riduzione dei costi telefonici, essendo possibile, tramite l’utilizzo delle apparecchiature satellitari, il ricorso a scambi di sms;

3.       l’installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di controllo e/o di valutazione sull’operato dei lavoratori dipendenti, né potrà essere utilizzata ai fini disciplinari ed avviene, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy;

4.       Il titolare  del trattamento dei dati è il sig.: ………………………..;

 

 

L’AZIENDA:                                                                                         IL LAVORATORE:

 

……………………….                                                                         ………………………….

 

 

 

Nota

L’art.4 della legge 300/70 così recita:

 

“Impianti audiovisivi

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

4. Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.”