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Roma, 29 luglio 2011

 

Circolare n. 148/2011

 

Oggetto: Lavoro – Modifiche alla disciplina su congedi e permessi – D.LGVO 18.7.2011, n. 119, su G.U. n. 173 del 27.7.2011.

 

In attuazione della legge delega n.183/2010 il Governo ha parzialmente riordinato la normativa su congedi e permessi prevista dal d.lgvo n.151/2001 e dalla legge n.104/1992. Le modifiche non riguardano, se non marginalmente, la disciplina dei congedi di maternità focalizzandosi soprattutto sui casi di assistenza dei lavoratori ai familiari disabili.

 

Di seguito si segnalano le principali modifiche introdotte dal provvedimento in esame con riserva di ulteriori approfondimenti.

 

Congedo di maternità (art. 2) – E’ stata introdotta la possibilità per le lavoratrici di rientrare anticipatamente al lavoro in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione. Tale facoltà può essere esercitata previo preavviso di 10 giorni al datore di lavoro e a condizione che la lavoratrice esibisca apposito certificato medico.

 

Congedo parentale (art. 3) – E’ stato espressamente precisato che il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni per assistenza di minore con handicap grave può essere fruito, non soltanto in via alternativa da uno dei due genitori naturali, ma anche dai genitori adottivi sempre in via alternativa. Resta fermo che in ogni caso il prolungamento del congedo può essere fruito dal lavoratore, in misura continuativa o frazionata, entro il compimento dell’ottavo anno di età del bambino.

 

Congedo straordinario (art. 4) – E’ stata riscritta la platea dei soggetti beneficiari del diritto al congedo straordinario di due anni per assistenza a persona portatrice di handicap grave. In base alla nuova disciplina sono legittimati a richiedere il suddetto congedo straordinario nell’ordine i seguenti soggetti: il coniuge convivente, il lavoratore padre o la lavoratrice madre anche adottivi, il figlio convivente, il fratello o la sorella conviventi. Inoltre, è stato espressamente precisato che durante tale periodo il lavoratore interessato non matura ferie, tredicesima e T.F.R..

 

Permessi (art. 6) – E’ stato introdotto l’obbligo, per il lavoratore che usufruisce di permessi mensili (pari a 3 giorni retribuiti) per l’assistenza di familiare con handicap grave residente in un comune distante oltre 150 chilometri rispetto alla propria residenza, di attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 217/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 173 del 27.7.2011 (fonte Guritel).

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge  4  novembre  2010,  n.  183,
recante delega al Governo per il riordino della normativa in  materia
di congedi, aspettative e permessi. (11G0162) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1
                         Oggetto e finalita' 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in  attuazione
dell'articolo 23, comma 1, della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
recano modifiche in materia di congedi, aspettative  e  permessi,  in
particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c),  d)  ed  e),  al
fine  di  riordinare  le  tipologia  dei   permessi,   ridefinire   i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e
le modalita' per la fruizione  dei  congedi,  dei  permessi  e  delle
aspettative,  comunque  denominati,  nonche'  di   razionalizzare   e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione. 
 
                               Art. 2 
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
  151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita' 
  1. All'articolo 16 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma  1
e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nel caso di interruzione spontanea  o  terapeutica  della
gravidanza successiva al 180° giorno  dall'inizio  della  gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino  alla  nascita  o  durante  il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che  il  medico  specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
loro salute.».
 
                               Art. 3 
Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
                   in materia di congedo parentale 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per ogni minore con  handicap  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo  anno  di  vita
del bambino, al prolungamento  del  congedo  parentale,  fruibile  in
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32,  non  superiore  a  tre  anni,  a
condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso
istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai
sanitari la presenza del genitore.»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso. 
 
                               Art. 4 
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
  in materia di congedo  per  assistenza  di  soggetto  portatore  di
  handicap grave 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il diritto a fruire dei permessi di  cui  all'articolo  33,
comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992  ,  n.  104,  e  successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui  al
comma 1, ad entrambi i genitori,  anche  adottivi,  del  bambino  con
handicap   in   situazione   di   gravita',   che   possono   fruirne
alternativamente,  anche  in  maniera  continuativa  nell'ambito  del
mese.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «5.  Il  coniuge  convivente  di  soggetto  con   handicap   in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del  congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo  2000,  n.  53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di  patologie  invalidanti  del  coniuge  convivente,  ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti  del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del  congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in  presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha  diritto  a  fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 
      5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice  di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi  di  cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono  essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa
persona.  Per  l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap   in
situazione di gravita', i diritti sono  riconosciuti  ad  entrambi  i
genitori, anche adottivi, che possono  fruirne  alternativamente,  ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici  di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto. 
      5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo  di  durata  annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta
dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di
lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
      5-quater. I soggetti che usufruiscono dei  congedi  di  cui  al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a  sei  mesi  hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti  in  misura  pari  al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero  maturato  nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del  diritto  a
contribuzione figurativa. 
      5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non  rileva  ai  fini
della maturazione delle ferie, della  tredicesima  mensilita'  e  del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non  espressamente  previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.». 
 
                               Art. 5 
Modifiche all'articolo 2 della legge  13  agosto  1984,  n.  476,  in
           materia di aspettativa per dottorato di ricerca 
  1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o  di  impiego  con  qualsiasi  amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
periodo.»; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato  in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  in  riferimento   all'aspettativa   prevista   dalla
contrattazione collettiva.». 
 
                               Art. 6 
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  in
  materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave 
  1. All'articolo 33 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei  confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che  si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il  primo  grado  o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della  persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni  di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o  siano
deceduti o mancanti.». 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei  permessi  di  cui  al
comma 3 per  assistere  persona  in  situazione  di  handicap  grave,
residente in comune situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea,  il  raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.». 
 
                               Art. 7 
                  Congedo per cure per gli invalidi 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge  24
dicembre  1993,  n.537,  e  successive  modificazioni,  i  lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta  una  riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per  cento  possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni. 
  2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda  del  dipendente  interessato  accompagnata  dalla
richiesta  del  medico  convenzionato  con  il   Servizio   sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura  sanitaria  pubblica  dalla
quale risulti la necessita' della cura  in  relazione  all'infermita'
invalidante riconosciuta. 
  3. Durante il periodo di congedo, non  rientrante  nel  periodo  di
comporto,  il  dipendente  ha  diritto  a  percepire  il  trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.  Il
lavoratore e' tenuto  a  documentare  in  maniera  idonea  l'avvenuta
sottoposizione  alle  cure.  In  caso  di  lavoratore  sottoposto   a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione  dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa. 
  4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971,  n.  118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23  novembre  1988,  n.
509. 
 
                               Art. 8 
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di adozioni e affidamenti 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151
sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le  parole:  «entro  il  primo  anno  di  vita  del
bambino» sono sostituite  dalle  seguenti  :  «entro  il  primo  anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»; 
    b)  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.   Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis  si  applicano,  in  caso  di
adozione ed affidamento, entro i primi  tre  anni  dall'ingresso  del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.». 
 
                               Art. 9 
                         Disposizioni finali 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Carfagna,  Ministro   per   le   pari
                                opportunita' 
 

Visto, il Guardasigilli: Alfano