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Roma, 27 giugno 2011

 

Circolare n. 120/2011

 

Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2010 – Scadenza dell’1 agosto - Delibera C.C.A.A. n. 11 in corso di pubblicazione sulla G.U.

 

Dalle ore 9,00 dell’1 luglio alle ore 14,00 dell’1 agosto restano aperti i termini per la presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2010.

 

Lo ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, con la delibera indicata in oggetto; come per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono dotarsi dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati (es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).

 

Si rammenta che la misura riguarda i pedaggi pagati con la modalità della riscossione differita per i transiti effettuati con veicoli adibiti all’autotrasporto merci delle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati), classificati Euro 2 e superiori. Le aliquote dei ristorni sono rimaste inviariate rispetto allo scorso anno e vanno da un minimo del 4,33% ad un massimo del 13% in funzione del maggior volume di pedaggi annuo; restano esclusi dal beneficio i volumi di pedaggio inferiori a 51.646 euro. Le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.

 

 

Pedaggi annui

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ristorno

 

%

 

Pedaggi annui

per transiti notturni

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ulteriore

ristorno

%

da 51.646 a 206.583

4,33

da 5.164 a 20.658

0,433

da 206.584 fino a 516.457

6,5

da 20.659 fino a 51.645

0,65

da 516.458 fino a 1.032.914

8,67

da 51.646 fino a 103.291

0,867

da 1.032.915 fino a 2.582.284

10,83

da 103.292 fino a 258.228

1,083

oltre 2.582.284

13

oltre 258.228

1,3

 

Come già da alcuni anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5 valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 30.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 52.500 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2. L’importo del ristorno spettante sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie autostradali.

 

Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata dalla cooperativa o consorzio.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.115/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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