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Roma, 5 agosto 2011

 

Circolare n.153/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Costi minimi – Punto della situazione al 5 agosto 2011.

 

Nonostante l’impegno assunto pubblicamente dal Ministro Matteoli di definire la questione dei costi minimi entro luglio e nonostante il sollecito a lui formalmente formulato da più parti e dallo stesso Presidente Forti, l’Osservatorio non è stato più convocato e al 5 agosto la materia continua ad essere sostanzialmente indefinita, con gravi ripercussioni in termini di incertezza operativa e di rischi di contenzioso.

 

In questa situazione la Confindustria e la stessa Fedespedi a scopo cautelativo hanno dato indicazione di rispettare anche per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta i costi di esercizio elaborati dal Ministero per i contratti verbali. Entrambe quelle organizzazioni peraltro sottolineano come questa estensione dei costi di esercizio ai contratti scritti, pur se giustificata da motivi di prudenza, discende da un’interpretazione quanto meno dubbia della normativa e ancor più dalle modalità con cui la Pubblica Amministrazione ne ha dato attuazione.

 

Da una parte infatti sono ancora in vigore la legge 32/2005 e il decreto legislativo 286/2005 che nel sopprimere il regime tariffario obbligatorio sanciscono il principio della libera negoziazione dei corrispettivi; dall’altra l’articolo 83 bis del decreto legge 112/2008 e successive modificazioni distingue molto nettamente i “costi di esercizio” da rispettare nei contratti verbali, dai “costi minimi”, da rispettare nei contratti scritti, entrambi affidati alle determinazioni dell’Osservatorio. All’Osservatorio peraltro è stato impedito dall’Amministrazione di espletare i suoi compiti relativamente sia ai “costi di esercizio” che ai “costi minimi. Solo per effetto di questa interdizione resterebbero dunque in piedi i “costi di esercizio” elaborati in via sussidiaria dallo stesso Ministero e solo per effetto di questa interdizione quei “costi di esercizio” terrebbero luogo dei “costi minimi” previsti per i contratti scritti.

 

E’ noto che un atto amministrativo, anche palesemente illegittimo, esplica la sua efficacia finché non ne sia sancita l’illegittimità, ovvero finché un giudice ordinario non ne disponga la disapplicazione nel caso concreto: comunque, in attesa di verificare fino in fondo quale sarà l’assetto definitivo che l’Amministrazione vorrà dare a tutta la questione, nessuno ha ancora impugnato gli atti del Ministero. Inoltre tutta questa normativa sembra in contrasto con il principio della libertà di concorrenza su cui si fondano gli istituti comunitari della “libertà di stabilimento” e del “diritto di cabotaggio”.

 

Permane dunque un clima di incertezza nel quale le imprese committenti valuteranno l’opportunità prudenziale di applicare le tabelle ministeriali, ferme restando le argomentazioni suesposte a sostegno di un eventuale contenzioso tariffario.

 

La materia riveste purtroppo un carattere di estrema delicatezza e gravità data l’eccessiva onerosità dei valori riportati nelle tabelle ministeriali (specie per alcune categorie di veicoli e per alcune fasce di percorrenza) rispetto ai prezzi di mercato, così come il Presidente Forti ha sempre sostenuto fin dall’inizio. Proprio al fine di monitorare la reale ricaduta di questa normativa sul mercato, e per assistere le imprese tanto nella redazione di contratti scritti i più garantistici possibile, quanto nell’impostare un’eventuale difesa in sede giudiziale, si invitano le aziende associate a coordinarsi con le associazioni territoriali, le federazioni nazionali e con la stessa Confetra.

 

Piero Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 117/2011

 

Allegati due:

- Lettera del Presidente Forti al Ministro Matteoli 28.7.2011

- Lettera del Presidente Forti al Sottosegretario Giachino del 25.5.2011

 

L/t

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