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Roma, 28 luglio 2011

 

Circolare n. 146/2011

 

Oggetto: Previdenza – Lavoro - Conversione della manovra economica – Legge 15.7.2011, n. 111 su S.O. alla G.U. n. 171 del 25.7.2011.

 

Si evidenziano le principali disposizioni in materia previdenziale e del lavoro approvate in sede di conversione della manovra economica (D.L. 98/2011).

 

Pensioni (art. 18) – Rispetto all’iniziale decreto legge è stato ammorbidito il blocco della perequazione automatica ma è stato introdotto un contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più elevato. Queste nel dettaglio le misure approvate.

 

·    Rivalutazione – Per il biennio 2012-2013 il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita opererà come segue: fino all’importo di 1428 euro mensili (pari a 3 volte il trattamento minimo) la rivalutazione continuerà ad essere totale; oltre tale quota e fino a 2380 euro mensili (pari a 5 volte il trattamento minimo) la rivalutazione sarà pari al 70% del tasso di inflazione (non più al 45% come stabilito inizialmente); la quota eccedente i 2380 euro mensili non beneficerà di alcuna rivalutazione.

 

·    Età pensionabile – E’ stata confermata l’elevazione a 65 anni nel 2032 (come per gli uomini) dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome); l’innalzamento avverrà gradualmente a partire dal 2020.

E’ stata inoltre anticipata al 2013 (in precedenza 2015) l’entrata in vigore del meccanismo di adeguamento automatico dell’età pensionabile di uomini e donne all’incremento della speranza di vita (legge 122/2010); rimane altresì confermato che in fase di prima applicazione il posticipo dell’età pensionabile non potrà superare i 3 mesi.

 

·    Contributo straordinario – A decorrere da agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 sulla quota di pensione compresa tra 90 e 150 euro annui si applicherà un contributo straordinario del 5% che salirà al 10% sulla quota eccedente.

 

·    Decorrenza – Sarà ulteriormente posticipata la decorrenza (cosiddetta “finestra”) del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per coloro che andranno in pensione con 40 anni di contributi (attualmente per tali lavoratori la finestra è 12 mesi). In particolare il posticipo sarà di 1, 2 e 3 mesi rispettivamente per coloro che matureranno i requisiti nel 2012, nel 2013 e a decorrere dal 2014. La finestra attuale continuerà in via transitoria ad applicarsi ad un contingente di 5 mila lavoratori che si trovino in condizioni particolari, tra cui i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 giugno 2011 e che maturino i requisiti per il pensionamento durante il periodo della stessa mobilità.

 

Fasc (art. 14, commi da 1 a 5 e art. 18, comma 14) – Sono state integralmente confermate le disposizioni concernenti gli enti di previdenza obbligatoria privatizzati di cui al DLGVO n. 509/94 tra cui, come è noto, è ricompreso anche il Fasc (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri). Tali disposizioni prevedono in particolare l’attribuzione alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti in questione, nonché la possibilità per gli stessi enti di stipulare apposite convenzioni con Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati.

 

Premi di produttività (art. 26) – E’ stato confermato il mantenimento anche per il 2012 delle agevolazioni fiscali e contributive sui premi di produttività riconosciuti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali). La misura delle agevolazioni sarà fissata dal Governo entro la fine dell’anno in corso nei limiti delle risorse appositamente stanziate dalla legge di stabilità (ex legge finanziaria).

 

Collocamento (art. 29) – Sarà semplificato l’esercizio dell’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro da parte di soggetti privati (tra cui, in base al D.LGVO n. 276/2003, sono compresi associazioni di categoria, enti bilaterali ed università). I contenuti di questa semplificazione saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. Si rammenta che l’attività in questione, per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione nello specifico Albo informatico delle agenzie per il lavoro, comprende in particolare la raccolta di curricula, la preselezione, la costituzione di banche dati, l’orientamento professionale, la progettazione e lo svolgimento di attività formative.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 130/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. n. 178 alla G.U. n.171 del 25.7.2011 (fonte Guritel)

Legge 15 luglio  2011, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.».

 

                                                        Titolo I

       Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa

                pubblica, nonché in materia di entrate

 

                             Capo I

        RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI

 

                        ***OMISSIS***

 

                            Art. 14 
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8,  comma  15,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle  risorse  finanziarie  e  sulla  composizione  del
patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante  ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti  e  documenti
che ritenga necessari. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma  1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  3,  comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del
predetto decreto legislativo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta  disposizioni  in  materia  di   investimento   delle   risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche  conto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e
relativa normativa di attuazione e di quanto  previsto  dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30   giugno 1994  , n. 509. 
  4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con  il  presente
decreto  sono  esercitati  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
dell'assolvimento dei propri compiti  istituzionali,  la  COVIP  puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre  pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di  comando  fuori
ruolo,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
contestuale  indisponibilita'  dei  posti   nell'amministrazione   di
provenienza. 
  5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge  27  dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di  valutazione  della   spesa
previdenziale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale  trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,  comma  763,
della  legge  n.  296  del  2006,  gia'  esercitate  dal  Nucleo   di
valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli  enti  di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto  Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a  disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 

 

                             ***OMISSIS***

 

                                 Art. 18
                 Interventi in materia previdenziale 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma  restando  la  disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
pensione  e'   liquidata   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022,
di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal    gennaio  2023,  di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 
  2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Dalla   medesima   data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto
decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di
licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i
lavoratori medesimi siano  percettori  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari
alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
l'indennita' di mobilita' per un numero  di  mesi  pari  alla  durata
dell'indennita' di disoccupazione. 
   3. A titolo  di  concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  non  e'  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato.   
   4. All'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,"; 
    b) al comma 12-ter,  primo  periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.   
  5. Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal    gennaio  2012
l'aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di
assicurato e pensionato  nell'ambito  del  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta'  del
medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta'  tra  i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di
ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al
numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della  predetta
legge n. 335 del 1995. 
  6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo  1983,  n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in  vigore  delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n.
730. 
  7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.
730, si  interpreta  nel  senso  che  le  percentuali  di  incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante  in  proporzione  all'anzianita'  conseguita
alla data di' cessazione dal servizio. 
  8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione,   all'atto    della    cessazione    dal    servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa  la  normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25   marzo 1983  , n.  79,
ad  eccezione  del  comma  quarto  del  predetto  articolo   10   del
decreto-legge n. 17 del 1983. 
  9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli  in
godimento alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gia'
definiti con sentenza  passata  in  autorita'  di  cosa  giudicata  o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap,  con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 
  10. L'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la  quota  a  carico  della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere  alla  data
di entrata  in  vigore  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  va
determinata con esclusivo  riferimento  all'importo  del  trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto  dal  fondo  di  provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente  erogata
ai pensionati in forma capitale. 
  11. Per i soggetti  gia'  pensionati,  gli  enti  previdenziali  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione  a
carico di tutti coloro  che  risultino  aver  percepito  un  reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa  attivita'  professionale.
Per tali soggetti e' previsto un  contributo  soggettivo  minimo  con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella  prevista  in
via ordinaria per gli iscritti  a  ciascun  ente.  Qualora  entro  il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al
secondo periodo. 
  12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si
interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione
abituale, ancorche'  non  esclusiva,  attivita'  di  lavoro  autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata  INPS  sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia'  effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del
1995. 
  13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza  per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra  gli
enti di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  si
conferma  che  la   relativa   copertura   contributiva   ha   natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio  1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12. 
  14. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante  l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
  16. All'articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di  finanziamento  dell'indennita'  economica  di  malattia  in  base
all'articolo 31 della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,    per  le
categorie    di  lavoratori  cui   la   suddetta   assicurazione   e'
applicabile ai sensi della normativa vigente."; 
    b) al comma 1, le parole: "alla data del 1°  gennaio  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis". 
  17. Con effetto dal 16 dicembre  2010,  viene  meno,  limitatamente
all'articolo  43,  l'efficacia  abrogativa  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n.  369,  di  cui  alla  voce  69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212,  che
si intende cosi' modificato. 
  18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e
  l'articolo 01  , comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si
interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento  di  fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva. 
  19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo  di
solidarieta'   sulle   prestazioni   integrative   dell'assicurazione
generale  obbligatoria  e'  dovuto  sia  dagli   ex-dipendenti   gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.  In  questo
ultimo caso il contributo  e'  calcolato  sul  maturato  di  pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed  e'  trattenuto  sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa. 
  20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al  "Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di  debito
al  versamento  con  cadenza  trimestrale  alla   Gestione   medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni  accantonati  a  seguito  di
acquisti effettuati tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di
pagamento  presso  i  centri  vendita  convenzionati.  Le   modalita'
attuative e di  regolamentazione  della  presente  disposizione  sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Nelle more dell'effettiva  costituzione  del  polo  della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni  di  ricerca  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale  ad  un  soggetto  in  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165.". 
  22.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell'unificazione   del
procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell'invalidita'  civile,
della  cecita'  civile,  della  sordita',   dell'handicap   e   della
disabilita', le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,
possono affidare all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari. 
   22-bis. In considerazione della  eccezionalita'  della  situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dal
  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre   2014,   i   trattamenti
pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatorie, i cui importi  complessivamente  superino  90.000  euro
lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione  pari
al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto  importo  fino  a
150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento  per  la  parte  eccedente
150.000 euro; a  seguito  della  predetta  riduzione  il  trattamento
pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000
euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i  trattamenti
erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite
in  aggiunta  o  ad  integrazione   del   trattamento   pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.
357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  nonche'  i
trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti  delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla  legge  20  marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione
speciale ad esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le
gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il  personale
addetto alle imposte di consumo, per il  personale  dipendente  dalle
aziende private  del  gas  e  per  il  personale  gia'  addetto  alle
esattorie e alle ricevitorie delle  imposte  dirette.  La  trattenuta
relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in  via
preventiva  e  salvo   conguaglio,   a   conclusione   dell'anno   di
riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo  mensile.
Ai fini  dell'applicazione  della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno
considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni,  e'
tenuto a fornire a tutti gli enti interessati  i  necessari  elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di  perequazione,
secondo modalita' proporzionali  ai  trattamenti  erogati.  Le  somme
trattenute dagli enti vengono versate, entro il  quindicesimo  giorno
dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e'  effettuata  la
trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal    gennaio
2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni." 
  22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter  le
disposizioni in materia di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici
vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'  maturino  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal    gennaio
2012: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  giugno
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011; 
    c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono titolari di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei
fondi di solidarieta' di settore di cui  all'articolo  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  22-quinquies. L'INPS provvede al  monitoraggio,  sulla  base  della
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 22-quater  . 
 

                             ***OMISSIS***

 
                                 Art. 26
                         Contrattazione aziendale
  1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del
settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di
produttivita',  qualita',   redditivita',   innovazione,   efficienza
organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all'andamento
economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita'  aziendale,
compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del
sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei
limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilita'  ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione. 

 

                           ***OMISSIS***

 
                               Art. 29 
Liberalizzazione  del  collocamento, dei servizi  e  delle  attivita'
                            economiche   
  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione)  -  1.   Sono
autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione: 
      a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,  statali
e  paritari,a  condizione  che  rendano  pubblici   e   gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti all'ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
      b)  le  universita',  pubbliche  e  private,   e   i   consorzi
universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
      c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle  unioni  di
comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; 
      d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  anche  per
il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  societa'  di
servizi controllate; 
      e) i patronati, gli enti bilaterali  e  le  associazioni  senza
fini  di  lucro  che  hanno  per  oggetto  la  tutela   del   lavoro,
l'assistenza e la  promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  la
progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e  di  alternanza,
la tutela della disabilita'; 
      f) i gestori di siti internet  a  condizione  che  svolgano  la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e  che  rendano  pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; 
    2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'  chiedere
l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  4  di   una   apposita
fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalita'
giuridica  costituito  nell'ambito  del   consiglio   nazionale   dei
consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui
all'articolo 5, comma 1. 
    3. Ferme restando le normative regionali  vigenti  per  specifici
regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l'autorizzazione  allo
svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di  cui
ai commi che precedono  e'  subordinata  alla  interconnessione  alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic
lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e
delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro. 
    4. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalita'    di
interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic
lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,
nonche' le modalita' della loro iscrizione in  una  apposita  sezione
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000,
nonche'   la cancellazione   dall'albo di cui all'articolo  4,  comma
1,   con   conseguente   divieto   di   proseguire   l'attivita'   di
intermediazione. 
    5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite  nell'elenco  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.". 
   1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita  dell'economia
nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto
comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma
2, il Governo  formulera'  alle  categorie  interessate  proposte  di
riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle  attivita'
economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  cio'  che
non sara' espressamente regolamentato sara' libero. 
  1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previo parere  del  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per  la  dismissione
di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l'approvazione,  sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita'  di  alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non
discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano  . 
  2. E' istituita  presso  il  Ministero  della  giustizia  una  Alta
Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
servizi    e  delle  attivita'  economiche  .  Ai  componenti   della
Commissione  non  spettano  compensi  o  indennita'.  Alle  spese  di
funzionamento della medesima  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili a legislazione vigente nel bilancio del  Ministero  della
giustizia 
  3. L'Alta Commissione di cui al comma  2  e'  composta  da  esperti
nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
Dell'Alta Commissione devono fare  parte  esperti  della  Commissione
europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale. 
  4. L'alta Commissione termina i  propri  lavori  entro  centottanta
giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto. 

 

                           ***OMISSIS***

 

FINE TESTO