Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 15 luglio 2011

 

Circolare n. 135/2011

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Nuovi termini – Art. 6, comma 2 della legge 12.7.2011, n. 106, su G.U. n. 160 del 12.7.2011.

 

In sede di conversione del decreto sviluppo (D.L. n. 70/2011) è stato ulteriormente prorogato il termine di entrata in vigore dell’operatività del SISTRI per le imprese fino a 10 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi. Il nuovo termine sarà stabilito con apposito decreto ministeriale e comunque non potrà essere antecedente all’1 giugno 2012 (attualmente 2 gennaio 2011).

 

Per tutte le altre tipologie di operatori soggetti al SISTRI rimangono invece ferme le scadenze fissate dal D.M. 26.5.2011 che si riportano di seguito:

 

1 settembre 2011

·          imprese con più di 500 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento

·          imprese di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non) autorizzate per una quantità annua complessivamente superiore a 3.000 tonnellate

·          terminalisti e imprese portuali

·          responsabili uffici gestione merci e operatori logistici in stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci

 

1 ottobre 2011

·          imprese che hanno da 251 a 500 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento

 

2 novembre 2011

·          imprese che hanno da 51 a 250 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento

 

1 dicembre 2011

·          imprese che hanno da 11 a 50 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento

·          imprese di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non) autorizzate per una quantità annua complessiva fino a 3.000 tonnellate

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 102/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 160 del 12.7.2011(fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge
di  conversione  12 luglio 2011,  n. 106 recante: «Semestre Europeo –
Prime disposizioni urgenti per l'economia.».

 

                               Art. 6 
                Ulteriori riduzione e semplificazioni 

                    degli adempimenti burocratici

 

                         *****OMISSIS*****

 

         f-octies) al fine  di  garantire  che  un  adeguato  periodo
transitorio consenta  la  progressiva  entrata  in  operativita'  del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti
di  cui  all'articolo  1,  comma  5,   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  26  maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30  maggio  2011,
il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 18 febbraio 2011, n.52, non puo' essere  antecedente  al  
giugno 2012.    

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO