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Roma, 4 luglio 2011
Circolare n.125/2011
Oggetto: Tributi – Accise sui carburanti – Aumenti –
Determinazione Agenzia delle Dogane prot. n.
77579/RU del 28.6.2011.
Allo scopo di
finanziare misure per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria creatosi
nel nostro Paese a seguito dell’eccezionale flusso di emigrati del Nord Africa,
il Governo ha deciso di aumentare di 40 euro/1000 litri l’importo delle accise
sui carburanti.
Fino alla fine di
quest’anno l’aumento si sommerà a quelli già stabiliti nello scorso mese di
aprile, mentre dal 2012 le accise torneranno sostanzialmente ai livelli in vigore
nel 2010.
|
Accisa
gasolio (€
per 1000 litri) |
Accisa
benzina (€
per 1000 litri) |
fino
al 4.4.2011 |
423,00 |
564,00 |
dal 4.4.2011 al 27.6.2011 |
430,30 |
571,30 |
dal 28.6.2011 al 30. 6.2011 |
470,30 |
611,30 |
dall’ 1.7.2011 al
31.12.2011 |
472,20 |
613,20 |
dall’1.1.2012 al 31.12.2013 |
430,60 |
571,60 |
dall’1.1.2014 |
428,50 |
569,50 |
Come rammentato
dall’Agenzia delle Dogane con nota RU 77661 del 28 giugno 2011, le imprese di autotrasporto
merci potranno chiedere il rimborso delle maggiori accise versate sul gasolio utilizzato
con veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate.
Daniela
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Allegati due |
Responsabile di Area |
D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Prot. 77579 /RU
IL DIRETTORE
Visto
l’art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone
l’inserimento dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies nell’art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto
il comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che,
al fine di fronteggiare situazioni di emergenza di rilevanza nazionale, consente
di ricorrere al fondo di cui all' articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196
e che prevede che tale fondo debba essere reintegrato in pari misura
con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle
benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
, e successive modificazioni;
Visto
il comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che
prevede, altresì, che la misura dell’aumento, che non può comunque essere
superiore a cinque centesimi al litro, deve essere stabilita con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Dogane;
Visto
l'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni;
Vista
la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 41102/RU, del 5 aprile
2011, con la quale sono state disposte variazioni dell’aliquota dell’accisa
sulle benzine e sul gasolio usato come carburante aventi
decorrenza,
rispettivamente, dal 6 aprile 2011, dal 1° luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e
dal 1° gennaio 2014;
Viste
le comunicazioni prot. n. 39/11/UCL, del 27 giugno
2011 e prot. n. 3-7473 del 28 giugno 2011
dell’Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze
concernenti la necessità di provvedere all’incremento dell’aliquota di accisa
al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti a paesi
del Nord Africa, ai sensi dell’art. 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del
1992;
Considerata
l’opportunità di aderire al proposto incremento dell’aliquota dell’accisa sulle
benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura di Euro 40 per mille
litri di prodotto;
ADOTTA
LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo
1
1.Le aliquote di
accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, relative alle benzine e al gasolio usato
come carburante sono stabilite nelle misure di seguito indicate:
a) dal 28 giugno e fino al 30 giugno
2011:
- benzina e benzina con piombo: Euro 611,30 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 470,30 per mille litri;
b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino
al 31 dicembre 2011:
- benzina e benzina con piombo: Euro 613,20 per mille litri;
- gasolio usato come carburante Euro 472,20 per mille litri.
2. In base all’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26
maggio 2011, n. 75, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti
dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le
modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di
cui all’articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16.
Articolo
2
1. La presente
determinazione entra in
vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.it
Roma, 28 giugno 2011
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
Roma, 28.06.2011
RU 77661
Destinatari omessi
OGGETTO: Applicazione art. 5, comma
5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. – Stato di emergenza
umanitaria di rilevanza nazionale. – Incremento dell’aliquota d’accisa sulle
benzine e sul gasolio usato come carburante.
L’art.
5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 2011, n. 225 consente
di ricorrere al fondo di cui all' articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196
per far fronte a situazioni di emergenza umanitaria di rilevanza nazionale,
prevedendo che il fondo medesimo venga reintegrato, in misura pari agli importi
impegnati, per mezzo delle maggiori
entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al d. lgs. 26.10.1995, n. 504.
La
norma citata, inoltre, nel determinare la misura massima degli aumenti suddetti,
che non possono essere di entità superiore a cinque centesimi per litro di
prodotto, attribuisce
al Direttore dell’Agenzia delle dogane il potere di determinarne la misura con
proprio provvedimento.
Con
comunicazioni prot. n. 39/11/UCL, del 27 giugno 2011,
e n. 3-7473/UCL, in data odierna, l’Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze, al fine di fronteggiare lo stato di
emergenza umanitaria nel territorio nazionale determinato dall’eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti
a paesi del Nord Africa, ha evidenziato la necessità
di provvedere all’adozione degli aumenti suddetti, in applicazione dell’art. 5,
comma 5-quinquies della legge n.
225 del 1992.
Pertanto,
con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 77579/RU,
adottata e pubblicata sul sito internet di questa Agenzia nella giornata di oggi,
è stato disposto l’incremento dell’aliquota d’accisa sulle benzine e sul
gasolio usato come carburante, nella misura di Euro 40 per mille litri di
prodotto.
Conseguentemente,
con effetto dalla data di oggi 28 giugno 2011, le aliquote d’accisa afferenti
la benzina, la benzina con piombo e il gasolio usato come carburante, così come
variate dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n.
41102/RU, del 5 aprile 2011, vengono incrementate.
In
particolare:
-
le
aliquote d’accisa vigenti relativamente alla benzina e alla benzina con piombo,
pari ad Euro 571,30 per mille litri, e al gasolio usato come carburante, pari
ad Euro 430,30 per mille litri, a partire dal 28 giugno e fino al 30 giugno
2011vengono rispettivamente aumentate ad Euro 611,30 per mille litri e ad Euro
470, 30 per mille litri;
-
le
aliquote d’accisa applicabili a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi della
Determinazione n. 41102/RU, relativamente alla benzina e alla benzina con
piombo, pari ad Euro 573,20 per mille litri, e al gasolio usato come
carburante, pari ad Euro 432,20 per mille litri, vengono rispettivamente
aumentate, fino al 31 dicembre 2011, ad Euro 613,20 per mille litri e ad Euro
472,20 per mille litri.
Restano
invariate le aliquote applicabili dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013
e dal 1° gennaio 2014, rispettivamente indicate alle lettere c) e d) dell’art.
1 della citata Determinazione n. 41102/RU, del 5 aprile 2011.
Visto l’art. 1, comma
4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, la
Determinazione n. 77579/RU tiene indenni dall’incremento dell’aliquota d’accisa
sul gasolio usato come carburante gli esercenti l’attività di autotrasporto di
merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché gli
esercenti l’attività di trasporto di persone menzionati all’art. 5, comma 2,
del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n.
16/2002.
Il Direttore centrale
Ing.
Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93