Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 30 giugno 2011

 

Circolare n. 122/2011

 

Oggetto: Attività di spedizione – Multa esorbitante dell’Antitrust - Intervento della Confetra.

 

Confetra ha chiesto al Governo di intervenire sulla normativa Antitrust per introdurre un tetto ragionevole al regime sanzionatorio con effetto immediato sulle condanne in corso di esecuzione.

 

La recente delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha irrogato multe per 76 milioni di euro ad alcune case di spedizione e alla Fedespedi ritenute responsabili di aver creato un’intesa sui prezzi dei trasporti terrestri internazionali negli anni dal 2002 al 2006 ha messo in luce una discrepanza della legge Antitrust n.287/1990 laddove prevede l’applicazione di sanzioni fino al 10 per cento del fatturato delle aziende condannate, senza porre un limite massimo.

 

Confetra ha sottolineato come l’effetto dissuasivo della punizione debba essere contemperato con l’esigenza di preservare la continuità aziendale delle imprese condannate. Nel caso in esame sono a rischio oltre 12.000 posti di lavoro.

 

Con riferimento alle multe Antitrust si segnala anche la recente sentenza della Commissione Tributaria di Milano che ha ammesso la deducibilità dal reddito d’impresa delle multe stesse (sentenza 78/03/11). La Commissione Tributaria, contrariamente alla Cassazione, ha infatti ritenuto che il comportamento anticoncorrenziale consente alle imprese di conseguire maggiori profitti tassabili. In quest’ottica le sanzioni pagate costituiscono dunque un costo correlato a quei maggiori profitti e dunque possono essere considerate costi deducibili ai sensi dell’articolo 109 comma 5 del TUIR.

 

Daniela Dringoli

Responsabile di Area

Allegati due:

- Lettera Confetra al Governo

- Sentenza Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano sez. III, 02/03/2011, n. 78

 

D/d

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.