Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 8 settembre 2011

 

Circolare n. 171/2011

 

Oggetto:Lavoro – Libro Unico del Lavoro e prospetti paga - Chiarimenti sul regime sanzionatorio - Circolare Min. Lavoro n. 23 del 30.8.2011.

 

Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro (disciplinato dalla legge 133/2008) e di prospetti paga anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge 183/2010 alla diffida obbligatoria.

 

Come è noto, in base al suddetto istituto (introdotto dal d.lgvo 124/2004) qualora siano state riscontrate violazioni di disposizioni di legge o contrattuali in materia di lavoro, il personale ispettivo può diffidare il datore di lavoro a regolarizzare le inosservanze materialmente sanabili entro 30 giorni e, in caso di ottemperanza, applicare una sanzione ridotta che dovrà essere pagata entro ulteriori 15 giorni. Al riguardo il Ministero del Lavoro ha ora precisato che:

 

·     per inosservanze materialmente sanabili, a cui si applica la diffida e la conseguente riduzione della sanzione, devono intendersi tutti gli inadempimenti di carattere documentale (tra cui l’involontaria omessa o irregolare registrazione dei dati sul Libro Unico), fatta eccezione per la mancata conservazione dello stesso Libro Unico;

 

·     in caso di omessa, irregolare o ritardata registrazione dei dati sul Libro Unico per più mensilità si applicano tante sanzioni quante sono le mensilità interessate tenuto anche conto del numero dei lavoratori coinvolti; viene fatta salva in ogni caso la regola del cosiddetto cumulo delle sanzioni (prevista dalla legge 689/1981) secondo cui, per chi con più azioni commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo;

 

·     qualora il datore di lavoro utilizzi il Libro Unico anche ai fini della consegna al lavoratore del prospetto paga, l’eventuale violazione relativa al Libro Unico assorbe di conseguenza anche la violazione in materia di prospetto paga e pertanto il datore di lavoro non sarà sanzionato due volte;

 

·     resta ferma la non sanzionabilità del mancato aggiornamento dei dati sul Libro Unico per cause non imputabili al datore di lavoro nonché degli errori puramente formali che non incidono quindi sul piano retributivo o previdenziale del lavoratore.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 217/2010 e 153/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.